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Sentenze con tag: pubblicazione della sentenza

Tribunale di Bologna, 7 Ottobre 2026, n. 1877/2025
Riformulazione delle rivendicazioni ex art. 79 c.p.i. e nullità parziale; concorrenza sleale per brochure inesatte
Per effetto della riformulazione delle rivendicazioni ai sensi dell’art. 79, terzo comma, c.p.i., le originarie rivendicazioni devono intendersi rinunciate e...

Per effetto della riformulazione delle rivendicazioni ai sensi dell’art. 79, terzo comma, c.p.i., le originarie rivendicazioni devono intendersi rinunciate e il brevetto deve essere dichiarato parzialmente nullo per le parti corrispondenti; le limitazioni introdotte nel corso del giudizio sono ammissibili se non ampliano l’ambito della tutela e non estendono l’oggetto del brevetto oltre il contenuto della domanda, e il brevetto riformulato, se valido, resta opponibile ai terzi nel testo limitato.

L’ordine al terzo di esibire la chiave crittografica necessaria per accedere al codice sorgente acquisito in sede di descrizione non è coercibile, e il rifiuto della convenuta di consentire prove tecniche sul prototipo, lecita scelta processuale, può indurre un sospetto di interferenza ma non conferisce gravità sufficiente alla prova presuntiva della contraffazione, che non può desumersi dalla generica denominazione con cui il macchinario è promosso.

Integra mendacio concorrenziale ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c., da inibire, la diffusione anche in un solo episodio, in una fiera di settore, di una brochure che vanti come brevettato un prodotto privo di privative e attribuisca al fondatore dell’impresa la paternità del primo prodotto della categoria, in realtà introdotto in Italia da un’altra società; non ricorre invece l’appropriazione di pregi quando il pregio della brevettazione non appartenga esclusivamente al prodotto del concorrente, né costituisce mendacio rilevante la velocità di lavoro mostrata in un video promozionale. Non vanno disposte la penale per l’inosservanza dell’inibitoria, quando la reiterazione sia del tutto astratta, né la pubblicazione della sentenza, in difetto di prova di una significativa diffusione del materiale; esclusa la contraffazione, le spese del parere tecnico di parte che la affermava non possono essere poste a carico del convenuto.

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21/09/2026
Data sentenza: 07/10/2026
Numero: 1877/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 11298 –  2019
Tribunale di Venezia, 7 Ottobre 2026, n. 4032/2025
Storno di dipendenti e sviamento di clientela: responsabilità ex art. 2049 c.c. del nuovo datore e liquidazione del danno
Il passaggio di dipendenti o collaboratori da un’impresa a un’altra non è di per sé sufficiente a integrare l’illecito di...

Il passaggio di dipendenti o collaboratori da un’impresa a un’altra non è di per sé sufficiente a integrare l’illecito di cui all’art. 2598, n. 3, c.c., costituendo espressione dei principi di rilevanza costituzionale di libera circolazione del lavoro e di libertà d’iniziativa economica; lo storno è illecito soltanto se attuato con l’intento di disgregare l’altrui organizzazione produttiva, da desumere da elementi oggettivi quali la quantità e la posizione dei soggetti stornati, la dimensione dell’impresa concorrente, la non agevole sostituibilità dei lavoratori, l’induzione a violare gli obblighi di fedeltà e l’impiego di mezzi contrari alla correttezza professionale, e va escluso quando le dimissioni siano plausibilmente maturate per l’insoddisfazione derivante dalla riorganizzazione e dal ridimensionamento della sede decisi dallo stesso datore di lavoro.

Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598, n. 3, c.c. lo sviamento di clientela posto in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti dell’ex datore di lavoro, acquisite nel corso del pregresso rapporto e non destinate a essere divulgate al di fuori dell’azienda, a prescindere dai requisiti di cui agli artt. 98 e 99 c.p.i.; integra tale illecito, quale disegno unitario diretto alla sottrazione della clientela, la condotta dell’ex dirigente che, il giorno stesso delle dimissioni, giri sul proprio account personale la corrispondenza aziendale relativa agli ordini in corso e dirotti presso il nuovo datore di lavoro gli ordini già conferiti dai clienti, ponendoli davanti al fatto compiuto. Dell’illecito concorrenziale commesso dal dipendente risponde ai sensi dell’art. 2049 c.c. l’imprenditore che ne abbia tratto vantaggio, sussistendo il rapporto di occasionalità necessaria, quando abbia acquisito i clienti in epoca coeva o di poco successiva all’assunzione avendo contezza della loro provenienza.

Il danno da sviamento di clientela si liquida secondo la logica differenziale, quale margine lordo di contribuzione – ricavi meno costi di diretta imputazione – perso sul pacchetto di clienti sviati, e non quale margine operativo lordo desunto dal bilancio dell’intera gestione aziendale; l’uso improprio negli atti di parte del termine MOL per indicare il margine di contribuzione, frequente nelle controversie industrialistiche, non determina la nullità della consulenza tecnica per violazione del contraddittorio né giustifica la rimessione in termini dei convenuti. Il tempo trascorso dall’illecito e la sua mancanza di attualità giustificano il diniego della pubblicazione della sentenza ex art. 2600 c.c.

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12/09/2026
Data sentenza: 07/10/2026
Numero: 4032/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Chiara Campagner
Registro : RG – 8247 –  2020
Tribunale di Bologna, 7 Ottobre 2026, n. 2003/2025
Marchio: rifiuto di fornitura all’ex licenziataria contraffattrice, eccezione all’esaurimento, cumulo con la concorrenza sleale, liquidazione equitativa e pubblicazione della sentenza
Il consenso prestato dai titolari del marchio acché la società (già licenziataria del marchio) possa continuare ad approvvigionarsi dalla nuova...

Il consenso prestato dai titolari del marchio acché la società (già licenziataria del marchio) possa continuare ad approvvigionarsi dalla nuova licenziataria, non vincola quest’ultima, in assenza di un accordo relativo al riassortimento e/o di un contratto di fornitura tra tali due società.

Sussistendo la contraffazione del marchio, i titolari di quest’ultimo hanno motivo legittimo per opporsi – in via di eccezione rispetto al cosiddetto principio di esaurimento - all’ulteriore commercializzazione, nei confronti del contraffattore, dei prodotti contraddistinti dal marchio. Non incorre, quindi, in inadempimento contrattuale la licenziataria del marchio che rifiuti di dare corso alla fornitura nei confronti del contraffattore, su impulso dei titolari del marchio.

Sebbene siano astrattamente compatibili e cumulabili la tutela dei segni distintivi prevista dal codice della proprietà industriale e quella prevista dal codice civile in tema di concorrenza sleale, la medesima condotta può integrare sia la contraffazione della privativa industriale sia la concorrenza sleale per l’uso confusorio di segni distintivi solo se la condotta contraffattoria integri anche una delle fattispecie rilevanti ai sensi dell’art. 2598 c.c.

Ne consegue che va esclusa la concorrenza sleale se il titolare della privativa industriale si sia limitato a dedurre la sua contraffazione e se le due condotte consistano nel medesimo addebito integrante la violazione del segno, poiché dall’illecito contraffattorio non discende automaticamente la concorrenza sleale, che – dunque – deve constare di un quid pluris rispetto alla pura violazione del segno, cioè di una modalità ulteriore afferente il fatto illecito.

Non è possibile dare corso alla liquidazione equitativa del danno laddove non venga fornito al giudice alcun valido criterio in base al quale procedere in tal senso.

Laddove le finalità – di prevenzione e risarcitorie – cui la misura della pubblicazione è preordinata siano già state realizzate mediante l’ordine di pubblicazione disposto con l’ordinanza cautelare pronunciata in corso di causa, la richiesta di pubblicazione della sentenza, ex art. 126 c.p.i. non può trovare accoglimento, in quanto del tutto incompatibile con il principio di proporzionalità previsto dall’art. 124 c.p.i.

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11/09/2026
Data sentenza: 07/10/2026
Numero: 2003/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 11732 –  2021
Tribunale di Trieste, 7 Ottobre 2026
Natura e funzione della sanzione della pubblicazione della sentenza
La misura della pubblicazione della sentenza è discrezionale e non è finalizzata al risarcimento del danno; ha invece natura di...

La misura della pubblicazione della sentenza è discrezionale e non è finalizzata al risarcimento del danno; ha invece natura di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto leso allo scopo di realizzare una sorta di restitutio in integrum.

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16/05/2026
Data sentenza: 07/10/2026
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Monica Pacilio
Relatore: Monica Pacilio
Registro : RG – 3 –  2025
Tribunale di Milano, 7 Ottobre 2026, n. 3503/2023
Contraffazione di marchio: la pubblicazione della sentenza
La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione di diritti di proprietà industriale, ai sensi...

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione di diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126, comma 1, C.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall’articolo 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale. La pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l’atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, ed è disposta sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti. La sanzione della pubblicazione del provvedimento deve applicarsi secondo un regime di proporzionalità, talché, per farne applicazione, occorre considerare, inter alia, le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.

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19/03/2026
Data sentenza: 07/10/2026
Numero: 3503/2023
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Maria Chiara Vanini
Registro : RG – 40701 –  2019
Tribunale di Bologna, 7 Ottobre 2026, n. 91/2025
L’attualità del valore economico delle informazioni riservate
Ai fini della sussistenza del valore economico delle informazioni riservate, la mera datazione dei disegni e l’eventuale mancata evoluzione tecnologica...

Ai fini della sussistenza del valore economico delle informazioni riservate, la mera datazione dei disegni e l’eventuale mancata evoluzione tecnologica non ne escludono il valore, qualora essi continuino a essere utilizzati per la realizzazione dei prodotti.
Parimenti, il fallimento della società non costituisce un indizio di dispersione delle informazioni laddove vi sia stata una cessione onerosa di tutto il know how. Le domande relative alla concorrenza sleale, se fondate sui medesimi fatti che integrano la violazione degli articoli 98 e 99 c.p.i., restano assorbite.

Non può essere accolta la richiesta di pubblicazione del dispositivo della sentenza su quotidiani a tiratura nazionale se la vicenda non ha una rilevanza tale da giustificarne la pubblicazione.

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25/02/2026
Data sentenza: 07/10/2026
Numero: 91/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guarnelli
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 10285 –  2019
Tribunale di Bologna, 5 Settembre 2025, n. 1172/2025
La retroversione degli utili
L’istituto della retroversione degli utili, disciplinato dall’art. 125, co. 3 c.p.i., rappresenta un rimedio “sui generis”, che non è (totalmente)...

L’istituto della retroversione degli utili, disciplinato dall’art. 125, co. 3 c.p.i., rappresenta un rimedio “sui generis”, che non è (totalmente) ascrivibile né a una logica meramente risarcitoria (tant’è vero che gli utili da “restituire” – o meglio, si potrebbe dire “da consegnare” – ben potrebbero essere di importo superiore alle somme da corrispondersi a titolo di risarcimento del danno), né a un approccio puramente restitutorio, com’è quello dell’azione generale di arricchimento (in tal caso, infatti, la misura massima dell’indennizzo è pur sempre la “correlativa diminuzione patrimoniale” del danneggiato: cfr. art. 2041, co. 1, c.c.), né, infine, a una logica strettamente sanzionatoria (stante l’irrilevanza dell’elemento soggettivo).

L’istituto della retroversione degli utili pare ispirato a una logica composita, in parte compensatoria e in parte dissuasiva/deterrente, che si affianca alla tutela risarcitoria classica, sia pur nella sua declinazione speciale prevista in materia di proprietà industriale.

Deve senz’altro escludersi che la domanda di retroversione degli utili sia qualificabile come azione di condanna al risarcimento di danni derivanti da fatto illecito; il che, a ben vedere, è di per sé sufficiente per escludere, altresì, che il relativo termine di prescrizione sia quinquennale, in luogo di quello ordinario (decennale).

E’ solo in seguito alla fatturazione che, in concreto, avviene il pagamento, dal quale derivano, tra l’altro, gli utili da restituire (e quindi sorge il relativo diritto).

In linea di principio, la prova delle anteriorità di fatto distruttive della novità deve essere rigorosa e, quindi, riscontrabile oggettivamente; il che pare difficilmente compatibile con un mezzo istruttorio quale la testimonianza, estremamente esposta alla soggettività del dichiarante e, tanto più inattendibile, quanto maggiore è il tempo trascorso dal verificarsi dei fatti da provare.

L’ordine di pubblicazione pare svolgere, nel complessivo sistema delle sanzioni accessorie previste dal codice, anche una funzione, latu sensu, sanzionatoria-deterrente; con la conseguenza che, nonostante la scadenza del brevetto, la domanda in esame può essere accolta.

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08/02/2026
Data sentenza: 05/09/2025
Numero: 1172/2025
Carica: Presidente
Giudice: Michele Guernelli
Relatore: Roberta Dioguardi
Registro : RG – 384 –  2019
Tribunale di Milano, 7 Ottobre 2026, n. 3503/2023
La funzione della pubblicazione della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale ex art. 126, comma 1, c.p.i.
La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi...

La pubblicazione in uno o più giornali della sentenza che accerti la violazione dei diritti di proprietà industriale, ai sensi dell’art. 126, co. 1, c.p.i., costituisce una misura discrezionale non collegata all’accertamento del danno, trattandosi di una sanzione autonoma, diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto offeso, analogamente a quanto previsto dall’art. 2600 c.c. in materia di concorrenza sleale. In particolare, la pubblicazione della sentenza che accerta la contraffazione su segni distintivi ha funzione tanto preventiva, in quanto diretta a prevenire ulteriori pregiudizi portando l’atto di contraffazione a conoscenza degli operatori del mercato, quanto riparatoria in forma specifica del danno, sulla base di una ponderazione degli interessi contrapposti delle parti. Tale sanzione deve applicarsi, peraltro, secondo un regime di proporzionalità, dovendosi considerare le dimensioni, anche potenziali, del fenomeno contraffattivo.

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05/02/2026
Data sentenza: 07/10/2026
Numero: 3503/2023
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Maria Chiara Vanini
Registro : RG – 40701 –  2019
Tribunale di Venezia, 23 Gennaio 2023, n. 169/2023
Il provvedimento di pubblicazione della sentenza e i limiti alla sua pubblicità
La pubblicazione della sentenza come da essa autorizzata non esaurisce la pubblicità che la parte vittoriosa può dare alla sua...

La pubblicazione della sentenza come da essa autorizzata non esaurisce la pubblicità che la parte vittoriosa può dare alla sua vittoria, salvi i limiti della continenza e della correttezza, trascesi i quali può configurarsi un abuso rilevante ex art. 2598 c.c.

La pubblicazione on line dell’annuncio enfatizzante la condanna del concorrente, con rinvio al proprio sito internet per più completa conoscenza, costituisce un atto di concorrenza sleale se eccede i limiti stabiliti dalla sentenza entro i quali l’esatto contenuto del suo dispositivo poteva essere portato alla cognizione del pubblico generale ed indifferenziato [Nel caso di specie i prodotti delle parti e quelli oggetto della sentenza non erano destinati al grande pubblico, ma alla più ristretta e specifica platea degli operatori dell’edilizia].

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16/03/2025
Data sentenza: 23/01/2023
Numero: 169/2023
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Lina Tosi
Registro : RG – 910 –  2019
Tribunale di Roma, 28 Aprile 2018
Evidenza
Danno da contraffazione
Al fine dell’accertamento dell’illiceità della condotta [da parte di una società che gestisce un locale di slot machine] consistente nella...

Al fine dell’accertamento dell’illiceità della condotta [da parte di una società che gestisce un locale di slot machine] consistente nella messa a disposizione di un pubblico pagante di apparecchi contenenti giochi per slot machine protetti dal diritto d’autore e la cui denominazione è anche oggetto di registrazione come marchio altrui, non è necessaria la prospettazione o la produzione di un danno attuale, anche se presumibile, bensì la sussistenza di un potenziale danno specifico o generico.

Tenuto conto dell’inottemperanza della convenuta all’ordine di esibizione delle scritture contabili, il danno arrecato dalla sua condotta illecita è determinabile utilizzando un criterio equitativo.

La pubblicazione della sentenza assolve ad una funzione riparatoria dei danni all’immagine subiti dalla società titolare dei diritti lesi e una funzione preventiva atta a scongiurare danni futuri con riferimento alla condotta illecita patita.

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05/04/2023
Data sentenza: 28/04/2018
Registro : RG – 19718 –  2015
Tribunale di Torino, 11 Febbraio 2021
Nullità del marchio registrato in malafede
L’abuso di un rapporto di fiducia o di collaborazione costituisce una delle ipotesi emblematiche di registrazione del marchio in mala...

L’abuso di un rapporto di fiducia o di collaborazione costituisce una delle ipotesi emblematiche di registrazione del marchio in mala fede, che ricomprende tutte le ipotesi in cui qualcuno possa vantare una legittima aspettativa di tutela di cui il registrante sarebbe consapevole al momento del deposito.

Va rigettata la domanda di pubblicazione della sentenza ex art. 126 cpi, al pari della domanda risarcitoria, qualora non vi sia prova del danno e delle modalità di uso del marchio registrato in malafede nell’attività economica.

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01/10/2022
Data sentenza: 11/02/2021
Registro : RG – 12259 –  2019
Tribunale di Torino, 10 Agosto 2021
Prodotti che richiamano prodotti di successo: contraffazione di marchi complessi, look-alike e risarcimento del danno
Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente...

Il marchio complesso, che consiste nella combinazione di più elementi, ciascuno dotato di capacità caratterizzante e suscettibile di essere autonomamente tutelabile, non necessariamente è un marchio forte, ma lo è solo se lo sono i singoli segni che lo compongono, o quanto meno uno di essi, ovvero se la loro combinazione rivesta un particolare carattere distintivo in ragione dell'originalità e della fantasia nel relativo accostamento. Quando, invece, i singoli segni siano dotati di capacità distintiva, ma quest'ultima (ovvero la loro combinazione) sia priva di una particolare forza individualizzante, il marchio deve essere qualificato debole, tale seconda fattispecie differenziandosi, peraltro, dal marchio di insieme in ragione del fatto che i segni costitutivi di quest'ultimo sono privi di un'autonoma capacità distintiva, essendolo solo la loro combinazione.

Per valutare la similitudine confusoria tra due marchi complessi occorre utilizzare un criterio globale che si giovi della percezione visiva, uditiva e concettuale degli stessi con riferimento al consumatore medio di una determinata categoria di prodotti, considerando anche che costui non ha possibilità di un raffronto diretto, che si basa invece sulla percezione mnemonica dei marchi a confronto.

Costituisce atto di concorrenza sleale l'imitazione pedissequa degli elementi essenziali della confezione dell'altrui prodotto, allorchè il pubblico dei consumatori possa essere indotto ad attribuire, alla confezione dell'imitatore, le qualità di cui è portatore l'altrui prodotto (c.d. "look alike"), ciò in forza del rischio di associazione tra le due confezioni, e senza che occorra errore o confusione quanto alle fonti di produzione.

L'art. 125 c.p.i., comma 2, consente che il giudice liquidi il danno in una somma globale stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che ne derivano. Il criterio del giusto prezzo del consenso o della giusta royalty, vale a dire del compenso che il contraffattore avrebbe pagato al titolare se avesse chiesto ed ottenuto una licenza per utilizzare l'altrui privativa industriale, opera come ulteriore elemento di valutazione equitativa "semplificata" del lucro cessante e come fissazione di un limite minimo o residuale di ammontare del risarcimento, voluto dal legislatore a garanzia della effettività della compensazione. Il criterio della "giusta royalty" o "royalty virtuale" segna solo il limite inferiore del risarcimento del danno liquidato in via equitativa e non può essere utilizzato laddove il danneggiato abbia offerto validi e ragionevoli criteri per procedere alla liquidazione del lucro cessante o ad una valutazione comunque equitativa più consistente.

La retroversione degli utili ha una causa petendi diversa, autonoma e alternativa rispetto alle fattispecie risarcitorie di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 125. Ci si trova di fronte non ad una mera e tradizionale funzione esclusivamente riparatoria o compensativa del risarcimento del danno, nei limiti del pregiudizio subito dal soggetto danneggiato, ma ad una funzione, se non propriamente sanzionatoria, diretta, quantomeno, ad impedire che il contraffattore possa arricchirsi mediante l'illecito consistito nell'indebito sfruttamento del diritto di proprietà intellettuale altrui.

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20/08/2022
Data sentenza: 10/08/2021
Registro : RG – 13800 –  2019
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