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Sentenze con tag: confessione

Tribunale di Venezia, 25 Ottobre 2026, n. 5616/2025
Amministratore di diritto, ingerenza dell’amministratore di fatto e responsabilità per prelievi distrattivi
L’amministratore di diritto che ha materialmente eseguito prelievi di somme sociali per scopi personali risponde del danno anche qualora la...

L’amministratore di diritto che ha materialmente eseguito prelievi di somme sociali per scopi personali risponde del danno anche qualora la società sia stata gestita da un amministratore di fatto, poiché deve comunque evitare che terzi si ingeriscano nella gestione sociale e salvaguardare l’integrità del patrimonio sociale, astenendosi dal compiere le operazioni distrattive anche se autorizzate o ordinate dall’amministratore di fatto. Per liberarsi da responsabilità egli deve specificamente allegare e provare, per ogni singola operazione contestata, di essere stato una mera longa manus dell’amministratore di fatto, costretto a eseguire i prelievi senza alcuna alternativa e possibilità di autonomia decisionale.

La responsabilità concorrente dell’amministratore di fatto per le distrazioni compiute dall’amministratore di diritto presuppone la prova sia della qualità di amministratore di fatto, che richiede l’esercizio continuativo dei poteri direttivi, gestori e di rappresentanza tipici dell’amministratore, sia di un suo contributo causale nei singoli episodi, nel senso che le operazioni siano state da lui ordinate, approvate, agevolate o comunque favorite con una condotta attiva o omissiva connotata da dolo o colpa. L’ingerenza limitata alla scelta e ai rapporti con clienti e fornitori, ambito estraneo a quello in cui si sono verificate le condotte distrattive, è insufficiente a fondare tale responsabilità.

Gli inadempimenti fiscali e previdenziali dell’amministratore sono fonte di responsabilità risarcitoria soltanto se e nella misura in cui determinano a carico della società un maggior aggravio di costi o di debiti, e quindi, tipicamente, in relazione alle sanzioni, agli interessi passivi e ai costi di riscossione di cui la società è gravata a seguito dell’emissione di atti di accertamento e di riscossione coattiva da parte degli enti competenti.

La condanna generica ex art. 278 c.p.c. presuppone la prova dell’an debeatur, ossia, nel caso di risarcimento del danno, dell’esistenza del pregiudizio, con incertezza limitata al quantum; va pertanto rigettata la domanda di condanna generica dell’amministratore al rimborso delle sanzioni che in futuro fossero irrogate alla società dagli enti impositori e previdenziali, trattandosi di danno meramente ipotetico e futuro in assenza di prova della notifica di avvisi di accertamento o di cartelle. Neppure può procedersi al mero accertamento delle violazioni allegate quando esso è chiesto soltanto in via strumentale alla domanda di condanna, senza allegare alcun interesse a una pronuncia dichiarativa autonoma.

È inammissibile la domanda risarcitoria proposta in un secondo giudizio [poi riunito al primo] per un danno che avrebbe potuto essere allegato, richiesto e documentato entro i termini di preclusione assertiva e istruttoria del giudizio anteriormente instaurato, poiché non è consentito proporre in un nuovo giudizio domande o eccezioni dalle quali si è decaduti nel giudizio precedente, eludendo la decadenza, che ha funzione di ordine pubblico processuale, e ledendo il diritto di difesa della controparte. L’avviso di accertamento è già atto di per sé idoneo a dimostrare la prospettiva certa del danno derivante da irregolarità fiscali imputate all’amministratore, sicché la relativa domanda va specificata e documentata nei termini di preclusione del giudizio pendente, senza attendere la notifica della cartella di pagamento.

La dichiarazione con cui l’amministratore, rassegnando le dimissioni in assemblea, si assume genericamente la responsabilità di «inadempienze burocratiche» e di prelievi non giustificati, senza che ne siano specificati il contenuto, l’epoca e l’importo, non può essere considerata confessione delle irregolarità gestorie né è altrimenti utilizzabile a fini probatori, in ragione del suo contenuto assolutamente generico.

Il danno da prelievi distrattivi va rivalutato sugli importi dei singoli prelievi, dalla data di esecuzione di ciascuna operazione alla data della sentenza, imputando le somme già restituite dall’amministratore ai prelievi eseguiti in epoca più remota ex art. 1193 c.c.; gli interessi legali si calcolano sugli importi progressivamente rivalutati e la somma così determinata produce ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo.

La responsabilità degli amministratori nei confronti della società per il compimento di atti lesivi dell’integrità del patrimonio sociale ha natura contrattuale; pertanto la società che agisce contro gli amministratori può limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa, ossia che il convenuto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito, e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell’amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza. Con riferimento a somme fuoriuscite dall’attivo senza specifica giustificazione, la società può limitarsi ad allegare l’inadempimento consistente nella distrazione delle risorse, mentre compete all’amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione del patrimonio all’estinzione di debiti sociali o allo svolgimento dell’attività sociale.

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22/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 5616/2025
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Fabio Doro
Registro : RG – 7985 –  2019
Tribunale di Catania, 25 Ottobre 2026
Omessa tenuta delle scritture contabili, liquidazione equitativa del danno e sequestro conservativo verso l’amministratore
Ai fini del sequestro conservativo richiesto dal curatore [della liquidazione giudiziale di una s.r.l.] nei confronti di chi abbia ricoperto...

Ai fini del sequestro conservativo richiesto dal curatore [della liquidazione giudiziale di una s.r.l.] nei confronti di chi abbia ricoperto la carica di amministratore e poi di liquidatore, l’omessa tenuta delle scritture contabili prescritta dall’art. 2478, primo comma, c.c. e l’omissione di ogni attività dovuta a fronte delle perdite ai sensi degli artt. 2482 bis ss. c.c., che rendono impossibile ricostruire il patrimonio e i movimenti degli affari della società, integrano inadempimento dei più elementari obblighi dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476 c.c. Concorrono a fondare il fumus boni iuris [la mancata redazione e il mancato deposito dei bilanci, l’incasso in contanti degli introiti in assenza di rapporti bancari intestati alla società, il mancato pagamento dei debiti erariali e previdenziali e la prosecuzione dell’attività nonostante lo stato di decozione e la messa in liquidazione volontaria].

In assenza delle scritture contabili il danno risarcibile dall’amministratore si determina in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2486, terzo comma, c.c., in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. L’art. 2486, terzo comma, c.c. presume, in mancanza di diversi elementi, che il danno sia pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura e quello alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento; il criterio della differenza tra attivo e passivo opera quando mancano le scritture contabili, sono irregolarmente tenute o altre ragioni impediscono di determinare i netti patrimoniali.

Le dichiarazioni rese dall’amministratore al curatore in sede di audizione personale, con cui egli ammetta gli addebiti [l’omessa tenuta della contabilità, l’incasso personale in contanti degli introiti, la prosecuzione dell’attività dopo lo scioglimento], hanno valore confessorio e sono sufficienti, nella cognizione sommaria della fase cautelare, a fondare il fumus della sua responsabilità.

Nel procedimento per sequestro conservativo promosso dal curatore contro l’amministratore, il ricorrente deve provare la violazione dei doveri di derivazione legale o pattizia connessi all’incarico e l’esistenza di voci di danno causalmente riconducibili a tale violazione; spetta all’amministratore provare il corretto adempimento degli obblighi imposti dalla carica.

Il sequestro conservativo, misura di natura pre-pignoratizia, è diretto a consentire la fruttuosa esecuzione espropriativa sul patrimonio del debitore all’esito del giudizio di merito. Il periculum in mora può essere desunto anche da elementi oggettivi, come la considerevole entità del credito e la sua evidente sproporzione rispetto al patrimonio del debitore; la valutazione si fonda su indici oggettivamente rilevabili, anche solo indiziari, attinenti alla capacità patrimoniale del debitore o al suo comportamento, ed è sufficiente una valutazione sommaria della probabilità attuale e concreta di un depauperamento, anche se non ancora in atto. Gli elementi oggettivi e soggettivi sono tra loro alternativi e, quando compresenti, vanno contemperati con prudente apprezzamento.

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20/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vera Marletta
Registro : RG – 2274 –  2025
Tribunale di Bologna, 6 Luglio 2024, n. 1636/2024
La business judgment rule
Laddove si tratti di questioni tipicamente gestorie, il giudice civile non può effettuare valutazioni di merito delle stesse, che rientrano...

Laddove si tratti di questioni tipicamente gestorie, il giudice civile non può effettuare valutazioni di merito delle stesse, che rientrano nella cosiddetta business judgment rule. In sintesi, si tratta di merito, di scelte imprenditoriali non censurabili; il tribunale non può in ogni caso inserirsi in una valutazione di merito, rispetto a scelte gestorie che appaiono: a) coerenti con l’oggetto sociale, b) non rovinose dal punto di vista economico.

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12/03/2026
Data sentenza: 06/07/2024
Numero: 1636/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazi
Registro : RG – 12033 –  2021
Tribunale di Brescia, 25 Ottobre 2026, n. 206/2024
Contratto di compravendita di quote sociali: quietanza di pagamento, simulazione e onere probatorio
L’indicazione del venditore, contenuta nell’atto notarile di compravendita, che il pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma dell’atto...

L'indicazione del venditore, contenuta nell'atto notarile di compravendita, che il pagamento del prezzo complessivo è avvenuto contestualmente alla firma dell'atto medesimo non è coperto da fede privilegiata ex art. 2700 c.c., ma ha natura confessoria, con la conseguenza che il quietanziate non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo che dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che se ne deduca la simulazione, la quale deve essere provata mediante contro dichiarazione scritta.

Non è ammissibile la prova testimoniale o per presunzioni diretta a dimostrare la simulazione assoluta della quietanza, che dell'avvenuto pagamento costituisce documentazione scritta, ostandovi l'art. 2726 c.c., il quale - estendendo al pagamento il divieto ex art. 2722 c.c. di provare con testimoni patti aggiunti o contrari al contenuto del documento contrattuale - esclude che tale mezzo istruttorio possa dimostrare l'esistenza di un accordo simulatorio; quest'ultimo, infatti, essendo concluso allo specifico fine di negare l'esistenza giuridica della quietanza, si configura come uno di quei patti, anteriori o contestuali alla quietanza stessa e rispetto al quale opera il combinato disposto degli artt. 2722 e 2726 c.c.

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07/03/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 206/2024
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Angelica Castellani
Registro : RG – 223 –  2022
Corte d'appello di Genova, 25 Ottobre 2026, n. 898/2023
Inefficacia nel giudizio civile di responsabilità dell’assoluzione penale dell’amministratore per insufficienza di prove
Ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p. il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile soltanto...

Ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p. il giudicato penale di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile soltanto quando contenga un effettivo e specifico accertamento dell’insussistenza del fatto o della partecipazione dell’imputato; tale effetto è invece escluso quando l’assoluzione sia determinata dall’insufficienza degli elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all’imputato, e sia quindi pronunciata ai sensi dell’art. 530, co. 2, c.p.p. [nel giudizio promosso dalla società contro l’ex amministratore per la restituzione di somme mancanti dalla cassa sociale].

La sentenza penale prodotta tardivamente nel giudizio di primo grado [con la comparsa conclusionale, pur essendo stata depositata prima dell’udienza di precisazione delle conclusioni] non può assumere rilievo nel giudizio di appello, perché l’art. 345, co. 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, vieta l’ammissione in appello di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non averli potuti produrre per causa a essa non imputabile, a prescindere dal loro carattere di indispensabilità. Grava inoltre sulla parte che invoca l’efficacia del giudicato penale l’onere di produrre la sentenza munita dell’attestazione del passaggio in giudicato.

La parte che, all’udienza fissata per la decisione sulle istanze istruttorie, chieda in via preliminare la fissazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e insista solo in subordine nelle proprie istanze istruttorie rinuncia in via principale a queste ultime; il mancato richiamo delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni ne rivela comunque l’implicito abbandono, sicché esse non possono essere riproposte in appello.

L’art. 1967 c.c. impone che la transazione, nei casi diversi da quelli previsti dall’art. 1350, n. 12, c.c., sia provata per iscritto. Quando la forma scritta è richiesta soltanto ad probationem è esclusa la prova del contratto mediante testimoni o presunzioni, mentre restano ammissibili la confessione, l’interrogatorio e il giuramento. Se la stipula della transazione e il suo contenuto sono pacifici tra le parti, il giudice deve tenerne conto anche in mancanza di un atto sottoscritto dai contraenti, purché dal contesto sia possibile desumere le reciproche concessioni fatte per porre fine a una lite o prevenirla; a tal fine è inidonea una comunicazione [via e-mail] che richiami la transazione senza consentire di ricostruirne i termini.

L’asserzione contenuta in un capitolo di prova formulato dal difensore costituisce una mera ammissione del difensore e non una confessione della parte; in ogni caso, per il principio di inscindibilità delle dichiarazioni del confitente di cui all’art. 2734 c.c., essa va considerata unitamente alle ulteriori circostanze affermate nella medesima dichiarazione [quale la rinuncia della controparte al proprio credito].

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04/04/2024
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 898/2023
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Enrica Drago
Registro : RG – 38 –  2020
Tribunale di Milano, 18 Giugno 2018
Sui requisiti di ammissibilità dell’interrogatorio formale quale prova in giudizio della simulazione di una opzione di acquisto di quote di S.r.l.
La volontà di concludere un contratto simulato ovvero di farlo concludere ad altri, deve risultare da un apposito accordo di...

La volontà di concludere un contratto simulato ovvero di farlo concludere ad altri, deve risultare da un apposito accordo di simulazione (c.d. "controdichiarazione") che nel caso di interposizione fittizia deve essere un accordo (quanto meno) a tre, giacché devono partecipare alla controdichiarazione sia le parti del contratto simulato sia il terzo contraente effettivo. (altro…)

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11/01/2022
Data sentenza: 18/06/2018
Registro : RG – 73342 –  2014
Tribunale di Roma, 30 Gennaio 2017
Domande di risoluzione ed accertamento della nullità di contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. a titolo oneroso, risultante da scrittura privata asseritamente lasciata parzialmente in bianco ed abusivamente riempita.
È nullo per indeterminatezza dell’oggetto il contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. nel quale il valore percentuale delle...

È nullo per indeterminatezza dell'oggetto il contratto preliminare di cessione di quote di s.r.l. nel quale il valore percentuale delle quote da trasferire sia menzionato, in più punti, in maniera difforme (nel caso di specie: dapprima con indicazione che debba trattarsi di due quote ciascuna rappresentativa del 20% del capitale sociale; in seguito con indicazione che esse debbano, complessivamente, rappresentare il 40,01% del capitale stesso).
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05/01/2022
Data sentenza: 30/01/2017
Registro : RG – 65290 –  2014
Tribunale di Milano, 5 Settembre 2019
Dichiarazioni rese in sede stragiudiziale: presupposti della confessione e sua revoca
Affinché una dichiarazione resa in sede stragiudiziale possa configurare una confessione è necessario che ricorrano: (i) un elemento di tipo...

Affinché una dichiarazione resa in sede stragiudiziale possa configurare una confessione è necessario che ricorrano: (i) un elemento di tipo soggettivo, i.e. l'animus confitendi, consistente nella consapevolezza e volontà del confitente di ammettere la verità del fatto sfavorevole a sé e favorevole all'altra parte, e (ii) un elemento di tipo oggettivo, ravvisabile qualora dall'ammissione del fatto oggetto di confessione derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante, e un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della confessione.

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30/03/2021
Data sentenza: 05/09/2019
Registro : RG – 29368 –  2017
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