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Sentenze con tag: lite temeraria

Tribunale di Venezia, 10 Giugno 2025, n. 4652/2025
Brevetto: giudizio di novità non confessabile, coesistenza di titolo italiano ed europeo, rivendicazione indipendente e limiti della contraffazione per equivalenti
Il giudizio di novità del brevetto ai sensi dell’art. 46 c.p.i. è una valutazione fondata su elementi oggettivi e documentali...

Il giudizio di novità del brevetto ai sensi dell’art. 46 c.p.i. è una valutazione fondata su elementi oggettivi e documentali – il contenuto dell’anteriorità e quello del brevetto in verifica – e non una circostanza di fatto passibile di confessione: l’ammissione, da parte del titolare, della fondatezza delle obiezioni di carenza di novità mosse dall’esaminatore europeo, con conseguente modifica della rivendicazione nella domanda di brevetto europeo, non svolge alcuna funzione nel giudizio di novità del parallelo brevetto italiano. La nullità per carenza di novità richiede che il trovato anteriore possieda tutte le caratteristiche della rivendicazione indipendente, e soltanto in tal caso può passarsi a verificare l’inventività delle singole rivendicazioni dipendenti.

Ai sensi dell’art. 59 c.p.i., come modificato dalla l. n. 102/2023, qualora per la stessa invenzione siano stati concessi allo stesso inventore un brevetto italiano e un brevetto europeo aventi la medesima data di deposito o di priorità, il brevetto italiano mantiene i suoi effetti e coesiste con il brevetto europeo; anche nel regime previgente i due titoli conservavano parziale autonomia per le parti in cui non erano esattamente sovrapponibili.

Ai fini della contraffazione rileva il solo testo della rivendicazione indipendente, che conferisce novità e altezza inventiva alla privativa: la contraffazione sussiste se, e solo se, tutti gli elementi della rivendicazione indipendente sono riprodotti nel prodotto in verifica, mentre è irrilevante la riproduzione di rivendicazioni dipendenti, che hanno normalmente valore complementare o di specificazione e restano accessorie al trovato. La contraffazione per equivalenti non si fonda sul confronto tra le idee inventive generali dei trovati, ma sul confronto tra uno o più aspetti specifici del trovato e le corrispondenti caratteristiche del prodotto assunto interferente, indagando lo scarto sostitutivo con il criterio dell’ovvietà della sostituzione alla luce delle competenze del tecnico del settore o della rispondenza ai criteri di identità di modo, funzione e risultato; l’identità di funzione e di risultato non soddisfa il triplo test se manca l’identità di modo, e la sostituzione non è ovvia quando l’inserimento del mezzo sostitutivo [nella specie, un attuatore idraulico attivo al posto di mezzi elastici passivi] richieda ulteriori adattamenti della struttura perché il meccanismo possa funzionare.

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12/09/2026
Data sentenza: 10/06/2025
Numero: 4652/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 3683 –  2021
Tribunale di Milano, 13 Settembre 2026, n. 5078/2025
Annullamento della transazione e incapacità naturale
L’azione di annullamento della transazione in ragione della temerarietà della lite che con essa le parti hanno composto presuppone la...

L'azione di annullamento della transazione in ragione della temerarietà della lite che con essa le parti hanno composto presuppone la simultanea ricorrenza dell'elemento oggettivo dell'assoluta e obiettiva infondatezza della pretesa o della contestazione fatta valere da una delle parti – in aderenza alla necessità che il rapporto da cui scaturisce la transazione sia una res dubia, vi sia cioè incertezza sui reciproci diritti derivante anche solo dalla sussistenza di discordanti valutazioni in ordine alle correlative situazioni giudiziali dei rispettivi diritti ed obblighi delle parti – e dell'elemento soggettivo della malafede della medesima parte nel sostenere la propria pretesa o la propria contestazione nonostante la consapevolezza della sua infondatezza; è sufficiente anche solo l'inesistenza di uno dei due presupposti a determinare l'infondatezza della domanda. Qualora la lite composta con la transazione abbia ad oggetto l'interpretazione di una scrittura di garanzia redatta con linguaggio atecnico ed involuto, dalla quale discendono divergenti valutazioni in ordine all'autonomia dell'impegno rispetto ad un'obbligazione principale inesigibile e postergata, le contestazioni mosse nel giudizio transatto non possono essere ritenute assolutamente ed obiettivamente infondate. La malafede rilevante ai sensi dell'art. 1971 c.c. deve inoltre riguardare il contraente al quale è ascritta la temerarietà della lite composta ed essere riferibile a chi ne ha manifestato la volontà nella stipulazione, non potendo essere desunta dal comportamento del rappresentante di altro soggetto, pure parte dell'accordo transattivo o della lite transatta.

L’annullamento dei contratti in ragione della incapacità naturale di uno dei contraenti può essere pronunciato allorché per il pregiudizio che ne deriva alla persona incapace di intendere e volere o per la qualità del contratto o per altre circostanze risulti la malafede dell’altro contraente. L’annullamento di un contratto per incapacità naturale di uno dei contraenti presuppone, pertanto, l’accertamento rigoroso della sussistenza al momento della stipulazione del contratto:
a) di uno stato patologico di alterazione delle facoltà mentali o psichiche che possa aver ostacolato la valutazione del contenuto o degli effetti del negozio e la formazione di una volontà cosciente da parte di uno dei due contraenti;
b) la consapevolezza che l’altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva della controparte.
Al riguardo, infatti, ai fini dell’annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell’art. 428, secondo comma, c.c., non è richiesta, a differenza dell’ipotesi del primo comma, la sussistenza di un grave pregiudizio, che, invece, costituisce indizio rivelatore dell’essenziale requisito della malafede dell’altro contraente; quest’ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all’incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l’altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva e volitiva del contraente. Peraltro, la prova dell’incapacità deve essere rigorosa e precisa, in ragione della tutela dell’affidamento dell’altro contraente quanto alla validità del contratto.

Allorché l'annullamento di una transazione plurilaterale sia domandato in via riconvenzionale al solo fine di paralizzare la domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'art. 2932 c.c. proposta da uno soltanto dei contraenti, non sussiste litisconsorzio necessario con le altre parti dell'accordo, estranee all'esecuzione coattiva dell'impegno traslativo, potendo l'accertamento della causa di invalidità essere compiuto nei confronti dei terzi in via meramente incidentale, con effetti che non si estendono ad essi e senza che questi ne subiscano pregiudizio, stante l'inidoneità dell'accertamento incidentale a costituire giudicato nei loro confronti.

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01/08/2026
Data sentenza: 13/09/2026
Numero: 5078/2025
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RG – 910 –  2024
Corte d'appello di Milano, 13 Settembre 2026
Compensi sine titulo dell’amministratore di s.r.l. e indebito oggettivo
La censura afferente alla pretesa percezione sine titulo di compensi professionali da parte di un amministratore, ove non vengano tratteggiati...

La censura afferente alla pretesa percezione sine titulo di compensi professionali da parte di un amministratore, ove non vengano tratteggiati gli estremi di un atto di mala gestio in termini di inadempimento dei doveri incombenti all'amministratore nella sua qualità, e la società attrice non abbia mai allegato la ricorrenza di un'ipotesi distrattiva a carico del medesimo, riconoscendo anzi che i pagamenti contestati fossero stati regolarmente deliberati e attuati dal soggetto all'uopo preposto, va ricondotta nell'alveo dell'art. 2033 c.c., attenendo la doglianza all'assenza di una valida causa giustificatrice del pagamento, che è ciò che caratterizza la fattispecie dell'indebito oggettivo, proponibile nei confronti dell'accipiens.

In tema di ripetizione dell'indebito opera il normale principio dell’onere della prova a carico dell’attore il quale è tenuto a dimostrare sia l’avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi. Ne consegue che la produzione in giudizio delle fatture emesse dal professionista e della documentazione attestante il relativo pagamento tramite bonifico bancario è idonea a dimostrare unicamente l'avvenuto pagamento, ma non anche la natura indebita dell'esborso.

La disposizione dell'’art. 96 comma 3 c.p.c., nell'interpretazione avvallata da Corte Cost. n. 152/2016, presuppone l'accertamento, al pari della fattispecie disciplinata dal comma 1, della mala fede o colpa grave della parte soccombente, per integrare le quali non è sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, postulandosi la violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza della propria impostazione difensiva.

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14/06/2026
Data sentenza: 13/09/2026
Carica: Presidente
Giudice: Marianna Galioto
Relatore: Alessandra Arceri
Registro : RG – 3214 –  2024
Corte d'appello di Bologna, 13 Settembre 2026, n. 1948/2024
L’attribuzione reiterata di parte processuale a un soggetto estraneo al giudizio integra la lite temeraria
In sede di appello, la legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto...

In sede di appello, la legittimazione a proporre l'impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, secondo quanto risulta dalla decisione impugnata, tenendo conto sia della motivazione che del dispositivo, a prescindere dalla sua correttezza e corrispondenza alle risultanze processuali nonché alla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta.

Il tentativo di attribuire a un soggetto la veste di parte processuale, agendo senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione la decisione di primo grado con criteri di logicità, sinteticità e chiarezza nonché metodo giuridico, al contrario e addirittura, fondando il proprio motivo di appello su censure avanzate da un soggetto rimasto sempre estraneo alla controversia, integra la fattispecie di lite temeraria ex art. 96, co. 3 c.p.c. Questa particolare fattispecie di responsabilità aggravata, pur non richiedendo né la domanda di parte né la prova del danno, richiede pur sempre, nella più recente elaborazione giurisprudenziale la mala fede o colpa grave della parte soccombente sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.

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04/05/2026
Data sentenza: 13/09/2026
Numero: 1948/2024
Carica: Presidente
Giudice: Manuela Velotti
Relatore: Silvia Romagnoli
Registro : RG – 2670 –  2019
Tribunale di Genova, 13 Settembre 2026, n. 878/2024
Inadempimento di patto parasociale e risarcimento del danno
I patti parasociali devono essere considerati come convenzioni atipiche che si pongono sul “piano parasociale”, poiché riguardano i rapporti personali...

I patti parasociali devono essere considerati come convenzioni atipiche che si pongono sul “piano parasociale”, poiché riguardano i rapporti personali tra i soci sui quali detti accordi sono destinati ad operare. Il socio parte del patto parasociale può agire in via risarcitoria nei confronti degli altri soci stipulanti solo ove sussistano gli estremi di un danno diretto nei suoi confronti quale conseguenza immediata e diretta di un inadempimento del patto e non già mero riflesso del danno arrecato al patrimonio sociale.

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28/10/2025
Data sentenza: 13/09/2026
Numero: 878/2024
Carica: Presidente
Giudice: Enrico Silvestro Ravera
Relatore: Francesca Lippi
Registro : RG – 4991 –  2021
Tribunale di Venezia, 13 Settembre 2026
L’abuso nell’azione cautelare
Va qualificato come abusivo il ricorso cautelare incardinato non solo nella consapevolezza di contestazioni già esistenti tra le parti –...

Va qualificato come abusivo il ricorso cautelare incardinato non solo nella consapevolezza di contestazioni già esistenti tra le parti - ma non rese manifeste in atti o in sede di discussione di udienza – ma anche con grave colpa nell’ignoranza di esse, e comunque coltivato nonostante la sopravvenuta migliore conoscenza di tali contestazioni.
Dall’abusività dell’azione consegue l’addebito delle spese secondo i principi della soccombenza e l’applicazione di sanzioni ex art. 96 comma 3 e comma 4 c.p.c.

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20/09/2025
Data sentenza: 13/09/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 11084 –  2025
Tribunale di Napoli, 12 Ottobre 2022
Rapporti tra giudizio cautelare e di merito e ratio dell’art. 96, co. 3, c.p.c.
La finalità della tutela cautelare è individuabile nella precisa salvaguardia del medesimo diritto soggettivo già fatto valere con la domanda...

La finalità della tutela cautelare è individuabile nella precisa salvaguardia del medesimo diritto soggettivo già fatto valere con la domanda introduttiva del giudizio di cognizione ordinaria, nonché nell’assicurazione dei medesimi effetti ottenibili a fronte della conclusione del processo già instaurato. Sussiste una relazione di accessorietà tra il giudizio cautelare e il giudizio di merito, dal momento che il requisito della strumentalità è idoneo a porsi come condizione di ammissibilità della tutela cautelare e il contenuto del futuro giudizio di merito è inquadrabile come limite oggettivo e soggettivo del contenuto del provvedimento d’urgenza, non essendo possibile attribuire alle parti beni che le stesse potrebbero conseguire solo per effetto della sentenza.

Con la previsione dell’art. 96, co. 3, c.p.c. è stata introdotta una fattispecie a carattere sanzionatorio che prende le distanze dalla struttura tipica dell’illecito civile per confluire nelle cc.dd. condanne punitive e con la quale il giudice deve responsabilizzare la parte a una giustizia sana e funzionale, scoraggiando il contenzioso fine a sé stesso che, aggravando il ruolo del magistrato e concorrendo a rallentare i tempi di definizione dei processi, crea nocumento alle altre cause in trattazione mosse da ragioni serie e, spesso, necessità impellenti o urgenti nonché agli interessi pubblici primari dello Stato. La norma configura una sanzione di ordine pubblico dettata, con finalità di deflazione del contenzioso, nell’interesse pubblico alla repressione dell’abuso del processo e di quelle condotte processuali che determinano una violazione delle regole del giusto processo e della sua ragionevole durata. Il terzo comma dell’art. 96 c.p.c. è diretto quindi a sanzionare l’abuso del processo che si invera nei casi in cui lo strumento processuale viene piegato a finalità devianti rispetto alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi per il quale l’art. 24 Cost. garantisce il ricorso alla tutela giurisdizionale. La previsione di tale responsabilità processuale ha natura non tanto risarcitoria del danno cagionato alla controparte dalla proposizione di una lite temeraria, quanto più propriamente sanzionatoria delle condotte di quanti, abusando del diritto di azione e di difesa, si servano dello strumento processuale a fini dilatori, aggravando il volume del contenzioso; ciò è confermato, sul piano testuale, dal riferimento al “pagamento di una somma”, che segna una netta differenza terminologica rispetto al “risarcimento dei danni” di cui ai precedenti due commi dell’art. 96 e dall’adottabilità della condanna “anche d’ufficio”, che la sottrae all’impulso di parte e ne attesta la finalizzazione alla tutela di un interesse trascendente quello della parte stessa e colorato di connotati pubblicistici.

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08/01/2024
Data sentenza: 12/10/2022
Registro : RG – 17421 –  2022
Tribunale di Milano, 15 Aprile 2022
Il carattere ritorsivo dell’azione di responsabilità rileva ex art. 96 c.p.c.
La proposizione nei confronti dell’amministratore di un’azione di responsabilità di carattere ritorsivo, in spregio ai principi fondamentali di diritto che...

La proposizione nei confronti dell’amministratore di un’azione di responsabilità di carattere ritorsivo, in spregio ai principi fondamentali di diritto che governano la materia societaria anche sotto il profilo processuale, con il tentativo, in difetto di rituale instaurazione del contraddittorio, di incardinare il giudizio innanzi a un giudice evidentemente incompetente, si connota come abuso del processo ed implica la condanna della società attrice al pagamento a favore dell’amministratore, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c., della sanzione equitativamente determinata in misura pari alle spese legali.

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27/11/2023
Data sentenza: 15/04/2022
Registro : RG – 10911 –  2019
Tribunale di Bologna, 27 Giugno 2022
Data sentenza: 27/06/2022
Registro : RG – 10184 –  2017
Corte d'appello di Venezia, 29 Novembre 2022
L’assenza di litispendenza in caso di domanda proposta da soggetti diversi, l’efficacia della sentenza di accoglimento e rigetto e la ripartizione delle spese di lite
Nel caso in cui una domanda è proposta in più giudizi pendenti, il fatto che non vi sia coincidenza della...

Nel caso in cui una domanda è proposta in più giudizi pendenti, il fatto che non vi sia coincidenza della parte che ha proposto la domanda comporta l’esclusione in radice dell’ipotesi della litispendenza.

La sentenza che accoglie la domanda di nullità ha efficacia erga omnes, mentre la sentenza di rigetto ha efficacia esclusivamente tra le parti.

Nonostante parte convenuta abbia avanzato domanda risarcitoria e domanda per lite temeraria ex art. 96 c.p.i., parte attrice soccombente può essere condannata al pagamento integrale delle spese di lite, qualora la domanda di risarcimento avanzato dalla convenuta vittoriosa abbia un peso istruttorio nullo e considerando altresì che la domanda ex art. 96 c.p.c. costituisce mera domanda accessoria.

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09/07/2023
Data sentenza: 29/11/2022
Registro : RG – 500 –  2021
Tribunale di Catania, 27 Novembre 2018
Liquidazione del danno da lite temeraria
La pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c. introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo...

La pronuncia ex art. 96, co. 3, c.p.c. introduce nell’ordinamento una forma di danno punitivo per scoraggiare l’abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia deflazionando il contenzioso ingiustificato, ciò che esclude la necessità di un danno di controparte pur se la condanna è prevista a favore della parte e non dello Stato. L’aver subito un’azione manifestamente infondata per mala fede o colpa grave, ovvero per inosservanza della normale prudenza nei casi previsti dal secondo comma dell’art. 96 c.p.c., può configurare di per sé e secondo le circostanze del caso un danno risarcibile. Si è in sostanza inserita nel sistema una fattispecie di responsabilità da abuso del diritto d’azione ex se causativa di danno non patrimoniale, consistente nell’aver subito una iniziativa del tutto ingiustificata dell’avversario. In merito alla liquidazione del danno ex art. 96, co. 3, c.p.c., si impone al giudice di osservare un criterio equitativo in applicazione del quale la responsabilità patrimoniale della parte in mala fede ben può essere (anche) calibrata sull’importo delle spese processuali o su un loro multiplo, sempre con il limite della ragionevolezza.

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16/01/2023
Data sentenza: 27/11/2018
Registro : RG – 388 –  2017
Tribunale di Bologna, 9 Marzo 2021
Licenza di marchio, proroga tacita del contratto e principio di non contestazione
Non è revocabile in dubbio l’ammissibilità di una proroga tacita di un contratto, atteso che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di...

Non è revocabile in dubbio l'ammissibilità di una proroga tacita di un contratto, atteso che, secondo costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il contratto, pur a fronte di una clausola di rinnovo espresso, può proseguire di fatto a condizione che tale volontà di prorogare tacitamente il contratto risulti inequivoca.

In ossequio all’art. 115 c.p.c., perché un fatto allegato in causa sia controverso e, quindi, bisognoso di prova, è necessario che controparte svolga una contestazione specifica e puntuale. Il requisito di specificità è da ritenersi soddisfatto esclusivamente laddove la contestazione sia circostanziata, ovvero introduca elementi fattuali idonei a contrastare nel merito quanto asserito da controparte, dovendosi equiparare la contestazione generica ad una mancata contestazione. Sul tema, la giurisprudenza ha costantemente affermato che il giudice, in materia di diritti disponibili, debba ritenere sussistente, senza alcun bisogno di prova, il fatto costitutivo non contestato; tale principio risulta ben sintetizzato dall’attribuzione al fatto non contestato del carattere di “fatto pacifico”, pur in mancanza di un’ammissione esplicita o implicita (sul punto, ex plurimis, Cass. SS.UU. n. 261/02).

La domanda per una somma dovuta a titolo di royalties maturate sulla base di un contratto di licenza è oggetto di debito di valuta, il cui importo soggiace al principio del valore nominale di cui all’art. 1277 c.c. e, per l’effetto, non può essere oggetto di rivalutazione monetaria. Un debito di valuta, come tale, non è suscettibile di automatica rivalutazione per effetto del processo inflattivo della moneta; pertanto, spetta al creditore di allegare e dimostrare il maggior danno derivato dalla mancata disponibilità della somma durante il periodo di mora e non compensato dalla corresponsione degli interessi legali ex art. 1224, comma 2, c.c.

Con la promessa del fatto del terzo, il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Ne consegue che, qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e la mancata esecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno; qualora, invece, il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato a causa del rifiuto del terzo, diverrà attuale l'altra obbligazione di dare, in virtù della quale il promittente sarà tenuto a corrispondere l'indennizzo.

In tema di domanda ex art. 96 c.p.c.: come noto, la condanna per risarcimento dei danni per lite temeraria può essere pronunciata, a condizione che l’iniziativa giudiziaria avversaria, oltre che infondata, sia tale da dimostrare la consapevolezza della sua infondatezza da parte dei ricorrenti e, contemporaneamente, un'ignoranza, gravemente colpevole, della sua inammissibilità.

La condanna del soccombente per lite temeraria postula, cioè, che l'istante deduca e dimostri la concreta ed effettiva esistenza di un pregiudizio in conseguenza del comportamento processuale della controparte. L'istante, peraltro, è tenuto, altresì, a dimostrare la ricorrenza in detto comportamento, del dolo o della colpa grave, cioè della consapevolezza o dell'ignoranza derivante dal mancato uso di un minimo di diligenza, dell'infondatezza delle proprie tesi, ovvero del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere in giudizio.

Il presupposto per l'applicabilità della norma di cui all'art. 96 c.p.c. - nel rispetto del principio secondo cui la responsabilità processuale aggravata si sostanzia in una forma di danno punitivo teso a scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzionalità del sistema giustizia con la censura di iniziative giudiziarie avventate o meramente dilatorie - è la presenza, in capo al destinatario della condanna, della mala fede o della colpa grave previsti per la lite temeraria di cui al c. 1 di detta norma.

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03/09/2022
Data sentenza: 09/03/2021
Registro : RG – 19859-2018
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