Nel concordato preventivo omologato, la legittimazione del liquidatore giudiziale all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità è circoscritta ai crediti risarcitori compresi nel piano concordatario omologato e nel relativo perimetro liquidatorio. Ne consegue che, ove il piano contempli soltanto l’eventuale azione nei confronti dell’ex amministratore in relazione a uno specifico illecito, il liquidatore non è legittimato a promuovere una diversa azione ex art. 2486 c.c. nei confronti dell’amministratore, dei sindaci e dei revisori [nella specie, azione per indebita prosecuzione dell’attività promossa dopo che il piano aveva trovato integrale esecuzione con il pagamento dei chirografari nella percentuale prevista].
Dopo la nomina del liquidatore giudiziale, il liquidatore volontario non è legittimato a proporre, nell’interesse dei creditori concordatari, un’azione sociale di responsabilità non compresa nel piano. Egli conserva la legittimazione ad agire solo nell’interesse e a beneficio della società.
Le domande riconvenzionali di sindaci e revisore volte al pagamento di compensi maturati anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato vanno rigettate, poiché i relativi crediti sono soggetti agli effetti esdebitatori dell’omologazione ai sensi dell’art. 184 l. fall.; quelli sorti successivamente, collocati in prededuzione nel piano di riparto, si presumono soddisfatti secondo il piano.
Nel procedimento volto alla nomina del liquidatore giudiziale ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c., è inammissibile il ricorso del socio volto a sollecitare l’intervento del Tribunale in assenza di una previa dichiarazione di scioglimento della società. Il potere suppletivo dell’autorità giudiziaria in materia di nomina di liquidatori presuppone necessariamente l’accertamento di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484, nn. 1-5, c.c., da compiersi nel rispetto delle forme previste dall’art. 2480 c.c.
L’intervento giudiziale non può supplire alla mera inerzia degli organi sociali quando la società abbia deliberato volontariamente la propria liquidazione, salvo che il ricorrente deduca l’esistenza di una causa di scioglimento legale e l’omissione degli adempimenti conseguenti da parte degli amministratori.
[nella specie, la delibera assembleare di messa in liquidazione, adottata in forma non notarile, è stata ritenuta improduttiva di effetti giuridici, escludendo la possibilità di un intervento sostitutivo del Tribunale]
La clausola compromissoria contenuta nello statuto vincola anche il curatore là dove eserciti l’espressa delega conferita all'organo amministrativo, in sede di delibera autorizzativa dell'azione di responsabilità, ad “ampliare il raggio d’azione” delle contestazioni, ossia a valutare l'esistenza di ulteriori profili di illiceità nella condotta degli amministratori uscenti rispetto all'iniziativa risarcitoria espressamente menzionata nel verbale, costituisce una manifestazione di volontà che, avendo ad oggetto interessi disponibili propri del delegante, appare idonea ad offrire piena copertura a tutte le contestazioni costituenti oggetto delle domande poi formulate in giudizio (nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la delibera di autorizzazione all'azione di responsabilità, la quale faccia riferimento esplicito soltanto a vizi rilevati nella formazione del bilancio ed a conseguenti -ipotizzati- profili di danno, sia comunque idonea a sostenere la valida proposizione di un'azione di responsabilità fondata anche su diverse contestazioni, vicende e richieste risarcitorie non contemplate nel verbale depositato dall'attore a giustificazione dei propri poteri).
Il liquidatore giudiziale, in ipotesi di concordato con cessione dei beni, è legittimato ad intervenire nel procedimento giudiziario introdotto dal debitore in concordato per la tutela di un proprio diritto di credito, al fine di sostenere le sue ragioni quale mero “gestore dei beni”, ai sensi dell’art. 105 co. 2 c.p.c. Il liquidatore è titolare di un interesse qualificato rispetto all’esito del giudizio, in quanto questo potrebbe comportare una variazione in positivo della percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari della procedura concorsuale (nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver qualificato l’intervento spiegato dal liquidatore come adesivo, ha rilevato la manifesta arbitrarietà della sua pretesa di proporre in sede di udienza di precisazione delle conclusioni la domanda di condanna nella sua originaria estensione, nonostante fosse stata oggetto di parziale rinuncia in sede di memoria ex art. 183, co. 6, num. 1, 1 c.p.c. ad opera dell'attore).
La clausola compromissoria inserita nel contratto sociale è in ogni caso opponibile al liquidatore che esercita l'azione sociale di responsabilità. Infatti in riferimento all’art. 2476 cc il liquidatore svolge comunque una azione di responsabilità sociale, vale a dire una azione (altro…)
È ammissibile il provvedimento di revoca cautelare del liquidatore giudiziale soltanto qualora detta misura si configuri come unico mezzo per interrompere il compimento, da parte del liquidatore medesimo, di gravi atti di mala gestio, forieri di danno per la società, (altro…)
La legittimazione straordinaria attribuita al singolo socio ai sensi dell'art. 2476 comma 3 c.c. non si sostituisce, ma si affianca alla legittimazione processuale ordinaria della società quale titolare del relativo diritto risarcitorio, dalla cui tutela (altro…)