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Tribunale di Napoli, 9 Maggio 2025, n. 4585/2025

Sequestro preventivo della società, legittimazione del curatore all’azione di responsabilità e dispersione dell’attivo

Tribunale di Napoli, 9 Maggio 2025, n. 4585/2025
Sequestro preventivo della società, legittimazione del curatore all’azione di responsabilità e dispersione dell’attivo

In caso di sequestro delle quote e dell’azienda di una società poi dichiarata fallita, l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori è sottratta all’amministratore giudiziario, perché l’art. 63, comma 8, d.lgs. 159/2011 gli attribuisce la legittimazione alle sole azioni di inefficacia previste dalla legge fallimentare e tace sull’azione di responsabilità, e può essere esercitata dal curatore, in virtù della legittimazione processuale generale riconosciutagli nell’esercizio dei diritti afferenti alla massa dei creditori, per gli atti di mala gestio compiuti dagli amministratori volontari prima del sequestro penale [azione sociale di responsabilità contro l’amministratore unico e i sindaci di s.r.l., promossa dall’amministratore nominato su indicazione del giudice per le indagini preliminari durante il sequestro preventivo delle quote e dei beni sociali e proseguita dal curatore dopo il fallimento della società e il dissequestro].

A seguito del dissequestro delle quote e dell’azienda intervenuto in corso di giudizio trova applicazione l’art. 63, comma 7, d.lgs. 159/2011 e sussiste la legittimazione del curatore all’azione di responsabilità, sicché la prosecuzione del giudizio da parte della curatela supera ogni questione concernente la legittimazione originaria dell’amministratore che aveva promosso l’azione in pendenza del sequestro.

La prova della distrazione desumibile dalla mancata giustificazione, da parte dell’amministratore della società fallita, della destinazione delle poste attive iscritte in bilancio presuppone che ne sia certa l’effettiva esistenza, sicché l’amministratore non risponde della dispersione delle rimanenze quando la consulenza tecnica accerti che esse sono state erroneamente calcolate e risponde della dispersione dei crediti solo nei limiti di quelli che risultino esigibili, anche in assenza di documentazione.

L’iscrizione in bilancio di un credito per un importo più elevato di quello effettivo non fonda la responsabilità dell’amministratore quando non risulti quale danno ne sia derivato al patrimonio sociale o ai creditori.

Non è imputabile all’amministratore il maturare di sanzioni e interessi sui debiti tributari rimasti insoluti quando non sia chiaro a quali anni tali debiti si riferiscano.

Va rigettata la domanda di responsabilità proposta nei confronti dei sindaci per l’omesso controllo che avrebbe consentito gli atti di mala gestio quando non vi siano elementi per individuare il periodo in cui essi hanno rivestito la carica.

La responsabilità dell’amministratore sussiste solo in presenza della violazione degli obblighi posti a suo carico dalla legge o dallo statuto, di un danno al patrimonio sociale e di un nesso causale tra la violazione e il danno, sicché chi agisce in responsabilità deve allegare un inadempimento qualificato, astrattamente efficiente alla produzione del danno, e allegare e provare il danno e il nesso di causalità, che sono elementi costitutivi della domanda risarcitoria.

Gli amministratori di una società dichiarata fallita hanno l’obbligo di dimostrare la destinazione data ai beni acquisiti al patrimonio sociale, perché la destinazione legale di tali beni all’adempimento delle obbligazioni contratte limita la libertà di utilizzarli, sicché dalla mancata giustificazione del loro mancato reperimento o del loro impiego per effettive necessità dell’impresa può desumersi la prova della distrazione o dell’occultamento.

Il credito risarcitorio della società verso l’amministratore responsabile costituisce debito di valore, sul quale spettano rivalutazione monetaria e interessi, aventi autonomi presupposti, e gli interessi vanno calcolati non sulla somma liquidata all’attualità ma sulla minor somma ottenuta devalutando l’importo liquidato alla data di riferimento del danno e rivalutandolo via via annualmente secondo gli indici ISTAT.

Non è nullo l’atto di citazione quando dal suo complessivo tenore siano individuabili il petitum e la causa petendi.

Data Sentenza: 09/05/2025
Carica: Presidente
Giudice: Salvatore Di Lonardo
Relatore: Caterina di Martino
Registro: RG 21484 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 30/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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