Il socio è legittimato a impugnare la delibera [del consiglio di amministrazione di società cooperativa, di esclusione della sua candidatura alla carica di presidente] che risulti direttamente lesiva di un suo diritto a prescindere dal possesso delle soglie di capitale previste dagli artt. 2377 e 2378 c.c. (l’uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre), perché tali soglie riguardano l’ipotesi in cui la delibera si ponga in contrasto con l’interesse sociale.
L’azione di annullamento delle delibere ex art. 2377 c.c. presuppone, quale requisito di legittimazione, la qualità di socio dell’attore sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione. La perdita definitiva della qualità di socio nel corso del giudizio [per effetto di esclusione non impugnata], unitamente alla definitiva decadenza dalla carica cui la delibera impugnata si riferiva e alla nomina di altri, elimina l’interesse a una decisione sulla legittimità della delibera e comporta l’inammissibilità dell’azione per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
La clausola dello statuto di società cooperativa che consente l’esclusione del socio che abbia arrecato in qualsiasi modo danno alla società si sottrae alla nullità per indeterminatezza ex art. 1418, comma 2, c.c., perché un concetto di tale ampiezza non si presta a un’elencazione tassativa delle condotte commissive od omissive idonee a ledere i beni, gli interessi e le finalità della società e reca comunque un parametro determinabile, che orienta la discrezionalità dell’organo amministrativo. Interpretata secondo gli artt. 1364 e 1366 c.c., la clausola attribuisce rilievo ai soli inadempimenti non imputabili a causa esterna e pregiudizievoli per la società sul piano materiale o morale, e può essere completata dalla motivazione per relationem della delibera di esclusione e dalle risultanze documentali.
Ai fini dell’esclusione del socio [di banca di credito cooperativo] fondata sulla clausola statutaria che richiede un danno alla società, è sufficiente la forte potenzialità dannosa delle condotte contestate, senza necessità di individuare e quantificare il danno, come avviene invece nell’azione di responsabilità; rilevano a tal fine anche il pregiudizio all’immagine, la perdita di credibilità e le inefficienze cagionate al funzionamento dell’istituto, in ragione della natura e degli scopi mutualistici della banca di credito cooperativo.
Le gravi omissioni del socio [di società cooperativa] che ricopre la carica di direttore generale ne giustificano l’esclusione quando, oltre a compromettere la fiducia propria del rapporto dirigenziale, violano gli obblighi sociali di collaborazione al buon andamento della società e al perseguimento dello scopo mutualistico e incrinano l’affectio societatis. La qualità di direttore generale rafforza tali obblighi, perché consente al socio di collaborare in modo più incisivo alla realizzazione dello scopo sociale e mutualistico e alla tutela dell’interesse sociale.
Nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione del socio, la società, pur formalmente convenuta, ha la veste sostanziale di attore e ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento della delibera, a partire dalla comunicazione al socio escluso degli addebiti mossi nei suoi confronti.
Nel giudizio di opposizione alla delibera di esclusione del socio resta preclusa l’indagine sull’opportunità della sanzione, riservata agli organi sociali, mentre è consentita l’interpretazione delle previsioni statutarie, anche alla luce dell’interesse sociale, per verificare la riconducibilità a esse del fatto contestato. Il giudice valuta a tal fine, soprattutto quando lo statuto indichi solo genericamente i comportamenti contrari all’interesse sociale, la rilevanza della lesione inferta dal socio all’interesse della società, perché la regola statutaria sottintende un criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato e la risoluzione del rapporto sociale.
Il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o le illiceità commesse dall’amministratore determinino, oltre alla revoca del mandato e all’esercizio dell’azione di responsabilità, anche l’esclusione da socio per la violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell’ente.
Integrano giusta causa di revoca dell’amministratore [di banca di credito cooperativo] le reiterate richieste, anche coltivate in sede giudiziaria, di ottenere copia integrale dei verbali consiliari e dei relativi allegati, quando manchi ogni nesso di strumentalità con l’esercizio delle funzioni gestorie e la consultazione dei documenti sia comunque garantita presso la sede sociale, perché tali richieste, ostruzionistiche e in contrasto con il regolamento interno sui flussi informativi e con il dovere di riservatezza, ostacolano il funzionamento dell’organo amministrativo e ledono il rapporto fiduciario.
L’amministratore che partecipa alla discussione e al voto sulle deliberazioni consiliari nelle quali versa in conflitto di interessi con la società [quali la transazione di una lite con un soggetto contro il quale ha agito personalmente o l’opposizione a un decreto ingiuntivo da lui ottenuto contro la società], facendo prevalere il proprio interesse personale su quello sociale, viola l’obbligo di astensione e compromette il rapporto fiduciario, integrando giusta causa di revoca.
Integrano giusta causa di revoca dell’amministratore anche il generale rifiuto di assumere incarichi operativi e di partecipare ai comitati e ai lavori preparatori dell’organo amministrativo, che onera gli altri amministratori di tutto il lavoro, e le iniziative personali non tempestivamente comunicate al consiglio, che impediscono alla società di assumere in modo informato le proprie determinazioni.
La richiesta dell’amministratore di dare lettura integrale, nel corso della seduta, del verbale della riunione consiliare precedente sottoposto ad approvazione è ostruzionistica quando il verbale è redatto contestualmente alla discussione, è liberamente consultabile dai consiglieri e la richiesta non risponde a una specifica esigenza di esatta informazione.
La segnalazione dell’amministratore al collegio sindacale di un’omissione informativa della società è priva di carattere denigratorio, indipendentemente dalla fondatezza della pretesa; del pari, la manifestazione a soci e terzi del dissidio con gli altri amministratori, finalizzata a favorire un ricambio dell’organo amministrativo, non è di per sé denigratoria della società.
La delibera di revoca dell’amministratore è sufficientemente specifica quando i fatti addebitati sono circostanziati, anche mediante esemplificazione, in modo da rendere comprensibile il contenuto delle contestazioni e consentire all’amministratore di prendere posizione su ciascuna di esse.
La giusta causa di revoca dell’amministratore ex art. 2383, comma 3, c.c. consiste in circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento e provocate o no dall’amministratore, che pregiudicano l’affidamento nel medesimo ai fini del migliore espletamento dei compiti della carica; non sono sufficienti mere divergenze o attriti rientranti nella normale dialettica del consiglio di amministrazione, da risolvere all’interno dell’organo collegiale.
Le ragioni della giusta causa di revoca devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare, senza possibilità di dedurne di ulteriori in sede giudiziaria. La giusta causa opera come causa di esclusione del risarcimento del danno dovuto all’amministratore revocato, perché la società può revocarlo anche senza giusta causa, e grava sulla società l’onere di provarla quale fatto costitutivo della facoltà di recedere senza conseguenze risarcitorie.
È annullabile, per violazione dell’art. 2533, comma 2, c.c., dell’art. 72 TUB e dello statuto che riserva l’esclusione del socio al consiglio di amministrazione con decisione a maggioranza dei suoi componenti, la delibera di esclusione del socio di una banca di credito cooperativo in amministrazione straordinaria adottata da uno solo dei due commissari straordinari nominati in sostituzione dell’organo amministrativo. Salvo che sia diversamente specificato all’atto della nomina, i commissari esercitano infatti tutte le funzioni e i poteri dell’organo amministrativo nel rispetto delle disposizioni di legge e di statuto che li disciplinano e, quando siano più di uno, decidono a maggioranza dei componenti in carica, in simmetria con le regole di funzionamento dell’organo ordinario che sostituiscono.
Nelle società cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio non richiede formalità specifiche né la rigorosa enunciazione degli addebiti, essendo sufficiente un atto idoneo a rendere edotto l’interessato delle ragioni e del contenuto del provvedimento; l’eventuale incompletezza della comunicazione non incide sulla validità della deliberazione e può rilevare al più ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. Non la invalida neppure l’erroneo richiamo a una diversa lettera della clausola statutaria, quando la comunicazione riporti per esteso le ragioni effettivamente deliberate e il socio abbia potuto difendersi su entrambe le ipotesi.
Ai sensi dell’art. 2533 c.c. l’esclusione può essere deliberata anche per le ragioni previste dallo statuto, purché coerenti con l’oggetto sociale: è prima facie legittima la clausola dello statuto di una banca di credito cooperativo che consente l’esclusione del socio che non abbia intrattenuto rapporti bancari con la società negli ultimi sei mesi, anche quando l’assenza di rapporti derivi dal recesso legittimamente esercitato dalla banca e non da una condotta del socio. L’annullamento di una precedente esclusione, fondata su una diversa clausola, non preclude una nuova esclusione per ragioni differenti; in difetto di prova che l’assenza di rapporti sia dovuta a un rifiuto ingiustificato della banca di riaprire il conto, e mancando un pregiudizio concreto e attuale per il socio privo di rapporti bancari, la sospensione ex art. 2378 c.c. va negata.
In tema di esclusione del socio di una banca di credito cooperativo, la comunicazione della delibera di esclusione non si perfeziona con il deposito della raccomandata nella casella postale del socio, in difetto di una specifica base normativa o contrattuale e senza il rilascio di un avviso di giacenza, poiché tale modalità non integra la conoscenza legale dell’atto; il termine per l’opposizione all’esclusione decorre quindi dalla successiva effettiva conoscenza del provvedimento, come la PEC ricevuta dalla banca oltre un anno dopo, e la prova del recapito non può essere integrata con la testimonianza del direttore dell’ufficio postale sulle modalità del tentativo di consegna.
È invalida, e va revocata, la delibera di esclusione adottata e comunicata con il mero richiamo alla clausola statutaria generica che consente l’esclusione del socio che abbia arrecato “in qualsiasi modo” danno alla società o svolga attività in concorrenza, senza specificazione dei fatti addebitati né preventiva diffida, poiché la mancata esplicitazione delle ragioni concrete lede il diritto del socio di comprenderne la gravità e di valutare i rimedi esperibili. Va invece respinta la domanda del socio di consegna della documentazione sociale fondata sul generico richiamo alla qualità di socio e all’art. 150-bis TUB, così come quella risarcitoria in difetto di prova del danno.
Possono giustificare l’esercizio di un’azione di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio di un istituto bancario: il mancato adeguamento alle specifiche istruzioni e sollecitazioni impartite dalla Banca d’Italia; l'omessa adozione di idonee contromisure per arginare i danni e le perdite sviluppatisi; la trascurata attivazione di iniziative per il recupero dei crediti; nonché una gestione degli affidamenti imprudente e negligente, caratterizzata da sistematiche violazioni di norme, anche regolamentari e statutarie, che disciplinano l’operato degli amministratori.
Il collegio sindacale, oltre a condividere con il consiglio di amministrazione il dovere di monitorare costantemente l’andamento dei crediti, è chiamato a contribuire ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione, senza limitarsi ai soli profili formali, vigilando sul rispetto della normativa che disciplina l’attività bancaria. A tal fine, verifica il regolare funzionamento complessivo di ciascuna principale area organizzativa e la correttezza delle procedure contabili, valutando altresì l’efficienza e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, all’operatività dell’internal audit e al sistema informativo-contabile.
Nel caso in cui la parte originaria non abbia mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte abbia accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l’estromissione previsto dall’art. 111, c. 3, c.p.c. deve ritenersi tacitamente prestato.
In presenza di accordi transattivi che prevedano la reciproca rinuncia a ogni pretesa e la totale compensazione delle spese legali, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti secondo quanto espressamente stabilito nei medesimi accordi.
La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di fatti o atti sopravvenuti riconosciuti dalle parti, viene meno il contrasto tra le stesse e, conseguentemente, l’interesse a una pronuncia sul merito; essa può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
In caso di cessazione della materia del contendere, la regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, salvo che le parti abbiano espressamente pattuito o richiesto la compensazione delle spese.
In tema di società cooperative è applicabile, quale ipotesi di recesso legale del socio, oltre all’art. 2523 c.c., a mente del quale “il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo”, l’art. 2437 c.c. dettato in materia di società per azioni.
Ancorchè l’operazione straordinaria realizzata compendi una fusione, non annoverata tra le cause legittimanti il recesso ai sensi dell’art. 2437, lett. b), deve tuttavia ritenersi che la creazione di un gruppo di banche cooperative subordinato all’esercizio di attività di direzione e coordinamento di un tipo societario diverso ben potrebbe essere sussunta nel genus trasformazione, attesa l’eterogeneità tra il tipo societario esercente il potere di controllo ed il tipo societario che di fatto a tale sovrintendenza risulti assoggettato, con conseguente legittimità del recesso del socio esercitato alla stregua della citata lett. b) dell’art. 2437 c.c.
In tema di recesso dalla società di capitali, l’espressione “diritti di partecipazione” di cui all’articolo 2437, lett. g), c.c., per quanto nell’ambito di un’interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura le cause legittimanti l’exit, comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi quello afferente la percentuale dell’utile distribuibile in base allo statuto; ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell’utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l’abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell’utile di esercizio in considerazione dell’aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza. Solo le modificazioni “dirette” sono rilevanti ai fini dell’art. 2437, lett. g), c.c., perché altrimenti si finirebbe per accogliere un’interpretazione estensiva della norma che colliderebbe con la ratio stessa del recesso inteso come eccezione al principio maggioritario.
È responsabile verso la Banca per i danni arrecati dalla sua gestione l'amministratore che ha contribuito col proprio voto alla deliberazione in ordine al mantenimento del credito concesso e all’erogazione di nuovo credito in favore di soggetto non affidabile e ciò malgrado la consapevolezza della non affidabilità del cliente, violando quindi le disposizioni che impongono diligenza nell’espletamento dell’incarico, segnatamente in ordine al dovere di controllo del merito creditizio dei clienti.
(altro…)
La comunicazione della delibera di esclusione da una società cooperativa deve essere idonea a far conoscere al socio escluso le ragioni e il contenuto della stessa, in modo da consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa in sede di opposizione. Qualora la comunicazione (altro…)