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Sentenze con tag: azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

Corte d'appello di Brescia, 23 Ottobre 2026, n. 629/2024
Perdita del capitale sociale e obbligo degli amministratori di attivarsi senza attendere l’approvazione del bilancio
L’obbligo degli amministratori [di s.p.a.] di convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2447 c.c. sorge dal...

L’obbligo degli amministratori [di s.p.a.] di convocare senza indugio l’assemblea per l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 2447 c.c. sorge dal momento in cui la riduzione del capitale al di sotto del limite legale è palese o comunque conoscibile, senza attendere l’approvazione del bilancio d’esercizio. [Qualora la perdita derivi dal definitivo mancato avveramento delle condizioni sospensive cui era subordinata una cessione di partecipazioni, il cui corrispettivo sia stato appostato in bilancio come plusvalenza,] la perdita è conoscibile da amministratori e sindaci dal momento in cui il mancato avveramento diviene certo, e da tale data decorre il danno risarcibile per l’aggravamento del deficit.

Su ciascun amministratore grava l’obbligo di intervenire nella gestione sociale per impedire il compimento di atti dannosi per la società o per attenuarne le conseguenze, derivanti anche dalla prosecuzione dell’attività in perdita. Amministratori e sindaci che si avvedano di una precedente gestione irregolare [, quale l’appostazione in bilancio di una plusvalenza mai maturata,] rispondono qualora non la denuncino e non facciano il possibile per eliminare o attenuare gli effetti dannosi degli atti gestori pregressi sul patrimonio sociale.

Risponde dell’aggravamento del danno anche l’amministratore rimasto in carica per un periodo breve, purché non irrisorio, durante il quale la perdita del capitale era conclamata e irreversibile, qualora non deduca di essersi attivato né alleghi impedimenti che gli abbiano precluso di farlo. Neppure lo esonera l’aver ricoperto la carica in modo meramente formale, disinteressandosi della sorte della società, o l’essersi limitato a rassegnare le dimissioni senza chiedere la convocazione dell’assemblea.

L’amministratore cessato dalla carica prima che la perdita del capitale sia divenuta conoscibile non risponde dei danni conseguenti all’indebita prosecuzione dell’attività d’impresa. L’esercizio di poteri gestori di fatto dopo la cessazione deve essere provato e non può desumersi da prelievi di fondi dalle casse sociali eseguiti quando egli era ancora amministratore in carica.

La dichiarazione sottoscritta con cui l’amministratore riconosce di aver prelevato somme dalle casse sociali vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. e inverte l’onere della prova; la circostanza che i prelievi non risultino dalla contabilità sociale esaminata dal consulente tecnico è insufficiente a vincere la presunzione. Il riconoscimento dei prelievi reso in favore di una società partecipata, con l’impegno di restituire a essa le somme, non comporta invece l’inversione dell’onere della prova a vantaggio della società partecipante.

L’inerzia dei sindaci che, pur avendo omesso di rilevare l’erronea appostazione in bilancio di una plusvalenza idonea a occultare la perdita del capitale, abbiano segnalato nelle verifiche periodiche la grave illiquidità della società e sollecitato l’organo amministrativo ad adottare le misure necessarie integra una condotta caratterizzata da colpa, seppure grave, priva dei caratteri del dolo, anche eventuale, rilevante ai fini dell’art. 1917 c.c.

Nell’assicurazione della responsabilità civile le parti possono derogare alla disciplina dell’art. 1917 c.c. limitando la garanzia alla sola quota di responsabilità diretta dell’assicurato, con esclusione di qualsiasi responsabilità derivantegli in via di solidarietà. In presenza di una clausola siffatta, inequivoca ed espressamente approvata per iscritto, l’obbligo indennitario dell’assicuratore [del sindaco] è limitato alla quota di responsabilità accertata nei rapporti interni tra i condebitori solidali e non si estende all’intera obbligazione dell’assicurato verso il danneggiato.

Chi agisce per il risarcimento del danno nei confronti degli amministratori che, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, abbiano compiuto attività gestoria non meramente conservativa del patrimonio sociale ha l’onere di allegare e provare la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento e il successivo compimento di atti gestori. Spetta agli amministratori convenuti, e ai sindaci, dimostrare che tali atti non hanno comportato un nuovo rischio d’impresa e sono giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni.

Il criterio di liquidazione del danno previsto dal terzo comma dell’art. 2486 c.c. si applica anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore. Quando il danno corrisponde all’ammontare dei debiti estranei all’attività di mera conservazione del patrimonio sociale, la sua ripartizione tra amministratori e sindaci in proporzione al periodo di effettiva permanenza in carica di ciascuno, in mancanza di elementi che consentano una più precisa attribuzione temporale dei debiti, riguarda soltanto l’imputazione del danno e non rende equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. la sua quantificazione.

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23/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 629/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Magnoli
Relatore: Annamaria Laneri
Registro : RG – 857 –  2019
Tribunale di Campobasso, 23 Ottobre 2026, n. 657/2025
Azione del curatore contro l’amministratore: irregolarità contabili, omesso recupero dei crediti e prova del danno
Le irregolarità nella tenuta della contabilità, compresa la mancata redazione dei bilanci, pur integrando di per sé inosservanza dei doveri...

Le irregolarità nella tenuta della contabilità, compresa la mancata redazione dei bilanci, pur integrando di per sé inosservanza dei doveri inerenti al mandato gestorio, non sono sufficienti a fondare la responsabilità risarcitoria dell’amministratore se non è fornita la prova del danno cagionato al patrimonio sociale e del nesso causale con la condotta addebitata. La regola vale anche quando l’azione è promossa dal curatore, che deve dimostrare che la violazione del dovere di gestione conservativa si è concretizzata in atti dai quali è effettivamente derivato un pregiudizio alla società, e l’onere non è assolto con la sola produzione [della sentenza dichiarativa di fallimento che attesti l’inattendibilità dei bilanci].

La doglianza relativa all’omesso recupero di crediti sociali non può fondare la condanna risarcitoria dell’amministratore quando sia formulata in termini generici e non sia assistita da un principio di prova circa l’effettiva esistenza dei crediti, la loro concreta recuperabilità, la condotta omissiva imputata e il danno che ne è derivato al patrimonio sociale.

Le azioni di responsabilità previste dagli artt. 2392 e 2394 c.c., pur distinte per natura e presupposti, confluiscono in caso di fallimento in un’unica azione esercitabile dal curatore, che può cumulare i vantaggi propri della responsabilità contrattuale in punto di onere della prova. Grava comunque sul curatore l’onere di allegare e provare il danno e il nesso causale con l’inadempimento dei doveri gestori, in particolare del dovere di conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, mentre spetta all’amministratore dimostrare la non imputabilità del fatto dannoso.

La contumacia del convenuto esprime un silenzio non soggetto a valutazione, che non rende non contestati i fatti allegati dall’attore né altera la ripartizione degli oneri probatori, sicché l’attore resta tenuto a provare i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio.

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17/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 657/2025
Carica: Presidente
Giudice: Barbara Previati
Relatore: Rossella Casillo
Registro : RG – 1724 –  2023
Tribunale di Venezia, 23 Ottobre 2026, n. 16044/2026
Interposizione illecita di manodopera tramite cooperativa, responsabilità dell’amministratore e danno pari allo sbilancio fallimentare
Integra un illecito gestorio dell’amministratore unico di una società cooperativa la condotta consistente nell’addossare alla società gli oneri contributivi e...

Integra un illecito gestorio dell’amministratore unico di una società cooperativa la condotta consistente nell’addossare alla società gli oneri contributivi e fiscali relativi ai lavoratori formalmente assunti e illecitamente somministrati a un’altra impresa, reale datrice di lavoro, omettendone sistematicamente il pagamento, e il danno risarcibile può essere liquidato secondo il criterio della differenza tra passivo e attivo accertati in sede fallimentare quando il dissesto trovi causa efficiente proprio nella gestione preordinata all’elusione dei tributi e il passivo sia formato quasi esclusivamente da debiti tributari e previdenziali [cooperativa di autotrasporto priva di struttura aziendale, operante con patrimonio netto negativo, la cui unica attività consisteva nel fornire manodopera non remunerata prevalentemente a una società di trasporti].

L’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento non può essere desunto dal fatto che la società asseritamente controllante eserciti la medesima attività d’impresa della società asseritamente controllata, e il controllo contrattuale previsto dall’art. 2359, comma 1, n. 3, c.c., che esige un vincolo contrattuale tra le società, è escluso quando la società asseritamente controllata presti la propria attività anche in favore di altre imprese, sicché in mancanza dei presupposti della presunzione prevista dall’art. 2497 sexies c.c. e della prova del controllo la responsabilità ai sensi dell’art. 2497 c.c. non è configurabile.

La delega a terzi dei poteri gestori mediante procura generale non esonera l’amministratore dalla responsabilità verso la società ed è anzi fonte di ulteriore responsabilità, perché la gestione dell’impresa sociale gli spetta inderogabilmente e non può essere trasferita, neppure in parte, a soggetti non investiti di un mandato fiduciario dall’assemblea.

La domanda di manleva proposta dall’amministratore nei confronti del consulente contabile della società per il danno derivante dall’omesso pagamento di tributi e contributi è infondata in mancanza di allegazione e prova del conferimento in via esclusiva dell’incarico di redazione delle dichiarazioni fiscali, della tempestiva consegna della documentazione contabile completa e dell’imputabilità dell’omissione al consulente, che si sia limitato a predisporre le dichiarazioni sulla base dei dati forniti dalla società.

È tardiva, e non può essere esaminata, l’allegazione che un soggetto abbia agito quale amministratore di fatto della società formulata per la prima volta nella comparsa conclusionale.

È ammissibile la domanda di condanna proposta nei confronti della società dichiarata fallita nel corso del giudizio al solo fine di ottenere un titolo esecutivo utilizzabile in caso di ritorno in bonis, perché la perdita della capacità processuale del fallito nel corso della procedura non è assoluta ma relativa.

Il curatore del fallimento della società soggetta all’altrui direzione e coordinamento è legittimato all’esercizio della sola azione spettante ai creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società, e non anche dell’azione sociale né di quella dei soci, e in assenza di una definizione normativa di gruppo l’attività di direzione e coordinamento si presume, salvo prova contraria, esercitata dalla società tenuta al consolidamento dei bilanci o che controlla la società ai sensi dell’art. 2359 c.c.

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17/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 16044/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro : RG – 4700 –  2020
Tribunale di Campobasso, 23 Ottobre 2026, n. 1079/2025
Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
In tema di azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, nell’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. si cumulano,...

In tema di azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, nell’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. si cumulano, in forma inscindibile, l’azione sociale di responsabilità disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c. e l’azione dei creditori sociali regolamentata dall’art. 2394 c.c. La ratio della legittimazione unitaria del Curatore risiede nel cumulo degli interessi che fanno capo allo stesso: da un lato, l’interesse della società fallita ad acquisire all’attivo quanto sottratto al patrimonio sociale; dall’altro, l’interesse dei creditori sociali ad acquisire alla massa attiva beni e somme che consentano il soddisfacimento dei loro crediti. Le due azioni mantengono, tuttavia, titoli distinti ed autonomi, avendo l’azione sociale natura contrattuale e l’azione dei creditori sociali natura extracontrattuale.

Relativamente alla distribuzione dell’onere della prova, la responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società, o il Curatore nel caso in cui l’azione sia proposta ai sensi dell’art. 146 l.fall., è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l’osservanza dei predetti doveri.

In ipotesi di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall’attivo della società, questa, nell’agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore, può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella distrazione o dispersione delle risorse, mentre compete all’amministratore provare il proprio adempimento, dimostrando la destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell’attività sociale, in conformità alla disciplina normativa e statutaria.

Nel caso di esercizio dell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., avente natura extracontrattuale, l’onere della prova grava sul Curatore fallimentare secondo il modello dell’art. 2043 c.c.; in ogni caso, è onere del Curatore che agisce in giudizio provare la sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento degli amministratori e il danno lamentato, dovendo l’inadempimento allegato essere qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno.

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il Curatore, ai sensi dell’art. 146 l.fall., è legittimato ad esperire l’azione dei creditori sociali anche in mancanza di un espresso richiamo all’art. 2394 c.c., previsto per le società per azioni ma applicabile in via analogica, tenuto conto che, a seguito della novella dell’art. 2476 c.c. introdotta dall’art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società a responsabilità limitata è espressamente ammessa l’azione dei creditori sociali.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo e, ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. I poteri attribuiti agli amministratori devono essere individuati con riferimento agli atti inerenti alla gestione della società, mentre eccedono i loro poteri gli atti di disposizione o alienazione suscettibili di modificare la struttura dell’ente. Ai fini della verifica della violazione dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., occorre accertare in concreto se la singola operazione abbia alterato e modificato il livello di rischio investito nell’attività sociale.

Sussiste una differenza ontologica tra gli atti di gestione c.d. ultra vires e le operazioni che modificano in modo determinante l’oggetto sociale: i primi si esauriscono in un atto determinato che può eventualmente vincolare la società oltre le previsioni dell’oggetto sociale, mentre le seconde incidono sulla stessa finalità economica della società e richiedono una volontà espressa dell’assemblea. Tali operazioni, se poste in essere autonomamente dall’amministratore, sono realizzate in assenza di potere, integrando il superamento di un limite legale inderogabile ai poteri dell’organo gestorio.

La cessione di una partecipazione di maggioranza può integrare un’operazione idonea a modificare in maniera sostanziale la struttura sociale, riservata alla decisione dei soci, quando determini il passaggio della società cedente da socio unico o di controllo a socio di minoranza, con conseguente perdita del controllo della società partecipata e radicale modificazione della propria posizione all’interno della stessa.

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25/08/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1079/2025
Carica: Presidente
Giudice: Barbara Previati
Relatore: Claudia Carissimi
Registro : RG – 1388 –  2021
Tribunale di Campobasso, 23 Ottobre 2026, n. 208/2024
Azioni di responsabilità del curatore fallimentare e onere della prova
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, il curatore della società fallita è legittimato all’esercizio di...

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, il curatore della società fallita è legittimato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 146, co. 2, lett. A, della legge fallimentare (norma applicabile ratione temporis), avente natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumulativa delle diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società (di natura contrattuale) e dei creditori sociali (di natura extracontrattuale), onde il curatore può formulare istanze risarcitorie nei confronti degli amministratori, tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto con riferimento ai presupposti della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, la curatela fallimentare soggiace alla disciplina dell’azione individuata, anche in punto di onere di allegazione e di prova.

L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2394 c.c. (dettata in materia di società per azioni, ma pacificamente ritenuta applicabile, per analogia, anche alle società a responsabilità limitata), volta ad accertare il pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale causato dalla mala gestio dell’amministratore mediante condotte a lui imputate, riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c., ove il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell’aspettativa dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, e trova, quindi, la propria ratio nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito (artt. 2043 e 2740 c.c.), avendo quale obiettivo quello di tutelare l’integrità del patrimonio sociale, in relazione all’obbligo della sua conservazione. Ne deriva che il curatore, che agisce in giudizio per far valere la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali, deve provare la violazione, da parte dell’amministratore, dei propri doveri di gestione conservativa del patrimonio sociale nonché l’insufficienza del patrimonio sociale ai fini del soddisfacimento dei creditori.

Qualora il dissesto della società sia stato causato dalla mala gestio dell’amministratore, concretizzatasi nella prosecuzione dell’attività d'impresa, e la curatela fallimentare agisca ex art. 2394 c.c. nei confronti dell’amministratore contestandogli quale condotta ritenuta fonte di responsabilità esclusivamente la distrazione di determinate somme, che invece è stata mera causa di aggravamento del dissesto, il danno risarcibile non può essere quantificato nell’importo pari alla differenza tra il disavanzo alla data del fallimento e il disavanzo al momento in cui l’attività aziendale si sarebbe dovuta interrompere, bensì deve essere parametrato a tale aggravamento, quantificabile in misura pari all’importo distratto.

La condotta di irregolare tenuta delle scritture contabili, benché integri un’ipotesi di inosservanza dei doveri gestori da parte dell’amministratore, non è, tuttavia, di per sé, sufficiente ad affermare la responsabilità risarcitoria prevista dall’art. 2394 c.c. in assenza di prova in ordine alla specifica condotta causativa di danno imputabile all’amministratore, del danno causato al patrimonio sociale e del nesso causale rispetto alla condotta addebitata. Nelle azioni di responsabilità esercitate dalla curatela nei confronti degli amministratori per la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, è necessario, ai fini dell’accoglimento della domanda e, quindi, del riconoscimento e della liquidazione del danno, che la curatela abbia previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte idonee a produrre un danno patrimoniale, non potendo, quindi, il giudice individuare d’ufficio tali condotte, nemmeno tramite l’ausilio di un C.T.U.

Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni e, pertanto, rispetto alla somma liquidata in giudizio deve essere applicata la rivalutazione in base agli indici di costo pubblicati dall’ISTAT dalla data del fatto generativo di danno all’attualità e deve essere riconosciuto il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi. Sulla somma così individuata decorrono, infine, dal giorno della liquidazione, ossia dalla data di pubblicazione della sentenza, fino al saldo effettivo gli interessi legali.

La nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 164, co. 4, c.p.c., presuppone la totale omissione o l’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda e, quindi, l’impossibilità per il convenuto di apprestare adeguate difese nel merito, sicché essa non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, che non deve essere limitato alla parte di atto destinata a contenere le conclusioni, ma, al contrario, deve essere esteso anche alla parte espositiva.

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25/08/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 208/2024
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Di Dedda
Relatore: Rossella Casillo
Registro : RG – 1786 –  2020
Corte d'appello di Roma, 9 Ottobre 2024, n. 5651/2024
Profili di responsabilità degli amministratori di s.r.l. per le operazioni contabili in frode ai creditori sociali
Lo storno di bilancio mediante il quale viene effettuato il trasferimento dell’intero saldo dal sottoconto di cassa ad un sottoconto...

Lo storno di bilancio mediante il quale viene effettuato il trasferimento dell’intero saldo dal sottoconto di cassa ad un sottoconto appositamente creato, il cui ammontare viene svalutato dalla successiva iscrizione nel libro giornale di un accantonamento al fondo per la svalutazione crediti di pari importo, costituisce - stante l’assenza di una legittima ragione contabile - un’operazione artificiosa che comporta il venir meno della disponibilità di quell’importo. In altri termini, una simile operazione di bilancio trasforma una giacenza fisica di denaro in un credito svalutato. Quando, a seguito di tale artificio, il patrimonio attivo della società risulti inferiore all’entità dei crediti ammessi al passivo del fallimento, gli amministratori formali - ai sensi dell’articolo 2467 c.c. - rispondono solidalmente e personalmente per il danno cagionato ai creditori sociali e sono tenuti al pagamento della somma in favore del fallimento. Lo stesso trattamento deve altresì ritenersi applicabile nei confronti degli amministratori di fatto, laddove risulti provato che essi rivestano un ruolo di gestione sostanziale della società, esercitando in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (articolo 2639 c.c.).

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14/06/2026
Data sentenza: 09/10/2024
Numero: 5651/2024
Carica: Presidente
Giudice: Gianna Maria Zannella
Relatore: Lilia Papoff
Registro : RG – 8740 –  2018
Tribunale di Roma, 6 Aprile 2024
Presupposti del sequestro conservativo ante causam in caso di futura azione di responsabilità
In caso di sequestro conservativo promosso ante causam al fine di garantire la fruttuosità di un’azione di responsabilità esercitata dal...

In caso di sequestro conservativo promosso ante causam al fine di garantire la fruttuosità di un'azione di responsabilità esercitata dal curatore di una società fallita, è richiesta la coesistenza dei due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.

Per quanto attiene al fumus boni juris, occorre premettere che, per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, il quale può formulare richieste risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c.). In tal caso, l’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, mantiene la sua natura contrattuale, con la conseguenza che, anche in sede cautelare, grava sull’attore esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi e dimostrare il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.

Per quanto attiene al periculum in mora, in tema di sequestro conservativo, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali – quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere.

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02/06/2026
Data sentenza: 06/04/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Paolo Goggi
Registro : RG – 13496 –  2024
Corte d'appello di Venezia, 7 Gennaio 2025, n. 2288/2025
Azione di responsabilità: onere della prova in caso di violazione di specifici obblighi di legge
La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che la società ha l’onere di...

La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che la società ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra le violazioni e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sui sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

Nel caso in cui le condotte contestate agli amministratori non costituiscano dirette violazioni di legge o dello statuto, ma integrino piuttosto una violazione dei generali doveri di lealtà e diligenza, grava sulla società attrice l'onere di provare la concreta illiceità dei comportamenti contestati agli amministratori per violazione di uno dei summenzionati doveri.

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, può configurarsi un'inversione dell'onere della prova quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendono impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità tra condotta ed evento; in questo caso, infatti, la condotta tenuta integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori ed è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio.

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02/06/2026
Data sentenza: 07/01/2025
Numero: 2288/2025
Carica: Presidente
Giudice: Guido Santoro
Relatore: Francesco Petrucco Toffolo
Registro : RG – 141 –  2023
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026, n. 419/2026
Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare: onere della prova e principio di non contestazione
In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l’onere...

In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l'onere di provare il danno, producendo la documentazione a riprova del credito risarcitorio (nella specie, lo stato passivo da cui emergono le pretese dei creditori del fallimento).

Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non esonera una parte dall'onere della prova, qualora l'omessa contestazione attenga a fatti di cui la controparte potrebbe non essere mai venuta a conoscenza.

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22/05/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 419/2026
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 28405 –  2023
Tribunale di Bari, 23 Ottobre 2026, n. 3753/2025
Le azioni del curatore fallimentare: presupposti e modalità di esercizio
Il curatore, ai sensi dell’art. 146 l.f. è legittimato a porre in essere, al fine di reintegrare il patrimonio sociale:...

Il curatore, ai sensi dell’art. 146 l.f. è legittimato a porre in essere, al fine di reintegrare il patrimonio sociale: a) l’azione sociale di responsabilità (disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c. riguardo alle s.p.a. e dall’art. 2476 co. 1 ss. c.c. riguardo alle s.r.l.), di natura contrattuale e funzionale al risarcimento dei danni cagionati alla società a seguito dell’inadempimento commesso con dolo o con colpa dagli amministratori – o ancora, dal direttore generale, dai liquidatori e dai membri degli organi di controllo – ai doveri giuridici loro imposti dalla legge o dallo statuto; b) l’azione dei creditori sociali (regolamentata dall’art. 2394 c.c. riguardo alle s.p.a. e dall’art. 2476 co. 6 c.c. riguardo alle s.r.l.), di natura extracontrattuale e volta a ristorare i danni da essi subiti dall’inosservanza, con dolo o con colpa, da parte degli amministratori (o degli altri soggetti indicati all’art. 146 l.f.) agli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e dalla sua conseguente insufficienza al completo soddisfacimento dei loro crediti. Le due azioni, ancorché diverse, vengono ad assumere, nell’ipotesi di fallimento, carattere unitario ed inscindibile, nel senso che i diversi presupposti e scopi si fondono tra loro al fine di consentire l’acquisizione all’attivo della procedura di quel che è stato sottratto dal patrimonio sociale per fatti loro imputabili” e, benché entrambe siano esercitate dal curatore in forma “cumulativa” ed “inscindibile”, le medesime presentino una autonomia giuridica conservando la loro originaria natura e disciplina, con la conseguenza che rimangono distinte tra loro sia sotto l’aspetto sostanziale che sotto il profilo processuale. Una distinzione si osserva proprio rispetto al dies a quo del termine quinquennale previsto per la prescrizione delle due azioni: se l’azione sociale deve essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione della carica degli amministratori (artt. 2941 n. 7 e 2949 c.c.); in relazione all’azione che avrebbero potuto proporre i creditori, il termine decorrerà dal verificarsi della insufficienza patrimoniale e, comunque, al momento in cui i medesimi, utilizzando l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto averne conoscenza (art. 2394 co. 2 c.c., espressione del principio generale di cui all’art. 2395 c.c.).

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Secondo i principi generali in tema di responsabilità nella gestione societaria, gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale e possono essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale. Integra infatti la responsabilità degli amministratori, la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori od i terzi. Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – in quanto tale e nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell’essersi protratta la gestione dell’impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l’ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all’amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un’impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l’immediata e automatica cessazione di ogni genere di costo legato all’esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell’attività d’impresa. Dunque, il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’amministratore per violazione degli obblighi sopra indicati deve allegare e provare che successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa.

L’art. 2486 c.c., ai fini della quantificazione del danno, nel prevedere il criterio equitativo della differenza tra i c.d. netti patrimoniali presuppone logicamente l’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità dell’amministratore, ossia, intervenuta una causa di scioglimento della società, la condotta consistita nel non avere gestito la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (comma 1 dello stesso articolo), ed il verificarsi del danno per effetto di tale condotta. Ne deriva che chi agisce per far valere tale responsabilità dell’amministratore è tenuto ad allegare ed a dimostrare quale sia stata la condotta o siano state le condotte che esulano dall’attività conservativa a cui lo stesso è tenuto. Inoltre, pur in presenza di una causa di scioglimento della società, l’attività conservativa imposta all’amministratore dall’art. 2486 co. 1 c.c. può anche consistere in una prosecuzione dell’attività tenuto conto degli impegni già assunti per una più razionale successiva attività liquidatoria, al fine di evitare l’incremento del passivo per effetto di inadempimenti o l’omesso incameramento di possibili ricavi. Del resto, è noto che anche una società in liquidazione può continuare ad operare (anche svolgendo la sua attività caratteristica) nella misura in cui la prosecuzione dell’attività sia funzionale alla liquidazione (art. 2490 c.c.) ovvero per condurre affari urgenti e operazioni necessarie per portare a termine gli impegni assunti precedentemente (art. 2274 c.c.).

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20/05/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 3753/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Michele De Palma
Registro : RG – 842 –  2024
Tribunale di Firenze, 8 Giugno 2025, n. 2721/2025
Azione di responsabilità verso gli amministratori: natura giuridica, onere della prova e quantificazione del danno
In forza della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata, il curatore, il...

In forza della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata, il curatore, il quale agisca ai sensi dell'art. 146 L.F., deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri ed è, invece, onere degli amministratori stessi di dimostrare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei predetti doveri. Per tale ragione, in tema di falsità di un bilancio finalizzata a occultare la perdita del capitale, non è sufficiente indicare quale sarebbe la voce errata, lasciando alla controparte l’onere di dimostrare l’insussistenza di qualsivoglia possibile profilo di falsità, ma occorre affermare quale sarebbe il motivo dell’errore della rilevazione contabile; talché l’allegazione di un determinato profilo di (asserita) falsità limita a quello il thema decidendum ed esime i resistenti dal difendersi rispetto ad altri profili astrattamente ipotizzabili.

Non può avanzarsi domanda risarcitoria avverso gli amministratori per omessa presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, senza una indicazione del momento in cui tale presentazione avrebbe dovuto ritenersi obbligata (non potendosi far coincidere detto momento con la data della perdita del capitale, atteso che i presupposti dell’insolvenza non sono i medesimi dello scioglimento di fatto) e senza allegazione dello specifico danno conseguente alla sua omissione.

Quello del saldo fallimentare è un criterio (residuale) di quantificazione del danno prodotto non da qualsivoglia illecito posto in essere dagli amministratori ma da quello, specifico, previsto dall’art. 2486 CC e consistente, appunto, nella omessa rilevazione di una causa di scioglimento della società, e nella conseguente mancata adozione di una gestione meramente conservativa. L’adozione di quel criterio di quantificazione del danno implica, per necessità logica, l’accertamento a monte della sussistenza dell’illecito che lo avrebbe provocato (l’esercizio dell’impresa successivo alla perdita del capitale) e quindi, ancora più a monte, del momento in cui il capitale sociale sarebbe andato perduto.

La contabilizzazione, per quanto possa essere carente, errata o anche falsa, non è di per sé fonte di responsabilità risarcitoria, poiché il danno patrimoniale può derivare solo dalle operazioni compiute od omesse, non dalla loro rappresentazione contabile.

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16/05/2026
Data sentenza: 08/06/2025
Numero: 2721/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 10213 –  2022
Tribunale di Bari, 23 Ottobre 2026, n. 1392/2024
Azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare: compromettibilità in arbitri e onere della prova
La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita non è applicabile all’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita non è applicabile all'azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., stante la natura unitaria ed inscindibile di tale azione, nella quale confluiscono tanto l'azione spettante alla società quanto quella dei creditori sociali.

Il fallimento, esercitando l’azione sociale di responsabilità, ha l'onere di allegare l’inadempimento dei convenuti all’obbligo di gestione dei beni sociali nell’interesse dell’ente; i convenuti sono invece onerati, a fronte di tale allegazione, della dimostrazione del proprio adempimento.

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13/05/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 1392/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Assunta Napoliello
Registro : RG – 255 –  2017
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