La diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituisce danno diretto del socio risarcibile ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c., perché la quota è un bene distinto dal patrimonio sociale e il suo valore reale si calcola in base al patrimonio netto della società, sicché la sua riduzione è soltanto una conseguenza indiretta ed eventuale del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale dalla condotta dell’amministratore. Il principio vale anche quando [il socio abbia ceduto la quota prima di proporre la domanda e lamenti come danno il minor prezzo ricavato dalla cessione], perché il pregiudizio resta individuato nel solo minor valore della quota ceduta; del pari, la mancata percezione degli utili non costituisce danno diretto, perché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino alla delibera di distribuzione.
Non sussiste un danno risarcibile del socio per le imposte versate a seguito dell’adesione al processo verbale di constatazione che ha accertato a suo carico un maggior reddito derivante da [costi per sponsorizzazioni non inerenti sostenuti dalla società per iniziativa dell’amministratore], quando le stesse condotte abbiano comportato in favore del socio l’acquisizione di un maggior reddito superiore all’importo delle imposte versate.
La condanna per responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c. presuppone che l’appello sia stato proposto con dolo o colpa grave e che il giudizio abbia arrecato alla controparte conseguenze pregiudizievoli diverse dalle spese processuali.
Nelle società di persone il diritto del socio alla percezione degli utili non sorge per effetto della loro maturazione economica nel corso dell’esercizio, ma trova il proprio presupposto costitutivo nell’approvazione del rendiconto ai sensi dell’art. 2262 c.c., momento nel quale la mera aspettativa connessa alla qualità di socio si trasforma in un diritto di credito liquido ed esigibile verso la società. Ne consegue che, qualora la cessione della quota intervenga prima dell’approvazione del rendiconto, gli utili dell’esercizio in corso, ancorché maturati in tutto o in parte durante la permanenza del cedente nella compagine sociale, spettano al cessionario, salvo diversa pattuizione tra le parti.
Nelle società di persone non è configurabile la distribuzione di acconti sugli utili non ancora maturati, sicché i prelievi effettuati dai soci dalle casse sociali nel corso dell’esercizio non costituiscono anticipazioni sugli utili, ma finanziamenti che fanno sorgere a carico del socio l’obbligo di restituzione del tantundem. Il patto contrario previsto dall’art. 2262 c.c. può soltanto limitare, e non espandere, il diritto del socio alla percezione degli utili di periodo, e la compensazione tra il debito di restituzione dei prelievi e il credito agli utili presuppone, oltre all’approvazione del rendiconto, la liquidazione e ripartizione degli utili tra i soci.
Non rientra nell’ambito della clausola compromissoria contenuta nel contratto di cessione delle quote la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dai soci cedenti nei confronti della società ceduta, terza rispetto al contratto, [per le somme versate in suo favore a titolo di rimborso dei prelievi in esecuzione di una delegazione di pagamento prevista dal contratto stesso]. La competenza si determina infatti in base alla domanda come prospettata dall’attore, e l’eccezione del convenuto fondata sul contratto di cessione, che non amplia l’oggetto del giudizio, comporta soltanto l’accertamento incidenter tantum di un fatto impeditivo del diritto azionato.
Nell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. grava sull’attore l’onere di provare il pagamento e l’inesistenza o il successivo venir meno della causa giustificativa, onere che va tuttavia circoscritto alla luce delle contrapposte allegazioni delle parti sui loro rapporti, perché non può esigersi la prova dell’inesistenza di qualsiasi causa astrattamente prospettabile.
Il riconoscimento di un debito pregresso del promittente venditore verso i promissari acquirenti, contenuto nel contratto preliminare di cessione di quote sociali, ha valenza autonoma rispetto alla promessa di cessione, sicché sopravvive al contratto definitivo anche se in esso non riprodotto, e il definitivo che modifichi le modalità di pagamento del prezzo previste dal preliminare non ne determina la caducazione. Ne consegue che il debito riconosciuto, certo, liquido ed esigibile, può essere compensato giudizialmente con il credito del cedente al pagamento del prezzo.
Quando alla stipula del contratto preliminare segue la conclusione del contratto definitivo tra le stesse parti, quest’ultimo costituisce l’unica fonte dei diritti e degli obblighi relativi al negozio voluto, e la sua disciplina, anche se diversa da quella del preliminare, si presume l’unica regolamentazione del rapporto. La presunzione può essere vinta, nel silenzio del definitivo, soltanto dalla prova di un accordo, coevo alla stipula del definitivo, dal quale risulti che altri obblighi o prestazioni previsti dal preliminare sopravvivono, ferma la sopravvivenza delle clausole del preliminare dotate di autonomia.
La ricognizione di debito ai sensi dell’art. 1988 c.c. dispensa il creditore dall’onere di provare il rapporto fondamentale, e grava sul debitore l’onere di dimostrarne l’inesistenza, l’invalidità o l’estinzione; sono pertanto irrilevanti i capitoli di prova volti a dimostrare soltanto [il conferimento al debitore di un incarico di investimento dal quale il debito avrebbe avuto origine], senza riferimento all’inesistenza o all’estinzione del rapporto.
Non integra violazione del divieto di patto commissorio la procura irrevocabile a vendere [nel caso di specie, tra le altre cose, una quota di s.r.l.] conferita ad un soggetto, in assenza di prova del nesso funzionale con un preesistente contratto di mutuo o di altra obbligazione restitutoria tra le parti.
Nelle controversie relative a cessioni di quote di società estere in cui di discute dell’esatta esecuzione del contratto risulta applicabile non già la lex societatis, ma la lex contractus. Pertanto, relativamente alle problematiche relative all’accertamento dell’esistenza e all’esatta esecuzione del contratto di cessione di partecipazioni è applicabile il Regolamento CE n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.
L'art. 2467 c.c. è applicabile alle s.p.a. chiuse con una struttura societaria ristretta o familiare, dove i soci finanziatori hanno accesso alle stesse informazioni dei soci di una s.r.l., rendendo il loro credito postergabile in caso di squilibrio finanziario della società.
In tema di responsabilità precontrattuale, il danno risarcibile è limitato al solo interesse negativo, costituito dal pregiudizio subito per aver fatto affidamento sulla conclusione del contratto, senza includere il risarcimento per i danni che sarebbero stati evitati o i vantaggi mancati se il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.
La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. può essere riconosciuta quando le trattative vengano interrotte senza giustificato motivo, causando un danno alla controparte, anche se il contratto non viene concluso.
I finanziamenti dei soci sono mutui ex art. 1813 s.s. c.c., derivano da un contratto a forma libera tra il socio e la società, e vanno iscritti al passivo dello stato patrimoniale tra i debiti verso soci.
Qualora il socio ceda la quota, conserva - ove nulla le parti abbiano previsto - la titolarità del credito uti singulus, essendo la partecipazione detenuta dal socio all’interno di una società ed il credito da finanziamento del tutto indipendenti l’uno dall’altro.
Il regime di circolazione delle quote di partecipazione di società a responsabilità limitata è regolato dall’art. 2470 c.c., che dispone, tra l’altro, che l'atto di trasferimento di una partecipazione, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. Da tale iscrizione, l’atto ha effetto di fronte alla società. Inoltre, la disposizione menzionata ha cura di regolare anche l’ipotesi di conflitto tra più acquirenti della medesima quota: dispone infatti il terzo comma dell’art. 2470 c.c. che, se la quota è alienata con successivi contratti a più persone, quella tra esse che per prima ha effettuato in buona fede l'iscrizione nel registro delle imprese è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore. Gli effetti che l'ordinamento così riconosce all'iscrizione nel registro delle imprese non operano qualora tale iscrizione sia stata eseguita, con evidente mala fede, nelle more del giudizio intrapreso da un terzo acquirente per la verificazione delle sottoscrizioni poste in calce ad una scrittura privata di cessione della medesima quota.
La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 cod. civ. o l’annullamento del contratto per error in obiecto (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
Il contratto preliminare, riguardante la cessione di quote societarie, con il quale le parti deroghino pro futuro al prezzo contenuto nel definitivo riveste natura di contratto dissimulato. Tale volontà deve desumersi dal tenore letterale della scrittura, inerendo essa ad un elemento essenziale del contratto che debba risultare per iscritto e operando, conseguentemente, la limitazione della prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c.
Il debitore convenuto è tenuto a dimostrare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del titolo che sia contenuto in un contratto dissimulato, dovendo il creditore che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento solamente dimostrare l’esistenza dello stesso.
La mancata comparizione della parte regolarmente convocata all’incontro di mediazione davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l’accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa ma, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito.
Il patto mediante il quale, al momento della cessione delle quote di una società a responsabilità limitata, i soci cedenti assicurino l’inesistenza di passività e si impegnino verso gli acquirenti al pagamento di eventuali sopravvenienze passive inerenti all’attività pregressa, non costituisce contratto a favore di terzo o contratto parasociale, con la conseguenza che il patto non può essere fatto valere né dalla società (che non può qualificarsi terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c., poiché riceve solo indirettamente un vantaggio economico dal patto) né suo liquidatore.
Costituisce presupposto logico, intrinseco ed indefettibile del diritto di rivalsa azionato da una parte in forza di un patto di manleva, il fatto che il preteso manlevato abbia, in concreto, anticipato il pagamento del debito oggetto dell’obbligo di garanzia assunto dal mallevatore. Infatti, secondo consolidato e costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il diritto di manleva diventa azionabile nel momento in cui il debitore (manlevato) effettua il pagamento in favore del creditore, posto che, in assenza dell’adempimento, il manlevato non ha interesse ad agire nei confronti del mallevadore; anzi è proprio al momento del pagamento che sorge quell’obbligazione di natura eventuale e condizionata sospensivamente, caratteristica propria del patto di manleva.
L’art. 1453, ult. co., c.c. stabilisce che “dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”. Infatti, la domanda di risoluzione comporta, in linea di principio, la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni dei contraenti, nel senso che come è vietato al debitore di eseguire la dovuta prestazione, così non è consentito al creditore di pretenderla, avendo dimostrato con la richiesta di risoluzione del contratto il proprio disinteresse all’adempimento. Tuttavia, è stato anche enunciato il principio in base al quale l’adempimento effettuato dopo la domanda di risoluzione del contratto, pur non arrestandone gli effetti, dovrebbe comunque essere preso in considerazione dal giudice, potendo costituire circostanza idonea a rendere l’inadempimento di scarsa importanza, con diretta influenza sulla risolubilità del contratto ex art. 1455 c.c. Orbene, dal tenore della norma appena richiamata, la gravità dell’inadempimento deve essere, per ciò, commisurata non solo all’entità del danno, che può anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione.
Anche nel caso in cui non sia stata prevista alcuna specifica garanzia contrattuale, i beni compresi nel patrimonio della società non sono del tutto estranei all'oggetto del contratto di cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali e, pertanto, la differenza tra l'effettiva consistenza del patrimonio sociale rispetto a quella indicata nel contratto, incidendo sul valore delle azioni o delle quote, può integrare la mancanza delle qualità essenziali della cosa, che rende ammissibile la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1497 c.c.
Benchè il suddetto principio sia stato enunciato dalla Corte di Cassazione (v. Cass. 22790/2019) esplicitamente con riguardo all’azione di risoluzione di cui all’art. 1497 c.c. (risoluzione del contratto per mancanza nell’oggetto delle qualità promesse o essenziali), lo stesso principio non può che ritenersi riferito anche all’azione di cui all’art. 1427 c.c. (annullamento per errore che cade sopra una qualità essenziale dell’oggetto), sia perché il requisito richiesto per la fondatezza delle due azioni (il fatto che l’oggetto del contratto abbia qualità differenti da quelle che avrebbe dovuto avere, in quanto esplicitamente promesse o in quanto determinanti il consenso e quindi essenziali) è il medesimo, sia perché anche sentenze precedenti lo hanno affermato sempre con riferimento sia all’azione di cui all’art. 1497 c.c. sia all’azione di cui all’art. 1427 – 1429 c.c. [nella specie tuttavia la Corte conferma la decisione di primo grado che aveva respinto l'azione di annullamento].