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Sentenze con tag: accesso ai documenti sociali

Tribunale di Campobasso, 8 Agosto 2024
Accesso ai documenti amministrativi, contabili e sociali: profili esecutivi in sede cautelare
L’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di...

L’attuazione delle misure cautelari aventi ad oggetto obblighi di consegna, rilascio, fare o non fare non avvia, sulla base di un titolo esecutivo, un separato procedimento di esecuzione ma costituisce una fase del procedimento cautelare in cui il giudice (da intendersi come ufficio) che ha emanato il provvedimento cautelare ne determina anche le modalità di attuazione, risolvendo con ordinanza le eventuali difficoltà e le contestazioni sorte, mentre sono riservate alla cognizione del giudice del merito le altre questioni. In altri termini, i provvedimenti urgenti aventi come contenuto ordini di fare o di non fare, ovvero di consegna o rilascio – ossia tutti i provvedimenti di natura lato sensu cautelare aventi come contenuto ordini diversi dalla dazione di somme di denaro – non hanno natura di titolo per l’esecuzione forzata, essendo necessario, per la loro attuazione, rivolgersi al giudice della cautela, affinché emetta i provvedimenti che si rendono necessari. Ferma, quindi, la natura di per sé non esecutiva dei provvedimenti cautelari (nel senso che gli stessi necessitano – per poter essere messi in esecuzione – dell’intervento del giudice della cautela nei termini sopra indicati), è, però, del pari evidente che si tratta di provvedimenti naturalmente finalizzati ad essere spontaneamente osservati dagli interessati e che il ricorso all’esecuzione coatta del provvedimento, al quale – evidentemente – i consociati non si siano conformati, costituisce un rimedio, apprestato dall’ordinamento, per contrastare il fenomeno, invero patologico, del mancato adempimento spontaneo del provvedimento giudiziario, come, del resto, previsto dalla legge, laddove sancisce che i provvedimenti opportuni per l’esecuzione del provvedimento sono impartiti, come detto, dal giudice, il quale interviene anche in ogni caso in cui “sorgano difficoltà o contestazioni” (art. 669-duodecies c.p.c.); difficoltà, quindi, di qualunque genere, anche derivanti dal mero inadempimento da parte della parte obbligata.

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23/09/2026
Data sentenza: 08/08/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Rossella Casillo
Registro : RG – 641 –  2023
Tribunale di Catanzaro, 12 Ottobre 2026
Ricorso cautelare atipico e accesso alla documentazione sociale
Deve escludersi l’ammissibilità del ricorso cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. solo quando l’istante possa disporre o abbia già usufruito...

Deve escludersi l’ammissibilità del ricorso cautelare atipico ex art. 700 c.p.c. solo quando l’istante possa disporre o abbia già usufruito di un’azione cautelare tipica in grado di neutralizzare il pregiudizio paventato dal richiedente. Deve escludersi l’ammissibilità dei provvedimenti d’urgenza quando per l’affermazione del diritto da cautelare siano esperibili procedimenti sommari tipici, oppure fasi sommarie di procedimenti ordinari, volti all’emissione di provvedimenti sommari anticipatori degli effetti della decisione di merito.

Il diritto di accesso alla documentazione sociale è la più immediata espressione del potere di controllo del socio sulla gestione sociale in atto il cui differimento all’esito del giudizio di merito verrebbe irreparabilmente a frustrare l’attualità del controllo medio tempore. L'art. 2476, comma 2, c.c. disciplina un diritto potestativo di controllo il cui presupposto necessario e sufficiente è che il richiedente sia socio, a prescindere dall’entità della partecipazione al capitale sociale e che, al momento del suo esercizio, egli non faccia parte dell’organo gestorio.

Le modalità attraverso le quali deve essere esercitato il diritto di consultazione vanno determinate secondo i principi generali di correttezza e buona fede, i quali rappresentano un canone generale nell’esecuzione anche del contratto sociale.

Il diritto di consultazione va interpretato come possibilità, oltre che di consultare la documentazione sociale avvalendosi eventualmente di un professionista di fiducia, anche di estrarre copia di tale documentazione: la possibilità di estrazione di copia appare connaturata all’effettività del diritto di controllo, il quale altrimenti, considerata la complessità della documentazione da analizzare, sarebbe di fatto limitato, se non vanificato almeno in parte.

Dal generale principio di buona fede derivano una serie di limiti al diritto di consultazione: il socio non può avanzare le sue richieste con modalità tali da risultare d’intralcio alla gestione della società o con finalità vessatorie o rivolte a fini diversi da quelli prettamente informativi ovvero esorbitanti rispetto al diritto esercitato; non può esercitare i propri poteri di controllo e informazione con modalità che comportino svantaggi per la società o per finalità antisociali.

Non è necessario che il socio fornisca alcuna giustificazione o motivazione per l’esercizio del suo diritto di controllo ex art. 2476, comma 2, c.c., né che dimostri la sussistenza di un suo specifico interesse alla conoscenza della documentazione di cui ha chiesto la consultazione, non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto debba conformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza.

Il diritto potestativo del socio non amministratore all’ispezione della documentazione sociale, la cui limitazione frusta il suo concreto interesse ad avere contezza dell’andamento societario, deve poter essere esercitato in ogni momento, a prescindere dalla utilità delle informazioni richieste in relazione ad uno specifico “evento” societario, al fine di consentire al socio il successivo esercizio di altre facoltà a lui spettanti o anche eventualmente di determinarsi in merito all’esperimento di un’azione di responsabilità e/o di revoca nei confronti degli amministratori.

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16/08/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ottavia Urto
Registro : RG – 4355 –  2025
Tribunale di Firenze, 12 Ottobre 2025, n. 3996/2025
Limiti al diritto del socio non amministratore di accesso alla documentazione ai fini dell’approvazione del bilancio
Se è vero che il socio non amministratore ha diritto di accesso alla documentazione sociale, è pur vero che ai...

Se è vero che il socio non amministratore ha diritto di accesso alla documentazione sociale, è pur vero che ai fini della manifestazione del voto consapevole e informato in sede di approvazione del bilancio, non tutti i documenti sociali assumono rilevanza e che defatiganti richieste di accesso non possono valere a paralizzare l’attività sociale.

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06/08/2026
Data sentenza: 12/10/2025
Numero: 3996/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Laura Maione
Registro : RG – 886 –  2024
Tribunale di Roma, 12 Ottobre 2026
Sul diritto di consultazione del socio non amministratore di S.r.l.
Ai sensi dell’art. 2476 co.2 c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo...

Ai sensi dell’art. 2476 co.2 c.c., i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

L’art. 2476 co.2 c.c. nel riconoscere a tutti i soci che non partecipano all’amministrazione della società il diritto di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione, prevede un diritto suscettibile di essere esercitato stragiudizialmente ed azionato in sede contenziosa nei confronti della sola società, quale unica legittimata passiva rispetto alla domanda di ostensione della documentazione societaria. Detto diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede.

Il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all'attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento; il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l'esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione. L’intento meramente emulativo del socio deve, peraltro, risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.

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05/08/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Iannaccone
Registro : RG – 8204 –  2024
Tribunale di Genova, 12 Ottobre 2026
Limiti al diritto di accesso del socio in presenza di conflitto di interessi e mancata prova dell’esistenza dei documenti
Il diritto di controllo del socio ex art. 2476, co. 2, c.c., pur avendo natura ampia e non subordinata alla...

Il diritto di controllo del socio ex art. 2476, co. 2, c.c., pur avendo natura ampia e non subordinata alla dimostrazione di uno specifico interesse, può subire limitazioni in presenza di un concreto conflitto di interessi con la società, specie ove l’accesso sia strumentale a controversie estranee alla gestione sociale; in ogni caso, va escluso il fumus boni iuris qualora non risulti provata l’esistenza del documento richiesto.

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05/07/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesca Lippi
Registro : RG – 11246 –  2025
Tribunale di Campobasso, 12 Ottobre 2026
Il diritto di accesso alla documentazione societaria dei soci di s.r.l.
Il diritto potestativo di consultazione dei documenti sociali del socio di s.r.l. ex art.2476 cc, secondo comma, comprende la facoltà...

Il diritto potestativo di consultazione dei documenti sociali del socio di s.r.l. ex art.2476 cc, secondo comma, comprende la facoltà di “consultare” e, quindi, di prendere visione di tutta la documentazione sociale, con corrispondente onere per la società di metterla a disposizione del socio in locali a ciò adeguati, se necessario recuperandola presso chi materialmente la detiene, nonché la facoltà del socio di estrarre a sue spese le sole copie degli atti per i quali ritiene utile un esame approfondito. L’assenza di puntuale seguito alle ripetute richieste di esercizio di tale diritto di consultazione dei documenti sociali integra la violazione del diritto del socio, denotando un atteggiamento ostruzionistico degli amministratori che giustifica l'azione cautelare e l'applicazione di sanzioni pecuniarie coercitive per i giorni di ritardo nell'adempimento del dovere di cui all'art. 2476 c.c.

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27/06/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Laura Scarlatelli
Registro : RI – 1294 –  2024
Tribunale di Napoli, 12 Ottobre 2026
Diritto di accesso ai documenti sociali: presupposti e giudice competente
L’art. 818 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 10/10/2022 n. 149, impone la necessità che il potere...

L’art. 818 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 3 del decreto legislativo 10/10/2022 n. 149, impone la necessità che il potere cautelare degli arbitri sia ad essi espressamente conferito dalla clausola arbitrale (anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali che già contemplino tale potere) o comunque convenuto prima della instaurazione del procedimento arbitrale.

L'art. 2476 c.c. riconosce ai soci il diritto di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. Detto diritto, fondamentale all'esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell'interessato; lo stesso può essere, inoltre, esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede. Il diritto del socio di accedere alla documentazione societaria incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all'attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento. Il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell'attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità e al solo scopo di ostacolare l'ordinaria attività dell'ente; in tal caso, l'esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione.

L'ingiustificato e perdurante procrastinarsi di un ostacolo frapposto all'accesso alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il periculum in mora necessario all'adozione del provvedimento di urgenza ex art. 700 per la tutela cautelare del diritto di accesso ex art. 2476 c.c. Un tale requisito risulta di per sé connaturato all'esigenza di controllo del socio rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali, esigenza inevitabilmente frustrata dall'attesa dei tempi del giudizio ordinario rispetto al pregiudizio potenzialmente derivante, in via immediata, da errate condotte gestorie della società.

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16/06/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Paolo Andrea Vassallo
Registro : RG – 3707 –  2024
Tribunale di Roma, 12 Ottobre 2026
Diritto di ispezione del socio non amministratore ex art. 2476 c.c.: contenuto e limiti
Ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie...

Ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione. Tale diritto, strumentale all’esercizio del più generale potere di controllo accordato al socio non amministratore, attiene alla consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società, dal momento della relativa costituzione, e comprende, quale necessario corollario, anche la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati, sia pure a spese dell’interessato.

Il diritto può essere esercitato in ogni momento, non tollerando limitazioni di sorta, se non quelle connesse alla generale operatività del principio di buona fede e, pertanto, incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali o, addirittura, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento. Il socio, infatti, è tenuto ad astenersi da ingerenze nell’attività degli amministratori per finalità di turbativa del loro operato con la richiesta di informazioni di cui il richiedente non ha effettivamente necessità ed al solo scopo di ostacolare l’ordinaria attività dell’ente; in tal caso, l’esercizio del diritto non soddisfa, evidentemente, finalità informative, con conseguente legittimità del rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o di consentire la consultazione della documentazione. L’intento meramente emulativo del socio deve risultare in maniera chiara, giacché, a fronte della scelta legislativa di favorire il controllo diffuso dell’attività gestoria da parte dei singoli soci, deve escludersi qualunque sindacato in ordine all’opportunità della pretesa degli stessi di vigilare sull’amministrazione dell’ente, esigendo il riferimento a specifiche esigenze o a particolari vicende occorse nella vita sociale.

Se, per un verso, è vero che al socio non amministratore di una società a responsabilità limitata è riconosciuto ex art. 2476, co. 2, c.c. solamente il diritto di consultare i libri sociali e i documenti relativi alla gestione o di estrarne copia, ma non anche il diritto di chiedere la consegna degli stessi, è altresì vero che nulla osta a che le parti concordino una diversa modalità di esercizio dell’attività di ispezione, ben potendo l’organo amministrativo assumere volontariamente il più gravoso onere di invio in copia della documentazione richiesta.

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02/06/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Iannaccone
Registro : RG – 5718 –  2024
Tribunale di Trieste, 3 Aprile 2024
Diritto di controllo del socio e limiti di esercizio
Il diritto di controllo del socio, ai sensi dell’art. 2476, secondo comma c.c., può comportare seri rischi di utilizzo improprio...

Il diritto di controllo del socio, ai sensi dell’art. 2476, secondo comma c.c., può comportare seri rischi di utilizzo improprio delle informazioni da parte dei soci, con nocumento al regolare funzionamento della società, alla stabilità della gestione e alla riservatezza dei documenti sociali e deve pertanto essere esercitato nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, che impone un necessario contemperamento degli interessi confliggenti. Ne consegue che è giustificabile una reticenza da parte degli amministratori in presenza di un abuso del diritto di controllo da parte del socio, come nel caso di richieste di informazioni già note, del tutto irrilevanti, o con finalità di mero disturbo. Il ricorso d’urgenza è ammissibile solo qualora la condotta omissiva degli amministratori determini il pericolo che al socio venga irrimediabilmente impedito di intervenire con gli strumenti che la legge gli attribuisce per evitare una temuta mala gestio.

Le condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, ai fini della condanna ex art. 96 c.p.c., non vanno ravvisate soltanto nella consapevolezza della infondatezza in jure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa

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01/06/2026
Data sentenza: 03/04/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Arturo Picciotto
Registro : RG – 594 –  2024
Tribunale di Milano, 12 Ottobre 2026, n. 9754/2025
Obbligo contrattuale di accesso alla documentazione societaria e limiti della tutela monitoria
Il diritto di ottenere informazioni e documentazione societaria, quando trova fondamento non nella qualità di socio ex art. 2476, comma...

Il diritto di ottenere informazioni e documentazione societaria, quando trova fondamento non nella qualità di socio ex art. 2476, comma 2, c.c., ma in una specifica pattuizione contrattuale, va ricostruito alla luce del contenuto dell’accordo stipulato tra le parti. Qualora l’accordo attribuisca a una parte il diritto di accedere alle informazioni sociali e contabili, anche tramite propri consulenti e con facoltà di estrarne copia a proprie spese, l’obbligazione gravante sulla società consiste nella messa a disposizione della documentazione ai fini della consultazione, senza estendersi alla consegna della stessa. L’obbligo di consentire l’accesso alla documentazione sociale e contabile, con facoltà di estrarne copia, integra un obbligo di facere e non può essere azionato mediante ricorso per decreto ingiuntivo, essendo il procedimento monitorio esperibile solo per il pagamento di somme liquide di denaro, per la consegna di quantità determinate di cose fungibili o per la consegna di cosa mobile determinata.

La sottoscrizione in proprio, da parte di una persona fisica non amministratore della società, di un accordo con cui la stessa si impegni a fare sì che la società fornisca determinate informazioni non comporta l’assunzione di un obbligo diretto di consegna della documentazione sociale. Tale impegno può integrare, al più, una promessa del fatto del terzo, avente ad oggetto l’obbligo del promittente di adoperarsi affinché la società tenga il comportamento promesso; trattandosi di obbligazione di facere, essa non è azionabile mediante ricorso per decreto ingiuntivo.

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30/05/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Numero: 9754/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 34434 –  2023
Tribunale di Catanzaro, 12 Ottobre 2026
Diritto del socio di s.r.l. di estrarre copia della documentazione sociale
Il diritto del socio di avere dagli amministratori notizie degli affari sociali è un diritto potestativo di controllo il cui...

Il diritto del socio di avere dagli amministratori notizie degli affari sociali è un diritto potestativo di controllo il cui presupposto necessario e sufficiente è che il richiedente sia socio, a prescindere dall'entità della partecipazione al capitale sociale, e che, al momento del suo esercizio, egli non faccia parte dell'organo gestorio.

Anche nel silenzio della norma, deve ritenersi che il diritto di cui all'art. 2476 c.c. debba essere interpretato come possibilità, oltre che di consultare la documentazione sociale, di estrarne copia, in quanto tale possibilità è connaturata all'effettività del diritto di controllo il quale, altrimenti, sarebbe di fatto limitato se non vanificato almeno in parte.

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23/05/2026
Data sentenza: 12/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Ottavia Urto
Registro : RG – 2470 –  2025
Tribunale di Firenze, 10 Gennaio 2025
Procedimento cautelare ex art. 2476, co. 2, c.c.: esclusa l’urgenza in re ipsa per l’accesso ai documenti sociali
Nel procedimento cautelare volto a ottenere l’accesso alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., il periculum in...
Nel procedimento cautelare volto a ottenere l’accesso alla documentazione sociale ai sensi dell’art. 2476, co. 2, c.c., il periculum in mora non è configurabile in re ipsa: la tutela d’urgenza è ammissibile solo ove il socio alleghi e dimostri concrete e specifiche ragioni di urgenza che rendano incompatibile l’attesa del giudizio ordinario, non essendo sufficiente il carattere meramente eventuale e strumentale del diritto di controllo rispetto a future iniziative. In difetto di allegazioni puntuali sull’urgenza, il reclamo avverso il rigetto del ricorso cautelare deve essere respinto.
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23/05/2026
Data sentenza: 10/01/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 9740 –  2025
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