Le controversie relative alle società consortili ex art. 2615 ter c.c. esulano dalla competenza delle sezioni specializzate in materia d’impresa, anche quando la società consortile abbia assunto la forma di una società di capitali, perché essa assume come oggetto sociale gli scopi indicati nell’art. 2602 c.c., diversi dall’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili che connota le società cui si riferisce l’art. 3 D.Lgs. 168/2003. L’esclusione riguarda anche il sequestro conservativo strumentale all’azione di responsabilità promossa dalla società consortile contro il proprio amministratore, per il quale la competenza si determina secondo i criteri ordinari degli artt. 19 e 20 c.p.c.
La rinuncia agli atti del giudizio di merito [notificata ex art. 306 c.p.c.], accompagnata dalla dichiarata volontà di coltivare l’azione in sede arbitrale in forza della clausola statutaria, non manifesta in modo chiaro la volontà di rinunciare alla domanda e non determina la cessazione della materia del contendere nel procedimento cautelare strumentale.
Ai fini della competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa rileva la forma giuridica rivestita dalla società al tempo dei fatti costitutivi allegati a fondamento della domanda; la successiva trasformazione [da società di persone in società di capitali] è irrilevante, perché l’accertamento richiesto dalla domanda riguarda rapporti da considerare nella loro dimensione storica, a prescindere dalla forma attualmente rivestita dal soggetto che si assume danneggiato. Il principio della perpetuatio iurisdictionis di cui all’art. 5 c.p.c. riguarda i soli mutamenti dei presupposti della competenza suscettibili di variare nel tempo e resta estraneo alle circostanze già compiute o esaurite, come la conclusione del contratto o il fatto produttivo della responsabilità.
Le controversie sulla validità, sull’efficacia e sull’esecuzione dei contratti di cessione o di affitto di un’azienda o di un suo ramo esulano dalle cause relative al trasferimento di partecipazioni sociali o ad altri negozi aventi ad oggetto partecipazioni di cui all’art. 3, comma 2, lett. b), D.Lgs. n. 168/03, perché la nullità o l’annullamento del contratto di affitto d’azienda comportano soltanto l’inefficacia del contratto e il correlato effetto restitutorio, senza incidere su rapporti societari.
Ai fini della competenza per materia rileva il rapporto oggetto di cognizione, restando indifferente la disciplina normativa eventualmente applicata per risolverlo. L’applicazione analogica a un rapporto tra soci di una società di persone di una norma di funzionamento dettata per le società di capitali [l’art. 2479, comma 2, n. 5, c.c., invocato per dedurre la nullità di un contratto stipulato senza l’autorizzazione dei soci] lascia la controversia fuori dalle cause relative a rapporti societari di società di capitali di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 168/03, perché altrimenti la competenza dipenderebbe dalla natura della regola di cui si accerta la violazione anziché dalla natura del rapporto.
Le azioni di responsabilità di cui all’art. 3, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 168/03 riguardano i componenti degli organi cui sono devolute funzioni di gestione o di controllo; ne resta estranea l’azione risarcitoria proposta contro un socio in quanto tale, che non sia fondata sull’esercizio di prerogative gestorie o di vigilanza.
Esula dalla competenza della sezione specializzata la domanda risarcitoria proposta contro un socio per condotte che, sebbene tenute nel corso del rapporto sociale, si collocano al di fuori dell’esercizio delle prerogative tipiche della qualifica di socio [concorso nella violenza o nella mala fede precontrattuale nella stipula di un contratto della società con terzi], perché il socio vi agisce come terzo rispetto al contratto sociale e il titolo della pretesa si radica in un rapporto autonomo da quello societario. È a tal fine irrilevante che il danneggiato sia attualmente una società di capitali, perché altrimenti ogni causa di obbligazioni promossa da una società di capitali spetterebbe al giudice specializzato.
Esula dalla competenza della sezione specializzata la domanda di responsabilità precontrattuale fondata su condotte contrarie ai doveri di informazione e di buona fede tenute nell’ambito di trattative per la stipula di contratti tra società, estranee a relazioni endosocietarie e a negozi relativi a partecipazioni sociali.
Quando il profilo della competenza territoriale si interseca con il riparto per materia tra tribunale ordinario e sezione specializzata, l’intera questione di competenza è soggetta, quanto a rilevabilità e disponibilità delle parti, al regime dell’incompetenza inderogabile, perché l’art. 4 D.Lgs. n. 168/03 è inderogabile tanto nella sua applicazione quanto nella sua disapplicazione. La sezione specializzata che si ritenga erroneamente adita ratione materiae può quindi individuare anche d’ufficio, entro i limiti temporali dell’art. 38, comma 3, c.p.c. e a prescindere da un’eccezione di incompetenza territoriale, il tribunale ordinario competente presso cui riassumere la causa, quando l’incompetenza per materia comporta anche l’incompetenza territoriale dell’ufficio adito; se invece la causa presenta collegamenti con lo stesso ufficio, si procede alla mera riassegnazione alla sezione ordinaria.
La declaratoria di incompetenza deve contenere, oltre alla declinatoria, l’individuazione del giudice competente e dei termini della translatio iudicii, per consentire alle parti di conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Esclusa la competenza per materia della sezione specializzata, il giudice competente si individua secondo i criteri di collegamento territoriale del codice di rito, e restano irrilevanti il contegno tenuto dalle parti rispetto alla scelta originaria dell’attore e le regole sull’eccezione di incompetenza territoriale derogabile.
Ai fini del forum commissi delicti, nella responsabilità precontrattuale per lesione dell’autonomia negoziale di una società, il luogo dell’evento dannoso coincide con la sede della società danneggiata all’epoca della condotta; il successivo trasferimento della sede è irrilevante, perché il fatto generatore della responsabilità è una situazione compiuta ed esaurita, insensibile alla regola dell’art. 5 c.p.c.
L’obbligazione risarcitoria, in quanto obbligazione pecuniaria illiquida, va adempiuta al domicilio del debitore ai sensi dell’art. 1182, comma 4, c.c., sicché il forum destinatae solutionis coincide con il luogo di residenza dei convenuti; per l’obbligazione di riconsegna dell’azienda rileva, ai sensi dell’art. 1182, comma 2, c.c., il luogo in cui si trovano i beni che la compongono.
La competenza si determina in base al petitum sostanziale, identificato soprattutto in funzione della causa petendi, e va delibata sulla base della prospettazione in fatto e in diritto della domanda, prescindendo da ogni considerazione sulla sua fondatezza nel merito.
Nell’opposizione a decreto ingiuntivo per i compensi dell’amministratore, accolta per la clausola statutaria che devolve ad arbitro unico le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, non può dolersi della celebrazione della fase istruttoria e della regolamentazione delle spese secondo la soccombenza anche per tale fase l’opposto che, senza aderire all’eccezione di incompetenza, abbia mantenuto sino alla precisazione delle conclusioni la propria contestazione e le conclusioni iniziali, così sollecitando l’istruttoria davanti al giudice poi dichiaratosi incompetente, tanto più quando egli stesso abbia insistito per la provvisoria esecuzione del decreto e per l’ordinanza ai sensi dell’art. 186-ter c.p.c. sulla parte non contestata, entrambe negate dal primo giudice in ragione dell’eccezione di compromesso.
La definizione, nelle more, del diverso giudizio promosso dal terzo che aveva pignorato il credito azionato non determina cessazione della materia del contendere, segnando semmai il venir meno dell’interesse dell’opposto a coltivare la pretesa, e non giustifica la compensazione delle spese.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una s.r.l., che devolve alla competenza arbitrale qualsiasi controversia inerente, direttamente o indirettamente, i rapporti sociali e l’attuazione del rapporto associativo — ivi comprese le controversie tra soci, tra soci e società, nonché le azioni promosse da o contro amministratori, liquidatori e sindaci — comporta l’incompetenza del Tribunale adito in relazione all’azione di responsabilità proposta ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c.
In tema di arbitrato societario, la clausola arbitrale dettata per dirimere le controversie con gli amministratori è applicabile non solo all'amministratore nominato dall'assemblea, ma anche all'amministratore di fatto, cioè colui che sia stato nominato in modo invalido o abbia iniziato ad esercitare le funzioni prima della formale nomina e accettazione, oppure che abbia usurpato le funzioni ad altri, comportandosi come rappresentante senza averne i poteri, poiché, trattandosi di soggetto in grado di rivestire pienamente un rapporto organico all'interno della struttura organizzativa della società, è parimenti destinatario dei diritti e degli obblighi che conseguono alla funzione, incluse le previsioni statutarie riguardanti gli amministratori.
In tema di arbitrato, anche nel regime previgente al d.lgs. n. 40 del 2006, configurandosi la devoluzione della controversia agli arbitri come rinuncia alla giurisdizione dello Stato, attraverso la scelta di una soluzione della controversia con uno strumento di natura privatistica, la relativa eccezione deve ritenersi propria od in senso stretto, in quanto avente ad oggetto la prospettazione di un fatto impeditivo dell'esercizio della giurisdizione statale, con la conseguenza che va proposta dalle parti nei tempi e nei modi propri delle eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio. Tuttavia, la proposizione dell'eccezione contestualmente alla domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta non implica la necessità di subordinare espressamente la seconda al rigetto della prima, onde evitare che essa sia ritenuta rinunciata, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso.
In tema di impugnazione di deliberazioni dell’assemblea, affinché possa prodursi l’effetto sanante previsto dall’art. 2377, co. 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che, adottata in conformità alla legge e allo statuto, abbia identico contenuto e, quindi, provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.
Le controversie aventi ad oggetto la validità di deliberazioni assembleari sono compromettibili in arbitri qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. A tale riguardo, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379-bis c.c., può essere deferita ad arbitri.
Qualora l’arbitrato previsto nello statuto sociale abbia natura rituale, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza - e non di giurisdizione - cui è applicabile l’art. 819-ter c.p.c. Tale ultima previsione, in particolare, nel delineare i rapporti tra giudice ordinario e arbitro, prevede espressamente che il giudice debba affermare o negare la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato tramite sentenza, e infatti, in ipotesi di devoluzione della controversia ad un arbitro, soggetto posto al di fuori della giurisdizione ordinaria, il giudice, nel negare la propria competenza, si pronuncia con sentenza decidendo sulle relative spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 819-ter e 91 c.p.c.
L’ordinanza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, abbia dichiarato la propria incompetenza contiene necessariamente la declaratoria, ancorché implicita, di invalidità e di revoca del decreto stesso e non implica, quindi, alcuna declinatoria della competenza a conoscere dell’opposizione al decreto stesso. Di conseguenza, l’eventuale riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto l’accertamento del credito dedotto nel ricorso monitorio.
A norma dell’art. 20 c.p.c., per le cause relative a contratti è competente il Giudice del luogo in cui è sorta l’obbligazione. Poichè il contratto si considera concluso quando il proponente ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte (art. 1326 c.c.) , il foro competente è quello del luogo in cui tale accettazione è pervenuta a conoscenza del proponente. In mancanza di prova diversa, qualora il documento contrattuale risulti stipulato in un determinato luogo è ad esso che occorre far riferimento per determinare la competenza territoriale.
La competenza territoriale per le cause relative alla responsabilità sociale ex art. 2393 c.c. si determina in base al forum rei (artt. 18-19 c.p.c.) e al forum delicti (art. 20 c.p.c.), attraendo a sé le cause connesse in forza dell’art. 3 D.Lgs. 168/2003.