I poteri degli amministratori di società si determinano con riferimento agli atti che rientrano nell’oggetto sociale, qualunque ne siano la rilevanza economica e la natura giuridica e anche se eccedono i limiti della cosiddetta ordinaria amministrazione, perché la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista dal codice civile per i beni degli incapaci (artt. 320, 374 e 394 c.c.) è diversa da quella rilevante in materia societaria. Salve le limitazioni specificamente previste dallo statuto, rientrano pertanto nella competenza dell’amministratore tutti gli atti inerenti alla gestione della società, mentre eccedono i suoi poteri gli atti di disposizione o di alienazione suscettibili di modificare la struttura dell’ente e perciò esorbitanti dall’oggetto sociale e con esso contrastanti.
Le compravendite immobiliari stipulate dall’amministratore [di società il cui oggetto sociale comprende la costruzione e la vendita di case e terreni] sono atti di ordinaria amministrazione, in quanto direttamente strumentali all’oggetto sociale.
Il giudice che dichiari improcedibile l’azione di responsabilità contro l’amministratore [di s.r.l.], devolvendone la cognizione all’arbitro previsto dalla clausola compromissoria statutaria, può esaminare le questioni di merito comuni al solo fine di decidere le domande proposte nei confronti degli altri convenuti [terzi acquirenti che non abbiano sollevato l’eccezione di compromesso].
L’atto di appello deve contenere, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorrano particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, che lo distingue dalle impugnazioni a critica vincolata.
L’azione di responsabilità contro il socio amministratore di una società di persone ha natura contrattuale e spetta alla società, che la esercita tramite il proprio rappresentante senza necessità di una delibera, mancando in tale tipo sociale l’organo assembleare; resta esclusa la legittimazione del singolo socio, salvo l’esercizio in via surrogatoria nei casi ammessi. L’eccezione di compromesso fondata sulla clausola statutaria non è rilevabile d’ufficio ed è inammissibile se sollevata con la comparsa di risposta tardiva.
Quando lo statuto distingua tra ordinaria e straordinaria amministrazione, eccede l’ordinaria amministrazione solo l’atto idoneo a modificare la struttura dell’ente e riconoscibile come non rivolto a realizzarne gli scopi economici, rilevando non il carattere dispositivo o conservativo dell’atto, ma la sua incidenza sugli elementi costitutivi dell’impresa. Non è quindi atto di straordinaria amministrazione, riservato alla firma congiunta, la promozione da parte di uno dei due soci amministratori dell’azione di responsabilità contro l’altro, volta a reintegrare il patrimonio sociale, né l’opposizione dell’altro amministratore ai sensi dell’art. 2257 c.c., che riguarda gli atti di gestione futuri, può essere formulata in corso di causa.
Va respinta la domanda della s.n.c. quando gli addebiti riguardino l’attività lavorativa prestata dal socio, che non sia socio d’opera, anziché i suoi doveri di amministratore, come l’interruzione delle trasferte presso i clienti, la dichiarata intenzione di sciogliere la società al raggiungimento dell’età pensionabile o l’avvio di un’attività agricola non concorrente, e quando non siano provati il danno e il nesso causale. La condanna ai sensi dell’art. 96, primo comma, c.p.c. richiede la prova dell’an e del quantum del danno, e quella d’ufficio ai sensi del terzo comma va esclusa quando la parte non potesse avvertire facilmente l’infondatezza della domanda.
In caso di inabilitazione, l’atto di acquisto di partecipazioni sociali a titolo oneroso deve qualificarsi come atto eccedente l’ordinaria amministrazione, comportando un mutamento della essenza economica o della situazione giuridica dei vari elementi che formano la composizione base del patrimonio amministrato e ciò esclude che possa trattarsi di un atto conservativo. Pertanto, in assenza del consenso del curatore e dell’autorizzazione del giudice tutelare, l’atto di acquisto è annullabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 427 e 1425 c.c.
In tema di determinazione dei poteri attribuiti agli amministratori delle società di capitali, non trova applicazione la distinzione tra atti di ordinaria e straordinaria amministrazione prevista con riguardo ai beni degli incapaci dagli artt. 320, 374 e 394 c.c., dovendosi invece fare riferimento agli atti che rientrano nell’oggetto sociale – qualunque sia la loro rilevanza economica e natura giuridica – pur se eccedano i limiti della cosiddetta ordinaria amministrazione, con la conseguenza che, salvo le limitazioni specificamente previste nello statuto sociale, rientrano nella competenza dell’amministratore tutti gli atti che ineriscono alla gestione della società, mentre eccedono i suoi poteri quelli di disposizione o alienazione, suscettibili di modificare la struttura dell’ente e perciò esorbitanti (e contrastanti con) l’oggetto sociale. Ai fini della valutazione della pertinenza di un atto degli amministratori di una società di capitali all’oggetto sociale, e della conseguente efficacia dello stesso ai sensi dell’art. 2384 c.c., il criterio da seguire è quello della strumentalità, diretta o indiretta, dell’atto rispetto all’oggetto sociale, inteso come la specifica attività economica (di produzione o scambio di beni o servizi) concordata dai soci nell’atto costitutivo in vista del perseguimento dello scopo di lucro proprio dell’ente. Non sono invece sufficienti, al predetto fine, né il criterio della astratta previsione, nello statuto, del tipo di atto posto in essere (la cui elencazione non potrebbe mai essere completa, data la serie infinita di atti, di vario tipo, funzionali all’esercizio di una determinata attività, né assicurando l’espressa previsione statutaria di un atto tipico che lo stesso sia, in concreto, rivolto allo svolgimento di quella attività), né il criterio della conformità dell’atto all’interesse della società (in quanto l’oggetto sociale costituisce, ai sensi dell’art. 2384 c.c., un limite al potere rappresentativo degli amministratori, i quali non possono perseguire l’interesse della società operando indifferentemente in qualsiasi settore economico, ma devono rispettare la scelta del settore in cui rischiare il capitale fatta dai soci nell’atto costitutivo).
La mera vendita dell’unico cespite aziendale, quale l’immobile adibito a sede di svolgimento dell’attività d’impresa, incide sostanzialmente sull’oggetto sociale e dunque rientra nel novero degli atti riservati alla competenza funzionale dell’assemblea dei soci, secondo lo schema delineato dall’art. 2479, co. 2, n. 5, c.c. che pone un limite legale al potere di rappresentanza dell’amministratore.
L’eccedenza dell’atto rispetto ai limiti dell’oggetto sociale, ovvero il suo compimento da parte dell’amministratore al di fuori dei poteri conferitigli, non integra un’ipotesi di nullità, ma di inefficacia e di opponibilità dell’atto medesimo ai terzi; è, dunque, rimesso alla società, e solo ad essa, di respingere gli effetti dell’atto, sicché deve correlativamente esserle riconosciuto il potere di assumere ex tunc quegli effetti, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell’amministratore. Ne deriva che ogni questione relativa alla estraneità dell’atto compiuto dall’amministratore rispetto all’oggetto sociale è da ritenersi irrilevante a seguito e per effetto dell’adozione di una delibera di autorizzazione preventiva, o di ratifica successiva, adottata dalla società, posto che tale delibera impegna la società medesima alla condotta di essa esecutiva e ad essa conforme posta in essere dall’organo di gestione, idonea o meno che sia rispetto al perseguimento dell’oggetto sociale.
La limitazione dei poteri gestori alla ordinaria amministrazione va interpretata non nel senso che essa assume nel diritto generale delle persone fisiche, di impedimento ad operazioni dispositive o comunque non meramente conservative, bensì considerando che l'esercizio dell’impresa –in forma o meno associata- presuppone necessariamente il compimento di una serie continua di atti di investimento, acquisto, cessione e finanziamento e fondando quindi la distinzione con gli atti di straordinaria amministrazione sulla relazione in cui il singolo atto si pone con la gestione normale della specifica impresa oggetto del giudizio. (altro…)
Poiché, nell'esercizio dell’impresa, costituiscono atti di straordinaria amministrazione solo quegli atti che ne modificano la struttura economico-organizzativa (non rilevando invece la natura conservativa o dispositiva dell’atto), la conclusione di un accordo transattivo avente per oggetto beni di «non rilevante valore, la cui proprietà/possesso non appare significativa rispetto alla struttura economico-organizzativa dell’impresa nel suo insieme» costituisce un atto di ordinaria amministrazione, che, se compiuto dall’amministratore giudiziario nominato ex art. 2409 c.c., non richiede una specifica autorizzazione da parte del Tribunale.
Parimenti, non deve essere autorizzata ex art. 92, co. 2, disp. att. c.c. la partecipazione dell’amministratore giudiziario al procedimento avente per oggetto il reclamo proposto contro il suo provvedimento di nomina.