Ai sensi dell’art. 1349, primo comma, c.c. (espressamente applicabile, in base a quanto disposto dall’art. 2437-ter c.c., alla perizia di stima redatta dall’esperto nominato dal tribunale in caso di liquidazione del socio receduto), il valore delle partecipazioni da liquidare può essere determinato dal giudice nel caso in cui la stima dell’esperto si riveli manifestamente iniqua o erronea.
Il requisito della manifesta erroneità è alternativo rispetto a quello della manifesta iniquità: si deve trattare di erroneità palese, consistente in una falsa conoscenza o utilizzazione degli elementi a disposizione dell’esperto che si traduca in un errore di calcolo o in una deduzione palesemente contraddittoria con le premesse della valutazione, riconoscibile ictu oculi alla luce delle comuni regole di tecnica ed esperienza; non è invece richiesto che l’errore si traduca anche in un’evidente sproporzione del valore. Infatti, a differenza di quanto accade nel caso di perizia in materia contrattuale, ove l’arbitratore può procedere ad una valutazione discrezionale e fondare il suo apprezzamento sul criterio dell’equità mercantile, nel caso in cui la stima verta sul valore della partecipazione societaria del socio receduto, l’erroneità o meno della valutazione dell’esperto deve essere apprezzata sulla scorta delle regole tecniche di settore, il che vale anche ai fini dell’accertamento del carattere manifesto o meno dell’errore che dovrà risultare evidente rispetto alla conoscenze di settore proprie dell’esperto e di chi legga il suo elaborato e sia fornito delle medesime competenze. La natura manifesta dell’errore sussiste dunque ogni qualvolta l’errore emerga dagli atti e sia frutto di una scorretta applicazione di criteri tecnico scientifici rientranti nell’ambito di conoscenza specifico dell’esperto, mentre si prescinde dal requisito dell’ultra dimidium, che viene invece in rilievo nel caso di determinazione manifestamente iniqua o che potrebbe, al più, soccorrere ad adiuvandum l’interpretazione del concetto di manifesta erroneità, solo nel caso in cui la determinazione fosse rimessa alla pura equità e non necessitasse il rispetto di regole tecniche di settore.
La responsabilità del perito incaricato della relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. (che richiama l'art. 2343, comma 2, c.c.) nei confronti della società, dei soci e dei terzi rientra nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., in ragione degli obblighi di comportamento correlati alla qualifica professionale del perito, idonei a costituire una fonte atipica di obbligazione ai sensi dell'art. 1173, ultimo comma, c.c. Trattandosi di prestazione intellettuale, grava sul preteso danneggiato l'onere di provare sia l'evento dannoso, sia il nesso eziologico tra la condotta inadempiente del prestatore d'opera intellettuale e il danno-evento.
Non costituisce inadempimento la condotta del perito stimatore ex art. 2465 c.c. qualora la relazione di stima rechi tutti gli elementi prescritti dalla norma (descrizione dei beni e dei crediti conferiti, indicazione dei criteri di valutazione adottati, attestazione che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale), i dati contabili utilizzati risultino dai bilanci non impugnati della società oggetto di valutazione, siano stati previamente condivisi e autonomamente esaminati dall'acquirente in sede di due diligence, siano stati successivamente riportati nei bilanci approvati dall'acquirente medesimo per più esercizi senza contestazione e risultino altresì coerenti con le valutazioni espresse dalla Curatela fallimentare in sede di perizia successiva.
Non sorge in capo al perito incaricato della stima ex art. 2465 c.c. l'obbligo di verificare l'esattezza e la veridicità dei dati consegnati dal committente ai fini della valutazione. Nondimeno, la diligenza professionale è soddisfatta qualora il perito abbia compiuto accertamenti fisici (sopralluoghi presso le sedi delle società partecipate), acquisizioni dirette di documentazione e accessi in persona presso i magazzini della società oggetto di valutazione, anche al fine di compiere esami a campione delle giacenze fisiche.
Non sussiste la responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) di tipo aquiliano del perito stimatore, quale terzo estraneo al rapporto negoziale, per la conclusione di un contratto valido ma economicamente svantaggioso, qualora non risulti che il medesimo abbia posto in essere una condotta non iure e contra ius ma, al contrario, in linea con l’art. 2465 c.c. e qualora la determinazione della volontà negoziale dell'acquirente e la quantificazione del prezzo di vendita siano intervenute in epoca anteriore e a prescindere dalla stima contestata, come nel caso in cui le parti abbiano sottoscritto un memorandum of understanding e successivamente un Sale and Purchase Agreement prima dell'elaborazione della perizia.
Sussiste la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. qualora parte attrice abbia agito nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie domande, persistendo nel giudizio senza attivarsi nella competente sede nei confronti delle proprie controparti contrattuali e mantenendo invariata la pretesa anche nel quantum. Si ritiene integrato il requisito soggettivo della colpa grave quando le doglianze si fondino su una relazione di parte redatta dal medesimo soggetto che, dopo l'acquisto contestato, ha ricoperto la carica di Presidente del CdA della società acquistata e, in tale veste, ha predisposto i bilanci recanti i medesimi valori di cui è contestata la correttezza nel giudizio.
ll conferimento dell’azienda in società a responsabilità limitata comporta l’obbligo della redazione della perizia di stima resa ai sensi dell’art. 2465 c.c. da parte di un perito. Alla suddetta stima concorre il valore dei beni aziendali e - ove presente - l’avviamento. A fronte dell’iscrizione al passivo del debito per canoni o simili, pur consentendo determinati metodi contabili di considerare nell’attivo patrimoniale il valore dei beni inseriti nel compendio aziendale a titolo di leasing o di concessione, esso va ammortato in ragione del tempo di residua disponibilità e nel caso di scadenza della concessione, la disponibilità per il periodo successivo dev’essere valutata come una “eventualità”. Pertanto, non è possibile procedere ad una valorizzazione di suddetti beni nella perizia di stima.
In sede civile, al fine di ottenere la reintegrazione del patrimonio societario oltre l'eventuale ulteriore risarcimento del danno, l’obiettiva sussistenza di operazioni distrattive può fondare la dichiarazione di responsabilità primaria dell’amministratore e concorsuale dei terzi che partecipano a tale operazione. La violazione dei doveri relativi alla posizione di amministratore della società va ricondotta alla responsabilità contrattuale. L’attribuzione di un valore nominale della quota di partecipazione inferiore al valore del conferito non rappresenta una vera e propria distrazione del valore dell’azienda, se quanto conferito resta nella disponibilità della conferente, sia pur con l’interposizione di nuova società. Fonte di responsabilità dell’amministratore della società conferente - nella misura del valore dell’azienda conferita risultante dalla perizia di stima - è da ricercarsi nel depauperamento del patrimonio sociale realizzato attraverso la diluizione della partecipazione nella società conferitaria e la successiva cessione senza corrispettivo della quota residua.
Per ammettere una responsabilità extracontrattuale di un soggetto terzo alle condotte distrattive dell’amministratore è necessario ipotizzare un “collegamento psicologico con lo stesso” che ne abbia rafforzato la determinazione, contribuendo a evidenziargli il carattere possibile ed utile dell’operazione. L’associazione automatica della posizione delle società terza a quella del suo amministratore delegato – privo di pieni poteri amministrativi – è fuori luogo. Il principio, tuttavia, vale solo per i negozi e gli atti dei quali la società è parte e non per gli atti che la stessa subisce: l’aumento di capitale non è un atto della società, ma solo “concernente” la stessa, posto che riguarda chi ne sia proprietario. Criterio di prova da adottarsi sul punto è quello generale della “preponderante probabilità di una fatto”. In ordine all’ipotesi del concorso del consulente conscio della complessiva volontà dei clienti, tenendo presente la conformità operativa delle operazioni distrattive e i tempi ristretti di realizzazione, è possibile riconoscere una responsabilità extracontrattuale dello stesso, nonostante l’intervento della dimissione del mandato prima del perfezionamento delle operazioni distrattive.
La relazione dell’esperto nominato dal Tribunale, avente ad oggetto la valutazione del valore di liquidazione delle azioni per le quali un socio esercita il diritto di recesso, è contestabile solo nel caso in cui giunga a risultati manifestamente iniqui o erronei.
È coerente con il disposto dell’articolo 2437 ter comma 2 c.c., il metodo di valutazione che si fonda sul rapporto Enterprise Value e margine operativo lordo dato che, prendendo in esame la consistenza patrimoniale e reddituale della società, non si discosta dai criteri civilistici di valutazione della società di capitale previsti dalla medesima norma.
Le categorie catastali hanno la funzione di attribuire un valore fiscale ad ogni porzione di edificio che possa creare reddito, ma non sono idonee a introdurre alcuna presunzione legale di valore nei rapporti tra privati, posto che la loro cogenza attiene solo all'ambito strettamente fiscale. Ne deriva che la scelta del perito (altro…)
La perizia di stima relativa ai conferimenti diversi dal denaro nelle società di capitali non è suscettibile di essere autonomamente impugnata, essendo semmai possibile, qualora ne ricorrano i presupposti, promuovere (altro…)
In mancanza di incarico all'esperto da parte dei soci che intendono cedere le proprie partecipazioni sociali non è prospettabile una responsabilità contrattuale del perito per la redazione (altro…)
Non rientra nella volontaria giurisdizione e non può essere proposta con ricorso, in luogo di un atto di citazione introduttivo di un procedimento contenzioso, la domanda avente ad oggetto l’impugnazione per manifesta iniquità o erroneità ai sensi dell’art. 1349 c.c. della valutazione della quota del socio recedente effettuata dal perito stimatore nominato dal tribunale.
La contestazione della condotta del perito in termini di indebita prosecuzione della attività di impresa successiva alla liquidazione della società, se mossa a fini risarcitori nel giudizio volto ad accertare la responsabilità del perito, (altro…)