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Sentenze con tag: impugnazione delibera assemblea

Tribunale di Campobasso, 9 Ottobre 2026, n. 597/2024
Quorum deliberativo per la modifica dell’atto costitutivo di s.r.l.
Le modifiche dell’atto costitutivo richiedono, ex art. 2479 bis, co.3 c.c., una delibera a maggioranza assoluta (dei soci che rappresentano...

Le modifiche dell’atto costitutivo richiedono, ex art. 2479 bis, co.3 c.c., una delibera a maggioranza assoluta (dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale).

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19/07/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 597/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Enrico Di Dedda
Registro : RG – 914 –  2022
Tribunale di Catania, 4 Settembre 2025
I requisiti della sospensione cautelare delle delibere assembleari ex art. 2378 cc
La sospensiva prevista dall’art. 2378, commi 3 e 4, c.c. configura una misura cautelare che consente la possibile adozione di...

La sospensiva prevista dall’art. 2378, commi 3 e 4, c.c. configura una misura cautelare che consente la possibile adozione di un provvedimento di natura sostanzialmente cautelare, nel corso del processo di merito relativo al diritto oggetto dell’invocata cautela. In deroga al principio generale, per il quale il periculum in mora va valutato con riferimento alla posizione soggettiva di colui che chiede la cautela, l’art. 2378, comma 4, c.c., prevede, ai fini della delibazione sull’istanza di sospensione, che il giudice provveda valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della deliberazione.

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03/07/2026
Data sentenza: 04/09/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Vera Marletta
Registro : RG – 11124 –  2024
Tribunale di Bologna, 9 Ottobre 2026, n. 2022/2025
Sulla congruità dei compensi degli amministratori
La non congruità o ragionevolezza dei compensi deliberati in favore degli amministratori non forma in re ipsa oggetto di un...

La non congruità o ragionevolezza dei compensi deliberati in favore degli amministratori non forma in re ipsa oggetto di un espresso obbligo di legge, pertanto il vaglio del giudice non può consistere in una valutazione di merito circa l'opportunità di una simile determinazione, ma può riguardare solo potenziali profili di illegittimità della determinazione, prima tra tutte quella derivante da un potenziale conflitto di interesse, che si sostanzia nel prioritario perseguimento di un vantaggio dei deliberanti in evidente nocumento alle ragioni della compagine societaria. Ad ogni modo, perché possa configurarsi una situazione di conflitto di interessi non è sufficiente che la delibera assembleare di determinazione dei compensi degli amministratori sia adottata col voto determinante dei soci - amministratori, ma è necessario provare che l’interesse dei soci sia in contrasto con quello della società e che, di conseguenza, l’adozione della delibera comporti nocumento per la società. In altre parole, è necessario accertare che la determinazione ha comportato una lesione e un danno per la compagine sociale, tenendo conto del fatturato, degli utili e dell’ammontare dei compensi già deliberati in favore degli amministratori nel tempo.

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27/05/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 2022/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Antonio Costanzo
Registro : RG – 11252 –  2020
Tribunale di Milano, 6 Marzo 2025, n. 4468/2025
Impugnazione di delibere assembleari di Srl: mancato annullamento e cessazione della materia del contendere
Nell’ambito dell’impugnazione di delibere assembleari di s.r.l., qualora le delibere impugnate siano state espressamente revocate e sostituite con altra delibera...

Nell’ambito dell’impugnazione di delibere assembleari di s.r.l., qualora le delibere impugnate siano state espressamente revocate e sostituite con altra delibera assunta in conformità della legge e dello statuto, l’annullamento delle predette deliberazioni non può aver luogo in applicazione dell’art. 2377 comma 8 c.c. (richiamato dall’art. 2479 ter c.c. in materia di s.r.l.), sussistendo i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La mancata iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera assembleare sostitutiva di quelle impugnate non ne inficia la validità ed efficacia endosocietaria in quanto trattasi di questione pubblicitaria.

Ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., quando l'annullamento della delibera non può aver luogo per intervenuta sostituzione con altra conforme a legge e statuto, le spese di lite devono essere poste di norma a carico della società.

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30/04/2026
Data sentenza: 06/03/2025
Numero: 4468/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Nicola Fascilla
Registro : RG – 34846 –  2023
Tribunale di Catanzaro, 9 Ottobre 2026, n. 1624/2025
Impugnazione delibere assembleari e clausola compromissoria
In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita...

In materia di arbitrato, l’eccezione di compromesso sollevata innanzi al giudice ordinario, adito nonostante che la controversia sia stata deferita ad arbitri, pone una questione che attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, in quanto i rapporti tra giudici ed arbitri non si pongono sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale tra giudici, e l’effetto della clausola compromissoria consiste proprio nella rinuncia alla giurisdizione ed all’azione giudiziaria. Ne consegue che, ancorché formulata in termini di accoglimento o rigetto di una eccezione di incompetenza, la decisione con cui il giudice, in presenza di una eccezione di compromesso, risolvendo la questione così posta, chiude o non chiude il processo davanti a sé, va considerata come decisione pronunciata su questione preliminare di merito, in quanto attinente alla validità o all’interpretazione del compromesso o della clausola compromissoria. Sicché, al di là della qualificazione attribuita dalle parti all’eccezione sollevata sul punto (difetto di giurisdizione o difetto di competenza), l’esame della questione comunque proposta deve essere esaminata e risolta dal Collegio, in quanto attinente al merito della controversia.

L’impugnazione di delibere societarie aventi ad oggetto operazioni sul capitale sociale, per aumento o riduzione, è compromettibile in arbitri allorquando, in ragione della prospettazione offerta dalle parti, la corrispondente controversia non investa, in modo diretto e non semplicemente mediato, gli interessi - dei soci, della società o di terzi ad essa estranei - protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte, diversamente finendosi per devolvere agli arbitri diritti (sostanziali) inderogabili protetti da una specifica norma che li regola. Pertanto, laddove il coinvolgimento di tali interessi non sia direttamente inciso dall'oggetto del processo, deve escludersi che si sia al cospetto di “diritti indisponibili” nei sensi in precedenza individuati, con conseguente possibilità, in presenza di una clausola compromissoria contenuta nell’atto costitutivo o nello statuto della società, di sottoporre le controversie suddette alla cognizione arbitrale.

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15/03/2026
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 1624/2025
Carica: Presidente
Giudice: Adele Ferraro
Relatore: Stefano Costarella
Registro : RG – 2724 –  2024
Tribunale di Bologna, 7 Novembre 2024, n. 2138/2024
Utile per inutile non vitiaur – L’acquiescenza parziale nell’impugnazione delle delibere
Deve ritenersi possibile per il socio limitare la propria impugnazione di una delibera. Infatti, il socio, anche non convocato o...

Deve ritenersi possibile per il socio limitare la propria impugnazione di una delibera. Infatti, il socio, anche non convocato o comunque leso nelle sue facoltà procedimentali, ben può prestare acquiescenza a una delibera, che dunque diviene non più aggredibile. Deve ritenersi che – qualsiasi sia il vizio invocato – tale facoltà possa essere esercitata anche in via parziale così prestando acquiescenza (a sua volta parziale) alla parte di deliberazione non impugnata. [Nel caso di specie il giudice ha ritenuto ammissibile limitare la portate ablativa dell’impugnazione di una delibera di trasformazione di s.n.c. in S.r.l. alle sole operazioni riguardanti il capitale sociale lasciando impregiudicata la trasformazione, nonostante mancassero la maggioranza prevista ex articolo 2500 ter c.c. e la convocazione dell'interezza della compagine sociale.]

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13/02/2026
Data sentenza: 07/11/2024
Numero: 2138/2024
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Marco D'Orazio
Registro : RG – 1822 –  2021
Tribunale di Milano, 11 Dicembre 2024, n. 9767/2024
Sulla revocabilità delle delibere assembleari di società di capitali
In generale, non è ammissibile l’esperibilità della revocatoria nei confronti delle delibere assembleari delle società di capitali, sopratutto nei casi...

In generale, non è ammissibile l'esperibilità della revocatoria nei confronti delle delibere assembleari delle società di capitali, sopratutto nei casi in cui tale delibera abbia natura di atto societario. In particolare, non è suscettibile di revocatoria ai sensi dell’art. 2901 c.c. la delibera assembleare con cui una società di capitali, in sede di nomina dell’organo amministrativo, prende atto della volontà di un consigliere di ricoprire la carica a titolo gratuito, in assenza di una previa attribuzione del relativo compenso nello statuto o nella delibera di nomina. In mancanza di un diritto di credito già potenzialmente acquisito al patrimonio del rinunziante, l’atto abdicativo non integra atto dispositivo, né determina un’effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore, restando al più espressione di una mera facoltà. E' poi esclusa la ricorrenza del consilium fraudis quando la gratuità dell’incarico sia conforme a una prassi aziendale consolidata e l’atto sia anteriore al sorgere del credito. L’actio pauliana non può dunque essere esercitata in funzione ricostruttiva di un patrimonio mai diminuito.

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28/11/2025
Data sentenza: 11/12/2024
Numero: 9767/2024
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Alima Zana
Registro : RG – 29156 –  2022
Tribunale di Venezia, 9 Ottobre 2026, n. 3651/2024
L’abuso del socio di maggioranza nella delibera di ripianamento e ricostituzione del capitale di società in stato di liquidazione
L’abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare soltanto quando vi sia la prova che...

L'abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare soltanto quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto abusivo il voto favorevole del socio di maggioranza di società di capitali in stato di liquidazione alla delibera di ripianamento delle perdite mediante apporto di capitale (o riduzione del debito) senza revocare la liquidazione. Questo perché, permanendo in società (di capitali) in liquidazione, il socio può avere eventuali prospettive di percezioni all’esito della liquidazione, sia pure solo in caso di residui attivi, e solitamente senza recuperare il totale del valore di quota; mentre, in ogni caso, all’esito della liquidazione i patrimoni dei soci rimarrebbero esenti da aggressioni di terzi, stante lo schermo dato dalla soggettività sociale e dalla limitazione della responsabilità. Quindi, la permanenza in società in liquidazione può essere fonte di qualche beneficio, solitamente eventuale e modesto rispetto all’apporto, ma non di danno ulteriore; mentre la fuoriuscita dalla società di capitali in liquidazione non reca benefici, non essendo il patrimonio proprio del socio (che permanga nella società in stato di liquidazione) esposto a rischio. In sostanza, il sacrificio che il ripianamento delle perdite in sede liquidatoria impone ai soci è già in linea di principio sproporzionato rispetto ai benefici].

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23/03/2025
Data sentenza: 09/10/2026
Numero: 3651/2024
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 21784 –  2024
Tribunale di Roma, 17 Gennaio 2023
L’interesse ad agire nell’impugnazione di delibera assembleare
Il giudice deve verificare d’ufficio che sussista l’interesse ad agire, ossia che la pronuncia richiesta sia idonea a spiegare un effetto...

Il giudice deve verificare d'ufficio che sussista l'interesse ad agire, ossia che la pronuncia richiesta sia idonea a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda e quindi la sussistenza di un interesse concreto e attuale di questa. Ciò vale anche con riguardo all'azione di accertamento della nullità di delibere assembleari. Tale azione può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse, ma l'interesse in questione, oltre a dovere essere concreto e attuale, deve riferirsi specificamente all'azione di nullità e non può identificarsi con l'interesse a una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare la pretesa dell'attore.

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22/05/2024
Data sentenza: 17/01/2023
Registro : RG – 47092 –  2018
Tribunale di Roma, 4 Ottobre 2023
Sull’onere di produrre in giudizio lo statuto violato da delibera assembleare
Il socio che impugni una delibera assembleare per violazione dello statuto ha l’onere di produrre il medesimo entro il termine...

Il socio che impugni una delibera assembleare per violazione dello statuto ha l'onere di produrre il medesimo entro il termine decadenziale previsto dall'art. 183, co. 6, n. 2, c.p.c.; la decadenza è rilevabile d'ufficio e, in difetto di produzione, l'impugnazione deve essere rigettata.

L’abuso di maggioranza rappresenta un vizio idoneo a inficiare la delibera assembleare adottata quando essa non trovi alcuna giustificazione nell’interesse della società, perché tesa al perseguimento, da parte dei soci di maggioranza, di un interesse personale antitetico a quello sociale, oppure perché espressione di un’attività fraudolenta dei soci di maggioranza, preordinata a ledere i diritti di partecipazione e i diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. L’elemento discretivo tra la legittima soggezione della minoranza al principio maggioritario e l’abuso di detto principio è ravvisabile dalla ricorrenza di un superiore interesse sociale che rende giustificato il pregiudizio sopportato dalla minoranza. Grava sul socio impugnante l’onere di provare che alla base della decisione della maggioranza non vi fosse alcun interesse sociale e che alcun vantaggio per la società potesse derivarne.

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04/04/2024
Data sentenza: 04/10/2023
Registro : RG – 56424 –  2020
Tribunale di Milano, 20 Luglio 2023
Impugnazione della delibera di nomina per mancata accettazione da parte dell’amministratore designato
La delibera di nomina dell’amministratore è atto negoziale proprio dei soci, la cui natura giuridica è riconducibile ad una proposta...

La delibera di nomina dell’amministratore è atto negoziale proprio dei soci, la cui natura giuridica è riconducibile ad una proposta contrattuale. La successiva manifestazione di volontà del soggetto designato, in senso positivo oppure negativo, è solo un posterius, non in grado di inficiare la validità della decisione dell’assemblea, ciò esclude che l’accettazione della nomina da parte del soggetto individuato o, addirittura, la sua presenza all’assemblea siano elementi necessari ai fini della validità della delibera, essendo a tal fine sufficiente che il voto favorevole dei soci superi il quorum previsto dalla legge o dallo statuto. L'accettazione non è un requisito di efficacia della delibera di nomina, in quanto dichiarazione unilaterale di volontà diretta alla conclusione del contratto di amministrazione produce, invero, i suoi effetti indipendentemente dall’accettazione della controparte contrattuale. L’amministratore nominato, non accettando la nomina assembleare, impedisce semplicemente la conclusione del contratto, ma non priva la manifestazione di volontà dell’assemblea sociale versata nel relativo verbale della sua efficacia.

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01/11/2023
Data sentenza: 20/07/2023
Registro : RG – 38396 –  2021
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