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Sentenze con tag: querela di falso

Corte d'appello di Brescia, 1 Ottobre 2024
Onere delle parti nella produzione documentale, querela di falso in appello e autonomia dei giudizi
E’ onere della parte procurarsi copia degli atti del processo, senza che la stessa possa lamentare l’indisponibilità di atti e...

E' onere della parte procurarsi copia degli atti del processo, senza che la stessa possa lamentare l'indisponibilità di atti e documenti che, con l'ordinaria diligenza, avrebbero potuto essere acquisiti in copia durante l'ordinario svolgimento del processo. Difatti, la parte, nell'esercizio del suo potere dispositivo delle prove (art. 115 c.p.c.), ha la facoltà di ritirare e di non ridepositare nei termini di legge i documenti in precedenza prodotti, senza altra sanzione che quella della soccombenza per non aver fornito la prova della sua pretesa, quando il documento non più ridepositato si riveli a lei favorevole, in quanto il giudice deve decidere la causa in base solo alle prove che siano sottoposte al suo esame in sede di decisione; mentre l'altra parte - ove tale documento le giovi - qualora non abbia provveduto ai sensi dell'art. 76 disp. attuaz. c.p.c. a farsi rilasciare dal cancelliere copia di tale documento idoneo, in ipotesi, a fornire la prova del diritto posto a base della propria pretesa, non può dolersi delle conseguenza derivanti dalla sua inattività. Non può attribuirsi rilievo all'affermazione secondo cui all'omesso deposito del fascicolo di parte sarebbe conseguita l'impossibilità di proporre tempestivamente la querela di falso: è vero, infatti, che la tardività della contestazione preclude l'esercizio della facoltà di disconoscere ex art. 2719 c.c. la conformità della copia fotostatica del documento al relativo originale, ma è altrettanto vero che la querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c. può essere proposta in qualsiasi stato e grado del giudizio finché la verità del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato. Resta pertanto salva ed impregiudicata la possibilità di presentarla in grado d'appello, con gli effetti, in caso di ritenuta rilevanza del documento ai fini della decisione della causa, di cui all'art. 355 c.p.c. (sospensione del processo di secondo grado in attesa della definizione del giudizio di falso).

L'ordinamento non è ispirato al principio dell'unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile, avendo il legislatore instaurato un sistema di completa autonomia e separazione fra i due giudizi, in virtù del quale è consentito al processo civile, ad eccezione di alcune particolari e limitate ipotesi di sua sospensione ex art. 75, comma 3, c.p.p., di proseguire il suo corso senza essere influenzato da quello penale ed è imposto al giudice civile di procedere ad un autonomo accertamento dei fatti e della responsabilità civile con pienezza di cognizione, senza essere vincolato alle soluzioni e alle qualificazioni del giudice penale, sicché, anche in presenza di un giudicato penale, non ha l'obbligo di esaminare e valutare le prove e le risultanze acquisite nel processo penale come fonte del proprio convincimento.

La querela di falso può essere proposta anche in grado di appello, purché la decisione sulla falsità del documento sia rilevante ai fini della decisione della causa nella quale la querela è proposta.

La sentenza del giudice di merito, la quale, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamini e accolga anche una seconda, al fine di sostenere la decisione anche nel caso in cui la prima possa risultare erronea, non incorre nel vizio di contraddittorietà della motivazione, il quale sussiste nel diverso caso di contrasto di argomenti confluenti nella stessa "ratio decidendi", nè contiene, quanto alla "causa petendi" alternativa o subordinata, un mero "obiter dictum", insuscettibile di trasformarsi nel giudicato. Detta sentenza, invece, configura una pronuncia basata su due distinte "rationes decidendi", ciascuna di per sè sufficiente a sorreggere la soluzione adottata, con il conseguente onere del ricorrente di impugnarle entrambe, a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. Quando la sentenza assoggettata a impugnazione sia fondata su diverse "rationes decidendi", ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla "ratio decidendi" non censurata, piuttosto che per carenza di interesse.

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25/08/2026
Data sentenza: 01/10/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Giuseppe Magnoli
Registro : RG – 131 –  2020
Corte d'appello di Milano, 3 Gennaio 2024, n. 625/2024
Disconoscimento della scrittura privata e contestazione del contenuto dell’atto
Il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell’art. 214 c.p.c., pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve avvenire in...

Il disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell’art. 214 c.p.c., pur non richiedendo l’uso di formule sacramentali, deve avvenire in modo formale e inequivoco, mediante chiara impugnazione dell’autenticità della scrittura nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione. Non è, a tal fine, sufficiente una contestazione generica, implicita, frammista ad altre difese o meramente sottintesa in una diversa ricostruzione dei fatti.

La contestazione della sola validità del contenuto di una scrittura dattiloscritta, ove non sia posta in dubbio la genuinità della sottoscrizione alla stessa apposta, si risolve, nella sostanza, nella contestazione dell’abusivo riempimento absque pactis del documento sottoscritto in bianco. Ed infatti, ai sensi dell’art. 2702 c.c., la sottoscrizione di un documento ingenera una presunzione iuris tantum di consenso del sottoscrittore al contenuto dell’atto e di assunzione di integrale paternità dello scritto. Ne consegue che, per denunciare il riempimento abusivo e privare la scrittura del valore probatorio che le è proprio, è necessaria la proposizione della querela di falso.

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01/07/2026
Data sentenza: 03/01/2024
Numero: 625/2024
Carica: Presidente
Giudice: Domenico Bonaretti
Relatore: Alessandra Aragno
Registro : RG – 3299 –  2022
Tribunale di Genova, 2 Maggio 2026
Rito semplificato Cartabia e preclusioni
In tema di procedimento semplificato di cognizione, l’art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c. così come modificato dal c.d. Correttivo Riforma Cartabia...

In tema di procedimento semplificato di cognizione, l’art. 281-duodecies, quarto comma, c.p.c. così come modificato dal c.d. Correttivo Riforma Cartabia  (D.L. n. 164/2024), va interpretato nel senso che, nel corso della prima udienza, l’attore possa liberamente indicare i mezzi di prova dei quali intende valersi e in particolare i documenti che offre in comunicazione, non solo nel caso di costituzione del convenuto, il quale abbia contestato i fatti allegati dall’attore, ma anche, considerata la mancanza di distinzioni ad opera del legislatore, nei casi di contumacia del convenuto e di sua costituzione con contestazioni solo in punto di diritto.

Il tema di prova della provenienza delle firme elettroniche, ai sensi dell’art. 20 co. 1-bis CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale), D.lgs. 82/2005, il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 C.c., quando vi è apposta una firma digitale, mentre ai sensi del successivo comma 1-ter l’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria. Il meccanismo processuale per contestare la genuinità della firma elettronica è la querela di falso e il disconoscimento ex art. 214 c.p.c.. Spetta dunque alla parte che intende disconoscere la firma provare che il dispositivo di firma non gli appartiene ovvero che tale dispositivo è stato utilizzato non da lui e contro la sua volontà.

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14/06/2026
Data sentenza: 02/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Francesca Lippi
Registro : RG – 8270 –  2025
Tribunale di Milano, 26 Settembre 2024, n. 8836/2024
Inammissibilità della querela di falso avverso scrittura privata
Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né...

Le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi alle stesse né la disciplina sostanziale di cui all'art. 2702 c.c., né quella processuale di cui all'art. 214 c.p.c., atteso che esse costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario, e che possono, quindi, contribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente agli altri dati probatori acquisiti al processo. La querela di falso civile ha, infatti, la finalità di privare il documento della sua efficacia probatoria privilegiata ed è ammissibile solo avverso il documento o la scrittura che ne siano dotati non essendo affatto necessaria per contestare ed accertare la non corrispondenza al vero delle risultanze di scritture che non fanno piena prova fino a querela di falso.

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19/04/2025
Data sentenza: 26/09/2024
Numero: 8836/2024
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Daniela Marconi
Registro : RG – 44104 –  2022
Tribunale di Venezia, 24 Luglio 2024, n. 2652/2024
Trasferimento di azioni mediante girata: valore probatoria dell’autentica
L’autentica della girata azionaria costituisce atto proveniente da pubblico ufficiale che fa fede, sino a querela di falso, della provenienza...

L’autentica della girata azionaria costituisce atto proveniente da pubblico ufficiale che fa fede, sino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. L’unico rimedio processuale riconosciuto dall’ordinamento al fine di scalfire l’efficacia probatoria dell’atto è pertanto l’esperimento della querela di falso.

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04/03/2025
Data sentenza: 24/07/2024
Numero: 2652/2024
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Lisa Torresan
Registro : RG – 3898 –  2019
Tribunale di Milano, 13 Aprile 2024
La competenza nella querela di falso proposta contro un provvedimento giurisdizionale
La disciplina relativa alla querela di falso in via principale non contiene alcuna disposizione speciale in tema di individuazione del...

La disciplina relativa alla querela di falso in via principale non contiene alcuna disposizione speciale in tema di individuazione del giudice territorialmente competente, con la conseguenza che trovano applicazione le regole generali. Nel caso in cui sia convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia non risulta, in ogni caso, applicabile al caso di specie l’art. 30 bis c.p.c., perché: (i) la norma richiamata si applica esclusivamente quando sono parti del procedimento magistrati; (ii) la Corte costituzionale, dichiarando la parziale illegittimità costituzionale del primo comma, ha limitato l’applicazione della norma alle azioni civili concernenti le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, di cui sia parte un magistrato; (iii) la Corte di Cassazione ha comunque escluso l’applicabilità dell’art. 30 bis c.p.c. in caso di querela di falso contro provvedimenti giurisdizionali.

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30/07/2024
Data sentenza: 13/04/2024
Registro : RG – 13378 –  2021
Tribunale di Milano, 28 Marzo 2024
Querela di falso
È priva di fondamento la querela di falso proposta dalla società avverso una firma che il pubblico ufficiale non ha...

È priva di fondamento la querela di falso proposta dalla società avverso una firma che il pubblico ufficiale non ha mai specificamente attribuito al suo legale rappresentante. La questione relativa alla mancata indicazione nella relata di notifica dell’identità e qualità della persona che ha ricevuto l’atto è estranea al giudizio di falso, potendo al più integrare una causa di nullità della notificazione, che è compito del giudice della causa di merito accertare.

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29/07/2024
Data sentenza: 28/03/2024
Registro : RG – 20799 –  2022
Tribunale di Milano, 9 Gennaio 2024
Notificazione a mezzo del servizio postale e querela di falso
Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale, in forza del disposto dell’art. 1...

Nella notificazione a mezzo del servizio postale, l'attività legittimamente delegata dall'ufficiale giudiziario all'agente postale, in forza del disposto dell'art. 1 l. n. 890 del 1982, gode della stessa fede privilegiata dell'attività direttamente svolta dall'ufficiale giudiziario. Pertanto, detta relazione di notifica, eseguita dall'agente postale, fa prova fino a querela di falso delle dichiarazioni e dei fatti avvenuti in sua presenza, ivi compresa l’identità del destinatario che lo ha sottoscritto in sua presenza. Pertanto, il destinatario che intenda contestare di aver mai apposto la sua firma sull’avviso ha l’onere di impugnare il documento con la querela di falso.

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03/07/2024
Data sentenza: 09/01/2024
Registro : RG – 40330 –  2021
Tribunale di Milano, 30 Marzo 2023
Relata di notifica e querela di falso
Quando la notificazione sia effettuata dall’ufficiale giudiziario nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c. o dall’ufficiale postale nelle forme stabilite dall’art....

Quando la notificazione sia effettuata dall’ufficiale giudiziario nelle forme previste dall’art. 140 c.p.c. o dall’ufficiale postale nelle forme stabilite dall'art. 8, co. 2 e 3, l. 890/1982, costituisce una mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, senza necessità di proporre querela di falso avverso la relata, il fatto che nell’indirizzo indicato si trovi la residenza effettiva del destinatario dell’atto e compete, quindi, al giudice del merito, in caso di contestazione, l’accertamento di tale circostanza sulla base delle prove fornite dalle parti ai fini della pronuncia sulla validità della notifica.

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18/06/2024
Data sentenza: 30/03/2023
Registro : RG – 14803 –  2020
Tribunale di Milano, 22 Gennaio 2024
Data sentenza: 22/01/2024
Registro : RG – 6214 –  2022
Tribunale di Milano, 4 Marzo 2024
Notifiche a mezzo PEC e querela di falso
La ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare,...

La ricevuta di avvenuta consegna (RAC) rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del destinatario, costituisce documento idoneo a dimostrare, fino a prova del contrario, che il messaggio informatico è pervenuto nella casella di posta elettronica del destinatario, senza tuttavia assurgere a quella certezza pubblica propria degli atti facenti fede fino a querela di falso. Ciò in quanto, per un verso, gli atti dotati di siffatta speciale efficacia di pubblica fede devono ritenersi in numero chiuso e insuscettibili di estensione analogica, essendo per natura idonei a incidere, comprimendole, sulle libertà costituzionali e sull’autonomia privata e, per altro verso, il tenore della richiamata disciplina secondaria (ove si discute in termini di opponibilità ai terzi, ovvero di semplice prova dell'avvenuta consegna del messaggio), induce ad escludere che la legge abbia inteso espressamente riconoscere una qualsivoglia certezza pubblica alle attestazioni rilasciate dal gestore del servizio di posta elettronica certificata. Pertanto, deve escludersi che alle ricevute delle notifiche a mezzo PEC sia attribuita fede privilegiata e che, conseguentemente, i file attestanti l’invio e il ricevimento degli atti allegati possano essere fatti oggetto di querela di falso.

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13/05/2024
Data sentenza: 04/03/2024
Registro : RG – 8591 –  2020
Tribunale di Milano, 9 Ottobre 2023
Rapporto fra querela di falso e giudicato
La proposizione della querela di falso non è impedita dalla formazione del giudicato sulla situazione sostanziale, anzi è il presupposto...

La proposizione della querela di falso non è impedita dalla formazione del giudicato sulla situazione sostanziale, anzi è il presupposto – qualora venisse accolta e dichiarata la falsità di tutto o parte del materiale probatorio utilizzato dal giudice, purché rilevante ai fini della decisione – per la caducazione del giudicato medesimo. Ritenere altrimenti significherebbe rendere assolutamente inutilizzabile, salvo il caso di confessione della falsità del documento proveniente dalla parte che l’ha prodotto e se ne è avvalsa, lo strumento di cui all’art. 395, n. 2, c.p.c.

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10/05/2024
Data sentenza: 09/10/2023
Registro : RG – 3848 –  2020
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