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Sentenze con tag: contratto di opzione di acquisto di quote

Corte d'appello di Milano, 11 Novembre 2024, n. 3011/2024
Obbligo di retrocessione della quota del socio-dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro
La clausola che obbliga il socio di minoranza, entrato nella compagine sociale [di una s.r.l. partecipante di una banca] a...

La clausola che obbliga il socio di minoranza, entrato nella compagine sociale [di una s.r.l. partecipante di una banca] a condizioni vantaggiose in quanto dipendente o amministratore [della banca o di una società del gruppo], a cedere la propria quota agli altri soci al venir meno di tale rapporto è compatibile con l’art. 2473-bis c.c., perché la cessazione dell’attività lavorativa dalla quale dipende la partecipazione integra di per sé una giusta causa di esclusione che lo statuto può lecitamente prevedere. La clausola statutaria va valutata unitamente al piano di incentivazione che ha consentito l’ingresso del dipendente nella società.

La cessazione del rapporto di lavoro, quale presupposto dell’obbligo di cessione della quota, opera in senso meramente oggettivo, a prescindere dalla sua imputabilità al dipendente o al datore di lavoro; sono pertanto irrilevanti le vicende relative a dimissioni e licenziamenti. La successiva reintegrazione nel posto di lavoro, conseguente all’accertamento giudiziale della nullità del licenziamento, non incide sull’obbligo di cessione previsto dal piano di incentivazione, che è distinto dal rapporto di lavoro.

Esula dalla disciplina dell’art. 1355 c.c. la clausola che esclude l’obbligo di cessione della quota qualora l’organo di una società diversa da quella partecipata attesti il proprio assenso alla permanenza dell’ex dipendente nella compagine sociale, perché tale società è terza rispetto alle parti del rapporto obbligatorio. L’obbligo di cessione sorge per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, mentre la mancata attestazione di assenso costituisce un elemento accessorio con effetto impeditivo, sicché il sorgere dell’obbligo è sottratto al mero arbitrio di una delle parti.

È legittima l’esenzione del socio di maggioranza dall’obbligo di retrocessione della quota alla cessazione del rapporto di lavoro, avuto riguardo alla diversa posizione che il socio titolare del controllo riveste nella società rispetto ai soci di minoranza dipendenti, la cui partecipazione è finalizzata alla loro fidelizzazione. La finalità di incentivare e fidelizzare dipendenti e amministratori perseguita dal piano di incentivazione è meritevole di tutela.

L’obbligo del dipendente o dell’amministratore di ritrasferire la partecipazione alla cessazione del rapporto con la banca è compatibile con le disposizioni di vigilanza sulle politiche di remunerazione, che ammettono, in presenza di motivate e documentate ragioni, remunerazioni legate alla permanenza del personale per un periodo di tempo predeterminato o fino a un dato evento.

La disciplina delle azioni riscattabili prevista dall’art. 2437-sexies c.c. ha a oggetto azioni o categorie di azioni e non si applica in via analogica alle quote di società a responsabilità limitata, in considerazione della diversità tra i tipi societari e del fatto che il legislatore, quando ha inteso estendere alle quote un regime analogo a quello delle azioni, lo ha fatto espressamente.

La clausola che attribuisce agli altri soci il diritto di acquistare la quota, obbligando sin d’ora irrevocabilmente il titolare a cederla e rinviando il trasferimento alla stipula di un successivo atto notarile, configura un’opzione di contratto preliminare di compravendita. Il suo esercizio fa sorgere l’obbligo di cedere la quota senza determinare automaticamente il trasferimento della partecipazione, che si realizza soltanto con la stipula del contratto definitivo; la data dell’esercizio dell’opzione non può quindi essere assunta come termine iniziale del danno da mancata percezione dei dividendi.

Il socio obbligato alla cessione difetta di un interesse giuridicamente rilevante a far valere il mancato rispetto della procedura di comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro prevista dal piano di incentivazione, che ha la funzione di consentire alla società di informarne gli altri soci titolari del diritto di opzione e di cui egli è destinatario soltanto per conoscenza.

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23/10/2026
Data sentenza: 11/11/2024
Numero: 3011/2024
Carica: Presidente
Giudice: Carla Romana Raineri
Relatore: Cesira D’Anella
Registro : RG – 3215 –  2022
Tribunale di Torino, 25 Ottobre 2026, n. 500/2026
Nullità dell’atto ricognitivo di un trasferimento di quote mai avvenuto e foro convenzionale
La competenza si determina in base al contenuto della domanda. Il foro convenzionale esclusivo previsto da un piano di incentivazione...

La competenza si determina in base al contenuto della domanda. Il foro convenzionale esclusivo previsto da un piano di incentivazione per le controversie relative alla sua interpretazione ed esecuzione non attrae la domanda che ha un oggetto più ampio, perché volta ad accertare l’inesistenza di qualsiasi trasferimento della partecipazione dell’attore e la conseguente invalidità di un atto notarile ricognitivo, questioni che coinvolgono anche l’interpretazione dello statuto e gli effetti di una sentenza. In ogni caso, la clausola non può essere invocata da società che non hanno sottoscritto il piano, quando non allegano per quale ragione esso dovrebbe produrre effetti anche nei loro confronti. [Nella specie, piano di incentivazione sottoscritto dall’ex dirigente con la banca del gruppo, invocato dalla holding e dagli altri soci].

La clausola di un piano di incentivazione che, alla cessazione del rapporto di lavoro del partecipante, attribuisce agli altri soci il diritto di acquistarne la quota, prevedendo però la successiva stipula di atti notarili di trasferimento e il pagamento del prezzo contestualmente alla stipula, non configura un’opzione di acquisto con effetto traslativo immediato, perché le caratteristiche dell’opzione sono che gli effetti del contratto si producono con la sola manifestazione di volontà dell’opzionario. L’esercizio del diritto fa sorgere soltanto l’obbligo del partecipante di cedere la quota, che richiede per la sua efficacia un apposito atto traslativo. Lo stesso vale per la clausola statutaria che obbliga il socio, nella medesima situazione, a offrire in acquisto la quota agli altri soci, che non integra un recesso ad effetti automatici.

La sentenza costitutiva che dispone il trasferimento della quota ai sensi dell’art. 2932 c.c. non è provvisoriamente esecutiva e acquista efficacia solo con il passaggio in giudicato; essa, inoltre, non produce alcun effetto costitutivo a favore di chi non è stato parte del relativo giudizio.

Il negozio di accertamento, anche ammettendone l’ammissibilità, è nullo per mancanza di causa in concreto quando, avendo in astratto la funzione di dare certezza a una situazione giuridica già verificatasi, accerta una situazione inesistente. [Nella specie, atto notarile ricognitivo della cessione delle quote dell’attore agli altri soci, stipulato senza la sua partecipazione e presentato al registro delle imprese, quando nessun trasferimento era avvenuto né in forza dello statuto, né in forza del piano di incentivazione, né in forza della sentenza ex art. 2932 c.c. non ancora passata in giudicato].

Accertata l’inesistenza del trasferimento, può essere accolta la domanda di correzione del libro soci, se ancora tenuto dalla società, intesa come condanna degli amministratori a provvedervi. Il tribunale non può invece ordinare iscrizioni o cancellazioni nel registro delle imprese, in mancanza di una norma che lo consenta, avendo il legislatore previsto espressamente i casi in cui ciò è ammesso; la sentenza potrà essere annotata ai sensi dell’art. 2470 c.c. dopo il passaggio in giudicato.

Ricorre litispendenza ai sensi dell’art. 39 c.p.c. quando la domanda di risarcimento del danno per la mancata percezione dei dividendi di un esercizio è identica a quella già proposta tra le stesse parti davanti ad altro tribunale, anche se in quel giudizio, ora pendente in sede di legittimità, essa è stata respinta.

L’obbligo di cedere la quota sorge solo con la cessazione del rapporto di lavoro, che, quando il lavoratore illegittimamente licenziato opta per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, si risolve dalla data della relativa comunicazione. Perciò gli altri soci non hanno diritto al risarcimento per i dividendi anteriori; per quelli successivi occorre la prova che sia stata attivata la procedura prevista per l’acquisto, con la comunicazione al socio uscente dell’intenzione di acquistare e della data e del luogo per la stipula degli atti di trasferimento, in mancanza della quale l’inadempimento del socio non è collocabile in quel periodo.

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17/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 500/2026
Carica: Presidente
Giudice: Ludovico Sburlati
Relatore: Stefano Demontis
Registro : RG – 1508 –  2024
Tribunale di Torino, 25 Ottobre 2026, n. 1861/2026
Opzione di acquisto di quote del socio occulto e restituzione del prezzo versato a terzi
L’accordo, qualificato dalle parti come patto parasociale, con cui si riconosce a un socio occulto [di una società di diritto...

L’accordo, qualificato dalle parti come patto parasociale, con cui si riconosce a un socio occulto [di una società di diritto inglese] la facoltà di divenire socio ufficiale acquistando una quota [del 15%] al valore nominale, a fronte dell’impegno incondizionato dei soci titolari a cederla a semplice richiesta, integra un’opzione di contratto preliminare; il versamento del prezzo da parte del beneficiario equivale a richiesta di formalizzare la cessione, e la mancata cessione delle quote costituisce inadempimento non di scarsa importanza che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. Dell’inadempimento rispondono soltanto i soci che si sono obbligati a trasferire le quote, e non l’altro socio che si sia limitato ad acconsentire alla cessione senza prendervi parte.

Quando il prezzo sia stato versato a una società di persone estranea all’accordo [di cui sono soci amministratori i promittenti cedenti], la domanda di restituzione proposta nei suoi confronti a seguito della risoluzione non è riconducibile all’art. 1458 c.c., ma alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., essendo venuto meno il titolo della prestazione. La mala fede della società accipiens può desumersi dall’assenza di qualsiasi rapporto con il solvens che giustificasse il versamento e dalla coincidenza tra i suoi soci amministratori e i promittenti cedenti, con conseguente decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento, nella misura legale sino alla domanda e in quella prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.

Rientrano nel danno risarcibile per l’inadempimento dei promittenti cedenti gli interessi pagati sul finanziamento contratto dall’acquirente contestualmente al versamento del prezzo, anche se formalmente qualificato come credito ai consumatori, quando la contestualità e l’importo di poco superiore al prezzo dimostrino che esso fu stipulato per pagare le quote mai cedute.

Nella domanda di ripetizione dell’indebito l’onere di provare la mala fede dell’accipiens grava su chi chiede la restituzione, presumendosi altrimenti la buona fede; nella domanda di risoluzione, a fronte della prova del proprio adempimento e dell’allegazione dell’inadempimento della controparte, l’inadempimento deve ritenersi provato ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c.

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15/10/2026
Data sentenza: 25/10/2026
Numero: 1861/2026
Carica: Presidente
Giudice: Chiara Comune
Relatore: Alberto La Manna
Registro : RG – 10573 –  2025
Tribunale di Torino, 17 Aprile 2023
Evidenza
Opzione put e relativa tutela in forma specifica
La clausola contenuta in un patto parasociale che abilita un socio a provocare l’acquisto delle proprie partecipazioni da parte dell’altro...

La clausola contenuta in un patto parasociale che abilita un socio a provocare l’acquisto delle proprie partecipazioni da parte dell’altro socio (c.d. opzione put), in caso di inadempimento di quest’ultimo all’obbligo di acquisto, consente al primo di agire ai sensi dell’art. 2932 c.c. al fine di ottenere una pronuncia costitutiva degli effetti del contratto non concluso. Al di là del nomen iuris di “opzione”, occorre valutare se le parti, nella strutturazione della clausola, abbiano voluto regolare un’opzione vera e propria o un generico obbligo di contrarre al ricorrere di determinati eventi. A tal fine, l’impiego di locuzioni quali “provocare ed obbligare”, “si impegna ad acquistare”, nonché la determinazione di una penale in caso di inadempimento, depongono tutte a favore dell’effetto meramente obbligatorio della clausola che, in quanto tale, risulta coerente con il mezzo di tutela apprestato dall’art. 2932 c.c.

L’eventuale violazione dell’art. 2479, co. 2, n. 5 c.c., nel più ampio contesto dei c.d. diritti primordiali dei soci deve essere valutata in relazione all’oggetto sociale e all’attività economica svolta dalla società, tenendo conto altresì dell’impatto che certe tipologie di operazioni determinano sui diritti dei soci. Deve perciò escludersi che la cessione di partecipazioni implichi, per ciò solo ed in assenza delle predette valutazioni, una sostanziale modificazione dell’atto costitutivo e dei diritti dei soci; deve inoltre escludersi che la violazione dell’art. 2479, co. 2, n. 5 c.c. possa essere contestata da un terzo estraneo alla società, stante l’assenza in capo ad esso di ogni interesse giuridico a far rilevare la violazione.

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26/10/2023
Data sentenza: 17/04/2023
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Gabriella Ratti
Registro : RI – 18027 –  2020
Tribunale di Roma, 28 Novembre 2022
Principio di libertà delle forme ed esercizio del diritto di prelazione nella cessione di quote di s.r.l.
Nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione di quota di s.r.l. è...

Nei rapporti tra le parti, in forza del principio di libertà delle forme, la cessione di quota di s.r.l. è valida ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem. La forma di cui all’art. 2470 c.c. rileva solo ai fini dell’opponibilità nei confronti della società. Ne deriva che, in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una s.r.l., che conferisca ad una parte la facoltà di accettare la proposta di vendita formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall’accettazione dello stipulante, non essendo richiesta né l’adozione di una forma particolare né la stipulazione con un unico atto di cessione ed in un unico contesto temporale [nel caso di specie, due soci titolari dell’intero pacchetto societario avevano espresso chiaramente una volontà di dismissione della propria quota in contrasto con l’esercizio del diritto di prelazione sulla quota dell’altro].

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13/01/2023
Data sentenza: 28/11/2022
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Aldo Ruggiero
Registro : RG – 40241 –  2022
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