Il terzo estraneo alla società [creditore contrattuale della stessa] non può agire nei confronti del direttore generale ai sensi degli artt. 2395 e 2396 c.c., perché tali norme regolano un’ipotesi di responsabilità di natura contrattuale posta a tutela del rapporto tra la società e il direttore generale. La domanda risarcitoria del terzo va ricondotta all’art. 2043 c.c., con l’onere di provare la condotta dolosa o colposa del direttore generale, il danno ingiusto e il nesso causale.
Il terzo creditore che imputi al direttore generale della società debitrice di avergli taciuto l’incasso delle somme destinate al suo pagamento, ritardandone le iniziative di recupero, deve provare il nesso causale tra la condotta e il danno. Il nesso va escluso quando la pretesa si fonda su circostanze ipotetiche [la più rapida definizione del giudizio di condanna, il pagamento spontaneo prima della domanda di concordato preventivo e al riparo dalla revocatoria] e non è dimostrato che la società debitrice, già in grave crisi, avrebbe potuto adempiere in tempo utile.
La clausola [del contratto di nolo a caldo] che subordina il pagamento del corrispettivo al pagamento da parte del committente principale dell’appalto non si avvera con l’incasso delle anticipazioni versate dal cessionario del credito d’appalto, quando il contratto di cessione obbliga il cedente al rimborso immediato in caso di invalidazione o revoca della certificazione del credito; finché il committente non paga il cessionario, quelle anticipazioni non sono definitivamente acquisite e il debito verso il creditore resta inesigibile, sicché il direttore generale non ha l’obbligo di comunicargli l’avvenuto incasso.
L'art. 12 bis l.d.a. - a mente del quale il datore di lavoro è titolare, salvo patto contrario, dei diritti di sfruttamento economico dell'opera dell'ingegno creata dal dipendente nell'esercizio delle proprie mansioni o su istruzioni dello stesso datore di lavoro - si applica altresì laddove lo sviluppo dell'opera dell'ingegno sia stato appaltato ad un libero professionista ovvero ad una società di sviluppo.
Nell’azione promossa dal fallimento del creditore di una società contro gli amministratori di questa, ai sensi degli artt. 2394 o 2395 c.c., per il pregiudizio derivante dal mancato pagamento del credito del fallito, la domanda va rigettata quando il curatore non provi l’esistenza, l’entità e l’esigibilità del credito, l’incapacità della società debitrice di soddisfarlo e il nesso causale tra il mancato pagamento e il fallimento dell’impresa creditrice; a fronte dell’eccezione di inadempimento della committente per vizi e ritardi, incombe sull’appaltatore la prova dell’esatto adempimento e dell’effettiva entità delle opere eseguite, non fornibile con fatture, riepiloghi e scritture contabili provenienti dal medesimo soggetto che intende avvalersene, mentre la proroga del termine di consegna di un appalto stipulato per iscritto va provata per iscritto ai sensi dell’art. 2722 c.c., ed è inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c. l’allegazione, per la prima volta in appello, di fatti che escluderebbero l’imputabilità del ritardo all’appaltatore. Il nesso causale manca anche quando il mancato pagamento dipenda dalla contestazione del credito da parte della committente, e non dalle perdite di un esercizio poi quasi integralmente recuperate.
La mala gestio degli amministratori consistente nella vendita di beni sociali a prezzi inferiori a quelli di mercato richiede che l’attore fornisca prova documentale del maggior valore, ad esempio mediante le quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle entrate, compravendite comparabili o offerte di acquisto a prezzo superiore, e non può essere desunta dalla mera contestazione della stima del perito della società; l’ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulato senza specificità non può supplire all’onere probatorio.
La competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa in ordine alle controversie derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici sussiste esclusivamente qualora il valore del contratto sia pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria.
Il meccanismo di adesione della parte all'eccezione di incompetenza sollevata dalla controparte, previsto dall'art. 38 c.p.c., è limitato alle sole ipotesi di incompetenza territoriale derogabile; in presenza di una incompetenza funzionale e inderogabile per materia, il Tribunale è tenuto a valutare autonomamente la fondatezza della questione indipendentemente dall’atteggiamento processuale delle parti; accertata l’incompetenza per materia e per territorio, il tribunale dichiara la propria incompetenza e assegna il termine per la riassunzione davanti al giudice competente, potendo il comportamento collaborativo dell’attore giustificare la compensazione delle spese.
Il giudizio cautelare non consente l'adozione di una pronuncia di accertamento in via principale; l'eventuale legittimità o illegittimità del recesso contrattuale esercitato dalla pubblica amministrazione rispetto a un contratto di appalto può formare oggetto unicamente di una valutazione incidentale e non di un accertamento autonomo che deve essere riservato al giudizio di cognizione ordinario.
Il procedimento cautelare non può avere ad oggetto diritti dal contenuto esclusivamente patrimoniale; le rivendicazioni relative all'indennizzo da recesso ed ai canoni eventualmente dovuti dall'ente appaltante non rivestono i connotati di urgenza e di irreparabilità del danno necessari per legittimare l'adozione di un provvedimento cautelare, dovendo formare oggetto di un giudizio ordinario di cognizione.
Qualora, per l’espletamento di un appalto, il consorzio si sia obbligato al pagamento degli importi relativi alla retribuzione dei lavoratori impiegati dalla consorziata, una simile pattuizione implica che la successiva determinazione dei costi della manodopera della consorziata debba intendersi al lordo degli oneri di legge, stante la natura obbligatoria e non accessoria di tali oneri, accantonamenti e contributi, così come previsti dalla normativa e contenuti nel CCNL Multiservizi. Pertanto le somme vantate dalla consorziata a mezzo di fatture emesse a carico del consorzio devono ritenersi corrispondenti alla retribuzione lorda dei lavoratori impiegati.