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Sentenze con tag: azione di responsabilità degli amministratori esercitata dal curatore fallimentare

Tribunale di Campobasso, 9 Ottobre 2026, n. 1079/2025
Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
In tema di azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, nell’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. si cumulano,...

In tema di azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali, nell’azione esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.fall. si cumulano, in forma inscindibile, l’azione sociale di responsabilità disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c. e l’azione dei creditori sociali regolamentata dall’art. 2394 c.c. La ratio della legittimazione unitaria del Curatore risiede nel cumulo degli interessi che fanno capo allo stesso: da un lato, l’interesse della società fallita ad acquisire all’attivo quanto sottratto al patrimonio sociale; dall’altro, l’interesse dei creditori sociali ad acquisire alla massa attiva beni e somme che consentano il soddisfacimento dei loro crediti. Le due azioni mantengono, tuttavia, titoli distinti ed autonomi, avendo l’azione sociale natura contrattuale e l’azione dei creditori sociali natura extracontrattuale.

Relativamente alla distribuzione dell’onere della prova, la responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché la società, o il Curatore nel caso in cui l’azione sia proposta ai sensi dell’art. 146 l.fall., è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri e a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestati, l’osservanza dei predetti doveri.

In ipotesi di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall’attivo della società, questa, nell’agire per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore, può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella distrazione o dispersione delle risorse, mentre compete all’amministratore provare il proprio adempimento, dimostrando la destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell’attività sociale, in conformità alla disciplina normativa e statutaria.

Nel caso di esercizio dell’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c., avente natura extracontrattuale, l’onere della prova grava sul Curatore fallimentare secondo il modello dell’art. 2043 c.c.; in ogni caso, è onere del Curatore che agisce in giudizio provare la sussistenza del nesso causale tra l’inadempimento degli amministratori e il danno lamentato, dovendo l’inadempimento allegato essere qualificato, ossia astrattamente efficiente alla produzione del danno.

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il Curatore, ai sensi dell’art. 146 l.fall., è legittimato ad esperire l’azione dei creditori sociali anche in mancanza di un espresso richiamo all’art. 2394 c.c., previsto per le società per azioni ma applicabile in via analogica, tenuto conto che, a seguito della novella dell’art. 2476 c.c. introdotta dall’art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella società a responsabilità limitata è espressamente ammessa l’azione dei creditori sociali.

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo e, ai sensi dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. I poteri attribuiti agli amministratori devono essere individuati con riferimento agli atti inerenti alla gestione della società, mentre eccedono i loro poteri gli atti di disposizione o alienazione suscettibili di modificare la struttura dell’ente. Ai fini della verifica della violazione dell’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., occorre accertare in concreto se la singola operazione abbia alterato e modificato il livello di rischio investito nell’attività sociale.

Sussiste una differenza ontologica tra gli atti di gestione c.d. ultra vires e le operazioni che modificano in modo determinante l’oggetto sociale: i primi si esauriscono in un atto determinato che può eventualmente vincolare la società oltre le previsioni dell’oggetto sociale, mentre le seconde incidono sulla stessa finalità economica della società e richiedono una volontà espressa dell’assemblea. Tali operazioni, se poste in essere autonomamente dall’amministratore, sono realizzate in assenza di potere, integrando il superamento di un limite legale inderogabile ai poteri dell’organo gestorio.

La cessione di una partecipazione di maggioranza può integrare un’operazione idonea a modificare in maniera sostanziale la struttura sociale, riservata alla decisione dei soci, quando determini il passaggio della società cedente da socio unico o di controllo a socio di minoranza, con conseguente perdita del controllo della società partecipata e radicale modificazione della propria posizione all’interno della stessa.

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25/08/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 1079/2025
Carica: Presidente
Giudice: Barbara Previati
Relatore: Claudia Carissimi
Registro : RG – 1388 –  2021
Tribunale di Campobasso, 9 Ottobre 2026, n. 208/2024
Azioni di responsabilità del curatore fallimentare e onere della prova
In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, il curatore della società fallita è legittimato all’esercizio di...

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, il curatore della società fallita è legittimato all’esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi dell’art. 146, co. 2, lett. A, della legge fallimentare (norma applicabile ratione temporis), avente natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumulativa delle diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. a favore, rispettivamente, della società (di natura contrattuale) e dei creditori sociali (di natura extracontrattuale), onde il curatore può formulare istanze risarcitorie nei confronti degli amministratori, tanto con riferimento ai presupposti della loro responsabilità contrattuale verso la società, quanto con riferimento ai presupposti della responsabilità extracontrattuale nei confronti dei creditori. Tuttavia, una volta effettuata la scelta, la curatela fallimentare soggiace alla disciplina dell’azione individuata, anche in punto di onere di allegazione e di prova.

L’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2394 c.c. (dettata in materia di società per azioni, ma pacificamente ritenuta applicabile, per analogia, anche alle società a responsabilità limitata), volta ad accertare il pregiudizio all’integrità del patrimonio sociale causato dalla mala gestio dell’amministratore mediante condotte a lui imputate, riveste natura di azione aquiliana ex art. 2043 c.c., ove il danno ingiusto è integrato dalla lesione dell’aspettativa dei creditori sociali, a garanzia della quale è posto il patrimonio della società, e trova, quindi, la propria ratio nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito (artt. 2043 e 2740 c.c.), avendo quale obiettivo quello di tutelare l’integrità del patrimonio sociale, in relazione all’obbligo della sua conservazione. Ne deriva che il curatore, che agisce in giudizio per far valere la responsabilità extracontrattuale verso i creditori sociali, deve provare la violazione, da parte dell’amministratore, dei propri doveri di gestione conservativa del patrimonio sociale nonché l’insufficienza del patrimonio sociale ai fini del soddisfacimento dei creditori.

Qualora il dissesto della società sia stato causato dalla mala gestio dell’amministratore, concretizzatasi nella prosecuzione dell’attività d'impresa, e la curatela fallimentare agisca ex art. 2394 c.c. nei confronti dell’amministratore contestandogli quale condotta ritenuta fonte di responsabilità esclusivamente la distrazione di determinate somme, che invece è stata mera causa di aggravamento del dissesto, il danno risarcibile non può essere quantificato nell’importo pari alla differenza tra il disavanzo alla data del fallimento e il disavanzo al momento in cui l’attività aziendale si sarebbe dovuta interrompere, bensì deve essere parametrato a tale aggravamento, quantificabile in misura pari all’importo distratto.

La condotta di irregolare tenuta delle scritture contabili, benché integri un’ipotesi di inosservanza dei doveri gestori da parte dell’amministratore, non è, tuttavia, di per sé, sufficiente ad affermare la responsabilità risarcitoria prevista dall’art. 2394 c.c. in assenza di prova in ordine alla specifica condotta causativa di danno imputabile all’amministratore, del danno causato al patrimonio sociale e del nesso causale rispetto alla condotta addebitata. Nelle azioni di responsabilità esercitate dalla curatela nei confronti degli amministratori per la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili, è necessario, ai fini dell’accoglimento della domanda e, quindi, del riconoscimento e della liquidazione del danno, che la curatela abbia previamente assolto l’onere della prova circa l’esistenza di condotte idonee a produrre un danno patrimoniale, non potendo, quindi, il giudice individuare d’ufficio tali condotte, nemmeno tramite l’ausilio di un C.T.U.

Nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti attesa la diversità delle rispettive funzioni e, pertanto, rispetto alla somma liquidata in giudizio deve essere applicata la rivalutazione in base agli indici di costo pubblicati dall’ISTAT dalla data del fatto generativo di danno all’attualità e deve essere riconosciuto il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi. Sulla somma così individuata decorrono, infine, dal giorno della liquidazione, ossia dalla data di pubblicazione della sentenza, fino al saldo effettivo gli interessi legali.

La nullità dell’atto di citazione, ai sensi dell’art. 164, co. 4, c.p.c., presuppone la totale omissione o l’assoluta incertezza dell’oggetto della domanda e, quindi, l’impossibilità per il convenuto di apprestare adeguate difese nel merito, sicché essa non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell’atto introduttivo del giudizio, che non deve essere limitato alla parte di atto destinata a contenere le conclusioni, ma, al contrario, deve essere esteso anche alla parte espositiva.

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25/08/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 208/2024
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Di Dedda
Relatore: Rossella Casillo
Registro : RG – 1786 –  2020
Corte d'appello di Roma, 9 Ottobre 2024, n. 5651/2024
Profili di responsabilità degli amministratori di s.r.l. per le operazioni contabili in frode ai creditori sociali
Lo storno di bilancio mediante il quale viene effettuato il trasferimento dell’intero saldo dal sottoconto di cassa ad un sottoconto...

Lo storno di bilancio mediante il quale viene effettuato il trasferimento dell’intero saldo dal sottoconto di cassa ad un sottoconto appositamente creato, il cui ammontare viene svalutato dalla successiva iscrizione nel libro giornale di un accantonamento al fondo per la svalutazione crediti di pari importo, costituisce - stante l’assenza di una legittima ragione contabile - un’operazione artificiosa che comporta il venir meno della disponibilità di quell’importo. In altri termini, una simile operazione di bilancio trasforma una giacenza fisica di denaro in un credito svalutato. Quando, a seguito di tale artificio, il patrimonio attivo della società risulti inferiore all’entità dei crediti ammessi al passivo del fallimento, gli amministratori formali - ai sensi dell’articolo 2467 c.c. - rispondono solidalmente e personalmente per il danno cagionato ai creditori sociali e sono tenuti al pagamento della somma in favore del fallimento. Lo stesso trattamento deve altresì ritenersi applicabile nei confronti degli amministratori di fatto, laddove risulti provato che essi rivestano un ruolo di gestione sostanziale della società, esercitando in modo continuativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione (articolo 2639 c.c.).

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14/06/2026
Data sentenza: 09/10/2024
Numero: 5651/2024
Carica: Presidente
Giudice: Gianna Maria Zannella
Relatore: Lilia Papoff
Registro : RG – 8740 –  2018
Tribunale di Roma, 6 Aprile 2024
Presupposti del sequestro conservativo ante causam in caso di futura azione di responsabilità
In caso di sequestro conservativo promosso ante causam al fine di garantire la fruttuosità di un’azione di responsabilità esercitata dal...

In caso di sequestro conservativo promosso ante causam al fine di garantire la fruttuosità di un'azione di responsabilità esercitata dal curatore di una società fallita, è richiesta la coesistenza dei due requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora.

Per quanto attiene al fumus boni juris, occorre premettere che, per effetto del fallimento di una società di capitali, le (diverse) fattispecie di responsabilità degli amministratori di cui agli artt. 2392 e 2394 c.c. confluiscono in un’unica azione dal carattere unitario ed inscindibile, all’esercizio della quale è legittimato, in via esclusiva, il curatore del fallimento, il quale può formulare richieste risarcitorie verso gli amministratori, i liquidatori ed i sindaci tanto con riferimento ai presupposti della responsabilità di questi verso la società (artt. 2392, 2407 c.c.), quanto a quelli della responsabilità verso i creditori sociali (art. 2394, 2407 c.c.). In tal caso, l’azione sociale, anche se esercitata dal curatore fallimentare, mantiene la sua natura contrattuale, con la conseguenza che, anche in sede cautelare, grava sull’attore esclusivamente l'onere di dedurre le violazioni agli obblighi e dimostrare il nesso di causalità tra queste e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti.

Per quanto attiene al periculum in mora, in tema di sequestro conservativo, il giudice di merito può far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi – rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito, da desumere da elementi concreti ed attuali – quanto soggettivi, quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo patrimonio, senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere.

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02/06/2026
Data sentenza: 06/04/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Paolo Goggi
Registro : RG – 13496 –  2024
Corte d'appello di Venezia, 7 Gennaio 2025, n. 2288/2025
Azione di responsabilità: onere della prova in caso di violazione di specifici obblighi di legge
La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che la società ha l’onere di...

La natura contrattuale della responsabilità degli amministratori e dei sindaci verso la società comporta che la società ha l'onere di dimostrare la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra le violazioni e il danno verificatosi, mentre incombe sugli amministratori e sui sindaci l'onere di dimostrare la non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi loro imposti.

Nel caso in cui le condotte contestate agli amministratori non costituiscano dirette violazioni di legge o dello statuto, ma integrino piuttosto una violazione dei generali doveri di lealtà e diligenza, grava sulla società attrice l'onere di provare la concreta illiceità dei comportamenti contestati agli amministratori per violazione di uno dei summenzionati doveri.

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare, può configurarsi un'inversione dell'onere della prova quando l'assoluta mancanza ovvero l'irregolare tenuta delle scritture contabili rendono impossibile al curatore fornire la prova del nesso di causalità tra condotta ed evento; in questo caso, infatti, la condotta tenuta integra la violazione di specifici obblighi di legge in capo agli amministratori ed è di per sé idonea a tradursi in un pregiudizio per il patrimonio.

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02/06/2026
Data sentenza: 07/01/2025
Numero: 2288/2025
Carica: Presidente
Giudice: Guido Santoro
Relatore: Francesco Petrucco Toffolo
Registro : RG – 141 –  2023
Tribunale di Milano, 9 Ottobre 2026, n. 419/2026
Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare: onere della prova e principio di non contestazione
In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l’onere...

In caso di azione di responsabilità esercitata dal curatore di un fallimento nei confronti degli amministratori, incombe sul curatore l'onere di provare il danno, producendo la documentazione a riprova del credito risarcitorio (nella specie, lo stato passivo da cui emergono le pretese dei creditori del fallimento).

Il principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c. non esonera una parte dall'onere della prova, qualora l'omessa contestazione attenga a fatti di cui la controparte potrebbe non essere mai venuta a conoscenza.

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22/05/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 419/2026
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Nicola Fascilla
Registro : RG – 28405 –  2023
Tribunale di Bari, 9 Ottobre 2026, n. 3753/2025
Le azioni del curatore fallimentare: presupposti e modalità di esercizio
Il curatore, ai sensi dell’art. 146 l.f. è legittimato a porre in essere, al fine di reintegrare il patrimonio sociale:...

Il curatore, ai sensi dell’art. 146 l.f. è legittimato a porre in essere, al fine di reintegrare il patrimonio sociale: a) l’azione sociale di responsabilità (disciplinata dagli artt. 2392 e 2393 c.c. riguardo alle s.p.a. e dall’art. 2476 co. 1 ss. c.c. riguardo alle s.r.l.), di natura contrattuale e funzionale al risarcimento dei danni cagionati alla società a seguito dell’inadempimento commesso con dolo o con colpa dagli amministratori – o ancora, dal direttore generale, dai liquidatori e dai membri degli organi di controllo – ai doveri giuridici loro imposti dalla legge o dallo statuto; b) l’azione dei creditori sociali (regolamentata dall’art. 2394 c.c. riguardo alle s.p.a. e dall’art. 2476 co. 6 c.c. riguardo alle s.r.l.), di natura extracontrattuale e volta a ristorare i danni da essi subiti dall’inosservanza, con dolo o con colpa, da parte degli amministratori (o degli altri soggetti indicati all’art. 146 l.f.) agli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e dalla sua conseguente insufficienza al completo soddisfacimento dei loro crediti. Le due azioni, ancorché diverse, vengono ad assumere, nell’ipotesi di fallimento, carattere unitario ed inscindibile, nel senso che i diversi presupposti e scopi si fondono tra loro al fine di consentire l’acquisizione all’attivo della procedura di quel che è stato sottratto dal patrimonio sociale per fatti loro imputabili” e, benché entrambe siano esercitate dal curatore in forma “cumulativa” ed “inscindibile”, le medesime presentino una autonomia giuridica conservando la loro originaria natura e disciplina, con la conseguenza che rimangono distinte tra loro sia sotto l’aspetto sostanziale che sotto il profilo processuale. Una distinzione si osserva proprio rispetto al dies a quo del termine quinquennale previsto per la prescrizione delle due azioni: se l’azione sociale deve essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione della carica degli amministratori (artt. 2941 n. 7 e 2949 c.c.); in relazione all’azione che avrebbero potuto proporre i creditori, il termine decorrerà dal verificarsi della insufficienza patrimoniale e, comunque, al momento in cui i medesimi, utilizzando l’ordinaria diligenza, avrebbero potuto averne conoscenza (art. 2394 co. 2 c.c., espressione del principio generale di cui all’art. 2395 c.c.).

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore del fallimento di una società di capitali nei confronti dell’amministratore della stessa, l’individuazione e la liquidazione del danno risarcibile dev’essere operata avendo riguardo agli specifici inadempimenti dell’amministratore, che l’attore ha l’onere di allegare, onde possa essere verificata l’esistenza di un rapporto di causalità tra tali inadempimenti ed il danno di cui si pretende il risarcimento. Secondo i principi generali in tema di responsabilità nella gestione societaria, gli amministratori non possono essere ritenuti responsabili delle perdite maturate dall’impresa senza la prova che il deficit patrimoniale sia stato conseguenza delle condotte gestorie compiute dopo la riduzione del capitale sociale e possono essere chiamati a rispondere solo dell’aggravamento del dissesto cagionato dalle ulteriori perdite che siano derivate dalla loro condotta illegittima, in quanto commessa al di fuori dei poteri di conservazione del patrimonio sociale. Integra infatti la responsabilità degli amministratori, la prosecuzione, dopo che si sia verificata una causa di scioglimento, dell’attività economica della società con assunzione di nuovo rischio imprenditoriale che abbia determinato effetti pregiudizievoli per la società stessa, i creditori od i terzi. Né potrebbe ragionevolmente sostenersi che il deficit patrimoniale accertato nella procedura fallimentare – in quanto tale e nella sua interezza – sia di regola la naturale conseguenza dell’essersi protratta la gestione dell’impresa in assenza delle condizioni economiche e giuridiche che giustificano la continuità aziendale: per l’ovvia considerazione che anche in questo caso non sarebbe logicamente corretto né imputare all’amministratore quella quota delle perdite patrimoniali che ben potrebbero già essersi verificate in un momento anteriore al manifestarsi della situazione di crisi in tutta la sua portata, né, soprattutto, far gravare su di lui, a titolo di responsabilità, anche le ulteriori passività che quasi sempre inevitabilmente un’impresa in crisi comunque accumula pur nella fase di liquidazione, giacché questa ovviamente non comporta l’immediata e automatica cessazione di ogni genere di costo legato all’esistenza stessa della società in liquidazione e può ben darsi che ulteriori perdite di valore aziendale vengano generate proprio dalla cessazione dell’attività d’impresa. Dunque, il curatore fallimentare che intenda far valere la responsabilità dell’amministratore per violazione degli obblighi sopra indicati deve allegare e provare che successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico-commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa.

L’art. 2486 c.c., ai fini della quantificazione del danno, nel prevedere il criterio equitativo della differenza tra i c.d. netti patrimoniali presuppone logicamente l’avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della responsabilità dell’amministratore, ossia, intervenuta una causa di scioglimento della società, la condotta consistita nel non avere gestito la società ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (comma 1 dello stesso articolo), ed il verificarsi del danno per effetto di tale condotta. Ne deriva che chi agisce per far valere tale responsabilità dell’amministratore è tenuto ad allegare ed a dimostrare quale sia stata la condotta o siano state le condotte che esulano dall’attività conservativa a cui lo stesso è tenuto. Inoltre, pur in presenza di una causa di scioglimento della società, l’attività conservativa imposta all’amministratore dall’art. 2486 co. 1 c.c. può anche consistere in una prosecuzione dell’attività tenuto conto degli impegni già assunti per una più razionale successiva attività liquidatoria, al fine di evitare l’incremento del passivo per effetto di inadempimenti o l’omesso incameramento di possibili ricavi. Del resto, è noto che anche una società in liquidazione può continuare ad operare (anche svolgendo la sua attività caratteristica) nella misura in cui la prosecuzione dell’attività sia funzionale alla liquidazione (art. 2490 c.c.) ovvero per condurre affari urgenti e operazioni necessarie per portare a termine gli impegni assunti precedentemente (art. 2274 c.c.).

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20/05/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 3753/2025
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Rana
Relatore: Michele De Palma
Registro : RG – 842 –  2024
Tribunale di Firenze, 8 Giugno 2025, n. 2721/2025
Azione di responsabilità verso gli amministratori: natura giuridica, onere della prova e quantificazione del danno
In forza della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata, il curatore, il...

In forza della natura contrattuale della responsabilità degli amministratori sociali per i danni cagionati alla società amministrata, il curatore, il quale agisca ai sensi dell'art. 146 L.F., deve allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri ed è, invece, onere degli amministratori stessi di dimostrare, con riferimento agli addebiti contestati, l'osservanza dei predetti doveri. Per tale ragione, in tema di falsità di un bilancio finalizzata a occultare la perdita del capitale, non è sufficiente indicare quale sarebbe la voce errata, lasciando alla controparte l’onere di dimostrare l’insussistenza di qualsivoglia possibile profilo di falsità, ma occorre affermare quale sarebbe il motivo dell’errore della rilevazione contabile; talché l’allegazione di un determinato profilo di (asserita) falsità limita a quello il thema decidendum ed esime i resistenti dal difendersi rispetto ad altri profili astrattamente ipotizzabili.

Non può avanzarsi domanda risarcitoria avverso gli amministratori per omessa presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, senza una indicazione del momento in cui tale presentazione avrebbe dovuto ritenersi obbligata (non potendosi far coincidere detto momento con la data della perdita del capitale, atteso che i presupposti dell’insolvenza non sono i medesimi dello scioglimento di fatto) e senza allegazione dello specifico danno conseguente alla sua omissione.

Quello del saldo fallimentare è un criterio (residuale) di quantificazione del danno prodotto non da qualsivoglia illecito posto in essere dagli amministratori ma da quello, specifico, previsto dall’art. 2486 CC e consistente, appunto, nella omessa rilevazione di una causa di scioglimento della società, e nella conseguente mancata adozione di una gestione meramente conservativa. L’adozione di quel criterio di quantificazione del danno implica, per necessità logica, l’accertamento a monte della sussistenza dell’illecito che lo avrebbe provocato (l’esercizio dell’impresa successivo alla perdita del capitale) e quindi, ancora più a monte, del momento in cui il capitale sociale sarebbe andato perduto.

La contabilizzazione, per quanto possa essere carente, errata o anche falsa, non è di per sé fonte di responsabilità risarcitoria, poiché il danno patrimoniale può derivare solo dalle operazioni compiute od omesse, non dalla loro rappresentazione contabile.

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16/05/2026
Data sentenza: 08/06/2025
Numero: 2721/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 10213 –  2022
Tribunale di Bari, 9 Ottobre 2026, n. 1392/2024
Azione di responsabilità contro gli amministratori esercitata dal curatore fallimentare: compromettibilità in arbitri e onere della prova
La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita non è applicabile all’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita non è applicabile all'azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 146 l. fall., stante la natura unitaria ed inscindibile di tale azione, nella quale confluiscono tanto l'azione spettante alla società quanto quella dei creditori sociali.

Il fallimento, esercitando l’azione sociale di responsabilità, ha l'onere di allegare l’inadempimento dei convenuti all’obbligo di gestione dei beni sociali nell’interesse dell’ente; i convenuti sono invece onerati, a fronte di tale allegazione, della dimostrazione del proprio adempimento.

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13/05/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 1392/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaella Simone
Relatore: Assunta Napoliello
Registro : RG – 255 –  2017
Tribunale di Campobasso, 9 Ottobre 2026, n. 187/2025
Principi in tema di responsabilità dell’amministratore di fatto nel fallimento
Può ritenersi che un soggetto svolga le funzioni di amministratore di fatto di una società, allorché lo stesso si sia...

Può ritenersi che un soggetto svolga le funzioni di amministratore di fatto di una società, allorché lo stesso si sia ingerito nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura, sia pure irregolare o implicita, sempre che le funzioni gestorie svolte in via di fatto abbiano carattere sistematico e non si esauriscano nel compimento di alcuni atti di natura eterogenea ed occasionale, con conseguente estensione, all’amministratore di fatto, della disciplina degli obblighi e della responsabilità degli amministratori legalmente nominati. La prova della qualifica di amministratore di fatto implica l’accertamento della sussistenza di una serie di indici sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive, in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell’attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare, tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, quali il conferimento di deleghe in favore dell’amministratore di fatto in fondamentali settori dell’attività di impresa, la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, il conferimento di una procura generale, quando questa, per l’epoca del suo conferimento e per il suo oggetto, concernente l’attribuzione di autonomi ed ampi poteri, sia sintomatica dell’esistenza del potere di esercitare l’attività gestoria in modo non episodico od occasionale, ma con caratteri di sistematicità e completezza.

Le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori per i danni alla società e ai creditori sociali sono soggette al termine di prescrizione quinquennale. Per l’azione di responsabilità dei creditori sociali, pur quando promossa dal curatore fallimentare, tale termine decorre pur sempre dal momento dell’oggettiva percepibilità, da parte dei creditori, dell’insufficienza dell’attivo a soddisfare i debiti. Tale momento è individuato sulla base di  una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento.

Quanto alla prova della condotta di mancata conservazione dei beni della società e/o nella distrazione degli stessi, l’accertamento dello scarto tra il valore che la giacenza di magazzino avrebbe dovuto avere alla luce della contabilità e il valore effettivo delle merci giacenti in magazzino, per come riscontrato in sede fallimentare, lascia presumere, in assenza di elementi di prova contraria (che è onere dell’amministratore di fatto fornire), la sussistenza di atti di mala gestio, sub specie di condotte distrattive o, quantomeno, gravemente negligenti, dal punto di vista della conservazione di tali beni.

Il danno derivante dalle singole condotte di mala gestio accertate deve essere quantificato e, conseguentemente, risarcito, tenuto conto delle circostanze del caso concreto. Il criterio risarcitorio di cui all’art. 2486, co. 3, c.c. (secondo cui, nella liquidazione del danno, occorre avere riguardo alla differenza dei netti patrimoniali) costituisce un criterio presuntivo e residuale, cui fare ricorso solo laddove in causa non siano dedotti e individuati elementi di fatto legittimanti l’uso di diverso criterio liquidatorio più aderente alla realtà del caso concreto. Le somme liquidate devono, inoltre, essere rivalutate all’attualità, atteso che l’obbligazione risarcitoria, in quanto debito di valore, deve formare oggetto di rivalutazione in base agli indici di costo pubblicati dall’ISTAT tenuto conto dell’ultima rilevazione disponibile a partire dalla data in cui il danno si è verificato. Deve, poi, essere riconosciuto, sulle somme così liquidate e rivalutate, il cd. danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall’impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi in via equitativa e presuntiva, mediante il ricorso al metodo degli interessi compensativi. La richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria è da considerarsi implicitamente inclusa nella domanda di risarcimento del danno, poiché si tratta di componenti indispensabili del risarcimento e tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni. Sulle somme liquidate decorrono gli interessi legali dal giorno della liquidazione e sino al saldo effettivo.

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13/04/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 187/2025
Carica: Presidente
Giudice: Barbara Previati
Relatore: Rossella Casillo
Registro : RG – 942 –  2020
Tribunale di Bologna, 4 Febbraio 2025, n. 839/2025
Responsabilità dell’amministratore unico di s.p.a. per mala gestio
In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.F., la mancata specificazione del titolo...

In tema di azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ai sensi dell'art. 146 L.F., la mancata specificazione del titolo nella domanda giudiziale, lungi dal determinare la sua nullità per indeterminatezza, fa presumere, in assenza di un contenuto anche implicitamente diretto a far valere una sola delle azioni, che il curatore abbia inteso esercitare congiuntamente sia l’azione di responsabilità nell’interesse della società (ex art. 2393 c.c.), sia quella prevista nell’interesse dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.).

La ricezione da parte dell’amministratore, entro i cinque anni successivi alla cessazione dalla carica, di una diffida stragiudiziale contenente i medesimi addebiti formulati in giudizio interrompe il termine di prescrizione quinquennale per l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità (ex art. 2393 c.c.).

In tema di azione di responsabilità a tutela dei creditori sociali (ex art. 2394 c.c.), a fronte della presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricade sull’amministratore che sollevi la relativa eccezione la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza di uno stato di incapienza patrimoniale oggettivamente percepibile.

Incorre in responsabilità per mala gestio ex artt. 2393 e 2394 c.c., sub specie di contratto concluso con sé stesso in danno della società amministrata, l’amministratore unico di s.p.a. che acquista a titolo personale quote della società controllata, a un prezzo troppo basso rispetto al reale valore di mercato. Ai fini della valutazione dell’elemento soggettivo è sufficiente la colpa desumibile dalla conoscibilità del reale valore di mercato del bene oggetto dell’operazione [nel caso di specie, sussiste in ragione del controllo, diretto e indiretto, esercitato dall’amministratore su entrambe le società coinvolte nell’operazione].

La colpa rilevante ai fini della responsabilità per mala gestio sussiste quando l’amministratore era nella condizione, se non di conoscere, quantomeno di poter conoscere, usando l’ordinaria diligenza, la minusvalenza che l’operazione avrebbe generato in capo alla società.

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07/03/2026
Data sentenza: 04/02/2025
Numero: 839/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 8388 –  2019
Corte d'appello di Bologna, 9 Ottobre 2026, n. 358/2024
Responsabilità degli amministratori per attività gestoria compiuta dopo il verificarsi di una causa di scioglimento: onere della prova
Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano...

Colui che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell'art. 2486 c.c., ha l'onere di allegare e provare l'esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società e il successivo compimento di atti negoziali da parte degli amministratori, benché non sia tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d'impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d'impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari.

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16/02/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 358/2024
Carica: Presidente
Giudice: Anna De Cristofaro
Relatore: Andrea Lama
Registro : RG – 130 –  2016
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