In tema di società cooperative, la clausola statutaria che preveda come causa di esclusione del socio la circostanza che lo stesso “svolga o tenti di svolgere attività concorrenziali” è determinata nell'individuare gli elementi costitutivi della condotta che giustificano l'esclusione, e si tratta di valutazione svolta ex ante nello statuto non sindacabile in sede giudiziale.
Compete al giudice del merito la valutazione in concreto della riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria che giustifica il provvedimento di esclusione, tenendo conto a tal fine - soprattutto quando la previsione statutaria si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all'interesse sociale, senza enunciare una casistica specifica - della rilevanza della lesione eventualmente inferta dal socio all'interesse della società, atteso che la regola negoziale contenuta nello statuto sottintende un criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo.
Ai fini della legittimità della delibera di esclusione del socio di cooperativa per attività concorrenziale, non è richiesto l’accertamento di un nocumento effettivo per la società, atteso che quella che viene in rilievo è in sé la condotta lesiva tenuta dal socio rispetto agli interessi della società alla luce sia del principio di buona fede (cui non soltanto il comportamento della cooperativa, ma anche quello del socio deve essere improntato) sia dell’elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su un principio solidaristico che necessariamente postula - in misura ancora maggiore di quanto accade in società di altro tipo - il reciproco affidamento dei soci. [Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che lo svolgimento di attività concorrenziale nel medesimo settore ed ambito spaziale, a mezzo di una società di cui il socio possedeva la quasi totalità delle quote, integrasse profili di gravità tali da giustificare la deliberata esclusione.]
Con riferimento all’esclusione dei soci di cooperative, ove l’atto costitutivo dell’ente contenga formule generali ed elastiche, destinate ad essere riempite di volta in volta di contenuto in relazione a ciascun singolo caso, occorre valutare se la condotta contestata al socio sia stata talmente grave da provocarne l’espulsione dalla compagine sociale, dovendo al riguardo il giudice operare una valutazione di proporzionalità tra le conseguenze del comportamento imputato al socio e la radicalità del provvedimento espulsivo.
Nelle società cooperative, è legittima la comunicazione dell'esclusione inviata al socio a mezzo raccomandata in cui sono esposte le ragioni poste a fondamento dell’esclusione, in quanto l’art. 2533 c.c. prevede semplicemente che la deliberazione di esclusione debba essere comunicata al socio, ma non richiede la trasmissione in forma autentica e integrale del provvedimento, né l’adozione di particolari formalità, essendo sufficiente che essa risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell’adottata sanzione, in guisa da consentirgli di articolare le proprie difese con l’opposizione.
L’eventuale incompletezza, ovvero la mancata specificità della comunicazione non incide sulla validità e sull’operatività del provvedimento, potendo spiegare rilievo solo al diverso fine di consentirgli un’opposizione tardiva o non specifica, e diviene, comunque, irrilevante quando l’escluso dimostri di essere pienamente consapevole delle vicende concretamente addebitategli, per avere su di esse fondato la propria difesa in sede di opposizione.
La comunicazione della deliberazione di esclusione del socio, prevista dall’art. 2527 c.c., ai fini del decorso del termine di trenta giorni per proporre opposizione, non richiede l’adozione di specifiche formalità o di particolari mezzi di trasmissione, né la rigorosa enunciazione degli addebiti, dovendosi considerare sufficiente qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio del contenuto e delle ragioni del provvedimento, per porlo, conseguendosi in tal modo le finalità previste dalla legge, nelle condizioni di articolare le proprie difese.
La valutazione giudiziale circa la legittimità dell’esclusione del socio di società cooperativa deve limitarsi a verificare la sola regolarità formale della decisione, accertando che la motivazione della delibera rientri tra quelle elencate nello statuto sociale, senza entrare nel merito delle cause del provvedimento e senza pronunciarsi sulla eventuale inopportunità sottostante la delibera di esclusione adottata dal consiglio d’amministrazione. Ne consegue che nel giudizio di impugnazione resta sottratta al giudice ogni valutazione sull’opportunità dell’esclusione, in quanto la decisione assunta dall’organo societario e relativa all’estromissione del socio è puramente privatistica ed attinente ad una politica societaria interna, vertendosi in tema di scelte discrezionali della società.
La delibera di esclusione del socio, che risulti adottata dalla assemblea di una società cooperativa nel concorso di una situazione che l’atto costitutivo prevede come giustificativa dell’esclusione medesima, non può essere impugnata in relazione a pretesi abusi di potere, ovvero disparità di trattamento, tenuto conto che essa integra un atto privatistico e non un provvedimento amministrativo, né in relazione ad una pretesa inosservanza di principi di solidarietà e buona fede, la quale non può di per sé configurarne ragione di illegittimità, a fronte del disconoscimento, nella suddetta situazione, del diritto del socio di continuare a far parte della società.
La conoscenza aliunde del contenuto della delibera di esclusione, che non dev’essere allegata alla comunicazione di esclusione, è idonea a far decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione di cui all’art. 2533 c.c. Ciò in quanto la comunicazione della delibera di esclusione, al fine del decorso del termine per proporre opposizione, è sufficiente che sia idonea a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo nelle condizioni di articolare le proprie difese.
La società cooperativa edilizia che agisca, in qualità di creditore, per l’accertamento della legittimità dell’esclusione del socio moroso dal godimento dell’alloggio fornito dalla stessa e per la condanna alla corresponsione dei canoni rimasti impagati, è tenuta a provare solo l’esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l’inadempimento della controparte: è il debitore convenuto a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall’avvenuto adempimento.
La conoscenza aliunde del contenuto della delibera di esclusione del socio di società cooperativa (che non dev’essere allegata alla comunicazione di esclusione) è idonea a far decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione della stessa. Ciò in quanto la comunicazione della delibera di esclusione, al fine del decorso del termine per proporre opposizione, è sufficiente che sia idonea a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo nelle condizioni di articolare le proprie difese.
È invalida la clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società cooperativa, che non individua con sufficiente chiarezza e precisione quale sia l’organismo cui è affidata la nomina degli arbitri. Infatti, una clausola di uno statuto caratterizzata da eccessiva genericità, tale da richiedere una lettura integrativa, risulta incompatibile con la natura propria delle clausole statutarie di società, le quali sono destinate a dettare regole cogenti per coloro che fanno parte della compagine sociale e non sono perciò passibili di interpretazioni integrative qualora il loro oggetto non risulti sufficientemente determinato. Questi principi sono, a maggior ragione, validi in tema di clausole compromissorie, le quali prevedono una deroga alla generale azionabilità delle posizioni di diritto soggettive davanti alla giurisdizione statuale.
Appartiene alla competenza della Sezione Specializzata in materia di Imprese la controversia promossa da una società cooperativa avente ad oggetto l'accertamento della perdita della qualità di socio del convenuto, nonché, per connessione, quelle inerenti le altre domande aventi ad oggetto il rilascio dell'alloggio sociale e il pagamento dei canoni.
La controversia tra la società cooperativa edilizia e l’ex-socio assegnatario di un immobile in godimento per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di assegnazione e per sentirlo, conseguentemente, condannare al rilascio (altro…)