Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da una società consortile per le quote associative e i rimborsi spese dovuti dall’impresa associata, il disconoscimento della sottoscrizione del contratto associativo, superato dalla verificazione grafologica che ne accerti l’autenticità, consente di ritenere provati sia il rapporto sia il credito, quando il creditore abbia prodotto, oltre al contratto, la documentazione non specificamente contestata relativa ai servizi resi, come i bandi e la corrispondenza sulle gare d’appalto per le quali ha prestato assistenza; il disconoscimento generico della conformità all’originale delle copie fotostatiche non ne preclude l’utilizzabilità, potendo la conformità essere accertata anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Il disconoscimento della propria sottoscrizione, poi dichiarata vera, è comportamento che il codice di rito sanziona con la pena pecuniaria dell’art. 220 c.p.c. e che integra abuso dello strumento processuale ai fini della condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., tanto più quando il contratto disconosciuto fosse stato eseguito dallo stesso opponente; la somma può essere determinata nella metà delle spese di lite liquidate.
Premesso che per l'efficacia e l'opponibilità della cessione di un credito è sufficiente la notificazione al debitore della intervenuta cessione, appare opportuno rammentare che ai sensi dell'art. 1262 cod. civ. "Il cedente deve consegnare al cessionario i documenti probatori del credito che sono in suo possesso" (comma 1) e che "Se è stata ceduta solo una parte del credito, il cedente è tenuto a dare al cessionario una copia autentica dei documenti" (comma 2).
Il debitore ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del cessionario se non contesta il credito - ovvero se transige con il cedente su crediti diversi da quello ceduto - né il suo silenzio può costituire conferma di esso, perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane estraneo alla cessione; pertanto è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare del credito, salva la responsabilità del cedente per la mancata consegna dei documenti su cui è fondato, configurante inadempimento al contratto di cessione. Né si può ritenere che le fatture siano idonee in sede di giudizio a cognizione piena a provare l'esistenza del credito.
La domanda di un socio-amministratore di una S.r.l. diretta a far valere un credito nei confronti della stessa società deve essere instaurata dinanzi all'"arbitro nominato dal presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società" laddove lo statuto della società riconosca - tramite clausola compromissoria - la competenza dell'arbitro come sopra individuato per tutte le controversie sorte tra socio e società aventi ad oggetto diritti disponibili. (altro…)
La prova di un credito può ben essere fornita anche per il tramite di una email, che non formi oggetto di disconoscimento.
La delibera dell'assemblea di s.r.l. avente ad oggetto la richiesta ai soci di un finanziamento non appare di per sé idonea a fondare alcun credito della società verso il singolo socio, occorrendo una ulteriore manifestazione di volontà negoziale da parte di quest'ultimo (altro…)