L’azione di responsabilità esercitata dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 206 l. fall. cumula l’azione sociale e quella dei creditori sociali, che mantengono autonomia di presupposti anche ai fini della prescrizione. L’azione dei creditori si prescrive dal momento in cui l’insufficienza patrimoniale diviene oggettivamente conoscibile, come l’iscrizione nel registro delle imprese della domanda di concordato preventivo, e non dalla redazione dei bilanci quando da essi l’insufficienza non emergesse; per l’azione sociale opera invece la sospensione prevista dall’art. 2941, n. 7, c.c. finché l’amministratore resta in carica.
La transazione o la rinuncia all’azione sociale di responsabilità stipulata dalla società con i propri amministratori senza l’approvazione dell’assemblea prevista dall’art. 2393, ultimo comma, c.c. è inefficace nei confronti della società e non preclude l’azione della procedura.
La scelta degli amministratori di privilegiare altri creditori omettendo il pagamento di imposte e contributi costituisce mala gestio, e il danno risarcibile comprende le sanzioni e gli interessi maturati anche dopo la cessazione dalla carica, in quanto conseguenza causale dell’illecito.
I compensi degli amministratori di s.p.a. devono essere determinati con deliberazione assembleare ai sensi degli artt. 2364, primo comma, n. 3, e 2389 c.c., che sola può prevederne la reversibilità a favore della controllante; in mancanza, i pagamenti eseguiti alla controllante in forza di un accordo stipulato dagli stessi amministratori in conflitto di interessi sono indebiti e costituiscono illecito degli amministratori.
Ai fini del ricorso ex art. 2409 c.c. occorre il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione, cioè la violazione di doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare il pericolo di un danno per la società o per le controllate, restando irrilevanti i doveri degli amministratori che attengono all’organizzazione, alla vita della compagine sociale e all’esercizio dei diritti dei soci e dei terzi.
Non integra grave irregolarità della controllante la nomina negli organi amministrativi delle controllate, deliberata dal loro socio unico nel rispetto del principio maggioritario, degli amministratori della capogruppo appena sostituiti, perché si tratta di scelte assembleari la cui valutazione discrezionale è estranea al procedimento ai sensi dell’art. 2409 c.c. e che andavano semmai impugnate. Né la integra l’attribuzione di compensi agli amministratori delle controllate, quando lo statuto li preveda e la precedente gratuità dipendesse dalla coincidenza delle cariche con quelle della controllante, poiché anche nelle società veicolo si svolge un’attività di amministrazione; ne manca inoltre il danno per la controllante che presenti bilanci in attivo e una diminuzione dei proventi fisiologica in un mercato libero, senza impatto sostanziale sui dividendi.
A norma dell’art. 2476 c.c. gli amministratori di s.r.l. sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall’atto costitutivo, salvo che dimostrino di essere esenti da colpa e, nel caso siano stati a conoscenza che l’atto dannoso stava per essere compiuto, abbiano fatto constare il proprio dissenso. Nonostante il silenzio della norma circa il grado di diligenza richiesto, si ritiene ormai pacificamente che, come per gli amministratori di s.p.a. (art. 2392 c.c.), anche per quelli di s.r.l. debba farsi riferimento alla diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze possedute, la quale si specifica, in particolare, nel dovere di agire in modo informato e di valutare e curare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile.
In sede di azione di responsabilità contro gli amministratori non è sufficiente sindacare la mera eccessività del compenso, bensì valutare l’eventuale inadempimento degli amministratori ai loro doveri di legge e di statuto.
Ai sensi del comma VII dell’art. 2476 c.c. “le disposizioni dei precedenti commi non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori."
Tale ultima previsione, dunque, consente al singolo socio che abbia subito un danno direttamente incidente sul proprio patrimonio personale e causalmente riconducibile ad atti di mala gestio degli amministratori di esperire un’azione individuale di responsabilità nei confronti degli stessi; a condizione, però, che si tratti di danno diverso ed estraneo da quello reintegrabile per mezzo dell’azione sociale di responsabilità. Ed invero, anche al fine di garantire e preservare il rispetto del principio indennitario, l'azione individuale del socio nei confronti degli amministratori è preclusa quando il danno lamentato, in via immediata e diretta, costituisce solo il riflesso del pregiudizio subito dalla società, giacché tanto l'art. 2476, VII, c.c. (in materia di S.r.l.) quanto l’art. 2395 c.c. (in materia di S.p.A.) esigono espressamente che il singolo socio o il terzo sia stato danneggiato “direttamente” dagli atti dolosi o colposi dell’organo gestorio. La mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della quota di partecipazione non costituiscono danno diretto del singolo socio, poiché gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all'eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore.
A fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell'assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo e di correttezza, giacchè una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine aver riguardo, in primo luogo, alla natura e all'ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società.
Il rapporto dell'amministratore con la società è naturalmente oneroso, benché sia legittima la clausola statutaria che preveda la gratuità dell'incarico di amministratore. Quanto alla determinazione del compenso, se non vi provvede lo statuto, spetta all'assemblea dei soci. Nell'ipotesi di amministratore investiti di particolari cariche, peraltro, la retribuzione può essere stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale a pena di annullabilità della delibera. Il rapporto tra l'amministratore di una società di capitali e la società medesima va ricondotto nell'ambito di un rapporto professionale autonomo e, quindi, ad esso non si applica l'art. 36, co. 1, cost., che riguarda il diritto alla retribuzione in senso tecnico, poiché il diverso diritto al compenso professionale dell'amministratore, avendo natura disponibile, può essere oggetto di una dichiarazione unilaterale di disposizione da parte del suo titolare. Pertanto, agli amministratori, a differenza dei lavoratori subordinati, non è riconosciuto il trattamento di fine rapporto. La società, però, può, autonomamente, prevedere la formazione di un trattamento di fine mandato, avente caratteristiche similari. Si tratta di un vero e proprio compenso aggiuntivo che viene erogato all’amministratore all’atto della cessazione del rapporto. A differenza di quanto accade per i dipendenti, la definizione del trattamento di fine mandato non è vincolata, ma è soggetta alla libera contrattazione delle parti, non dovendo essere legata ad alcun parametro, purché sia stabilita nel rispetto del vincolo della ragionevolezza e della congruità, ovvero della sua commisurazione alla realtà economica della società, ai suoi volumi di reddito e all’attività svolta dall’amministratore. La quota di trattamento di fine mandato deve essere deliberata dall’assemblea dei soci o all’atto della costituzione iniziale della società o, successivamente, sotto forma di delibera assembleare.
L’art. 2389 c.c. pone una competenza inderogabile in capo all’assemblea in relazione alla determinazione dei compensi spettanti agli amministratori di società di capitali: letta al contrario, la norma pone un limite esplicito, escludendo espressamente che detta determinazione possa avvenire da parte degli amministratori medesimi. Conseguentemente, traducendosi in una alterazione delle competenze esplicite determinate da norme imperative che regolano la distribuzione delle funzioni tra organi sociali, la deliberazione con la quale il consiglio di amministrazione procede alla determinazione e alla liquidazione dei compensi spettanti ai propri componenti risulta improduttiva di effetti nei confronti della società.
In base al combinato disposto degli artt. 2364, co. 1, n. 3, e 2389, co. 1, c.c., la determinazione del compenso degli amministratori di società per azioni è rimessa in primo luogo all’atto costitutivo e, solo ove esso non provveda, all’assemblea ordinaria. Resta di conseguenza escluso che l’assemblea possa accordare agli amministratori un compenso ulteriore rispetto a quello già previsto dallo statuto, senza una apposita modifica di questo.
La disciplina dettata in materia di compenso degli amministratori nella s.p.a. è applicabile anche alla s.r.l.
La disposizione dell'art. 2389, primo comma, cod. civ., nella parte in cui dispone che il compenso dei componenti dell'organo di amministrazione di una S.p.a. è stabilito dallo statuto ovvero dall'assemblea, ha natura imperativa e inderogabile da parte dell'autonomia privata. Non ha, quindi, alcuna efficacia l'eventuale esistenza di accordi interni tra amministratori e soci che non siano stati sottoposti a una deliberazione assembleare, né l'organo amministrativo ha facoltà di autodeterminare il proprio compenso. La deroga contenuta nel successivo terzo comma dell'art. 2389 cod. civ., a norma del quale la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale e, se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, impone in ogni caso all'organo amministrativo la necessità di rispettare i limiti inderogabili dettati dalla legge e dallo statuto in materia, non potendosi per tale via eludere la disciplina che attribuisce inderogabilmente all'assemblea o allo statuto il potere di determinare il compenso degli amministratori. In particolare, qualora lo statuto preveda che l'assemblea determini un ammontare complessivo per la remunerazione dei compensi degli amministratori, compresi quelli che esercitano particolari cariche, l'organo amministrativo non potrà deliberare compensi ulteriori.
La prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949, primo comma, cod. civ. opera con riguardo ai diritti che scaturiscono dal rapporto societario, e cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o che derivano dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita in società. E', quindi, assoggettato a tale termine breve anche il diritto dell'amministratore a percepire il compenso che scaturisce dal rapporto societario che costituisce la fonte del suo incarico.
La rinuncia incondizionata e illimitata del presidente del C.d.A di una S.p.A. ad ogni forma di compenso, avvenuta all’atto dell’accettazione della carica, ricomprende anche le funzioni espletate a seguito di un successivo legittimo conferimento di deleghe da parte del C.d.A., e ciò a prescindere dall’indubbio maggior impegno che il loro svolgimento possa richiedere, posto che il C.d.A. non ha ampliato le attribuzioni del presidente, ma ha semplicemente elencato e indicato le deleghe presidenziali.
Va, quindi, escluso che per gli incarichi affidatigli dal C.d.A. possa essere riconosciuto alcun compenso alla luce della rinuncia dallo stesso espressamente manifestata in quanto i “nuovi poteri” conferiti al presidente del C.d.A. rientrano pienamente nell’ambito delle funzioni gestionali che costituiscono prerogativa esclusiva dell’organo amministrativo, pienamente delegabili al presidente.
Ai fini della determinazione del compenso dell’amministratore delegato di s.r.l. assume rilievo prioritario il rapporto organico che lega la società ai suoi organi, rispetto agli accordi intercorsi tra amministratori sul criterio di calcolo della remunerazione [come un c.d. employment agreement che preveda un compenso inferiore]. Si applicano quindi la norma che demanda all’assemblea ordinaria la determinazione del compenso degli amministratori, qualora lo statuto nulla stabilisca (art. 2364 n. 3 c.c.), e il principio per cui, in mancanza di tale determinazione, il compenso è stabilito dal giudice ai sensi dell’art. 2233 c.c.; l’amministratore ha pertanto diritto all’integrazione dei compensi percepiti fino alla misura deliberata dall’assemblea, nei limiti della prescrizione quinquennale, e il relativo credito può essere compensato con il risarcimento dovuto alla società per gli addebiti di mala gestio accertati.
L’azione sociale di responsabilità ex art. 2476 c.c. ha natura contrattuale, sicché spetta all’attore allegare l’inadempimento, cioè indicare il singolo atto gestorio che si pone in violazione dei doveri imposti dalla legge o dallo statuto, e il danno che ne deriva, mentre è onere dell’amministratore contrastare lo specifico addebito fornendo la prova dell’esatto adempimento. A fronte di una contestazione sufficientemente dettagliata di esborsi iscritti in bilancio, l’amministratore deve allegare e provare la loro destinazione, producendo la relativa documentazione o almeno indicandola ai fini di una richiesta di esibizione; in mancanza, gli esborsi privi di adeguata giustificazione integrano una diminuzione del patrimonio sociale che egli è tenuto a reintegrare.
La spesa sostenuta dall’amministratore delegato per un’operazione eccentrica rispetto al consueto perimetro di operatività della società e incompatibile con l’oggetto sociale [quale l’acquisto di un macchinario per la produzione da parte di una società dedita alla sola commercializzazione] richiede quanto meno l’autorizzazione del consiglio di amministrazione e, in sua mancanza, costituisce una lesione del patrimonio sociale che l’amministratore deve reintegrare. La scelta di finanziare un progetto di sviluppo commerciale condiviso con gli altri amministratori va invece valutata ex ante, e il suo esito negativo è di per sé irrilevante ai fini della responsabilità.
L’iscrizione in bilancio di poste attive gonfiate da fatturazioni asseritamente false fonda la responsabilità dell’amministratore soltanto se sono allegati specifici pregiudizi derivati alla società o a terzi dalla carenza di veridicità del bilancio. L’emersione delle perdite, che rappresentano comunque l’effettiva situazione economico-patrimoniale della società, è insufficiente a integrare un danno risarcibile, e il danno è insussistente quando la condotta riguarda un progetto di bilancio che l’assemblea non ha approvato.
Il riconoscimento di debito rilasciato dall’amministratore [dopo la revoca] è inidoneo a fondare una pretesa risarcitoria della società pari all’importo della fattura emessa dal terzo, quando la fattura non è stata pagata e presumibilmente non lo sarà; restano in astratto risarcibili danni di diversa natura, come le spese legali sostenute per contestare la pretesa del terzo, purché specificamente allegati e provati.
La responsabilità del professionista incaricato della consulenza fiscale e societaria della società ha natura contrattuale e trova fondamento nell’incarico professionale conferito e negli obblighi assunti, e resta estranea al rapporto gestorio che lega la società ai propri amministratori. Al consulente privo di incarichi di vigilanza o di revisione contabile è quindi inaddebitabile il mancato controllo della corrispondenza delle poste iscritte in bilancio alla contabilità e dell’attendibilità della contabilità stessa.
La natura degli addebiti riconosciuti a carico dell’amministratore delegato, consistenti in spese indebitamente rimborsate o prive di giustificazione, impedisce di estendere la responsabilità agli altri componenti del consiglio di amministrazione [in assenza di obblighi di vigilanza sull’operato del delegato e di specifiche allegazioni nei loro confronti].
La partecipazione dell’amministratore o del consulente a società operanti nel medesimo settore è insufficiente, di per sé, a costituire indice univoco dell’effettiva attuazione di atti di concorrenza sleale ai danni della società, in difetto di allegazione delle singole condotte e delle conseguenze dannose.
Anche a voler condividere l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale l’applicazione della clausola simul stabunt simul cadent deve avvenire nel rispetto del principio generale della buona fede, affinché possa ipotizzarsi un diritto al risarcimento dell'amministratore per la sua decadenza dall'ufficio conseguente l'applicazione di tale clausola, l'amministratore ha l'onere di provare (altro…)
L’art. 2389, comma 1 c.c., ai sensi del quale “i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea”, è applicabile in via analogica anche alle s.r.l.
Va attribuita alla cognizione della Sezione Specializzata in materia di impresa la controversia fra amministratore e società relativa al pagamento delle somme reclamate dall'amministratore a titolo di compenso per l'attività esercitata.
(altro…)