Qualora le fotografie semplici pubblicate su giornali o periodici, la cui riproduzione è consentita dall’art. 91, comma 3, l.d.a. contro pagamento di un equo compenso, non rechino le indicazioni prescritte dall’art. 90 l.d.a., la loro riproduzione non è abusiva salvo che il fotografo provi la mala fede del riproduttore. La mala fede può desumersi dal numero molto ampio degli utilizzi, dall’uso professionale che il riproduttore fa delle immagini, tale da non consentirgli di ignorare la disciplina del diritto d’autore, e dalla prosecuzione degli utilizzi dopo la diffida del titolare, quando il riproduttore non abbia allegato in che modo abbia acquisito la disponibilità delle fotografie.
Il danno da illecita riproduzione di fotografie semplici può essere liquidato moltiplicando il valore di listino di ciascuna immagine per il numero degli utilizzi effettuati; trattandosi di debito di valore, sulla somma così determinata è dovuta la rivalutazione monetaria.
Il diritto di comunicazione al pubblico mediante diffusione a distanza è una facoltà autonoma rispetto agli altri diritti di utilizzazione economica, e la titolarità dei diritti connessi del produttore o dell’emittente sul programma televisivo, ai sensi degli artt. 78-ter e 79 l.d.a., non va confusa con il diritto di comunicare al pubblico le opere dell’ingegno in esso contenute, che va acquisito dall’autore, direttamente o tramite l’organismo di gestione collettiva, e in ogni caso remunerato. Le facoltà trasferite si individuano secondo l’oggetto e le finalità del singolo contratto, e l’indicazione di «opera commissionata» nel bollettino di dichiarazione alla SIAE non esclude il diritto dell’autore ai compensi per le utilizzazioni successive.
Quando i contratti di commissione dei copioni prevedano, accanto al «corrispettivo onnicomprensivo» per la realizzazione di ciascuna puntata, che «restano escluse eventuali somme disciplinate e regolate direttamente con SIAE», gli autori che abbiano ceduto tutti i diritti hanno diritto a un compenso separato per ogni successiva diffusione televisiva delle opere depositate, da quantificare secondo il valore al minuto delle condizioni generali di licenza SIAE, e la clausola è coerente con il principio di remunerazione adeguata e proporzionata dell’art. 107, secondo comma, l.d.a.
L’obbligo grava sull’emittente che abbia commissionato i programmi a società di produzione incaricate di acquisire i diritti dagli autori, perché l’operazione presenta i caratteri del mandato con rappresentanza e i contratti di commissione producono effetti nei suoi confronti ai sensi dell’art. 1388 c.c.; l’obbligazione, legata agli sfruttamenti successivi, segue inoltre la titolarità del diritto di utilizzazione come obbligazione propter rem, e l’emittente ne risponderebbe comunque quale utilizzatore delle opere del repertorio SIAE. La mancata sottoscrizione delle licenze con la SIAE non rende illegittima la diffusione, ma impone di quantificare il compenso sulle ultime tariffe sottoscritte.
Il credito accertato in sentenza è contestato, ai sensi degli artt. 3 e 6 del reg. (CE) n. 805/2004, quando il debitore si sia costituito in primo grado chiedendo il rigetto della domanda e abbia poi proposto appello; la contestazione preclude il rilascio del titolo esecutivo europeo, riservato ai crediti non contestati, e giustifica la revoca ai sensi dell’art. 10 del regolamento del certificato erroneamente rilasciato. Resta invece valido l’attestato di esecutività della decisione previsto dall’art. 53 del reg. (UE) n. 1215/2012, unico strumento per la circolazione nell’Unione delle decisioni su crediti contestati.
È pertanto infondata la tesi del creditore secondo cui l’istanza mirava al rilascio del «certificato di titolo esecutivo europeo ex art. 53 reg. 1215/2012», perché questo regolamento non prevede alcun certificato di titolo esecutivo europeo ma soltanto un attestato, e l’eventuale allegazione per errore del modulo previsto dal reg. n. 805/2004 non impedisce la revoca del titolo emesso per un credito contestato.
La riproduzione, su app o canali social, da parte dell’autore di alcune pagine di un’opera letteraria non costituisce una forma di elaborazione della stessa né opera autonoma idonea a porsi in diretta competizione commerciale con quella già precedentemente edita. Laddove il contratto di edizione non disciplini la cessione dei diritti sul personaggio oggetto dell’opera e sulla relativa denominazione o pseudonimo, l’autore può continuare a disporne nelle forme esercitate fino alla stipulazione del contratto, anche qualora la denominazione o pseudonimo coincidono con il titolo dell’opera stessa
Gli AIE (artisti interpreti ed esecutori) che sostengono le “prime parti” nell’opera o nella composizione musicale hanno diritto alla significazione del nome nella comunicazione al pubblico della loro recitazione, esecuzione o rappresentazione e alla stabile apposizione di tale nome sui supporti contenenti la relativa fissazione, quali i fonogrammi, i videogrammi o le pellicole cinematografiche; invece gli AIE che sostengono una parte “di notevole importanza artistica”, anche se di artista esecutore comprimario, hanno diritto ad esercitare una qualsiasi delle tutele riconosciute a favore degli esecutori dalla LDA. La “prima parte” è indipendente dal suo valore artistico ed è tale a causa della dimensione del contenuto e della durata di maggiore consistenza nella stesura della composizione, mentre “l’importanza artistica” della parte va individuata con riferimento alla sola stesura fattuale dell’opera eseguita, senza tenere conto dell’abilità, dell’impegno e della valenza profusi dall’esecutore o della sua fama artistica. In un’interpretazione costituzionalmente garantita deve riconoscersi anche agli AIE il diritto morale di rivendicare erga omnes la paternità della propria esecuzione di “parti di notevole importanza” o di “prime parti” di opere musicali in quanto l’interpretazione artistica, sebbene non si traduca, come per gli autori, nella creazione di opere dell’ingegno dotate di compiutezza espressiva, va comunque considerata una manifestazione dello sviluppo della persona umana (art. 3 Cost.), della libertà di pensiero (art. 21 Cost.), dell’arte (art. 33 Cost.) e della cultura (art. 9 Cost.).
Gli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere alle fotografie la piena protezione di cui all' art. 2 l. aut. debbono trascendere la buona tecnica fotografica, ma trasmettere emozioni che vadano oltre i soggetti o gli oggetti ritratti e, in definitiva, esprimere in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell’autore.
Alla qualificazione delle immagini fotografiche come semplici fotografie e non come opere dell’ingegno consegue che tutti i diritti di carattere patrimoniale ad esse inerenti sorgono in capo al committente in modo automatico e non in via derivativa.
Il pagamento dei compensi risultanti da un tariffario per l'utilizzo di fonogrammi è un'obbligazione di valuta su cui non può essere riconosciuta la rivalutazione poichè il maggior danno di cui all'art. 1224 c.c., comma 2, può ritenersi esistente in via presuntiva solo qualora, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali.
Per il principio di vicinanza alla prova, è onere del soggetto che avrebbe illecitamente duplicato fonogrammi dimostrare di aver comunicato/diffuso al pubblico i brani musicali traendoli da registrazioni dei fonogrammi lecitamente acquisite, trattandosi di circostanza che rientra nella sua esclusiva disponibilità materiale e giuridica.
Diffondere i brani musicali al pubblico e non pagare i diritti al produttore di fonogrammi integra un illecito diverso e ulteriore rispetto al duplicare illecitamente i fonogrammi, in quanto la legittimità della diffusione non implica altresì il diritto a duplicare i fonogrammi, presupponendo al contrario l’utilizzo di fonogrammi lecitamente acquisiti nel rispetto dei diritti del produttore.
Il risarcimento del danno patrimoniale in forma forfettaria quale prezzo del consenso presuppone sostanzialmente una liquidazione in via equitativa rispetto a cui il parametro offerto dalla convenzione fra SCF ed Asso-Intrattenimento rappresenta un chiaro indice di adeguatezza, essendo stata sottoscritta da un’associazione rappresentativa del settore, ragion per cui quanto in essa previsto può utilmente essere utilizzato al fine di quantificare in via equitativa il prezzo del consenso richiedibile agli utilizzatori. Infatti, qualora non possano essere dimostrate specifiche voci di danno patrimoniale, il soggetto leso può far valere il diritto al pagamento di una somma corrispondente al compenso che avrebbe presumibilmente chiesto per dare il suo consenso alla duplicazione dei brani musicali a scopo commerciale, e tale prezzo può equitativamente essere desunto dalla convenzione SCF-Asso-Intrattenimento.
Con riferimento al diritto all'immagine ed alla reputazione commerciale di SCF, si ritiene che allorquando si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile oltre al danno patrimoniale, se verificatosi e se dimostrato, soprattutto il danno non patrimoniale costituito - come danno conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona da parte dei consociati in genere o di settori o categorie di essi con le quali essa abbia a interagire. In ordine alla prova di tale danno, la stessa deve sempre essere fornita dal soggetto leso in quanto danno-conseguenza e non danno-evento. Non è dunque sufficiente affermare genericamente l'esistenza di un danno non patrimoniale allegando apoditticamente che tale danno sorgerebbe in automatico dal mancato pagamento dei diritti da parte della convenuta, condotta che lederebbe l’immagine di SCF presso i propri soci e presso gli altri utilizzatori di fonogrammi.
Ai sensi degli artt. 1 e 2 n. 7 LA, le fotografie, per poter essere qualificate come opere dell’ingegno, devono avere carattere creativo. Ciò significa, che devono costituire manifestazione della personalità dell’autore e questa deve trasparire da vari concorrenti elementi, come la scelta e la disposizione degli oggetti da riprodurre, la selezione delle fonti delle luci, il dosaggio dei toni, ecc. La fotografia deve lasciare trasparire l’apporto personale dell’autore, il quale non si limita a riprodurre e documentare situazioni reali, ma, tramite il suo apporto creativo e la valorizzazione degli effetti e, per esempio, la scelta del soggetto e della sua espressione, riesce a creare suggestioni, purché emerga una prevalenza del profilo artistico sull’aspetto meramente tecnico.
Qualora la fotografia sia caratterizzata da un’elevata professionalità nella cura dell’inquadratura e dalla capacità di cogliere in modo efficace il soggetto fotografato ma non dall’esplicazione dell’originale interpretazione personale dell’autore, sulla stessa potranno essere vantati solo i diritti connessi ex art. 87 ss. l.d.a.. La capacità professionale del fotografo o l’alta qualità tecnica di (altro…)
In tema di fotografie non artistiche, la mancanza delle indicazioni esplicitamente previste dall’art. 90 LDA (nome del committente ed anno di produzione) comporta il venire meno del carattere abusivo della riproduzione solo quando non sia ravvisabile la mala fede in capo all’autore della violazione. Inoltre, la (altro…)
Stante la risoluzione del contratto sottoscritto da un'impresa con SCF Consorzio Fonografici, avente ad oggetto l’utilizzazione di fonogrammi e, quindi il venir meno dell’accordo sul corrispettivo del servizio prestato, in caso di effettivo l'utilizzo di fonogrammi ex art. 72 l.d.a., si applicano gli art. 72, 73 e 73 bis l.d.a, nonché l’art. 1 del DPCM 1.9.1975, il quale (altro…)
Costituisce violazione del diritto connesso d'autore l'utilizzo non autorizzato di un'immagine per fini pubblicitari e promozionali soggetta dall'autore al regime giuridico "Creative Commons" (altro…)