Il socio di s.r.l. può provare con presunzioni gravi, precise e concordanti di non aver partecipato ad assemblee non formalmente convocate nei cui verbali risulta presente, e quindi la mancanza dei presupposti dell’assemblea totalitaria, valendo a tal fine la mancanza di qualsiasi sottoscrizione sui verbali, la mancata esibizione degli originali anche in giudizio e la denuncia di smarrimento del libro sociale presentata soltanto dopo l’instaurazione della causa, con conseguente nullità delle delibere per assenza assoluta di informazione ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 3, c.c. [s.r.l. immobiliare; delibere di approvazione dei bilanci di quattro esercizi e di nomina dell’organo amministrativo impugnate dal socio titolare del 99% del capitale; assemblee convocate soltanto oralmente, come ammesso dall’amministratore nell’interrogatorio formale].
Se la società eccepisce la decadenza dall’impugnazione delle decisioni dei soci di s.r.l. adottate in assenza assoluta di informazione, deve provare i fatti su cui l’eccezione si fonda, e in particolare la data di trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci da cui decorre il termine triennale dell’art. 2479-ter, comma 3, c.c., onere che non è assolto con una denuncia di smarrimento del libro presentata dopo l’instaurazione del giudizio.
È affetta da nullità sopravvenuta la clausola compromissoria contenuta nello statuto di s.r.l. anteriore alla riforma del diritto societario e non adeguato all’art. 34 d.lgs. 5/2003, che affida a ciascuna parte la nomina di un arbitro e ai due arbitri così nominati quella del terzo, perché non attribuisce il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società, sicché la clausola non produce effetti e la controversia può essere proposta soltanto davanti al giudice ordinario.
L’eccezione con cui la società deduce il decorso del termine triennale previsto dall’art. 2479-ter, comma 3, c.c. va qualificata dal giudice come eccezione di decadenza, anche se è stata proposta nella memoria di costituzione come eccezione di prescrizione, sicché, in forza del potere del giudice di qualificare correttamente quanto dedotto dalle parti, la sua successiva prospettazione in termini di decadenza nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. non è tardiva.
La preclusione all’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio che deriva dalla sopravvenuta approvazione dei bilanci degli esercizi successivi non opera quando anche questi ultimi sono stati impugnati dal socio nel medesimo giudizio e per i medesimi vizi.
L’art. 2479-ter, comma 3, c.c., che sanziona con la nullità le decisioni dei soci di s.r.l. adottate in assenza assoluta di informazione, tutela il diritto inderogabile di ciascun socio di partecipare alle decisioni sociali e si applica sia quando il socio non ha ricevuto l’avviso di convocazione sia quando lo ha ricevuto privo dei requisiti minimi di contenuto.
Quando il socio impugna la delibera assembleare contestando la propria convocazione, la società deve provare di aver inviato l’avviso di convocazione e il socio deve provare che il contenuto del verbale non corrisponde al vero, prova che può essere fornita con ogni mezzo se il verbale non è redatto da notaio, mentre per il verbale notarile occorre la querela di falso.