Le fotografie prive di carattere creativo, che esprimono la competenza tecnica e la professionalità dell’autore, sono tutelate come fotografie semplici ai sensi degli artt. 87 ss. l. 633/1941 quando rechino le indicazioni prescritte dall’art. 90 della stessa legge, che possono risultare dalla pubblicazione delle immagini sul sito del fotografo o del cessionario dei diritti con l’indicazione dell’autore, del nome, del codice e dell’anno di produzione [vedute aeree delle isole Eolie riprodotte su magneti venduti come oggetti ricordo].
La messa in vendita di prodotti che riproducono fotografie altrui senza il consenso del titolare dei diritti di sfruttamento economico viola gli artt. 12 e 88 l. 633/1941 anche quando i prodotti siano stati acquistati da un fornitore terzo, perché l’art. 156 della stessa legge consente di impedire la continuazione o la ripetizione della violazione sia da parte del suo autore sia da parte dell’intermediario e la fornitura del terzo sarebbe comunque illegittima; l’acquisto da terzi deve inoltre essere provato con documenti che consentano di identificare i prodotti forniti, e il periculum in mora sussiste quando la commercializzazione prosegua dopo le diffide, per il rischio di deprezzamento delle immagini e di ulteriori perdite economiche, giustificando l’inibitoria e l’ordine di distruzione del materiale ai sensi degli artt. 158 e 163 l. 633/1941.
Rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b), d.lgs. 168/2003 la domanda cautelare fondata sulla violazione dei diritti d’autore e connessi su immagini fotografiche, e non sull’inadempimento di un accordo commerciale tra le parti, perché la competenza va verificata in base alla prospettazione della domanda, senza che rilevino le contestazioni del convenuto; la materia del diritto d’autore non è soggetta alla mediazione obbligatoria prevista dall’art. 5 d.lgs. 28/2010.
L’utilizzo, senza il consenso degli eredi legittimati ai sensi degli artt. 8 c.c. e 93 e 96 l.d.a., dell’immagine anche stilizzata e del nome d’arte di un attore celebre [Totò] per promuovere un’attività di ristorazione, nei menù, nei volantini, nei siti internet e sui profili social, è illecito, perché non ricorre alcuna finalità di interesse pubblico che ne giustifichi la libera utilizzazione ma soltanto uno scopo commerciale e pubblicitario. Ne consegue l’ordine di cessare l’uso del nome e dell’immagine nella denominazione sociale, nei segni distintivi e in ogni mezzo pubblicitario, anche quando l’insegna sia stata nel frattempo mutata ma l’uso sia proseguito, e l’ordine di distruzione dei prodotti realizzati in violazione ai sensi dell’art. 158 l.d.a.
L’illecito sfruttamento pubblicitario dell’immagine di una persona notoria obbliga al risarcimento del danno patrimoniale, consistente nella perdita della possibilità di offrire a terzi l’uso dell’immagine per prodotti o servizi analoghi; l’esistenza del danno è confermata dagli accordi stipulati dagli eredi per regolamentare lo sfruttamento economico dell’immagine e dall’interruzione delle trattative con un investitore [per la creazione di una catena di ristorazione] motivata dalla diffusione di usi non autorizzati. In mancanza di prova di specifiche voci di danno, il danno può essere liquidato in via equitativa in una somma corrispondente al compenso che sarebbe stato presumibilmente richiesto per il consenso, tenuto conto degli importi riconosciuti in transazioni con altri utilizzatori abusivi, della notorietà dell’artista e della durata della condotta [5.000 euro per ciascuno degli ultimi cinque anni].
Il diritto al nome e all’immagine trova tutela negli artt. 2 Cost., 7, 8, 9 e 10 c.c. e 96, 97 e 156 ss. l.d.a., che escludono la possibilità di esporre, pubblicare, riprodurre o mettere in commercio il ritratto di una persona senza il suo consenso, salve le eccezioni di legge. Nel giudizio di merito il collegio può condividere la valutazione del fumus boni iuris compiuta nell’ordinanza di reclamo che abbia respinto la domanda cautelare per difetto di periculum in mora, in particolare quando il convenuto, rimasto contumace, non abbia fornito elementi ulteriori.
Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione.
Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto.
Costituisce atto di concorrenza sleale l'imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell'altrui prodotto, allorchè il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla confezione dell'imitatore, le qualità di cui è portatore l'altrui prodotto (c.d. "look alike"), ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto alle fonti di produzione.
L'art. 125 c.p.i., comma 2, consente che il giudice liquidi il danno in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione. Il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.
La retroversione degli utili ha una causa petendi diversa, autonoma e alternativa rispetto alle fattispecie risarcitorie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 125. Ci si trova di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui.
La creatività non è costituita dall’idea in sé, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere che sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l’ottenimento della protezione. Il concetto giuridico di creatività non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività.
L’apposizione di una macchia di colore su una fotografia di una nota attrice integra un sufficiente atto creativo, idoneo a essere tutelato ai sensi della normativa in materia.
La violazione del diritto d’autore costituisce “un danno ingiusto” ex art. 2043 cc, per il cui risarcimento occorre la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla norma, tra cui vi è il compimento di un “fatto doloso o colposo”.
La tesi che ritiene non registrabile come marchio (il quale non è sottoposto a limite temporali di tutela) una forma di prodotto già oggetto di brevetto quale modello o quale invenzione (soggetti ad una durata limitata della protezione) si basa sull’esigenza di non concedere la registrabilità di forme funzionali dettate da ragioni di utilità tecnica, non monopolizzabile se non nei limiti e secondo le regole proprie, appunto, dei brevetti per invenzione o per modello. Le forme idonee a realizzare un concetto innovativo brevettato, se sostituibili con altre forme in grado di realizzare il medesimo concetto, nel momento della scadenza del brevetto godranno di una tutela ristretta alla forma specifica registrata con piena libertà per chiunque di adottare forme alternative, ma non confondibili e che utilizzino lo stesso concetto innovativo. La circostanza, del resto, che in forza dell’art. 9 la preclusione riguardi il segno costituito “esclusivamente” dalla forma del prodotto necessaria per ottenere un risultato tecnico, comporta che le forme non riconducibili in via esclusiva ad esigenze tecniche possono assolvere anche ad altre funzioni, vale a dire quella di marchio, per cui nel caso in cui una stessa forma veda la coesistenza di una funzione utilitaristica tecnica con quella propria del marchio, se questa è prevalente nell’uso non risulta applicabile il divieto di cui all’art. 9 CPI. Una forma puo’ essere registrata come marchio quando svolge prevalentemente una funzione distintiva, tipica del marchio, piuttosto che estetica o funzionale, tipica del modello. La forma, di conseguenza, dà un valore sostanziale al prodotto solo qualora il prodotto abbia un valore estetico di tale rilievo da poter essere ritenuto influente in sé sulla motivazione d’acquisto del consumatore.
Ai sensi dell’art. 121, 2°c., CPI, chi agisce in contraffazione deve dare la prova dell’esistenza di un danno ingiusto non essendo il prodursi del danno implicito nell’accertamento della contraffazione; la parte che formula tale domanda è, inoltre, onerata anche e specificamente della prova dell’entità materiale e dell’ammontare del danno, giacchè la valutazione equitativa del danno medesimo puo’ subentrare solo nel caso di difficoltà relative alla quantificazione del danno.
Non puo’ essere accolta la domanda di ordine di esibizione ai sensi dell’art.121, 2°c., CPI, in assenza “dei seri indizi” del danno e in assenza dell’allegazione di qualsivoglia elemento costitutivo del medesimo, nonché in presenza di generiche indicazioni sui documenti di cui si chiede l’esibizione e sulle informazioni che la controparte dovrebbe fornire. Non puo’ essere accolta la domanda di interrogatorio formale dedotto in assenza di capi di prova. Dev’essere respinta la domanda di distruzione “di tutto il materiale commerciale e pubblicitario” dato che nella parte motivata dell’atto introduttivo manca qualsivoglia allegazione anche solo relativamente alla sua esistenza.
L’art. 2598 comma 3 c.c., quale norma c.d. in bianco, è applicabile anche qualora non sussistano tutti i requisiti degli artt. 98 e 99 c.p.i. in materia di informazioni segrete, ad esempio perché le informazioni aziendali altrui non siano adeguatamente protette: infatti, (altro…)