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Sentenze con tag: azione di responsabilità nelle procedure concorsuali

Tribunale di Napoli, 6 Ottobre 2026, n. 4444/2024
Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori e onere della prova
In forza del rapporto organico esistente tra amministratore e società, rapporto vincolato al rispetto della legge, dell’atto costitutivo e dello...

In forza del rapporto organico esistente tra amministratore e società, rapporto vincolato al rispetto della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto, la violazione degli obblighi di legge determina, in capo all’amministratore, una responsabilità di natura contrattuale.

Da ciò consegue che, ai fini dell’onere della prova, la società è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, nonché a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei suddetti doveri.

Quindi, a fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, quest’ultima, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle predette risorse, mentre compete all’amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.

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14/12/2025
Data sentenza: 06/10/2026
Numero: 4444/2024
Carica: Presidente
Giudice: Caterina Di Martino
Relatore: Mario Fucito
Registro : RG – 5613 –  2019
Tribunale di Milano, 3 Novembre 2017
Azione di responsabilità contro amministratori e sindaci promossa da una procedura concorsuale: questioni preliminari e di merito
Il giudizio di accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società e di una...

Il giudizio di accertamento di una condotta gestoria non corretta da parte degli amministratori di una società e di una violazione dei doveri di controllo spettanti ai sindaci non dà luogo ad una fattispecie di vero e proprio litisconsorzio necessario sostanziale, ma sussiste un rapporto di "dipendenza" (altro…)

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23/04/2022
Data sentenza: 03/11/2017
Registro : RG – 55897 –  2009
Corte d'appello di Milano, 28 Luglio 2021
Azione di responsabilità: costituzione in mora e giudizio d’appello
Ai fini della valida costituzione in mora idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti...

Ai fini della valida costituzione in mora idonea ad interrompere la prescrizione del diritto al risarcimento del danno nei confronti dei membri degli organi sociali, non è necessaria l’individuazione degli specifici addebiti né la distinzione tra le posizioni dei diversi amministratori e sindaci, ma è sufficiente, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto.

La parte appellante che intenda censurare l’interpretazione fornita dal primo giudice ai documenti prodotti dalla parte vittoriosa, laddove quest’ultima non si sia costituita in appello e tali documenti non siano stati perciò acquisiti nel relativo giudizio mediante la produzione del fascicolo di parte, ha l’onere di produrli, estraendone copia ai sensi dell’art. 76 disp. att. c.p.c.; in caso contrario, il giudice di secondo grado non può esaminarli e, di conseguenza, gli è preclusa la verifica della fondatezza dei motivi d’appello connessi alla valutazione di quei documenti.

Risulta viziata da ultrapetizione la sentenza di primo grado che abbia condannato un amministratore al risarcimento dell’intero danno, in solido con gli altri membri degli organi sociali convenuti, senza al contempo limitarne la responsabilità all’importo indicato dall’attore stesso nell’atto di citazione, quale ammontare del danno imputabile a quell’amministratore.

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16/04/2022
Data sentenza: 28/07/2021
Registro : RG – 3736 –  2019
Tribunale di Catania, 12 Gennaio 2017
Responsabilità degli amministratori e criterio della differenza fra attivo e passivo fallimentare.
Il ricorso al criterio della differenza fra attivo e passivo fallimentare quale parametro per la liquidazione equitativa del danno provocato...

Il ricorso al criterio della differenza fra attivo e passivo fallimentare quale parametro per la liquidazione equitativa del danno provocato dall'amministratore è legittimo quando siano stati individuati una serie di comportamenti illeciti posti in essere dall’amministratore stesso, ma la precisa quantificazione delle loro conseguenze dannose non appaia possibile in ragione dell’inattendibilità complessiva delle scritture contabili (a sua volta imputabile alla condotta dell'amministratore). [fattispecie relativa a fatti verificatisi anteriormente all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, D. Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

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10/01/2022
Data sentenza: 12/01/2017
Registro : RG – 5064 –  2013
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