Ricerca Sentenze

Filtri di Ricerca

Trovate
sentenze

Sentenze con tag: danno non patrimoniale

Corte d'appello di Cagliari, 28 Luglio 2026, n. 3004/2024
Risarcibilità del danno non patrimoniale nei confronti delle persone giuridiche
Il danno all’immagine ed alla reputazione, inteso come “danno conseguenza”, non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato...

Il danno all'immagine ed alla reputazione, inteso come "danno conseguenza", non sussiste in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base, non tanto a valutazioni astratte, bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato. La sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto, dunque, deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.

Anche nei confronti delle persone giuridiche è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, ex art. 2059 cod. civ., comprensivo di qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione dai diritti immateriali della personalità, compatibile con l'assenza di fisicità e costituzionalmente protetti, quali sono il diritto al nome, all'identità e all'immagine dell'ente. Un tale pregiudizio non patrimoniale deve essere valutato come diminuzione della considerazione della persona giuridica o dell'ente che si esprime, per l'appunto, nella sua immagine, sia sotto il profilo della incidenza negativa che tale diminuzione comporta nell'agire delle persone fisiche che ricoprano gli organi della persona giuridica o dell'ente e, quindi, nell'agire dell'ente, sia sotto il profilo della diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali la persona giuridica o l'ente di norma interagisca. Tale danno non patrimoniale va liquidato alla persona giuridica o all'ente in via equitativa, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto. Con la precisazione che non è, quindi, configurabile, neppure per il danno all'immagine della persona giuridica o dell'ente collettivo, una risarcibilità come mero danno-evento.

Leggi tutto
20/05/2026
Data sentenza: 28/07/2026
Numero: 3004/2024
Carica: Presidente
Giudice: Maria Teresa Spanu
Relatore: Donatella Aru
Registro : RG – 248 –  2022
Tribunale di Bologna, 28 Luglio 2026, n. 440/2025
Diritto di cronaca e di critica, tra continenza e svilimento dell’immagine del Consorzio e della DOP
In tema di esercizio del diritto di cronaca e di critica ex art. 21 Cost., pur in presenza dei requisiti...

In tema di esercizio del diritto di cronaca e di critica ex art. 21 Cost., pur in presenza dei requisiti della veridicità della notizia e dell’interesse pubblico all’informazione, la scriminante non opera qualora difetti il requisito della continenza espositiva, che non risulta rispettato quando le modalità comunicative si concretizzano attraverso una correlazione, non necessaria, tra i fatti, veri, e le DOP e i marchi di un Consorzio, al solo fine di aumentare la risonanza mediatica dei contenuti diffusi e della campagna condotta, con conseguente responsabilità per illecito aquiliano ai sensi dell'art. 2043 c.c. Sotto il profilo del diritto di critica, che parimenti non è invocabile quale scriminante se si manifesta attraverso modalità comunicative non necessarie, ultronee ed allusive oltrepassanti la continenza, la diversa valutazione resa in sede penale, specie se pronunciata in fase di archiviazione e sulla base di un autonomo compendio istruttorio, non ha efficacia dirimente nel giudizio civile, regolato da criteri propri.

Gli artt. 20 e 30 c.p.i. sono volti alla tutela della DOP e del marchio da ipotesi di contraffazione, agganciamento, diluizione o corrosione dei segni distintivi, al fine di avvantaggiare propri prodotti o servizi e quindi sono inapplicabili alla fattispecie di video o testi di inchieste giornalistiche.

Il pregiudizio non patrimoniale derivante dallo svilimento dell’immagine della DOP, dei marchi nonché dell’onore e della reputazione del Consorzio, è risarcibile, ai sensi dell’art. 2059 c.c., a fronte di un illecito connotato da particolare gravità, reiterazione, ampia diffusione anche internazionale e specifiche modalità di realizzazione attraverso il web, con liquidazione in via equitativa in mancanza di allegazioni utili alla quantificazione.

Leggi tutto
07/05/2026
Data sentenza: 28/07/2026
Numero: 440/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 10555 –  2022
Tribunale di Milano, 28 Luglio 2026, n. 7694/2024
Il risarcimento del danno per l’uso non autorizzato del marchio “V Label”
Il titolare dei diritti su un marchio che voglia ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante derivante dall’utilizzo non...

Il titolare dei diritti su un marchio che voglia ottenere il risarcimento del danno da lucro cessante derivante dall'utilizzo non autorizzato pluriennale del segno distintivo è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a dimostrare il lasso temporale all'interno del quale si è protratta la violazione.

Poiché la contraffazione di marchio costituisce anche un illecito penalmente perseguibile, il titolare della privativa lesa ha diritto altresì al risarcimento del danno morale ai sensi dell'art. 2059.

Leggi tutto
25/02/2026
Data sentenza: 28/07/2026
Numero: 7694/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Anna Bellesi
Registro : RG – 40350 –  2020
Tribunale di Milano, 3 Giugno 2024, n. 2481/2024
Responsabilità extracontrattuale per “bullismo mediatico” e risarcimento del danno
Non è configurabile un comportamento integrante un illecito di concorrenza sleale per atti di “bullismo mediatico” qualora non sia provata...

Non è configurabile un comportamento integrante un illecito di concorrenza sleale per atti di "bullismo mediatico" qualora non sia provata da chi si assume danneggiato la qualifica di imprenditore del danneggiante, necessaria ai fini di un’ipotesi di cui all’art. 2598, n. 2, c.c.. Presupposto della configurabilità di un atto di concorrenza sleale è infatti la sussistenza di una situazione di concorrenzialità tra due o più imprenditori, con la conseguenza che essa ricorre solo se entrambi i soggetti, attivo e passivo, dell’illecito rivestono la qualità di imprenditori secondo la nozione delineata dall’art. 2082 c.c. Ai fini di tale prova, è irrilevante il fatto che il danneggiante avesse pacificamente provveduto alla commercializzazione di alcune magliette e adesivi contenenti messaggi volti a ridicolizzare l'altra parte, essendo tale circostanza, in sé considerata, insufficiente.

Quanto all'elemento soggettivo, ai fini della configurazione di un illecito diffamatorio, integrante responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c., non è necessaria la prova della sussistenza di un animus inuriandi vel diffamandi, essendo sufficiente la volontà di comunicare a più persone il fatto lesivo dell’altrui reputazione, nella volontà cosciente e libera di usare espressioni offensive.

In tema di responsabilità civile per diffamazione, il pregiudizio all'onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è "in re ipsa", identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell'interesse tutelato dall'ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell'offesa e la posizione sociale della vittima.

Leggi tutto
25/04/2025
Data sentenza: 03/06/2024
Numero: 2481/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Elisa Fazzini
Registro : RG – 2784 –  2020
Corte d'appello di Venezia, 13 Aprile 2023, n. 859/2023
Concorrenza sleale per denigrazione: necessaria l’idoneità della notizia diffusa a determinare discredito per il concorrente
La concorrenza sleale per denigrazione, se pure non postula la falsità dei fatti affermati, richiede che la divulgazione di circostanze...

La concorrenza sleale per denigrazione, se pure non postula la falsità dei fatti affermati, richiede che la divulgazione di circostanze o di notizie vere sia idonea a procurare discredito negli stretti limiti in cui siano contestualmente formulate vere e proprie invettive ed offese gratuite nei confronti del concorrente, che traggano cioè, nella diffusione delle notizie veritiere, mero spunto o pretesto. Al contrario, la reazione dell'imprenditore che si assume danneggiato dalla condotta sleale di un concorrente è legittima, e non causa un danno risarcibile, quando risponde ai parametri della continenza generale e della proporzionalità rispetto all'offesa ricevuta.

Il danno non patrimoniale deve essere provato ex art. 2600 c.c., non essendo in re ipsa ma, quale conseguenza diversa ed ulteriore rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita di prova secondo i principi generali che regolano il risarcimento da fatto illecito, sicché solo la dimostrazione della sua esistenza consente l'utilizzo del criterio equitativo per la relativa liquidazione.

Leggi tutto
06/04/2025
Data sentenza: 13/04/2023
Numero: 859/2023
Carica: Presidente
Giudice: Domenico Taglialatela
Relatore: Caterina Passarelli
Registro : RG – 1590 –  2020
Tribunale di Milano, 20 Gennaio 2023, n. 418/2023
Il danno non patrimoniale da contraffazione di marchio
La contraffazione di marchio determina inevitabilmente quantomeno la diluizione della capacità distintiva del segno anche per effetto della sua associazione...

La contraffazione di marchio determina inevitabilmente quantomeno la diluizione della capacità distintiva del segno anche per effetto della sua associazione a prodotti non provenienti dalla titolare del marchio e di cui dunque essa non può garantire un livello qualitativo paragonabile ai suoi prodotti, con conseguente effetto pregiudizievole per l’immagine commerciale della stessa titolare del marchio. Tale voce di danno non patrimoniale può essere liquidata tenendo conto in via presuntiva della necessità per la titolare di dover reagire sul mercato per riportare a sé sola il collegamento con il marchio mediante l’ulteriore sopportazione di spese pubblicitarie o, in via alternativa, del risarcimento di una quota parte delle spese pubblicitarie da essa sostenute negli anni che possono ritenersi in via equitativa di fatto inutilmente sostenute in quanto pregiudicate dall’illecito accertato.

Leggi tutto
25/11/2024
Data sentenza: 20/01/2023
Numero: 418/2023
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Claudio Marangoni
Relatore: Claudio Marangoni
Registro : RG – 58916 –  2019
Tribunale di Palermo, 3 Agosto 2021
Responsabilità dell’amministratore: necessaria allegazione per la risarcibilità del danno non patrimoniale e rilevanza probatoria del patteggiamento
Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, il danno non patrimoniale, costituendo anch’esso un danno conseguenza, deve...

Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, il danno non patrimoniale, costituendo anch’esso un danno conseguenza, deve essere specificamente allegato e provato ai fini risarcitori, anche mediante presunzioni, non potendo mai considerarsi in re ipsa. L’art. 2059 c.c. opera esclusivamente sul piano della limitazione della risarcibilità del danno non patrimoniale, ai soli casi previsti dalla legge, lasciando integri gli elementi della fattispecie costitutiva dell’illecito ex art. 2043 c.c. Occorre distinguere l’ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale, che si ricava dalla individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela, dalla verifica giudiziale di tale pregiudizio, che deve compiersi attraverso gli ordinari criteri di accertamento dei fatti previsti dall’ordinamento giuridico.

La sentenza penale di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. costituisce un importante elemento di prova per il giudice civile, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per cui l’imputato avrebbe ammesso una sua insussistente responsabilità e il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissione. Infatti, la sentenza di applicazione di pena patteggiata, pur non potendosi configurare come sentenza di condanna, presuppone pur sempre una ammissione di colpevolezza ed esonera il giudice dall’onere della prova.

Leggi tutto
29/04/2023
Data sentenza: 03/08/2021
Registro : RG – 11239 –  2019
Tribunale di Milano, 28 Dicembre 2021
Responsabilità del notaio e mancata dimostrazione dell’esistenza del danno
Al nostro ordinamento è estranea la configurazione della responsabilità civile con funzione semplicemente sanzionatoria della violazione delle norme che sanciscono...

Al nostro ordinamento è estranea la configurazione della responsabilità civile con funzione semplicemente sanzionatoria della violazione delle norme che sanciscono specifici doveri diretti ad evitare la lesione della sfera giuridica altrui ed è, di conseguenza, ad esso sconosciuta la categoria dei c.d. danni punitivi.

L’attribuzione alla responsabilità civile dell’imprescindibile funzione di rimedio all’effettiva lesione della sfera del danneggiato impone alla vittima, nella formulazione della sua domanda risarcitoria, di descrivere compiutamente il pregiudizio effettivamente subito a causa della condotta illecita attribuita al convenuto, essendo in mancanza la domanda priva di fondamento giuridico. Sicché, è dirimente, ai fini della decisione della controversia, la questione della mancata prospettazione da parte dell’attore di un danno causalmente connesso al fatto illecito addebitato al convenuto.

Leggi tutto
15/01/2023
Data sentenza: 28/12/2021
Registro : RG – 36658 –  2016
Tribunale di Milano, 20 Novembre 2017
Azione individuale del socio per il risarcimento del danno da investimento disinformato e del danno all’immagine (sulla prescrizione)
Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento...

Il termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da fatto illecito inizia a decorrere non dal momento in cui il fatto del terzo determina la modificazione che produce danno all'altrui diritto, ma dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all'esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile. (Cfr. Cass. n. 11119/2013 e Cass. n. 24715/2015).

(altro…)

Leggi tutto
15/09/2022
Data sentenza: 20/11/2017
Registro : RG – 54494 –  2015
Tribunale di Milano, 23 Aprile 2020
Evidenza
Ambush marketing e personaggi di Star Wars
La figura dell’ambush marketing costituisce un’ipotesi di concorrenza sleale contraria alla correttezza professionale che già può trovare tutela nell’alveo generale...

La figura dell’ambush marketing costituisce un’ipotesi di concorrenza sleale contraria alla correttezza professionale che già può trovare tutela nell’alveo generale dell’art. 2598, comma 3, c.c. ma che talora, per eventi di particolare rilevanza, il legislatore - nazionale ed internazionale-  ha ritenuto di disciplinare con una disposizione ad hoc e, in particolare, con l'art. 21 del Codice del Consumo.

E' configurabile un rapporto di concorrenza anche nel caso d’imprenditori operanti a diverso livello, purché l’attività degli stessi insista sulla medesima cerchia di clientela finale. In tal caso, l’operatore di mercato si trova in conflitto potenziale con gli imprenditori posti su anelli diversi dello stesso prodotto o servizio, proprio perché è la clientela finale quella che determina il successo o meno della sua attività: ognuno di essi è interessato a che gli altri rispettino le regole di cui all'art. 2598 cod. civ.

Integra l’illecito di concorrenza sleale la condotta di un operatore commerciale che utilizzi all'interno di una pubblicità un personaggio di un'opera altrui in funzione servente rispetto ai propri prodotti ove tale operatore: crei un indebito collegamento nella mente del consumatore tra il proprio brand, servizi e prodotti e l'opera altrui [nella specie: l'ultimo film della saga di STAR WARS, all'epoca in imminente programmazione nelle sale cinematografiche]; impieghi nella campagna il personaggio chiave già utilizzato da un concorrente in un'altra campagna pubblicitaria; agisca senza il previo consenso della titolare dei relativi diritti sull'opera; agisca in perfetta concomitanza con l'uscita della campagna pubblicitaria del concorrente legittimato e dell'opera.

L’art. 5 c.p.i. consente al titolare di opporsi all’ulteriore commercializzazione nell’ipotesi di motivi legittimi, tra i quali l’ipotesi in cui l’impiego del marchio non sia limitato all’identificazione dei prodotti rivenduti, ma sia relativo alla promozione di servizi diversi forniti dal terzo acquirente.

L'inibitoria deve essere interpretata come obbligo a carico del soggetto passivo di attivarsi anche presso la propria rete vendita e presso la propria clientela diretta per impedire l’ulteriore reiterazione dell’illecito; come obbligo non estendibile ai successivi acquirenti rispetto ai primi aventi causa dell’obbligato ovvero agli aventi causa della rete vendita dell’obbligato; nonchè come obbligazione di risultato se la rete vendita è direttamente controllata dall’obbligato e come obbligazione di mezzo se il rapporto commerciale tra il contraffattore con gli aventi causa ha determinato il trasferimento della proprietà della res in capo a soggetti autonomi sotto il profilo negoziale o societario.

Ai fini del risarcimento del lucro cessante da concorrenza sleale è necessaria la prova puntuale che il mancato raggiungimento dei livelli di fatturato attesi dal soggetto leso sia dipeso eziologicamente dalla commercializzazione dei prodotti dell’autore dell’illecito.

Leggi tutto
19/03/2022
Data sentenza: 23/04/2020
Registro : RG – 14062 –  2018
Tribunale di Milano, 16 Aprile 2020
Concorrenza sleale dell’ex dipendente e risarcimento del danno
Il rapporto processuale nei confronti di una società di capitali estinta al momento in cui si è perfezionata la notificazione...

Il rapporto processuale nei confronti di una società di capitali estinta al momento in cui si è perfezionata la notificazione si radica correttamente nei confronti dei soci superstiti che siano parimenti evocati in giudizio e chiamati a rispondere nei limiti di quanto riscosso in sede di riparto di liquidazione ex art. 2495.2 c.c.

(altro…)

Leggi tutto
23/04/2021
Data sentenza: 16/04/2020
Registro : RG – 61122 –  2017
Tribunale di Milano, 9 Marzo 2017
Evidenza
Contraffazione di disegno, concorrenza sleale e danno di immagine
Costituisce un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 125 c.p.i. il discredito che deriva ad un’impresa dalla circostanza che,...

Costituisce un danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 125 c.p.i. il discredito che deriva ad un’impresa dalla circostanza che, attraverso la vendita (altro…)

Leggi tutto
16/05/2017
Data sentenza: 09/03/2017
Registro : RG – 11488 –  2014
logo