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Sentenze con tag: cessione quota sociale

Tribunale di Milano, 12 Ottobre 2024, n. 10678/2024
Rapporti tra procura irrevocabile a vendere una quota di s.r.l. e divieto di patto commissorio
Non integra violazione del divieto di patto commissorio la procura irrevocabile a vendere [nel caso di specie, tra le altre...

Non integra violazione del divieto di patto commissorio la procura irrevocabile a vendere [nel caso di specie, tra le altre cose, una quota di s.r.l.] conferita ad un soggetto, in assenza di prova del nesso funzionale con un preesistente contratto di mutuo o di altra obbligazione restitutoria tra le parti.

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28/11/2025
Data sentenza: 12/10/2024
Numero: 10678/2024
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Alima Zana
Registro : RG – 14318 –  2021
Tribunale di Venezia, 25 Marzo 2024, n. 981/2024
Applicabilità dell’art. 2467 c.c. alla s.p.a. Responsabilità precontrattuale
Nelle controversie relative a cessioni di quote di società estere in cui di discute dell’esatta esecuzione del contratto risulta applicabile...

Nelle controversie relative a cessioni di quote di società estere in cui di discute dell’esatta esecuzione del contratto risulta applicabile non già la lex societatis, ma la lex contractus. Pertanto, relativamente alle problematiche relative all’accertamento dell’esistenza e all’esatta esecuzione del contratto di cessione di partecipazioni è applicabile il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

L'art. 2467 c.c. è applicabile alle s.p.a. chiuse con una struttura societaria ristretta o familiare, dove i soci finanziatori hanno accesso alle stesse informazioni dei soci di una s.r.l., rendendo il loro credito postergabile in caso di squilibrio finanziario della società.

In tema di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è limitato al solo interesse negativo, costituito dal pregiudizio subito per aver fatto affidamento sulla conclusione del contratto, senza includere il risarcimento per i danni che sarebbero stati evitati o i vantaggi mancati se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.

La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. può essere riconosciuta quando le trattative vengano interrotte senza giustificato motivo, causando un danno alla controparte, anche se il contratto non viene concluso.

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05/10/2024
Data sentenza: 25/03/2024
Numero: 981/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Fabio Doro
Registro : RG – 10942 –  2018
Tribunale di Venezia, 29 Giugno 2024, n. 2244/2024
Data sentenza: 29/06/2024
Numero: 2244/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Chiara Campagner
Registro : RG – 4401-1 –  2021
Tribunale di Genova, 19 Settembre 2022
I finanziamenti dei soci
I finanziamenti dei soci sono mutui ex art. 1813 s.s. c.c., derivano da un contratto a forma libera tra il...

I finanziamenti dei soci sono mutui ex art. 1813 s.s. c.c., derivano da un contratto a forma libera tra il socio e la società, e vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci.

Qualora il socio ceda la quota, conserva - ove nulla le parti abbiano previsto - la titolarità del credito uti singulus, essendo la partecipazione detenuta dal socio all’interno di una società ed il credito da finanziamento del tutto indipendenti l’uno dall’altro.

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28/11/2023
Data sentenza: 19/09/2022
Registro : RG – 15673 –  2018
Tribunale di Roma, 23 Marzo 2023
Mala fede nell’iscrizione del atto di alienazione della quota sociale
Il regime di circolazione delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata è regolato dall’art. 2470 c.c., che dispone,...

Il regime di circolazione delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata è regolato dall’art. 2470 c.c., che dispone, tra l’altro, che l'atto di trasferimento di una partecipazione, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Da tale iscrizione, l’atto ha effetto di fronte alla società. Inoltre, la disposizione menzionata ha cura di regolare anche l’ipotesi di conflitto tra più acquirenti della medesima quota: dispone infatti il terzo comma dell’art. 2470 c.c. che, se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Gli effetti che l'ordinamento così riconosce all'iscrizione nel registro delle imprese non operano qualora tale iscrizione sia stata eseguita, con evidente mala fede, nelle more del giudizio intrapreso da un terzo acquirente per la verificazione delle sottoscrizioni poste in calce ad una scrittura privata di cessione della medesima quota.

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22/08/2023
Data sentenza: 23/03/2023
Registro : RG – 43008 –  2021
Tribunale di Roma, 24 Febbraio 2023
Invalidità del contratto di cessione di quota sociale
La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota...

La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 cod. civ. o l’annullamento del contratto per error in obiecto (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

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22/08/2023
Data sentenza: 24/02/2023
Registro : RG – 22309 –  2018
Tribunale di Torino, 22 Aprile 2022
Cessione di quote societarie: contratto preliminare e simulazione del prezzo
Il contratto preliminare, riguardante la cessione di quote societarie, con il quale le parti deroghino pro futuro al prezzo contenuto...

Il contratto preliminare, riguardante la cessione di quote societarie, con il quale le parti deroghino pro futuro al prezzo contenuto nel definitivo riveste natura di contratto dissimulato. Tale volontà deve desumersi dal tenore letterale della scrittura, inerendo essa ad un elemento essenziale del contratto che debba risultare per iscritto e operando, conseguentemente, la limitazione della prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c.

Il debitore convenuto è tenuto a dimostrare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del titolo che sia contenuto in un contratto dissimulato, dovendo il creditore che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento solamente dimostrare l’esistenza dello stesso.

La mancata comparizione della parte regolarmente convocata all’incontro di mediazione davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l’accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa ma, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito.

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21/11/2022
Data sentenza: 22/04/2022
Registro : RG – 14484 –  2020
Tribunale di Bologna, 21 Aprile 2022
L’esercizio del diritto di manleva e l’adempimento dopo la domanda di risoluzione quale circostanza qualificante l’inadempimento di non scarsa importanza
Il patto mediante il quale, al momento della cessione delle quote di una società a responsabilità limitata, i soci cedenti...

Il patto mediante il quale, al momento della cessione delle quote di una società a responsabilità limitata, i soci cedenti assicurino l’inesistenza di passività e si impegnino verso gli acquirenti al pagamento di eventuali sopravvenienze passive inerenti all’attività pregressa, non costituisce contratto a favore di terzo o contratto parasociale, con la conseguenza che il patto non può essere fatto valere né dalla società (che non può qualificarsi terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c., poiché riceve solo indirettamente un vantaggio economico dal patto) né suo liquidatore.

Costituisce presupposto logico, intrinseco ed indefettibile del diritto di rivalsa azionato da una parte in forza di un patto di manleva, il fatto che il preteso manlevato abbia, in concreto, anticipato il pagamento del debito oggetto dell’obbligo di garanzia assunto dal mallevatore. Infatti, secondo consolidato e costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il diritto di manleva diventa azionabile nel momento in cui il debitore (manlevato) effettua il pagamento in favore del creditore, posto che, in assenza dell’adempimento, il manlevato non ha interesse ad agire nei confronti del mallevadore; anzi è proprio al momento del pagamento che sorge quell’obbligazione di natura eventuale e condizionata sospensivamente, caratteristica propria del patto di manleva.

L’art. 1453, ult. co., c.c. stabilisce che “dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”. Infatti, la domanda di risoluzione comporta, in linea di principio, la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni dei contraenti, nel senso che come è vietato al debitore di eseguire la dovuta prestazione, così non è consentito al creditore di pretenderla, avendo dimostrato con la richiesta di risoluzione del contratto il proprio disinteresse all’adempimento. Tuttavia, è stato anche enunciato il principio in base al quale l’adempimento effettuato dopo la domanda di risoluzione del contratto, pur non arrestandone gli effetti, dovrebbe comunque essere preso in considerazione dal giudice, potendo costituire circostanza idonea a rendere l’inadempimento di scarsa importanza, con diretta influenza sulla risolubilità del contratto ex art. 1455 c.c. Orbene, dal tenore della norma appena richiamata, la gravità dell’inadempimento deve essere, per ciò, commisurata non solo all’entità del danno, che può anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione.

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30/10/2022
Data sentenza: 21/04/2022
Registro : RG – 560 –  2019
Corte d'appello di Milano, 18 Ottobre 2021
Azione di annullamento per errore del contratto avente ad oggetto quote sociali di S.r.l.
Anche nel caso in cui non sia stata prevista alcuna specifica garanzia contrattuale, i beni compresi nel patrimonio della società...

Anche nel caso in cui non sia stata prevista alcuna specifica garanzia contrattuale, i beni compresi nel patrimonio della società non sono del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali e, pertanto, la differenza tra l'effettiva consistenza del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1497 c.c.

Benchè il suddetto principio sia stato enunciato dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 22790/2019) esplicitamente con riguardo all’azione di risoluzione di cui all’art. 1497 c.c. (risoluzione del contratto per mancanza nell’oggetto delle qualità promesse o essenziali), lo stesso principio non può che ritenersi riferito anche all’azione di cui all’art. 1427 c.c. (annullamento per errore che cade sopra una qualità essenziale dell’oggetto), sia perché il requisito richiesto per la fondatezza delle due azioni (il fatto che l’oggetto del contratto abbia qualità differenti da quelle che avrebbe dovuto avere, in quanto esplicitamente promesse o in quanto determinanti il consenso e quindi essenziali) è il medesimo, sia perché anche sentenze precedenti lo hanno affermato sempre con riferimento sia all’azione di cui all’art. 1497 c.c. sia all’azione di cui all’art. 1427 – 1429 c.c. [nella specie tuttavia la Corte conferma la decisione di primo grado che aveva respinto l'azione di annullamento].

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11/05/2022
Data sentenza: 18/10/2021
Registro : RI – 1889 –  2020
Tribunale di Milano, 21 Giugno 2021
In presenza di un contratto di cessione di quote sociali, solo la promissaria acquirente può agire contro il socio inadempiente
L’assunzione da parte di un gruppo di soci dell’obbligazione di vendere alla società Alfa “ciascuno per la propria quota di...

L'assunzione da parte di un gruppo di soci dell'obbligazione di vendere alla società Alfa "ciascuno per la propria quota di partecipazione e comunque tutti congiuntamente e solidalmente per l'intero" capitale sociale della società Beta comporta una responsabilità congiunta e solidale dei soci verso la promissaria acquirente nell'ipotesi di inadempimento anche di uno solo all'obbligo di cessione della propria quota. Da una tale clausola non rileva però alcun impegno reciproco fra i soci a vendere la propria partecipazione: i soci che hanno effettivamente ceduto la propria quota non possono agire nei confronti del socio che non ha dato seguito alla clausola. Infatti solo la promissaria acquirente ( società Alfa ) può, sulla base di una tale clausola, lamentare la mancata cessione e far valere l'inadempimento ai fini della risoluzione di diritto del contratto. In mancanza di azione, nulla possono lamentare gli altri soci che abbiano regolarmente eseguito la propria prestazione.

Non può essere indice di collusione tra il socio che non ha ceduto la partecipazione e la società ( Alfa ) che non ha agito nei suoi confronti, la cessione a quest'ultima di un bene immobile a prezzo ribassato rispetto a una precedente proposta, atteso che in presenza di altri offerenti in concorso con proposte pressochè identiche, la conclusione dell'affare con la società non è affatto certa e che bisogna verificare in concreto le ragioni che giustificano un ribasso del prezzo concordato.

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02/10/2021
Data sentenza: 21/06/2021
Registro : RG – 61648 –  2017
Tribunale di Genova, 21 Giugno 2017
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il saldo del prezzo di trasferimento di quote sociali, onere probatorio dell’opponente
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito derivante dal saldo del prezzo di trasferimento di...

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il credito derivante dal saldo del prezzo di trasferimento di quote sociali, l’opponente ha l’onere di contestare analiticamente i fatti costitutivi del credito azionato dall'opposto.

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23/03/2019
Data sentenza: 21/06/2017
Registro : RG – 8917 –  2015
Tribunale di Milano, 17 Ottobre 2026, n. 8331/2018
Nullità della clausola che prevede il rimborso al socio dei finanziamenti soci utilizzati per ripianare le perdite sociali
La clausola con la quale la società cessionaria di una quota di partecipazione in una terza società si impegna a...

La clausola con la quale la società cessionaria di una quota di partecipazione in una terza società si impegna a retrocedere la predetta quota alla società cedente nonché socia della terza società, a fronte della restituzione del corrispettivo pagato, deve intendersi nulla nella parte in cui  prevede che la società cessionaria sia anche tenuta a rimborsare alla società cedente la quota parte dei finanziamenti soci erogati da quest'ultima per ripianare le perdite della terza società. In particolare,  l'obbligazione della società cessionaria è nulla o per mancanza di causa, in quanto nel momento in cui la società cedente rientra nella titolarità della quota ceduta riceve (pro-parte) - proprio in quanto incorporati nella partecipazione sociale già al momento dell'utilizzo a copertura delle perdite - i finanziamenti appunto utilizzati a tale scopo; oppure è nulla per mancanza dell'oggetto, in quanto reca una prestazione giuridicamente impossibile, cioè appunto la restituzione al socio di una porzione del capitale sociale, in quanto il rimborso dedotto come prestazione ha ad oggetto finanziamenti utilizzati per il ripianamento delle perdite in sede di ricostituzione del capitale e suppone che questi finanziamenti vengano restituiti dalla società ai soci.

E'  noto, infatti, che il capitale sociale è indisponibile e che tale connotato ne costituisce aspetto saliente ed inderogabile, finendo  per caratterizzare a sua volta innumerevoli aspetti della disciplina delle società di capitali, quali, ad esempio, oltre alla disciplina dei conferimenti e delle riserve, oltre ai casi e alla disciplina della riduzione del capitale, oltre alla disciplina della distribuzione degli utili e della postergazione dei finanziamenti soci, oltre alla disciplina della distribuzione  del residuo attivo della liquidazione - istituti tutti che presuppongono i caratteri di effettività ed indisponibilità del capitale sociale - il precetto, la cui effettività è tutt'ora garantita da sanzione penale, costituito dal divieto di restituzione di conferimenti previsto dall'art. 2626 c.c.

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11/11/2018
Data sentenza: 17/10/2026
Numero: 8331/2018
Carica: Presidente
Giudice: Vincenzo Perozziello
Relatore: Angelo Mambriani
Registro : RG – 48179 –  2015
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