Il mero dato contabile dell’errata o omessa applicazione degli ammortamenti, ricavato dai bilanci senza esame del registro dei cespiti ammortizzabili e senza considerazione della tipologia, delle caratteristiche e del valore residuo dei beni effettivamente presenti in azienda, è di per sé insufficiente a dimostrare la reale situazione patrimoniale della società e la non veridicità dello stato patrimoniale [e quindi a fondare la responsabilità degli amministratori per illegittima prosecuzione dell’attività].
In caso di violazione degli obblighi previsti dagli artt. 2485 e 2486 c.c. (provvedere senza indugio, al verificarsi di una causa di scioglimento, agli adempimenti previsti dall’art. 2484, comma 3, c.c. e adottare nelle more una gestione meramente conservativa), gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati, purché sia provato, secondo i principi generali, un concreto ed effettivo pregiudizio.
Il criterio della differenza dei netti patrimoniali previsto dall’art. 2486 c.c. calcola il danno come differenza tra il patrimonio netto al momento in cui si verifica la causa di scioglimento e quello al momento del passaggio effettivo alla fase di liquidazione ovvero dell’apertura di una procedura concorsuale; [qualora la società non sia stata posta in liquidazione né assoggettata a procedura concorsuale] è incongruente assumere come termine finale del calcolo la data di cessione delle quote sociali.
Il consulente tecnico d’ufficio non può estendere le proprie indagini a fatti costitutivi, modificativi o estintivi che non abbiano formato oggetto dell’attività deduttiva delle parti, nemmeno in presenza di ordine del giudice o di acquiescenza delle parti [quali i vizi contabili di esercizi anteriori a quelli dedotti in citazione].
Il mero invio di documentazione al consulente tecnico d’ufficio da parte del consulente di parte, in difetto del consenso dell’altra parte, è irrilevante ai fini della nullità della consulenza ai sensi dell’art. 198, comma 2, c.p.c. se non è dimostrato l’effettivo utilizzo di tale documentazione da parte del consulente.
È ultra petita la condanna dei cedenti di quote sociali al pagamento di somme corrispondenti a insussistenze di attivo qualora il cessionario abbia chiesto soltanto la restituzione della parte di prezzo versata e il rimborso delle sopravvenienze passive in forza della clausola di garanzia del contratto di cessione, e la sussistenza di tali sopravvenienze sia stata esclusa.
In caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 t.u.b., l’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non prova l’inclusione nella cessione del credito controverso quando individua i crediti ceduti con criteri generici, come il riferimento a tutti i crediti verso debitori classificati a sofferenza derivanti da finanziamenti sorti in un arco di quasi sessant’anni e individuati per relationem nel documento allegato al contratto di cessione; non è sufficiente il collegamento alla pagina web indicata nell’avviso quando conduca a un elenco anonimizzato di rapporti e clienti, privo di elementi idonei a ricondurre con certezza alla cessione i rapporti controversi, né l’inerzia processuale della banca cedente dopo l’intervento della cessionaria [società di cartolarizzazione intervenuta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti della società correntista e mutuataria e dei suoi fideiussori].
L’eccezione di estinzione della fideiussione per il decorso del termine semestrale previsto dall’art. 1957 c.c. è un’eccezione in senso stretto, che l’opponente a decreto ingiuntivo, convenuto in senso sostanziale, deve sollevare nell’atto di opposizione, sicché è tardiva se proposta per la prima volta nella memoria prevista dall’art. 183, comma 6, c.p.c.; la preclusione così maturata rende irrilevante la nullità, per violazione della normativa antitrust, della clausola di deroga a tale norma, il cui rilievo d’ufficio non interferisce con la preclusione ormai consumata.
È inammissibile, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c., la produzione per la prima volta in appello della dichiarazione di cessione con cui il cessionario intenda provare la titolarità del credito, se non risulta che la parte non abbia potuto produrla nel giudizio di primo grado.
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale soltanto per le fideiussioni omnibus stipulate nel periodo oggetto dell’istruttoria; per le garanzie stipulate in epoca successiva il garante deve dimostrare che, al momento della sottoscrizione, un rilevante numero di istituti di credito era coinvolto in una condotta diffusa e coordinata di diffusione di modelli uniformi, e non basta la coincidenza del contenuto delle clausole con lo schema censurato, perché la nullità non dipende dal contenuto delle clausole in sé ma dal loro essere riproduzione di un modello attuativo dell’intesa vietata.
È valida la fideiussione omnibus prestata, entro un importo massimo garantito, per le obbligazioni derivanti da operazioni bancarie già consentite o da consentire in futuro, anche se stipulata prima dell’apertura dei rapporti garantiti.
Il piano di ammortamento alla francese non produce anatocismo né costi occulti quando il mutuatario abbia sottoscritto il contratto con l’indicazione dell’importo erogato, della periodicità e del numero delle rate costanti, dei tassi e del tipo di ammortamento, disponendo così delle informazioni necessarie per comprendere il costo del finanziamento.
La fusione per incorporazione tra due società comporta che i valori attivi e passivi della incorporata vanno a ricomporsi, insieme a quelli della incorporante, nel bilancio della società risultante dalla fusione; alcuni valori - tra i quali i reciproci debiti e crediti delle partecipanti alla fusione o le partecipazioni di una società nell’altra - non possono confluire nei bilanci di quest’ultima ma devono essere annullati. Se il valore della partecipazione annullata supera quello della porzione del patrimonio netto apportata dall’incorporata si ha un disavanzo di fusione. Il disavanzo di fusione deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza, ad avviamento; secondo il principio contabile OIC 4, tuttavia, il valore non imputabile a specifici elementi può essere considerato avviamento solo ove possibile e deve altrimenti essere eliminato dall’attivo, con detrazione dalla riserva o iscrizione a costo nel conto economico, sicché l’iscrizione di un avviamento da disavanzo di fusione privo di sostanza economica può occultare la perdita del capitale.
Anche quando il disavanzo sia iscritto all’attivo, va ammortizzato secondo l’art. 2426 c.c., e un periodo superiore al quinquennio previsto nella disciplina anteriore al 2016 richiede una motivazione specifica, che non è data dalla generica affermazione di un’utilità economica di diciotto anni; l’omesso accantonamento a un fondo rischi dopo la notifica di un avviso di accertamento viola il principio di prudenza, e i finanziamenti dei soci non sono riserve di capitale in mancanza di destinazione a un aumento o di rinuncia alla restituzione. La redazione del bilancio è atto tipico degli amministratori, che ne rispondono verso la società e i creditori anche quando l’errore sia del professionista incaricato.
Accertata la perdita del capitale, gli amministratori sono tenuti a rilevare la causa di scioglimento e a limitare la gestione a soli atti conservativi; la stipula di operazioni non conservative (quali finanziamenti bancari o nuovi contratti) è fonte di responsabilità ex art. 2486 c.c. Il danno risarcibile non coincide con il capitale dei debiti contratti, ma con le sole componenti effettivamente pregiudizievoli (quali penali e interessi ultralegali), restando esclusi gli esborsi che costituiscano mera restituzione di anticipazioni e gli interessi nella misura legale, quali corrispettivo dell’utilità del denaro.
La scelta degli amministratori-soci di cedere le quote anziché l’azienda non cagiona di per sé un danno alla società, che conserva l’azienda nel proprio patrimonio, rilevando solo le conseguenze dell’omessa gestione conservativa. La transazione di un corresponsabile scioglie il vincolo di solidarietà e impone di detrarre dal debito residuo la sua quota ideale o, se maggiore, la somma pagata.
Quando il convenuto chiami in causa un terzo quale corresponsabile dell’evento dannoso, come il commercialista che aveva redatto i bilanci, la domanda risarcitoria dell’attore si estende al terzo anche in assenza di espressa dichiarazione solo se fondata sul medesimo rapporto sostanziale; ove il curatore abbia costantemente sostenuto che la responsabilità per i bilanci errati grava sugli amministratori, la sua posizione va intesa come univoca esclusione del terzo dai destinatari della domanda, e l’obbligazione del terzo sussiste soltanto in via di regresso verso i convenuti. Il professionista risponde verso gli amministratori per i bilanci errati redatti fino all’ultimo esercizio, dal quale decorre la prescrizione; l’art. 2236 c.c. copre le questioni di speciale difficoltà, come l’imputazione del disavanzo o la durata dell’ammortamento dell’avviamento, ma non l’omesso ammortamento del disavanzo residuo, e il regresso è limitato ai danni causati dagli atti che l’errore contabile abbia indotto a compiere, ripartiti con gli amministratori per la loro autonoma decisione.
La procedura per l'ammortamento di un certificato azionario, in quanto tendente esclusivamente alla reintegrazione nel possesso del legittimo portatore del titolo, non può avere alcuna incidenza sui rapporti giuridici fra questi e l'emittente o altri soci, ragion per cui, con riguardo a titoli azionari la cui trasferibilità, anche mortis causa, sia statutariamente eventualmente condizionata o limitata ovvero subordinata al gradimento degli amministratori della società emittente, l'ammortamento non può pregiudicare il diritto della società o di altri soci di invocare l'inefficacia del trasferimento delle azioni (cfr. artt. 2355 e ss. c.c.).
A prescindere dall'ammortamento dei certificati azionari e senza necessità di un ordine giudiziale, la società emittente deve provvedere alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorietà giudiziale o notarile, attestante la qualità di erede o di legatario dei titoli, e non ostandovi previsioni statutarie limitative della circolazione delle azioni.
Una volta disposto l'ammortamento dei certificati azionari, la società emittente, ove non vi sia opposizione, può procedere alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli azionari e nel libro dei soci.
La fusione per incorporazione tra due società comporta che i valori attivi e passivi della incorporata vanno a ricomporsi, insieme a quelli della incorporante, nel bilancio della società risultante dalla fusione; alcuni valori, però, non possono confluire nei bilanci di quest’ultima ma devono essere annullati: così è, per esempio, per i reciproci debiti e crediti delle partecipanti alla fusione e per le partecipazioni di una nell’altra. Se il valore della partecipazione annullata supera quello della porzione del patrimonio netto apportata dall’incorporata si ha un disavanzo di fusione.
A norma dell’art. 2504-bis c.c. il disavanzo di fusione deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell’attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza ad avviamento, alla stregua di un costo sostenuto per l’operazione. Il principio contabile nazionale OIC 4 spiega però che un valore non imputabile a uno specifico elemento è da considerare avviamento solo ove possibile, dovendo altrimenti essere eliminato dall’attivo e detratto dalla riserva di consolidamento, se esistente, o, se non esistente la riserva, inserito nel conto economico come costo. Detto disavanzo, se è registrato all’attivo e non come perdita, dev’essere ammortizzato secondo la disciplina dettata dall’art. 2426 c.c. (richiamato dall’art. 2504-bis) e dal principio OIC 24. In tal senso, l’art. 2426 c.c., nella versione vigente nel 2010, imponeva un ammortamento massimo quinquennale, consentendo un periodo limitato di durata superiore di cui doveva essere data adeguata motivazione nella nota integrativa; dopo la modifica apportata a partire dal 2016, l’ammortamento dev’essere effettuato secondo la vita utile del bene e, se questa non è determinabile, entro un massimo di dieci anni. Anche l’OIC 24, ante d.Lgs 139/2015, fissava il periodo massimo di ammortamento in cinque anni, salve specifiche ragioni da evidenziare nella nota integrativa, mentre, a seguito della riforma, ribadisce la durata commisurata alla vita utile (ma mai superiore ai venti anni) o, se questa non determinabile, al decennio. In pratica, un ammortamento superiore al quinquennio può essere adottato a condizione che ne siano spiegate le ragioni.
Il disavanzo residuo di una operazione di fusione può essere imputato alternativamente o a specifici beni dell’attivo oppure ad avviamento, se espressivo di un plusvalore, altrimenti imputato a perdita; in tal senso, l’imputazione ad avviamento postula comunque che il disavanzo residuo rappresenti un plusvalore acquisito: l’OIC 4 spiega (punto 4.4.3.1) che la differenza residua del disavanzo di annullamento non può essere considerata sic et simpliciter avviamento: è necessario valutare se l’avviamento effettivamente esista e deve comunque essere legato alla operazione stessa e non ad altre future ed incerte o conseguenti alla fusione.
Come risulta dal tenore letterale dell’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinques, del D.L. 104/2020, la facoltà di sospendere l’ammortamento non presuppone l’esistenza di un danno conseguente all’emergenza pandemica né è corretto introdurre, su base interpretativa, una condizione non presente nel testo della legge. Soccorre in tal caso l’art. 12 c. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale secondo cui “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Il criterio teleologico, così come quello analogico e sistematico, si applica infatti in via sussidiaria, laddove il criterio letterale non consenta di individuare il significato in termini sufficientemente certi ed univoci.
Secondo il disposto dell’OIC 24 par. 60 “Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”, talché è l’intero costo delle immobilizzazioni e non già l’incremento di valore delle immobilizzazioni registrato nell’esercizio a fungere da base per l’applicazione dell’ammortamento [nel caso di specie, il Tribunale ha fatto discendere dalla erroneo computo degli ammortamenti e, quindi, dalla non veritiera indicazione dell'ammontare delle immobilizzazioni immateriali, la violazione del principe di chiarezza, con conseguente declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio].
In ragione del principio di continuità dei bilanci, la mancata impugnazione dei bilanci degli esercizi precedenti non esime il giudice dal valutare violazioni dei principi di veridicità che abbiano avuto ripercussioni sul bilancio impugnato rendendolo a sua volta inveritiero. Si tratterà bensì di valutazione incidentale che, come tale, non comporta la declaratoria di invalidità di quello precedente, ma si tratta di valutazione consentita sia in ragione della rilevabilità anche d’ufficio dei vizi di nullità, sia in relazione alla tempestiva rilevazione in sede di impugnazione del bilancio successivo (art. 2379 commi 1 e 2 c.c.). La mancata impugnazione, dunque, costituisce preclusione all’esercizio dell’azione, ma non impedisce la valutazione incidentale delle informazioni contenute nei bilanci precedenti non impugnati in quanto si riflettano su quelle offerte nel bilancio impugnato rendendolo a sua volta nullo.
Unico legittimato all’opposizione all’ammortamento del certificato azionario è il socio, o il soggetto che si dichiari tale, che, a sua volta, sostiene di avere il possesso del certificato dichiarato come smarrito. Tale restrizione normativa della possibilità di opposizione deriva dall’essere la disciplina essenziale dettata in relazione i titoli al portatore, dove ogni questione in ordine al diritto incorporato si risolve nella genuinità e nel possesso del titolo stesso. Ne deriva la suggestione per cui tale limitazione potrebbe generare il rischio di intrusione nelle società di soggetti sconosciuti e privi di ogni titolo.
Il possesso del titolo, ottenuto secondo le regole sulla sua circolazione, ha la sola funzione di far presumere il diritto sullo stesso e la qualità coincidente con quel diritto. Nondimeno la società emittente può opporre a chiunque, non solo al titolare originario, ma anche agli aventi causa, ogni eccezione derivante dal rapporto di base, ovvero dal contratto sociale e, quindi, anche l’assenza totale del rapporto originario.
La responsabilità ex art. 2476 c.c. degli amministratori di s.r.l. nei confronti della società stessa ha natura contrattuale. (altro…)