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Sentenze con tag: inadempimento dei patti parasociali

Tribunale di Firenze, 7 Luglio 2025, n. 2414/2025
Attività in concorrenza del socio: efficacia degli impegni assunti coi patti parasociali e illecito concorrenziale extracontrattuale del socio infedele
Come si evince dall’art. 2272 c.c. per le società di persone e dall’art. 2484 c.c. per le società di capitali,...

Come si evince dall'art. 2272 c.c. per le società di persone e dall'art. 2484 c.c. per le società di capitali, lo scioglimento della compagine sociale al verificarsi di determinati eventi comporta unicamente un mutamento dei fini sociali e la nomina del liquidatore, senza che la messa in liquidazione determini la sostituzione di un soggetto di diritto a un altro, così come dimostrato altresì, per le società di capitali, dall'art. 2487-bis, comma 2, c.c., che impone unicamente l'aggiunta della locuzione "in liquidazione" alla denominazione sociale, ai soli fini di informazione e non decettività a tutela dei terzi

L’accordo con cui i due soci di una società che eserciti attività di prestazione di servizi (nella specie, centro elaborazione dati) si ripartiscano, in via esclusiva, i rispettivi ambiti lavorativi, deve essere interpretato non già come un accordo di non concorrenza pattuito a favore della società, ma come un accordo di non reciproca interferenza nei rispettivi settori di pertinenza. In caso di inadempimento a tale accordo, la società non può agire per il risarcimento del danno, in quanto – con riferimento al danno patito dal socio – la società è priva di legitimatio ad causam (con conseguente inammissibilità della domanda) e – con riferimento al danno asseritamente patito dalla società – la società risulta terza rispetto all’accordo ai sensi dell’art. 1372 c.c., dovendosi escludere, nel caso di specie, la natura di pattuizione a favore di terzo.

L’impegno assunto da un socio nel patto parasociale di attivarsi per la conservazione e la fidelizzazione della clientela della società può essere qualificato come impegno contratto anche nell’interesse della società, secondo lo schema del contratto a favore del terzo. In caso di inadempimento, la società può agire nei confronti del socio, deducendo l’inadempimento del socio e la sussistenza di un danno eziologicamente conseguente all’inadempimento, secondo le ordinarie regole in materia di onere della prova in materia contrattuale. La prova del nesso causale, tuttavia, non è in re ipsa e non può ritenersi fornita dimostrando semplicemente un calo numerico della clientela.

L’attività di elaborazione dati non va annoverata tra le attività professionali, ma tra quelle di impresa soggette alla disciplina dell’illecito concorrenziale ex art. 2598 c.c.

Il socio di una società di capitali che svolga, per il tramite di altra società, attività concorrenziale illecita ex art. 2598 c.c. ai danni della società, risponde del risarcimento del danno, sia quale terzo interposto nell’illecito dell’impresa concorrente, sia in qualità di “socio infedele”. Infatti, pur, non esistendo nell’ordinamento, per i soci di società di capitali, un divieto generale di svolgere attività in proprio in concorrenza con la compagine di appartenenza analogo a quello previsto per le società di persone (cfr. art. 2301 c.c. per le Snc), nondimeno, il socio ben potrà essere chiamato a risarcire i danni cagionati alla società dallo svolgimento di attività concorrenziali nell’ipotesi (fonte di responsabilità contrattuale) di avvenuta violazione di un patto di non concorrenza assunto direttamente nei confronti della società, oppure, in assenza di patto, di avvenuta integrazione di un illecito anticoncorrenziale (fonte, invece, di responsabilità extracontrattuale).

L’illecito di cui all’art. 2598 c.c. integra una species del genus costituito dalla violazione del divieto neminem laedere, conseguentemente incombe sulla parte attrice l’onere della prova di tutti gli elementi costitutivi oggettivi della fattispecie; in particolare: (i) della condotta costituita del ricorso a mezzi non conformi a correttezza professionale, (ii) dell’evento dannoso, costituito dall’appropriazione del risultato di mercato, (iii) delle conseguenze patrimoniali e non patrimoniali pregiudizievoli di tale evento; laddove, invece, in deroga alla regola generale, l’elemento soggettivo del dolo o della colpa si presume, ferma a carico del danneggiante la possibilità di prova liberatoria contraria (art. 2600, comma 3 c.c.).

Il pur legittimo conseguimento del possesso di determinate informazioni da parte del socio, o del lavoratore dipendente, non vale di per sé a escludere la configurabilità di un uso anticoncorrenziale delle stesse, qualora esse presentino il carattere di informazioni riservate e siano impiegate in spregio al parametro della correttezza professionale.

L’archivio contenente i dati relativi ai clienti presenta i connotati di un’informazione che, quantunque condivisa tra i soggetti addetti all’impresa, deve ritenersi riservata, siccome consistente in un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, benché non comprovatamente oggetto di misure di secretazione ai sensi dell’art. 98 CPI, comunque esorbitanti la capacità mnemonica e l'esperienza del singolo normale individuo e configuranti una banca dati idonea ad arricchire la conoscenza del concorrente e a fornire a quest’ultimo un vantaggio competitivo trascendente la capacità e le esperienze del singolo socio.

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01/08/2026
Data sentenza: 07/07/2025
Numero: 2414/2025
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Linda Pattonelli
Registro : RG – 5274 –  2021
Tribunale di Genova, 22 Ottobre 2026
Patti parasociali: opponibilità ai terzi non aderenti
I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale...

I patti parasociali hanno efficacia esclusivamente obbligatoria e vincolano solo i soci che vi aderiscono, in applicazione del principio generale per cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi (se non nei casi previsti dalla legge). In applicazione di tale principio, i patti parasociali non sono opponibili alla società e ai soci non aderenti, non avendo efficacia c.d. corporativa, e ciò anche nell'ipotesi in cui siano stipulati fra tutti i soci.

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03/07/2026
Data sentenza: 22/10/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lorenza Calcagno
Registro : RG – 789 –  2025
Tribunale di Bologna, 9 Aprile 2024, n. 2381/2024
Il patto parasociale integra la fattispecie del contratto a favore di terzo
Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la...

Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., del quale sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società, quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte.

 

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27/03/2026
Data sentenza: 09/04/2024
Numero: 2381/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 394 –  2020
Tribunale di Genova, 12 Settembre 2023
Inadempimento di patti parasociali
Per la stipula dei patti parasociali, i soci agiscono come privati e non si applicano, pertanto,  le norme sulla rappresentanza...

Per la stipula dei patti parasociali, i soci agiscono come privati e non si applicano, pertanto,  le norme sulla rappresentanza della società, in quanto non è dirittamente coinvolta da essi. Vale, dunque, in materia il consolidato principio della rappresentanza apparente.

L'inadempimento di un patto parasociale di voto a favore di terzo attribuisce a quest'ultimo una pretesa azionabile autonomamente, sia pure sotto il profilo risarcitorio

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26/02/2024
Data sentenza: 12/09/2023
Registro : RI – 2199 –  2020
Tribunale di Bologna, 15 Maggio 2023
Natura e caratteri del patto leonino
Il patto leonino ricorre allorché gli accordi finalizzati all’esclusione del socio dalle perdite e dagli utili siano stati stipulati dai...

Il patto leonino ricorre allorché gli accordi finalizzati all’esclusione del socio dalle perdite e dagli utili siano stati stipulati dai soci con la società, mentre il patto avente identico contenuto e finalità, ove stipulato inter socios, non è riconducibile nell’alveo del predetto divieto in quanto esso non sarebbe opponibile alla società rimasta ad esso estranea, la quale, per ciò, continuerebbe ad imputare perdite ed utili alle proprie partecipazioni sociali in base agli ordinari criteri e principi, nel rispetto anche del divieto de quo.

La ratio che informa il divieto del patto leonino di cui all'art. 2265 c.c., applicabile anche alle società di capitali, consiste nel preservare la purezza della causa societatis, evitando che un socio possa essere escluso dagli utili o dalle perdite; ipotesi questa che contrasta con l'interesse generale alla corretta amministrazione della società, inducendo il socio a disinteressarsi della proficua gestione della stessa, avendo comunque assicurato il guadagno o restando esonerato da ogni possibile perdita. Deve, quindi, trattarsi di un patto finalizzato alla regolamentazione degli assetti ed equilibri societari con conseguenti implicazioni anche di natura organizzativa/gestoria.

Il patto leonino è ravvisabile solo in presenza di una esclusione totale e costante dalle perdite e dagli utili e solo quando questa non integri una funzione autonoma meritevole di tutela. L'esclusione dalle perdite o dagli utili, quale situazione assoluta e costante, deve cioè riverberarsi sullo status del socio. Infatti, perché il limite all'autonomia statutaria dell'art. 2265 c.c. sussista è necessario che l'esclusione dalle perdite o dagli utili costituisca una situazione assoluta e costante. Assoluta, perché il dettato normativo parla di esclusione "da ogni" partecipazione agli utili o alle perdite, per cui una partecipazione condizionata (ed alternativa rispetto all'esclusione in relazione al verificarsi, o non della condizione) esulerebbe dalla fattispecie preclusiva. Costante, perché riflette la posizione, lo status, del socio nella compagine sociale, quale delineata nel contratto di società. Detta esclusione deve finire per alterare la causa societaria nei rapporti con l'ente-società, che trasla, quanto al socio interessato da quell'esonero dalla condivisione dell'esito dell'impresa collettiva, da rapporto associativo a rapporto di scambio con l'ente stesso.

Il patto parasociale, in forza del quale taluni soci si impegnano ad eseguire prestazioni a beneficio della società, integra la fattispecie del contratto a favore di terzo, ai sensi dell'art. 1411 c.c., del quale sono legittimati a pretendere l'adempimento sia la società, quale terzo beneficiario, sia i soci stipulanti, moralmente ed economicamente interessati a che l'obbligazione sia adempiuta nei confronti della società di cui fanno parte.

Una domanda avente ad oggetto l’adempimento di obbligazioni nascenti da patti parasociali coinvolgenti società di capitali, e diretti, in generale, a disciplinare, inter alia, profili di natura organizzativa e gestoria della società partecipata, la circolazione delle relative partecipazioni e, quindi, l’assetto e la struttura della compagine sociale, nonché,  a dotare quest’ultima delle necessarie risorse finanziarie, introduce una controversia, oggettivamente e soggettivamente, riconducibile a quelle per le quali la competenza è, ope legis, riservata, in via esclusiva funzionale ed inderogabile, ratione materiae, alle sezioni specializzate in materia di impresa, in virtù del disposto di cui all’art. 3, lett. c, d.lgs. n. 168/2003, il quale, tra le controversie attribuite alla competenza funzionale ed inderogabile delle sezioni specializzate in materia di impresa, include espressamente quelle “in materia di patti parasociali”.

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05/12/2023
Data sentenza: 15/05/2023
Registro : RG – 10228 –  2020
Tribunale di Milano, 24 Maggio 2022
Data sentenza: 24/05/2022
Registro : RG – 17061 –  2019
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