Presupposti del sequestro giudiziario ai sensi dell’art. 670 c.p.c. sono l’esistenza di una controversia suscettibile di incidere sulla proprietà o sul possesso del bene e l’opportunità di provvedere, nelle more del giudizio di merito, alla sua custodia o gestione temporanea. La mera prospettazione di una controversia sulla titolarità o sul possesso del bene è insufficiente, occorrendo una controversia seria, che non sia ictu oculi pretestuosa e priva di fondamento. Il vaglio di probabile fondatezza del diritto fatto valere si svolge nell’ottica della verifica della non pretestuosità o abnormità della pretesa, secondo un criterio diverso da quello che presiede all’accertamento del fumus boni iuris.
Nel sequestro giudiziario di un titolo azionario l’opportunità della custodia va apprezzata tenendo conto del pregiudizio che potrebbe derivare al ricorrente sia dalla circolazione del titolo sia dalla possibile irrimediabile frustrazione del diritto di prelazione statutario spettante agli azionisti, pericolo che si fa stringente [quando il socio di maggioranza abbia avviato una procedura di vendita delle proprie azioni]. Il custode va individuato in un soggetto terzo ed equidistante rispetto alle parti, che esercita i diritti connessi alla partecipazione.
Nel concordato preventivo in continuità aziendale ai sensi dell’art. 186 bis l.fall. con componente liquidatoria, il rapporto contrattuale che non sia compreso tra quelli di cui è stato chiesto lo scioglimento ai sensi dell’art. 169 bis l.fall. né tra le attività destinate ai creditori afferisce alla continuità aziendale. Rispetto a tale rapporto difetta la legittimazione del liquidatore giudiziale [quando il decreto di omologa riservi alla società la gestione diretta di ogni attività inerente alla continuità], e il pagamento eseguito in adempimento di un’obbligazione preesistente costituisce atto di ordinaria amministrazione.
La condanna al pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. esige una statuizione ad hoc, perché non è un effetto naturale della sentenza. Se la sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. subordina il trasferimento al pagamento di una somma da effettuarsi al passaggio in giudicato, senza nulla statuire sugli interessi, sono dovuti i soli interessi legali con decorrenza dal passaggio in giudicato.
La sentenza ai sensi dell’art. 2932 c.c. che impone all’acquirente il pagamento del prezzo origina un rapporto negoziale e sinallagmatico suscettibile di risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza ai sensi dell’art. 1455 c.c., che può consistere anche in un ritardo nel pagamento eccessivo in rapporto al tempo trascorso, all’entità della somma e a ogni altra circostanza utile a valutare l’interesse dell’altra parte; a tal fine il creditore non è tenuto a chiedere la fissazione di un termine ai sensi dell’art. 1183 c.c. o a costituire in mora il debitore.
Nel concordato preventivo omologato, la legittimazione del liquidatore giudiziale all’esercizio dell’azione sociale di responsabilità è circoscritta ai crediti risarcitori compresi nel piano concordatario omologato e nel relativo perimetro liquidatorio. Ne consegue che, ove il piano contempli soltanto l’eventuale azione nei confronti dell’ex amministratore in relazione a uno specifico illecito, il liquidatore non è legittimato a promuovere una diversa azione ex art. 2486 c.c. nei confronti dell’amministratore, dei sindaci e dei revisori [nella specie, azione per indebita prosecuzione dell’attività promossa dopo che il piano aveva trovato integrale esecuzione con il pagamento dei chirografari nella percentuale prevista].
Dopo la nomina del liquidatore giudiziale, il liquidatore volontario non è legittimato a proporre, nell’interesse dei creditori concordatari, un’azione sociale di responsabilità non compresa nel piano. Egli conserva la legittimazione ad agire solo nell’interesse e a beneficio della società.
Le domande riconvenzionali di sindaci e revisore volte al pagamento di compensi maturati anteriormente alla pubblicazione della domanda di concordato vanno rigettate, poiché i relativi crediti sono soggetti agli effetti esdebitatori dell’omologazione ai sensi dell’art. 184 l. fall.; quelli sorti successivamente, collocati in prededuzione nel piano di riparto, si presumono soddisfatti secondo il piano.
Nel procedimento volto alla nomina del liquidatore giudiziale ai sensi dell’art. 2487, co. 2, c.c., è inammissibile il ricorso del socio volto a sollecitare l’intervento del Tribunale in assenza di una previa dichiarazione di scioglimento della società. Il potere suppletivo dell’autorità giudiziaria in materia di nomina di liquidatori presuppone necessariamente l’accertamento di una delle cause di scioglimento previste dall’art. 2484, nn. 1-5, c.c., da compiersi nel rispetto delle forme previste dall’art. 2480 c.c.
L’intervento giudiziale non può supplire alla mera inerzia degli organi sociali quando la società abbia deliberato volontariamente la propria liquidazione, salvo che il ricorrente deduca l’esistenza di una causa di scioglimento legale e l’omissione degli adempimenti conseguenti da parte degli amministratori.
[nella specie, la delibera assembleare di messa in liquidazione, adottata in forma non notarile, è stata ritenuta improduttiva di effetti giuridici, escludendo la possibilità di un intervento sostitutivo del Tribunale]
Dopo la riforma del diritto societario del 2003 è venuta meno la responsabilità solidale di tutti gli amministratori, compresi i consiglieri non delegati e il presidente del consiglio di amministrazione, per “omesso controllo sul generale andamento della gestione” in relazione a operazioni pregiudizievoli compiute dall’amministratore delegato [senza passare attraverso una delibera del consiglio o qualsivoglia formale comunicazione]. Sopravvive soltanto il ben distinto obbligo di intervenire, previsto dall’art. 2392, co. 2, c.c. per l’amministratore “a conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società”, che presuppone una condizione positiva di “effettiva” conoscenza, suscettibile di piena prova in fatto; a tal fine è insufficiente la mera “possibilità” astratta di conoscenza.
La finalizzazione di un’operazione [di finanziamento senza corrispettivo né garanzie, compiuta dall’amministratore delegato] a beneficio di una società riferibile al presidente del consiglio di amministrazione, unita alla posizione personale da questi rivestita in tale società, esclude che l’operazione sia stata realizzata a sua insaputa e fa emergere quanto meno una grave violazione del dovere di intervento previsto dall’art. 2392, co. 2, c.c.
La responsabilità dei sindaci per omesso controllo sulla concessione di finanziamenti manifestamente ingiustificati in favore di terzi richiede la sussistenza di un effettivo nesso di causalità tra la condotta omissiva e il pregiudizio di cui si chiede il ristoro. Quando le operazioni sono rilevabili dalle scritture contabili soltanto dopo la loro esecuzione, la responsabilità dei sindaci è configurabile per i pregiudizi derivanti da analoghe condotte successive, rese possibili o quanto meno favorite dall’omesso intervento, oppure per il pregiudizio derivante dalle stesse operazioni se un tempestivo intervento (sollecitazione del consiglio di amministrazione, denuncia ai soci o al tribunale ex art. 2409 c.c., avvio di mirate azioni giudiziarie) sarebbe stato idoneo a elidere il danno; le relative circostanze devono essere specificamente dedotte e provate da chi agisce [e il nesso causale va escluso quando le società finanziate erano già insolventi e le somme erogate sono servite fin dall’origine a coprire loro pregresse esposizioni bancarie].
L’eventuale corresponsabilità solidale di altri amministratori, ai quali si attribuiscano effettive responsabilità decisionali, lascia ferma la responsabilità personale dell’amministratore titolare del potere gestorio che ha direttamente posto in essere l’atto illegittimo pregiudizievole per gli interessi della società.
La delibera assembleare di autorizzazione all’azione sociale di responsabilità che, oltre a richiamare specifici addebiti [vizi rilevati nella formazione del bilancio], conferisca espressa delega all’organo amministrativo ad “ampliare il raggio d’azione” dell’iniziativa autorizzata costituisce una manifestazione di volontà che, avendo ad oggetto interessi disponibili propri del delegante, è idonea a offrire piena copertura anche alle ulteriori contestazioni e richieste risarcitorie formulate in giudizio e non menzionate nel verbale.
Costituisce domanda nuova inammissibile, pur tenuto conto dell’ampio margine riconosciuto alla modificazione della domanda, la contestazione, formulata con la memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., di condotte e conseguenti eventi di danno “diversi” e “aggiuntivi” rispetto a quelli originariamente dedotti nell’atto di citazione [ulteriori pagamenti indebiti e stipula di contratti di leasing svantaggiosi].
Nel concordato preventivo con cessione dei beni il liquidatore giudiziale, quale mero gestore dei beni, è legittimato a intervenire ad adiuvandum nel giudizio di responsabilità promosso dalla società debitrice, perché l’esito della lite può incidere positivamente sulla percentuale di soddisfazione dei creditori chirografari. Nei limiti di tale intervento adesivo il liquidatore è privo del potere di riproporre autonomamente, in sede di precisazione delle conclusioni, le domande cui l’attore ha rinunciato.
L’azione di responsabilità promossa dalla società in concordato preventivo contro i propri amministratori e sindaci è un’ordinaria azione risarcitoria, sottratta all’ambito applicativo dell’art. 24 l. fall.; ai fini della competenza territoriale sono quindi irrilevanti la collocazione della sede operativa effettiva della società e il luogo di apertura della procedura concorsuale. L’eccezione di incompetenza territoriale va comunque rigettata quando il convenuto omette di contestare tutti i possibili criteri di collegamento, e in particolare il foro generale dei convenuti.
La clausola compromissoria inserita nel contratto sociale è in ogni caso opponibile al liquidatore che esercita l'azione sociale di responsabilità. Infatti in riferimento all’art. 2476 cc il liquidatore svolge comunque una azione di responsabilità sociale, vale a dire una azione (altro…)
È ammissibile il provvedimento di revoca cautelare del liquidatore giudiziale soltanto qualora detta misura si configuri come unico mezzo per interrompere il compimento, da parte del liquidatore medesimo, di gravi atti di mala gestio, forieri di danno per la società, (altro…)
La legittimazione straordinaria attribuita al singolo socio ai sensi dell'art. 2476 comma 3 c.c. non si sostituisce, ma si affianca alla legittimazione processuale ordinaria della società quale titolare del relativo diritto risarcitorio, dalla cui tutela (altro…)