L’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificato prima della sospensione dei termini processuali disposta dalla disciplina emergenziale del 2020 diventa nullo ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.p.c. quando, per effetto della sospensione, non risultano più rispettati i termini liberi a comparire rispetto all’udienza indicata in citazione; se il convenuto non si costituisce, il giudice deve disporne d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio ai sensi dell’art. 164, comma 2, c.p.c., la cui inosservanza comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 307, comma 3, c.p.c., perché il semplice differimento dell’udienza nel rispetto dei termini è previsto dal comma 3 della stessa norma soltanto per il caso in cui il convenuto si costituisca e deduca l’inosservanza dei termini [garanti che avevano proposto opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una banca, rimasta contumace, e che non avevano rinnovato la notificazione nei suoi confronti dopo l’intervento in giudizio della società cessionaria del credito].
Il giudice istruttore che ha dichiarato l’estinzione del processo può far parte del collegio chiamato a decidere sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 308, comma 2, c.p.c., perché tale norma rinvia all’art. 178, comma 5, c.p.c., che ne presuppone la partecipazione, e finché essa non sia dichiarata costituzionalmente illegittima non è configurabile un vizio di costituzione del giudice; la questione di legittimità costituzionale dell’art. 308, comma 2, c.p.c., pur non manifestamente infondata alla luce dei principi sull’imparzialità del giudice chiamato a decidere sui rimedi di natura impugnatoria interni allo stesso ufficio, è irrilevante nel giudizio di appello, perché la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice comporterebbe la rimessione al primo giudice, e non al collegio del reclamo, e la legittimità dell’estinzione va comunque verificata dal giudice d’appello attraverso l’esame dei motivi.
L’intervento in giudizio del cessionario del credito non esonera l’opponente dall’obbligo di rinnovare la notificazione della citazione nei confronti del creditore opposto non costituito, né può ingenerare incertezza sul destinatario della rinnovazione quando l’opponente abbia contestato la legittimazione del cessionario.
L’estinzione del processo per mancata rinnovazione della citazione presuppone la legittimità dell’ordine di rinnovazione, sicché il giudice dell’impugnazione deve verificare, nei limiti dei motivi, la sussistenza dei presupposti di tale ordine.
Ai fini del calcolo dei termini minimi a comparire si ha riguardo all’udienza indicata nella citazione, e la nullità derivante dalla loro inosservanza non è sanata dal fatto che i termini risultino rispettati per effetto del differimento d’ufficio della prima udienza ai sensi dell’art. 168-bis c.p.c.
Spetta alla società l’esclusiva legittimazione ad agire contro il terzo per l’illecito commesso a suo danno, anche se gli effetti negativi della condotta si riflettono sul socio in termini di azzeramento del valore della partecipazione e delle attese di redditività dell’investimento. I danni riferiti alla perdita di potenzialità reddituali della società possono essere fatti valere solo dalla società danneggiata; al socio in proprio residua un limitato margine di legittimazione per i soli danni che subisce direttamente in quanto persona, attinenti alla sua attività economica e alla sua vita personale e relazionale (danno all’immagine, all’onorabilità, alla perdita di opportunità economiche e lavorative).
Il socio può ottenere il risarcimento soltanto se il pregiudizio sofferto è autonomo, ossia non riconducibile a una porzione del danno subito dalla società né collegato al complesso dei diritti inerenti alla sua posizione di membro della compagine sociale, e incide su situazioni giuridiche personalmente riconducibili a lui: danni non patrimoniali, quali la lesione dell’onore, della reputazione e dell’immagine, o patrimoniali, quali la perdita della capacità lavorativa, di opportunità economiche o del merito creditizio. La regola evita che il terzo sia obbligato a un duplice risarcimento del medesimo danno, previene una surrettizia restituzione ai soci di valori in grado di ledere l’integrità del capitale e assicura la parità di trattamento tra i soci.
La qualifica di unico titolare e beneficiario economico (beneficial owner) di una società coincide con quella di socio unico e titolare effettivo della partecipazione e non corrisponde ad alcuna posizione giuridica distinta, perché la società resta autonomo centro di imputazione di situazioni giuridiche e titolare di un patrimonio non sovrapponibile a quello del socio. Ammettere il socio, ancorché unico, a far valere in proprio i danni arrecati alla società [estromessa dalla compagine di altre società] significherebbe identificarlo con la società e consentirgli di far valere nel processo diritti altrui, in violazione dell’art. 81 c.p.c.
La legittimazione del socio a costituirsi parte civile, quale persona offesa, nel procedimento penale relativo ai fatti che hanno condotto all’estromissione della società partecipata è irrilevante ai fini della sua legittimazione ad agire in sede civile per il risarcimento dei danni arrecati direttamente al patrimonio di quella società.
L’appellante che impugna la sentenza con la quale il giudice di primo grado non si è pronunciato su una domanda, avendola ritenuta assorbita dalla decisione su una questione pregiudiziale [quale il difetto di legittimazione attiva], ha soltanto l’onere di riproporla nel rispetto dell’art. 346 c.p.c., senza dover formulare uno specifico motivo di gravame sul merito della domanda medesima.
Quando la causa è trattenuta in decisione, non vi è più spazio per la declaratoria di inammissibilità dell’appello ai sensi degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., che il giudice pronuncia con ordinanza quando ritiene fin da subito che l’impugnazione non abbia ragionevole probabilità di essere accolta.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società non è opponibile a chi non ne è mai stato socio.
La nullità della citazione si produce, a norma dell’art. 164, quarto comma, c.p.c., solo quando il petitum sia del tutto omesso o assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l’esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda; l’oggetto della domanda va identificato avendo riguardo all’insieme delle indicazioni contenute nell’atto di citazione e nei documenti allegati. L’eccezione va comunque disattesa per raggiungimento dello scopo quando i convenuti hanno preso compiutamente posizione su tutti i fatti posti a fondamento della domanda.
La tenuta delle scritture contabili è uno dei doveri gravanti sugli amministratori di società e il mancato rinvenimento di tali scritture da parte del curatore del fallimento giustifica l’allegazione dell’inadempimento di quel dovere da parte dell’amministratore (o liquidatore) convenuto nell’azione di responsabilità. Poiché la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l’attività dell’impresa senza determinarli, il deficit patrimoniale deriva da quegli accadimenti, e l’insolvenza o lo sbilancio patrimoniale della società non possono essere fatti discendere dalla mancata o scorretta registrazione in contabilità né dalla mancata consegna della contabilità al curatore.
L’impossibilità per il curatore di ricostruire con sufficiente certezza, a causa del mancato rinvenimento o dell’irregolare tenuta delle scritture contabili, le vicende che hanno condotto all’insolvenza può costituire essa stessa causa di danno, nella misura in cui comporti un maggiore onere nell’espletamento dei compiti del curatore e un aggravio dei costi della procedura destinato a incidere sull’attivo disponibile. Quando il curatore non specifica il pregiudizio derivato direttamente alla società o ai creditori sociali dall’irregolare tenuta della contabilità e dalla sua omessa consegna, non è configurabile una responsabilità risarcitoria, di cui il danno è elemento costitutivo.
Una prima perdita d’esercizio che non intacca il patrimonio netto, accompagnata da segnali di mancanza di redditività, richiede attenzione da parte degli amministratori senza imporre l’immediata messa in liquidazione della società, finché non sia venuto meno il presupposto della continuità aziendale. Non vi è ritardo nell’accertamento della causa di scioglimento quando l’amministratore, appena il bilancio evidenzia la perdita del capitale con patrimonio netto negativo, ne prende atto e convoca l’assemblea per la nomina del liquidatore.
Anche a ritenere tardiva l’adozione di misure idonee a fronteggiare i primi segnali di crisi, va esclusa la colpa degli amministratori che, dopo aver ridotto i costi, si sono attenuti all’indicazione del consulente della società di attendere prima di avviare la liquidazione.
La percezione dei compensi da parte degli amministratori può rilevare come pagamento preferenziale in lesione della par condicio creditorum solo se, al momento della percezione, essi avrebbero dovuto essere consapevoli che l’attivo sarebbe stato insufficiente a soddisfare i crediti privilegiati. Il curatore che lamenta il danno da pagamento preferenziale deve offrire elementi idonei a dimostrarlo e quantificarlo, quali lo stato passivo esecutivo e l’attivo disponibile per la distribuzione.
La concorrenza sleale presuppone imprese attive e in continuità, operanti anche solo potenzialmente nel medesimo mercato; viene meno la situazione di concorrenza quando la società che si assume danneggiata ha perso il capitale, versa in stato di scioglimento e sta cessando la propria attività.
Costituisce domanda nuova, tardiva e inammissibile, l’allegazione, introdotta dal curatore con la prima memoria ai sensi dell’art. 183, sesto comma, c.p.c., della responsabilità dei soci per non aver vigilato sull’operato del liquidatore né agito nei suoi confronti a tutela della società.
Non sussiste un rapporto di pregiudizialità tra il giudizio di responsabilità e il processo penale nei confronti del liquidatore quando la curatela ha trasferito l’azione civile in sede penale, con conseguente estinzione del rapporto processuale civile ai sensi dell’art. 75 c.p.p.
La citazione è nulla per vizio della editio actionis solo quando le sue lacune, per totale omissione o assoluta incertezza dell’oggetto della domanda o per mancanza assoluta dei fatti che definiscono la causa petendi, sono tali da compromettere il diritto di difesa del convenuto e il potere-dovere del giudice di pronunciare nel merito. Ricostruzioni giuridiche non corrette o una descrizione poco limpida del nesso di causalità tra condotta e pregiudizio attengono alla fondatezza della domanda.
La rinuncia all’azione sociale di responsabilità o la relativa transazione, contenute in accordi conclusi dall’organo amministrativo [anche se regolati da una legge straniera] in vista della cessazione dell’amministratore dalla carica, sono nulle e inefficaci nei confronti della società quando non siano state approvate con espressa deliberazione dell’assemblea, in assenza del voto contrario della minoranza qualificata, secondo il procedimento inderogabile previsto dall’art. 2393, ult. comma, c.c., perché la responsabilità dell’amministratore verso la società amministrata è regolata dal diritto italiano.
L’autorizzazione dell’assemblea all’azione di responsabilità contro gli amministratori, richiesta dall’art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell’azione, la cui esistenza va verificata d’ufficio dal giudice, ed è sufficiente che sussista al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio. Quando rileva il difetto di autorizzazione, il giudice deve assegnare un termine perentorio per il suo rilascio ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., e la delibera prodotta entro tale termine rende procedibile la domanda anche se il difetto sia stato tempestivamente eccepito dal convenuto.
Nell’azione sociale di responsabilità promossa dalla società capogruppo contro un proprio amministratore per condotte che hanno inciso direttamente sull’operatività e sul patrimonio delle società controllate, l’attrice deve allegare e provare il nesso causale tra tali condotte e il pregiudizio subito dal proprio patrimonio, ad esempio in termini di minori utili distribuiti o di diminuzione del valore della partecipazione. Il danno subito dalle controllate [per lo storno di dipendenti o la perdita di clienti] può essere fatto valere soltanto da queste ultime, perché la controllante è priva di legittimazione al riguardo.
Perché sussista la nullità dell’atto di citazione per indeterminatezza dell’oggetto o per incertezza dei fatti costitutivi della domanda, ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c., è necessario che tali elementi siano del tutto omessi o risultino assolutamente incerti e inadeguati a tratteggiare l’azione, con un’incertezza che non sia marginale o superabile e investa l’intero contenuto dell’atto, perché la lettura dell’art. 163 c.p.c. non può essere meramente formalistica. Anche indicazioni incomplete e a tratti nebulose sono idonee a escludere la nullità quando consentano al convenuto di cogliere petitum e causa petendi e di prendere posizione su ogni condotta contestata [nell’azione di responsabilità contro l’amministratore].
Agisce in giudizio senza il grado minimo di diligenza, ed è tenuta al pagamento della somma prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c., la parte che fondi la propria domanda [di responsabilità contro l’amministratore] su affermazioni lacunose e apodittiche, mai sorrette da prova, quando avrebbe potuto rilevarne facilmente l’infondatezza; la somma può essere determinata in via equitativa in misura pari ai compensi di avvocato liquidati.
Nell’azione di responsabilità contro l’amministratore, l’atto di citazione deve individuare i comportamenti asseritamente contrari ai doveri legali o statutari da cui l’attore desume il diritto risarcitorio; la nullità per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 164, quarto comma, c.p.c. ricorre però soltanto quando tali elementi siano del tutto omessi o assolutamente incerti, perché la lettura dell’art. 163 c.p.c. non può essere formalistica, e resta distinta dalla questione della prova degli elementi costitutivi della responsabilità.
La prescrizione dell’azione sociale di responsabilità resta sospesa ai sensi dell’art. 2941, n. 7, c.c. finché l’amministratore è in carica, e l’art. 2393, quarto comma, c.c. ne consente l’esercizio entro cinque anni dalla cessazione; la sospensione opera senza soluzione di continuità quando l’amministratore, nella stessa assemblea in cui sostiene di essere cessato, sia stato confermato nella carica e nominato amministratore delegato per un ulteriore mandato.
La responsabilità contrattuale dell’amministratore di s.r.l. verso la società presuppone la specifica deduzione e prova di inadempimenti ai doveri di legge, di statuto o di diligenza, del danno concreto al patrimonio sociale per ciascuna condotta e del nesso causale, non essendo sufficiente la generica deduzione dell’illegittimità dell’intera gestione, l’indicazione di un danno complessivo non riferito ai singoli addebiti o la doglianza sui risultati negativi delle scelte gestorie, insindacabili nel merito salvo che risultino, ex ante, manifestamente irragionevoli o assunte senza le cautele e le informazioni normalmente richieste; sono tardive le allegazioni sul danno introdotte per la prima volta con la perizia di parte depositata con la seconda memoria ai sensi dell’art. 171-ter c.p.c.
Per l’omesso pagamento di tributi e canoni il danno risarcibile non è l’imposta, che la società avrebbe comunque dovuto sostenere, ma l’importo di sanzioni, interessi e aggi, e l’amministratore ne risponde solo se la società era in grado di pagare o se, a capitale perduto, abbia indebitamente proseguito l’attività; la sentenza penale non irrevocabile non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile di responsabilità ai sensi dell’art. 651 c.p.p. La mera infondatezza e genericità della domanda non integra di per sé la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
La nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, comma 4, c.p.c., ricorre in presenza di vizi radicali della domanda, quali l’omissione o l’assoluta incertezza circa la cosa oggetto della domanda (petitum) ovvero qualora manchi l’esposizione dei fatti costitutivi della domanda (causa petendi). Detti vizi devono essere di gravità tale da non consentire, tramite una valutazione globale dell’atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, di individuare in modo chiaro e determinato la cosa oggetto della domanda e i suoi fatti costitutivi, ostacolando in maniera evidente il diritto di difesa di controparte.
L’interesse ad agire dell’attrice che agisce per l’accertamento negativo della liceità di una condotta sussiste anche nel caso in cui tale condotta sia cessata, qualora la convenuta dovesse riconoscere la liceità di tali condotte, rifiutandosi tuttavia di effettuare un analogo riconoscimento per eventuali identiche condotte che l’attrice dovesse replicare in futuro. Infatti, l’attrice ha interesse non solo a salvaguardarsi da contestazioni per ciò che ha fatto, ma anche a mettersi al riparo da contestazioni per ciò che, in maniera identica, potrebbe fare in futuro.
L’utilizzo del marchio altrui come “parola chiave” per lo svolgimento di attività di posizionamento pubblicitario online è lecito, nei limiti in cui l’uso di un segno identico al marchio altrui non comprometta le funzioni essenziali del marchio, quale quella di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto. Questo principio trova la propria ratio nel consentire l’uso dei marchi attorei come parola chiave qualora questo sia finalizzato ad offrire al navigatore internet la possibilità di valutare alternative commerciale ai prodotti commercializzati da parte attrice, dovendosi privilegiare un approccio pro-concorrenziale [nel caso di specie l’utilizzo lecito del marchio altrui è consistito nell’impiego del marchio come parola chiave, per posizione annunci senza che il segno comparisse].
Le spese dell’accertamento tecnico preventivo a fini di composizione della lite ex art. 696-bis c.p.c. devono essere poste a carico della parte richiedente, e saranno prese in considerazione nel successivo giudizio di merito, ove l’accertamento tecnico sarà acquisito, come spese giudiziali, da porre, salva l'ipotesi di compensazione, a carico del soccombente
L’esigenza di adeguata determinazione dell’oggetto del giudizio, indispensabile garanzia dell’effettività del contraddittorio e del diritto di difesa, è soddisfatta con l’identificazione dei fatti che concorrono a costituire gli elementi costitutivi della responsabilità al fine di consentire alla controparte di approntare tempestivi e completi mezzi difensivi: la nullità della citazione sussiste solo se tali fatti sono del tutto omessi o incerti, inadeguati a tratteggiare l’azione e se l’incertezza investe l’intero contenuto dell’atto. (altro…)
Non potendo il giudice arrogarsi il compito di stabilire l'esistenza o meno in una determinata opera di un valore artistico – occorre rilevare nella maniera più oggettiva possibile la percezione che di una determinata opera del design possa essersi consolidata nella collettività ed in particolare negli ambienti culturali in senso lato, estranei cioè ai soggetti più immediatamente coinvolti nella produzione e commercializzazione per un verso e nell'acquisto di un bene economico dall'altro. In tale prospettiva può darsi rilievo - al fine di riconoscere una positiva significatività della qualità artistica di un'opera del design - al diffuso riconoscimento che più istituzioni culturali abbiano espresso in favore dell'appartenenza di essa ad un ambito di espressività che trae fondamento e che costituisce espressione di tendenze ed influenze di movimenti artistici o comunque della capacità dell’autore di interpretare lo spirito dell’epoca, anche al di là delle sue intenzioni e della sua stessa consapevolezza, posto che l'opera a contenuto artistico assume valore di per sé e per effetto delle capacità rappresentative e comunicative che essa possiede e che ad essa vengono riconosciute da un ambito di soggetti più ampio del solo consumatore di quello specifico oggetto. In tale contesto il giudice dunque non attribuisce all’opera del design un “valore artistico” ex post in quanto acquisito a distanza di tempo, bensì ne valuta la sussistenza con un procedimento che in qualche modo richiede un apprezzamento che contestualizzi l'opera nel momento storico e culturale in cui è stata creata, di cui assurge in qualche modo a valore iconico, che può richiedere (come per tutti i fenomeni artistici) una qualche sedimentazione critica e culturale (l’applicazione di tali criteri ha determinato il Tribunale a riconoscere nel modelli dei Moon Boots la qualità di opera del design industriale ai sensi del n. 10 del comma 1 dell’art. 2 l.d.a., evidenziando a tale fine tutti gli elementi e le circostanze che testimoniavano già all’epoca la considerazione che tale prodotto e le sue peculiari forme avevano assunto da parte di ambienti culturali ed artistici nonché del mondo del design).
La sostanziale identità delle forme non risulta in alcun modo compromessa dal fatto che i prodotti contestati presentino una colorazione particolare o marchi differenti.
In tema di diritto d'autore, l'elaborazione creativa si differenzia dalla contraffazione, in quanto mentre quest'ultima consiste nella sostanziale riproduzione dell'opera originale, con differenze di mero dettaglio che sono frutto non di un apporto creativo ma del mascheramento della contraffazione, la prima si caratterizza per un'elaborazione dell'opera originale con un riconoscibile apporto creativo. Ciò che rileva, pertanto, non è la possibilità di confusione tra due opere, alla stregua del giudizio d'impressione utilizzato in tema di segni distintivi dell'impresa, ma la riproduzione illecita di un'opera da parte dell'altra, ancorché camuffata in modo tale da non rendere immediatamente riconoscibile l'opera originaria
La fattispecie di plagio di un'opera altrui non è data soltanto dal "plagio semplice o mero plagio" o dalla "contraffazione" dell'opera tutelata, ma anche dal cosiddetto "plagio evolutivo", il quale costituisce un'ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell'originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell'intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un'opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell'abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest'ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 l.a. (nel caso di specie, ha ritenuto il Collegio che l'uso del glitter sia del tutto inessenziale a conferire l’autonomia ed originalità creativa necessaria per conferire al modello “glitterato” dignità di opera autonoma).
La ripresa pedissequa dei medesimi modelli per i quali era operativo l’impegno di astensione assunto in occasione di previo accordo transattivo consente di individuare la specifica violazione degli impegni medesimi, non aggirabili mediante la mera attribuzione ai modelli da ultimo contestati di un codice identificativo diverso da quelli indicati nell'accordo stesso anche in considerazione degli obblighi di buona fede connaturati all’ambito contrattuale di riferimento.
L’obbligo di non contestazione della tutela autorale spettante all'opera dell'ingegno assunto dalle parti contrattualmente è del tutto legittimo, risultando detta rinuncia pertinente a diritti disponibili delle parti.
Per dichiarare anche la sussistenza dell’ipotesi di concorrenza sleale ex art. 2598 n. 3 c.c. a titolo di concorrenza sleale dipendente dalla violazione di diritti di proprietà intellettuale occorre che sussistano spazi di effettiva autonomia rispetto alle condotte di plagio/contraffazione che ne consentono un’autonoma individuazione. Diversamente essa deve ritenersi assorbita.
Ogni soggetto che abbia partecipato alla filiera produttiva e distributiva del prodotto contraffatto deve risponderne in via solidale con gli altri appartenenti a tale filiera, avendo essi posto in essere un contributo causale comunque rilevante ai fini della consumazione dell’illecito (nel caso di specie - e fatte salve le domande di manleva interne svolte dalle convenute tra loro – sono state ritenute responsabili in concorso tra loro la società gerente il sito e-commerce e le attività di promozione, commercializzazione e logistica afferenti alla vendita dei prodotti in contraffazione; la società produttrice dei prodotti contestati e licenziataria del marchio su di essi apposti; la società licenziante dei marchi stessi e corresponsabile dell’ideazione, scelta ed approvazione dei prodotti contestati; la società venditrice dei prodotti)
L’esaurimento del diritto di distribuzione non si verifica ove il primo atto di trasferimento dell’opera originale o di sue copie sia avvenuto senza il consenso del titolare del diritto.
Quanto alla sussistenza di un pregiudizio in danno del titolare dell’opera oggetto di plagio/contraffazione, l’esistenza in sé di tale pregiudizio è connessa alla natura assoluta dei diritti spettanti all’autore ed ai suoi aventi causa sul piano delle facoltà di utilizzazione economica di essa.
Se è vero che il criterio della reversione degli utili non è stato esteso dal legislatore alla disciplina del diritto d’autore nei termini in cui esso è stato trasfuso nel terzo comma dell’art. 125 c.p.i., tuttavia il secondo comma dell’art. 158 l.d.a. prevede espressamente che il lucro cessante deve essere valutato dal giudice anche tenuto conto degli utili realizzati in violazione dei diritti. Tale parametro, fondato sul beneficio tratto dall'attività vietata, nell'apprezzamento delle circostanze del caso concreto assurge infatti ad utile criterio di riferimento del lucro cessante, segnatamente quando il danno sia correlato al profitto del danneggiante, nel senso che questi abbia sfruttato a proprio favore occasioni di guadagno di pertinenza del danneggiato, sottraendole al medesimo.
Per la natura contrattuale dell’arbitrato irrituale, l’eccezione di compromesso non dà luogo a una questione di competenza bensì di proponibilità della domanda, risultando la relativa eccezione di natura sostanziale, attinente al merito. Anche in esito alla novella del 2006, che ha inserito e disciplinato l’istituto dell’arbitrato irrituale all’interno del codice di rito all’art. 808 ter c.p.c., l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato ritiene che la clausola di arbitrato irrituale non comporti l’incompetenza del giudice ordinario a conoscere della domanda, ma soltanto, qualora la controparte sollevi ritualmente la relativa eccezione, l'improponibilità della medesima.
Non è congruo richiedere, a titolo di risarcimento del danno conseguente alla risoluzione di un contratto di licenza per inadempimento del licenziante, l’importo che era ancora dovuto ai sensi del contratto, calcolato sulla base della sua scadenza naturale, comprendendovi (altro…)
In tema di azioni nei confronti dell'amministratore di società, a norma dell'art. 2395 c.c., il socio (o il terzo) è legittimato, anche dopo il fallimento della società, all'esperimento dell'azione aquiliana per ottenere il risarcimento dei danni subiti nella propria sfera individuale, (altro…)