Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: atti dispositivi idonei al deupaperamento del patrimonio

Tribunale di Roma, 24 Ottobre 2026
Sequestro conservativo in caso di uscite finanziarie contabilmente emerse
Rispetto al requisito del fumus boni iuris nell’ambito di un ricorso per sequestro conservativo, nel caso di uscite finanziarie contabilmente...

Rispetto al requisito del fumus boni iuris nell’ambito di un ricorso per sequestro conservativo, nel caso di uscite finanziarie contabilmente emerse, è onere dell’organo amministrativo giustificare l’impiego delle relative risorse finanziarie della società. Posto che la distrazione consiste in una condotta di tipo commissivo volta ad utilizzare beni del patrimonio sociale per finalità diverse da quelle relative alla realizzazione dell’oggetto sociale ovvero comunque al fine di avvantaggiare soggetti diversi dalla società e che la prova del corretto impiego delle risorse finanziarie della società grava sull’amministratore, tenuto appunto a giustificare l’uso delle stesse per finalità sociali, qualora emerga in via documentale l’impiego di risorse finanziarie della società, è onere dell’organo amministrativo in carica nel periodo in considerazione dimostrare che le risorse della società siano state correttamente impiegate per soddisfare interessi della società stessa.

Quanto al requisito del periculum in mora, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi, rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali, quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci temere atti di depauperamento del suo patrimonio; questo, senza che le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere potendo il giudice fare alternativamente riferimento all’uno o all’altro dei menzionati presupposti. Sul piano soggettivo, ricorre il periculum quando debba presumersi che le condotte distrattive ascritte al resistente non permettano alcuna prognosi favorevole circa la spontanea salvaguardia della garanzia patrimoniale generica dovuta ai creditori.

Leggi tutto
14/10/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Iannaccone
Registro : RG – 14165 –  2024
Tribunale di Bari, 24 Ottobre 2026
Istanza di sequestro conservativo e domanda di merito
Nel procedimento per la concessione di un sequestro conservativo, strumentale all’azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ex...

Nel procedimento per la concessione di un sequestro conservativo, strumentale all’azione di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali ex art. 2476, co. 6 e 7, c.c., l’analisi del fumus boni iuris consiste nel riscontro della probabile esistenza di condotte depauperative del patrimonio sociale sotto l’elemento solo oggettivo.

In sede cautelare, la delibera con la quale l'assemblea dei soci accentra il potere decisionale nell’amministratore unico e socio non appare idonea a fondare la responsabilità dell'amministratore stesso per violazione dell’obbligo di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale laddove manchino ulteriori elementi fattuali da cui trarre che la deliberazione sia stata adottata con l’intento di diminuire il patrimonio aziendale.

Leggi tutto
22/04/2026
Data sentenza: 24/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Assunta Napoliello
Registro : RG – 4719 –  2025
Tribunale di Venezia, 1 Febbraio 2023
Il periculum in mora nel sequestro conservativo e gli effetti dell’azione revocatoria
Il requisito del periculum in mora richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito....

Il requisito del periculum in mora richiede la prova di un fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Requisito desumibile, alternativamente, sia da elementi oggettivi, riguardanti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all’entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati invece da comportamenti del debitore che lascino presumere che, al fine di sottrarsi all’adempimento, egli possa porre in essere atti dispositivi idonei a provocare l’eventuale depauperamento del suo patrimonio. Il periculum in mora può essere riconosciuto esistente innanzitutto quando sussista una condizione oggettiva di inadeguata consistenza del patrimonio del debitore stesso in rapporto all’entità del credito.

L’accoglimento della revocatoria ordinaria non produce l’effetto di restituire al patrimonio del fallito la proprietà del bene oggetto dell’atto revocato, laddove l’accoglimento dell’azione revocatoria ha la limitata efficacia di rendere inopponibile l’atto sottoposto a revoca nei confronti dei creditori del fallimento, senza caducare, ad ogni altro effetto, l’acquisto determinatosi in capo all’acquirente. Il creditore dovrà attendere il passaggio in giudicato della sentenza a lui favorevole prima di poter agire esecutivamente, atteso che le sentenze di mero accertamento e quelle costitutive possono fondare un’azione esecutiva anche prima del passaggio in giudicato, a norma dell’art. 282 c.p.c., limitatamente ai capi condannatori del dispositivo, come ad esempio quelli relativi alle spese di lite. Ne consegue che tutti gli altri effetti di tali decisioni si producono soltanto con il giudicato.

Leggi tutto
26/09/2023
Data sentenza: 01/02/2023
Registro : RG – 3554 –  2019
logo