Nella cessione di quote di società di capitali l’oggetto immediato del contratto è la partecipazione sociale, mentre la consistenza del patrimonio sociale ne è soltanto l’oggetto mediato, secondo l’orientamento prevalente della Cassazione. Le criticità economico-patrimoniali della società non incidono sulla validità della cessione né ne giustificano l’annullamento o la risoluzione per mancanza di qualità o aliud pro alio, in difetto di specifiche garanzie contrattuali o di raggiri qualificati del cedente.
L’esito non muta neppure secondo l’orientamento minoritario che valorizza la buona fede, quando il prezzo simbolico di un euro sia stato espressamente giustificato dall’esposizione debitoria della società, il cessionario abbia amministrato la società per oltre tre mesi tra il preliminare e il definitivo, con piena possibilità di verificarne la situazione, e abbia concluso l’atto definitivo a condizioni migliorative pur consapevole dell’assenza delle scritture contabili e dello sfratto di un’unità locale. Sono irrilevanti debiti ulteriori di importo modesto rispetto al passivo noto, e non provano le rassicurazioni ricevute le dichiarazioni scritte del legale rappresentante o del consulente della parte redatte dopo l’inizio del giudizio.
Spetta invece al cessionario, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, provare di avere adempiuto agli obblighi assunti di prestare fideiussioni in sostituzione di quelle rilasciate dai cedenti e di tenerli indenni dalle pretese delle banche, o l’impossibilità non imputabile di farlo. Va quindi confermata la sentenza che ne ha accertato l’inadempimento, mentre la sola infondatezza dell’appello non integra mala fede o colpa grave ai fini dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.
La cessione delle azioni o delle quote di una società ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo come oggetto mediato la quota del patrimonio sociale che essa rappresenta, sicché le carenze o i vizi relativi ai beni compresi nel patrimonio della società possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto delle qualità della cosa venduta, ai sensi dell’art. 1497 c.c., solo se il cedente abbia prestato specifiche garanzie contrattuali al riguardo. In mancanza di tali garanzie, i vincoli gravanti sugli immobili della società non attengono all’oggetto del preliminare di cessione delle quote e possono rilevare, al più, ai fini della determinazione del prezzo.
Non è configurabile la mora del promittente venditore obbligato a consentire la nomina, nell’organo amministrativo della società, di un componente designato dal promissario acquirente, finché quest’ultimo non abbia indicato il soggetto da nominare, presupposto imprescindibile per l’adempimento.
La valutazione comparativa degli inadempimenti e l’interpretazione delle clausole del preliminare sono riservate al giudice di merito e sono censurabili in sede di legittimità solo con la specifica indicazione dei canoni ermeneutici violati e del modo in cui il giudice se ne sia discostato, e non con la mera contrapposizione di una diversa interpretazione.
La cessione delle partecipazioni di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Ne consegue che, ove sia stata trasferita l’intera partecipazione, con i diritti e gli obblighi connessi allo status di socio, non è configurabile una vendita di aliud pro alio per l’asserita inidoneità del complesso aziendale della società allo sfruttamento economico del brevetto di cui essa è titolare: le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale – e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione – possono giustificare la risoluzione del contratto di cessione per difetto di qualità della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 c.c. solo se il cedente abbia fornito a tale riguardo specifiche garanzie contrattuali.
Non integra una garanzia del cedente sulla buona riuscita dell’attività della società ceduta la pattuizione di una parte aleatoria del corrispettivo della cessione, dovuta soltanto in caso di avvio e stabilizzazione di tale attività e ridotta fino ad azzerarsi in caso di mancato raggiungimento di un determinato volume di vendite, poiché essa si limita a regolare le conseguenze dell’insuccesso sul prezzo; né vale come garanzia sulla consistenza patrimoniale la clausola con cui il cedente garantisce la proprietà, la piena disponibilità e la libertà da oneri della partecipazione ceduta, che si riferisce all’oggetto immediato della cessione. Qualora le parti abbiano inteso attribuire all’accordo la funzione concreta di trasferire un sistema aziendale idoneo alla produzione e alla distribuzione di un determinato prodotto, è loro onere darne contezza prevedendo espressamente garanzie a difesa dell’effettivo valore del patrimonio sociale.
La consapevolezza, in capo al cedente della partecipazione, del malfunzionamento del prodotto oggetto del brevetto di titolarità della società ceduta attiene alla fase delle trattative e rileva quale eventuale fonte di responsabilità precontrattuale, non come inadempimento del contratto di cessione.
Nella cessione di quote sociali, le clausole di garanzia relative alla consistenza patrimoniale della società devono essere interpretate secondo il loro preciso tenore letterale e non possono essere estese oltre i limiti convenzionalmente previsti. Qualora i cedenti abbiano garantito l’assenza di “posizioni debitorie aperte” riferibili a un determinato periodo anteriore alla cessione, la garanzia copre esclusivamente debiti o pretese già sorte, note o conoscibili entro la data pattuita, non anche sopravvenienze passive derivanti da fatti dannosi non ancora manifestatisi o da richieste risarcitorie avanzate successivamente. Le sopravvenienze passive richiamate nella clausola di indennizzo devono pertanto essere interpretate entro il perimetro della garanzia principale e non valgono ad ampliarne autonomamente l’oggetto
La cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di conseguenza, alla consistenza economica della partecipazione possono giustificare la sua risoluzione o la riduzione del prezzo pattuito solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali.
Quando l’efficacia del preliminare avente ad oggetto la cessione delle azioni (o delle quote) è subordinata a condizione sospensiva, la dichiarazione della parte interessata circa l’avveramento della condizione e la conseguente conferma dell’efficacia del vincolo negoziale escludono che la stessa possa successivamente fondare il recesso o l’inadempimento della controparte su circostanze (già note o conoscibili) incompatibili con tale riconoscimento, in difetto di specifiche garanzie contrattuali.
La controversia relativa alle obbligazioni derivanti dalla clausola di garanzia contenuta nel contratto di cessione di quote è soggetta alla clausola compromissoria, inserita nel medesimo contratto, che riserva all’arbitrato rituale la cognizione di tutte le controversie nascenti tra le parti anche solo "relative o connesse" al contratto stesso. Pertanto, in presenza di una clausola di tale tenore, devono essere devolute in arbitrato anche le controversie relative alle pretese fondate sulle clausole di garanzia pattuite, che hanno innegabilmente la propria causa petendi nel contratto di cessione di quote a cui accede la clausola compromissoria e vertono su diritti patrimoniali disponibili.
In mancanza di una espressa volontà contrattuale delle parti, la clausola arbitrale contenuta in un contratto deve essere interpretata nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la loro "causa petendi" nello stesso contratto.
La previsione di una clausola compromissoria, se non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo (posto che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti inaudita altera parte), impone però al giudice dell’opposizione investito dell’eccezione di arbitrato la pronuncia di sentenza di accoglimento, in rito, dell’opposizione con la declaratoria di nullità del decreto impugnato. Infatti, se è vero che il giudice ordinario è sempre competente ad emettere il decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di una clausola compromissoria prevista nel contratto dal quale ha origine il rapporto creditorio dedotto in giudizio, tuttavia, quando sia stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo si instaura il normale procedimento di cognizione e, se il debitore formula eccezione di arbitrato, si verificano, a seguito della contestazione, i presupposti fissati nel compromesso e, conseguentemente, viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito, il quale deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti all’arbitro.
La cessione delle azioni di una società di capitali o di persone ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art. 1497 c.c., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
L'oggetto immediato della vendita di azioni è la partecipazione sociale e si estende alla consistenza o al valore del patrimonio solo per effetto di specifiche pattuizioni, frutto di autonomia contrattuale, sia perché è indiscutibile, sul piano giuridico, la alterità oggettiva tra la partecipazione oggetto di contratto ed il patrimonio della società, che appartiene ad altro soggetto giuridico e sul quale il socio non vanta diritti – sorgendo i suoi diritti non solo amministrativi ma anche patrimoniali rispetto alla società come soggetto giuridico altro da sé -, sia perché, sul piano economico, le parti del contratto di cessione ben possono tutelare i propri interessi inserendo apposite clausole di dichiarazioni e garanzie eventualmente anche ad effetto risolutivo, sia perché la prassi degli affari ha ormai da tempo individuato acconce clausole capaci di tutelare pienamente il cessionario, sia perché diverse impostazioni ermeneutiche finiscono inevitabilmente per aprire spazi di incertezza applicativa particolarmente disfunzionali in questa delicata materia.
Nel caso di contratto di cessione di quote, ancorché l’oggetto contrattuale presenti specifiche peculiarità, esso soggiace alla disciplina propria del contratto di compravendita (e tanto soprattutto in relazione alle garanzie per “i vizi della cosa venduta”, siccome enucleate dall’art. 1497 c.c.). Nello specifico, la cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione e come oggetto mediato la quota-parte del patrimonio sociale (quindi attività e passività) che tale partecipazione rappresenta. Pertanto, la carenza o i vizi relativi alle caratteristiche o al valore dei beni ricompreso nel patrimonio sociale e di riverbero alla consistenza economica della partecipazione possono giustificare l’attivazione di diversi rimedi contrattuali (la risoluzione per difetto di qualità della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 c.c., o l’annullamento del contratto per error in obiecto, attinenti ai diritti e agli obblighi che la partecipazione sociale è idonea a trasferire e non il suo valore, solo se il cedente abbia prestato idonea garanzia) tra cui l’annullamento per dolo quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società sono accompagnate da malizie e astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza.
Non è sufficiente, perché possa ritenersi integrato il dolo contrattuale, una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici e raggiri o anche semplici menzogne, purché abbiano una efficacia causale sulla determinazione volitiva della controparte e quindi sul consenso di quest’ultima. Ne consegue che l’effetto invalidante dell’errore, frutto di dolo, è subordinato alla circostanza, della cui prova è onerata la parte che lo deduce, che la volontà negoziale sia stata manifestata in presenza o in costanza di questa falsa rappresentazione.
La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 cod. civ. o l’annullamento del contratto per error in obiecto (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.
Il giuramento decisorio deferito all'altra parte non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché la sua formula deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al giudice che verificare l' an iuratum sit per poi ‘geometricamente’ accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto.
E' annullabile, ai sensi dell'art. 1439 c.c., il contratto di cessione di quote societarie allorquando il cessionario abbia falsamente rappresentato l'esistenza di garanzie senza le quali il cessionario non avrebbe concluso il contratto.
Nella compravendita di quote sociali, la garanzia convenzionale prestata da un terzo in favore degli acquirenti e avente ad oggetto l'assenza di passività ulteriori rispetto a quelle dedotte nel contratto di cessione può essere validamente invocata solo se gli acquirenti dimostrano l'effettivo danno subìto. A tal fine non è sufficiente la semplice emersione di una passività non dichiarata, ma è necessario provare l'esborso degli acquirenti per far fronte alle passività sottaciute nel contratto.
Per l'accertamento di passività sociali ulteriori a quelle risultanti dalla situazione patrimoniale allegata al contratto di cessione di quote sociali è richiesta la prova sulla circostanza che le passività contestate siano effettivamente diverse e ulteriori rispetto a quelle risultanti dalle scritture contabili sulla base delle quali si è perfezionato l'accordo.
Nel caso in cui le parti, dopo avere stipulato un contratto preliminare, abbiano stipulato il contratto definitivo, quest'ultimo costituisce l'unica fonte dei diritti e delle obbligazioni inerenti al negozio voluto, in quanto il contratto preliminare, determinando soltanto l'obbligo reciproco della stipulazione del contratto definitivo, resta (altro…)