Alle vicende afferenti a un contratto avente a oggetto la cessione di quote sociali deve applicarsi il regime proprio della compravendita, nella quale, in considerazione della specificità dell’oggetto, a fianco della disciplina codicistica di cui agli artt. 1470 ss. c.c., troverà applicazione anche quella dettata in materia di trasferimento e trasferibilità delle partecipazioni sociali, di cui agli artt. 2468 e ss. c.c., senza che ciò comporti, tuttavia, l’applicazione del termine di prescrizione quinquennale, previsto dall’art. 2949 c.c. per quanto concerne i diritti derivanti da rapporti sociali, non venendo, infatti, annoverati tra gli stessi quelli connessi ad una compravendita di quote, dal momento che si tratta di un atto nel quale l’elemento societario interviene unicamente a qualificare il particolare oggetto della disposizione. Dunque, in tema di cessione di partecipazioni sociali, ove l’unico elemento di carattere “societario” esistente è l’oggetto della compravendita, dovrà applicarsi l’ordinario termine prescrizionale decennale, di cui all’art. 2946 c.c., operante in materia di rapporti contrattuali, il cui dies a quo deve essere individuato nella data dalla quale il credito può essere fatto valere secondo i principi racchiusi nell’art. 2935 c.c..
Il contratto di cessione di partecipazioni, nei rapporti interi tra cedente e cessionario, è valido ed efficace in virtù del semplice consenso manifestato dalle stesse, non richiedendo la forma scritta né ab substantiam, né ad probationem. Ne deriva che, in presenza di un contratto di opzione di acquisto di quote di una società a responsabilità limitata, che conferisca ad una parte la facoltà di accettare la proposta di vendita formulata dalla controparte, il momento del definitivo effetto traslativo è segnato dall'accettazione dello stipulante, non essendo richiesta né l'adozione di una forma particolare né la stipulazione con un unico atto di cessione ed in un unico contesto temporale.
Il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali e avente ad oggetto l’acquisto delle azioni sociali, giacché preordinato a garantire un particolare assetto proprietario, ha efficacia reale e, in caso di violazione, è opponibile anche al terzo acquirente. Ciò non di meno, il patto di prelazione inserito nello statuto di una società di capitali vincola il socio nei confronti degli altri soci nonché nei confronti della società, ma non comporta la nullità del negozio traslativo nel rapporto tra socio cedente e terzo cessionario.
Data la natura contrattuale e non legale della prelazione statutaria è del tutto pacifico in giurisprudenza che il socio prelazionario illegittimamente pretermesso non è titolare di un diritto di riscatto verso il terzo acquirente della partecipazione (tra le tante: Cass., n. 12370 del 2014; Cass., n. 24559 del 2015), sicché in ogni caso, e financo in astratto, non può essere concesso sequestro giudiziario della partecipazione ceduta non essendo configurabile una controversia sulla proprietà o possesso della stessa.
È inammissibile per difetto di strumentalità il sequestro giudiziario di azioni di s.p.a. richiesto dal socio che, nel giudizio di merito [arbitrale] pendente, abbia proposto soltanto domande di accertamento o costitutive relative all’invalidità di una delibera assembleare [di modifica della clausola statutaria di prelazione] e degli atti conseguenti, oltre a una domanda risarcitoria, senza domandare la restituzione delle azioni. La finalità del sequestro giudiziario consiste infatti nell’assicurare l’utilità pratica di un futuro provvedimento decisorio e la fruttuosità della sua esecuzione coattiva mediante la consegna o il rilascio forzati degli stessi beni sottoposti a vincolo, sicché la misura è incompatibile con le azioni di accertamento o costitutive e non può in alcun caso avere ad oggetto denaro o crediti pecuniari, rispetto ai quali non è configurabile una controversia sulla proprietà o sul possesso.
La violazione della clausola statutaria di prelazione comporta l’inopponibilità della cessione della partecipazione nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, ferma la sua validità tra le parti, nonché l’obbligo di risarcire il danno secondo i principi generali sull’inadempimento delle obbligazioni. L’efficacia reale riconosciuta alla clausola, che per il suo inserimento nell’atto costitutivo assolve anche una funzione specificamente sociale ed è attratta nell’orbita della disciplina societaria, consente soltanto una pronuncia di inefficacia del trasferimento in favore del socio pretermesso o della società; essa non determina la nullità del trasferimento, non trattandosi di violazione di norma imperativa né di impossibilità dell’oggetto, e non attribuisce al socio pretermesso il diritto potestativo di riscattare la partecipazione, perché il retratto è una forma di tutela prevista dalla legge in casi tassativi. L’eventuale accoglimento della domanda di merito non comporterebbe pertanto l’intestazione delle azioni al socio pretermesso, con conseguente difetto del presupposto restitutorio del sequestro giudiziario.
Il sequestro giudiziario di azioni di s.p.a. è astrattamente ammissibile alla luce dell’art. 2352 c.c., mentre l’art. 2471-bis c.c. si riferisce alle quote di s.r.l.
Il sequestro giudiziario presuppone una controversia, anche soltanto potenziale, relativa a un’azione a difesa della proprietà o del possesso (jus in re) o ad altra azione, anche personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio del bene (jus ad rem), nonché la sommaria dimostrazione del diritto del ricorrente a ottenere la restituzione all’esito del giudizio di merito. Il periculum consiste nell’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione temporanea del bene e, a differenza di quanto accade per il sequestro conservativo, si configura già quando vi sia la possibilità, anche astratta, che al termine della lite la parte vittoriosa non riesca a conseguire il vantaggio spettante.
Alla violazione di una clausola di prelazione statutaria non consegue né la nullità né l’invalidità né l’inefficacia degli atti di cessione né tantomeno la necessità di una “retrocessione” delle quote cedute. Tale violazione è sanzionata con la sola tutela reale consistente nel rendere inefficace l’atto di trasferimento nei confronti della società.
A tal fine, colui che intende agire per ottenere la declaratoria di tale inopponibilità alla società deve provare l’esistenza di un proprio effettivo interesse all’acquisto della partecipazione ceduta, presupposto necessario anche ai fini del ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la determinazione del danno lamentato.
La denuntiatio con la quale il socio intenzionato a cedere la propria quota (promittente) comunica alla restante compagine tale circostanza al fine di permettere agli altri soci l'esercizio del diritto di prelazione previsto nello statuto non rappresenta una offerta contrattuale, ma una mera dichiarazione di intenzione di vendita a un terzo. Si tratta di un invito a contrarre da cui non sorge nessun obbligo immediato a carico del socio promittente, il quale resta libero anche di non stipulare il contratto cui la prelazione è riferita.
In materia di s.p.a., pur in presenza di clausola di prelazione statutaria avente portata applicativa molto ampia, la fattispecie del trasferimento della partecipazione sociale non può equipararsi al fenomeno, del tutto differente, del mutamento del controllo di un socio. (altro…)
Ove la domanda formulata nell’atto di citazione sia diversa da quella proposta in sede di precisazione delle conclusioni, riproducendo queste ultime l’oggetto della memoria ex art. 183 co. 6 n. 3, c.p.c., non sussiste carenza di interesse ad agire né inammissibilità per la tardività delle modificazioni (altro…)