La società cooperativa gode di autonomia patrimoniale perfetta ai sensi dell’art. 2518 c.c., sicché delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società; dopo la cancellazione dal registro delle imprese si applica l’art. 2495 c.c., richiamato dall’art. 2519 c.c., e i creditori possono agire contro i soci solo nei limiti di quanto da questi riscosso in base al bilancio finale di liquidazione, eventualmente riassumendo nei loro confronti il giudizio interrotto. La circostanza che il bilancio finale non preveda alcun riparto non può fondare una responsabilità personale dei soci per i debiti sociali.
Non risponde dei debiti della cooperativa cancellata la nuova cooperativa costituita da alcuni degli stessi soci nello stesso settore, persona giuridica distinta, quando il creditore non alleghi che dietro la cancellazione si celi una fusione o una cessione d’azienda e gli indici della continuità non siano gravi, precisi e concordanti, emergendo al contrario differenze di denominazione, compagine, sede e modello operativo.
La responsabilità aquiliana dei soci per la cancellazione della cooperativa con debiti residui, avvenuta nel corso del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, richiede la prova del dolo, cioè che la cancellazione sia stata preordinata a evitare il pagamento del credito, non desumibile dalla parziale coincidenza dei soci, dai loro legami familiari o dalla prosecuzione dell’attività nello stesso settore, nonché la prova del nesso causale, cioè che senza la cancellazione il credito sarebbe stato soddisfatto.
La cancellazione della società dal registro delle imprese ha natura costitutiva e determina l'estinzione della società anche se rimangono creditori da soddisfare e di rapporti di altro tipo non definiti, irrilevante essendo finanche la protrazione di fatto dell'esercizio dell'attività dopo l'annotazione camerale. Inoltre, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, la cancellazione della società dal registro delle imprese priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.
La cancellazione di una società dal Registro delle Imprese ex art. 2490 c.c. determina l’estinzione dell’ente ai sensi dell’art. 2945 c.c. e, quindi, la cessazione della rappresentanza legale in capo al soggetto a ciò designato; conseguentemente, la cancellazione - avvenuta prima della instaurazione di un giudizio o nel corso dello stesso - determina da un lato la perdita della capacità di stare in giudizio del legale rappresentante ex art. 81 c.p.c. e dall’altro la inammissibilità e/o la improcedibilità delle domande avanzate dalla società o, comunque, la loro definizione in rito in ragione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. Al contempo, la cancellazione della società determina la successione dei soci (pro quota tra di loro) nella titolarità dei rapporti patrimoniali attivi (cespiti, crediti o aspettative di credito litigiose già attivate) dell’Ente; in ragione di ciò, i soci diventano legittimati a far valere i diritti conseguenti e, pertanto, sono legittimati ad agire e/o resistere in giudizio per la tutela delle posizioni giuridiche originariamente in capo alla società: ciò non per far valere un diritto dell’Ente od i cui effetti si producano nella sfera giuridica dello stesso, quanto invece per ottenere un provvedimento che riverberi i propri effetti nella sfera giuridica del socio.
Il rimedio processuale tipico volto ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione di una società dal Registro delle Imprese è il procedimento regolato dall’articolo art. 2191 c.c., in forza del quale: “Se un’iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l’interessato, ne ordina con decreto la cancellazione”. Orbene, dal momento che non può trovare applicazione in tutti i casi in cui l’ordinamento prevede un rimedio processuale “tipico” per ottenere il medesimo risultato, il procedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c., avente ad oggetto detta domanda di cancellazione dell’iscrizione della società, è inammissibile per difetto del presupposto della residualità.
Nonostante il codice civile non contenga indicazioni specifiche, il principio contabile OIC 5 indica alcune metodologie utili al fine di una corretta redazione del bilancio finale di liquidazione. Nello stesso si precisa che il bilancio deve contenere lo stato patrimoniale ed il conto economico, per quanto in forma ridotta o completa a seconda della complessità della società, nonché delle esigenze di rendicontazione che caso per caso il liquidatore affronta nell’esecuzione del proprio compito. In relazione alla nota integrativa, nel documento OIC 5 è precisato che il bilancio finale di liquidazione debba essere corredato, come i bilanci intermedi, di una nota integrativa e di una relazione sulla gestione e che un possibile elemento di novità rispetto alle informazioni normalmente richiamate per la nota integrativa dei bilanci intermedi è rappresentato dal necessario approfondimento che si rende indispensabile nel caso di sussistenza nello stato patrimoniale finale di liquidazione di elementi attivi e passivi non ancora realizzati/estinti, ciò per l’eventuale presenza di assegnazioni di beni in natura ai soci o per esposizioni debitorie non ancora estinte. Appare quindi rilevante una corretta e chiara redazione della nota integrativa anche nel bilancio finale di liquidazione, viste le possibili variazioni di poste – in particolare, con riferimento a debiti non ancora estinti –, che possono pregiudicare una corretta interpretazione del bilancio da parte dei soci o dei terzi.
Ai sensi dell’art. 2495 c.c., vige in capo al liquidatore un vero e proprio obbligo di chiedere la cancellazione della società al termine del procedimento di liquidazione, una volta approvato il bilancio finale di liquidazione. I soci hanno la possibilità di impugnare detto bilancio finale di liquidazione nel termine di 90 giorni, come previsto dall’art. 2492, co. 3, c.c., e la vera e propria iscrizione della cancellazione avverrà solo nel caso in cui il conservatore non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere. La cancellazione, dunque, una volta depositato il bilancio finale di liquidazione e una volta che esso non sia impugnato, non può essere subordinata ad altri eventi.
A seguito dell’estinzione della società si determina un fenomeno di tipo successorio, nel quale le obbligazioni della società non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali, quanto ai debiti sociali, ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate, mentre, quanto alle sopravvenienze attive, si determina un acquisto in comunione tra i soci dei diritti e dei beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione, escluse le mere pretese e le ragioni creditorie incerte, la cui mancata liquidazione manifesta rinuncia.
Il socio accomandatario è legittimato, successivamente alla cancellazione-estinzione della società, a fare valere, in proprio e nei confronti del terzo contraente della società, il danno rappresentato dall’esecuzione subita in qualità di socio illimitatamente responsabile, qualora il debito escusso sia conseguenza dell’inadempimento di detto terzo (nel caso di specie, il socio accomandatario ha pagato il debito erariale della società causato da un inadempimento del commercialista).
È legittima e deve essere iscritta nel registro delle imprese la domanda della società cancellata, presentata dopo l’iscrizione della sua cancellazione ma prima dell’iscrizione della società frutto di fusione, relativa al deposito per l’iscrizione del bilancio di esercizio. (altro…)