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Sentenze con tag: banca di credito cooperativo

Tribunale di Venezia, 9 Maggio 2025
Esclusione del socio di BCC per assenza di rapporti bancari: comunicazione, clausola statutaria e diniego della sospensione
Nelle società cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio non richiede formalità specifiche né la rigorosa enunciazione degli...

Nelle società cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio non richiede formalità specifiche né la rigorosa enunciazione degli addebiti, essendo sufficiente un atto idoneo a rendere edotto l’interessato delle ragioni e del contenuto del provvedimento; l’eventuale incompletezza della comunicazione non incide sulla validità della deliberazione e può rilevare al più ai fini della decorrenza del termine di impugnazione. Non la invalida neppure l’erroneo richiamo a una diversa lettera della clausola statutaria, quando la comunicazione riporti per esteso le ragioni effettivamente deliberate e il socio abbia potuto difendersi su entrambe le ipotesi.

Ai sensi dell’art. 2533 c.c. l’esclusione può essere deliberata anche per le ragioni previste dallo statuto, purché coerenti con l’oggetto sociale: è prima facie legittima la clausola dello statuto di una banca di credito cooperativo che consente l’esclusione del socio che non abbia intrattenuto rapporti bancari con la società negli ultimi sei mesi, anche quando l’assenza di rapporti derivi dal recesso legittimamente esercitato dalla banca e non da una condotta del socio. L’annullamento di una precedente esclusione, fondata su una diversa clausola, non preclude una nuova esclusione per ragioni differenti; in difetto di prova che l’assenza di rapporti sia dovuta a un rifiuto ingiustificato della banca di riaprire il conto, e mancando un pregiudizio concreto e attuale per il socio privo di rapporti bancari, la sospensione ex art. 2378 c.c. va negata.

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25/09/2026
Data sentenza: 09/05/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lisa Torresan
Registro : RG – 11421-1 –  2025
Tribunale di Bari, 7 Ottobre 2026, n. 473/2026
Esclusione del socio di BCC: comunicazione non perfezionata con il deposito nella casella postale e delibera generica
In tema di esclusione del socio di una banca di credito cooperativo, la comunicazione della delibera di esclusione non si...

In tema di esclusione del socio di una banca di credito cooperativo, la comunicazione della delibera di esclusione non si perfeziona con il deposito della raccomandata nella casella postale del socio, in difetto di una specifica base normativa o contrattuale e senza il rilascio di un avviso di giacenza, poiché tale modalità non integra la conoscenza legale dell’atto; il termine per l’opposizione all’esclusione decorre quindi dalla successiva effettiva conoscenza del provvedimento, come la PEC ricevuta dalla banca oltre un anno dopo, e la prova del recapito non può essere integrata con la testimonianza del direttore dell’ufficio postale sulle modalità del tentativo di consegna.

È invalida, e va revocata, la delibera di esclusione adottata e comunicata con il mero richiamo alla clausola statutaria generica che consente l’esclusione del socio che abbia arrecato “in qualsiasi modo” danno alla società o svolga attività in concorrenza, senza specificazione dei fatti addebitati né preventiva diffida, poiché la mancata esplicitazione delle ragioni concrete lede il diritto del socio di comprenderne la gravità e di valutare i rimedi esperibili. Va invece respinta la domanda del socio di consegna della documentazione sociale fondata sul generico richiamo alla qualità di socio e all’art. 150-bis TUB, così come quella risarcitoria in difetto di prova del danno.

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24/09/2026
Data sentenza: 07/10/2026
Numero: 473/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Rana
Registro : RG – 1377 –  2020
Tribunale di Catania, 7 Ottobre 2026, n. 2134/2025
Azione di responsabilità ai sensi dell’art. 84, c. 5, t.u.b. e cessazione della materia del contendere
Possono giustificare l’esercizio di un’azione di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio di un istituto bancario: il mancato adeguamento alle specifiche...

Possono giustificare l’esercizio di un’azione di responsabilità nei confronti dell’organo gestorio di un istituto bancario: il mancato adeguamento alle specifiche istruzioni e sollecitazioni impartite dalla Banca d’Italia; l'omessa adozione di idonee contromisure per arginare i danni e le perdite sviluppatisi; la trascurata attivazione di iniziative per il recupero dei crediti; nonché una gestione degli affidamenti imprudente e negligente, caratterizzata da sistematiche violazioni di norme, anche regolamentari e statutarie, che disciplinano l’operato degli amministratori.

Il collegio sindacale, oltre a condividere con il consiglio di amministrazione il dovere di monitorare costantemente l’andamento dei crediti, è chiamato a contribuire ad assicurare la regolarità e la legittimità della gestione, senza limitarsi ai soli profili formali, vigilando sul rispetto della normativa che disciplina l’attività bancaria. A tal fine, verifica il regolare funzionamento complessivo di ciascuna principale area organizzativa e la correttezza delle procedure contabili, valutando altresì l’efficienza e l’adeguatezza del sistema dei controlli interni, con particolare riguardo al controllo dei rischi, all’operatività dell’internal audit e al sistema informativo-contabile.

Nel caso in cui la parte originaria non abbia mostrato ulteriore interesse rispetto al giudizio e la controparte abbia accettato il contraddittorio con il successore intervenuto, il consenso per l’estromissione previsto dall’art. 111, c. 3, c.p.c. deve ritenersi tacitamente prestato.

In presenza di accordi transattivi che prevedano la reciproca rinuncia a ogni pretesa e la totale compensazione delle spese legali, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese tra le parti secondo quanto espressamente stabilito nei medesimi accordi.

La cessazione della materia del contendere ricorre quando, per effetto di fatti o atti sopravvenuti riconosciuti dalle parti, viene meno il contrasto tra le stesse e, conseguentemente, l’interesse a una pronuncia sul merito; essa può essere rilevata anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

In caso di cessazione della materia del contendere, la regolamentazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, salvo che le parti abbiano espressamente pattuito o richiesto la compensazione delle spese.

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25/08/2026
Data sentenza: 07/10/2026
Numero: 2134/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Vera Marletta
Registro : RG – 9216 –  2014
Tribunale di Roma, 4 Aprile 2023
Evidenza
Recesso del socio di banca di credito cooperativo
In tema di società cooperative è applicabile, quale ipotesi di recesso legale del socio, oltre all’art. 2523 c.c., a mente...

In tema di società cooperative è applicabile, quale ipotesi di recesso legale del socio, oltre all’art. 2523 c.c., a mente del quale “il socio cooperatore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo”, l’art. 2437 c.c. dettato in materia di società per azioni.

Ancorchè l’operazione straordinaria realizzata compendi una fusione, non annoverata tra le cause legittimanti il recesso ai sensi dell’art. 2437, lett. b), deve tuttavia ritenersi che la creazione di un gruppo di banche cooperative subordinato all’esercizio di attività di direzione e coordinamento di un tipo societario diverso ben potrebbe essere sussunta nel genus trasformazione, attesa l’eterogeneità tra il tipo societario esercente il potere di controllo ed il tipo societario che di fatto a tale sovrintendenza risulti assoggettato, con conseguente legittimità del recesso del socio esercitato alla stregua della citata lett. b) dell’art. 2437 c.c.

In tema di recesso dalla società di capitali, l’espressione “diritti di partecipazione” di cui all’articolo 2437, lett. g), c.c., per quanto nell’ambito di un’interpretazione restrittiva della norma tesa a non incrementare a dismisura le cause legittimanti l’exit, comprende in ogni caso i diritti patrimoniali implicati dal diritto di partecipazione, e tra questi quello afferente la percentuale dell’utile distribuibile in base allo statuto; ne consegue che la modifica di una clausola statutaria direttamente attinente alla distribuzione dell’utile, che influenzi in negativo i diritti patrimoniali dei soci prevedendo l’abbattimento della percentuale ammissibile di distribuzione dell’utile di esercizio in considerazione dell’aumento della percentuale da destinare a riserva, giustifica il diritto di recesso dei soci di minoranza. Solo le modificazioni “dirette” sono rilevanti ai fini dell’art. 2437, lett. g), c.c., perché altrimenti si finirebbe per accogliere un’interpretazione estensiva della norma che colliderebbe con la ratio stessa del recesso inteso come eccezione al principio maggioritario.

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23/08/2023
Data sentenza: 04/04/2023
Registro : RG – 9860 –  2020
Tribunale di Catania, 25 Febbraio 2020
Responsabilità degli amministratori e dei sindaci di banche di credito cooperativo
È responsabile verso la Banca per i danni arrecati dalla sua gestione l’amministratore che ha contribuito col proprio voto alla...

È responsabile verso la Banca per i danni arrecati dalla sua gestione l'amministratore che ha contribuito col proprio voto alla deliberazione in ordine al mantenimento del credito concesso e all’erogazione di nuovo credito in favore di soggetto non affidabile e ciò malgrado la consapevolezza della non affidabilità del cliente, violando quindi le disposizioni che impongono diligenza nell’espletamento dell’incarico, segnatamente in ordine al dovere di controllo del merito creditizio dei clienti.
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23/11/2020
Data sentenza: 25/02/2020
Registro : RG – 10628 –  2012
Tribunale di Catania, 1 Agosto 2017
Esclusione del socio di banca di credito cooperativo e omessa enunciazione degli addebiti
La comunicazione della delibera di esclusione da una società cooperativa deve essere idonea a far conoscere al socio escluso le...

La comunicazione della delibera di esclusione da una società cooperativa deve essere idonea a far conoscere al socio escluso le ragioni e il contenuto della stessa, in modo da consentirgli di esercitare il suo diritto di difesa in sede di opposizione. Qualora la comunicazione (altro…)

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11/12/2017
Data sentenza: 01/08/2017
Registro : RG – 15191 –  2015
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