Il recesso del socio di s.r.l. diviene definitivamente efficace alla scadenza del termine di centottanta giorni dalla comunicazione, previsto dall’art. 2473, comma 4, c.c. per il rimborso della partecipazione. La deliberazione di scioglimento adottata dopo tale scadenza non priva di efficacia il recesso ai sensi dell’art. 2473, ultimo comma, c.c., perché a quel momento l’effetto della dichiarazione di recesso e il diritto alla liquidazione della quota si sono ormai consolidati; ciò vale sia che il termine per deliberare lo scioglimento si ricavi in via analogica dall’art. 2437-bis c.c., sia che lo si desuma dall’art. 2473, comma 4, c.c.
La facoltà della s.r.l. di rendere inefficace il recesso già esercitato deliberando il proprio scioglimento, prevista dall’art. 2473, ultimo comma, c.c., incontra un limite temporale, benché la norma, a differenza dell’art. 2437-bis c.c., non lo indichi espressamente. Un’interpretazione che consentisse alla società di privare di efficacia il recesso in qualsiasi momento rimetterebbe all’arbitrio dei soci il protrarsi sine die della decisione di liquidare la società, imporrebbe al socio recedente un sacrificio eccessivo, rendendogli il recesso di fatto impossibile o inutile, e contrasterebbe con l’esigenza di garantirgli una ragionevole previsione della definitività degli effetti della sua dichiarazione.
L’art. 2473 c.c. va interpretato alla luce della ratio della riforma del 2003, che ha ampliato le cause di recesso nella s.r.l. privilegiando l’interesse del socio a sciogliersi dal vincolo sociale, quando gli assetti della società siano profondamente mutati, e a ricevere un’equa liquidazione della partecipazione, anche rispetto all’interesse della società e dei creditori sociali. L’assenza di un termine espresso per deliberare lo scioglimento non esprime quindi una scelta legislativa di far prevalere la liquidazione della società sul diritto del socio al recesso e al rimborso della quota.
L’applicazione analogica alla s.r.l. del termine di novanta giorni previsto dall’art. 2437-bis c.c. per la s.p.a. appare poco compatibile con la ratio della riforma del 2003, che ha nettamente distinto i due tipi societari e ha dettato per la s.r.l. una disciplina autonoma del recesso, incentrata sulla personalizzazione della partecipazione e sulla tutela del disinvestimento del socio.
In mancanza di impugnazione da parte della società convenuta, il rigetto della domanda riconvenzionale da essa proposta contro l’attore e il terzo chiamato passa in giudicato, con conseguente uscita del terzo chiamato dal giudizio di appello.
Quando le contestazioni mosse alla relazione dell’esperto [sul valore di liquidazione della quota del socio receduto] riguardano l’applicazione di metodologie proprie della scienza economica e delle valutazioni aziendali, il vaglio di ammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 1349, comma 1, c.c. va condotto alla stregua delle regole tecniche e non può fondarsi sulla mera ricerca formale di un errore manifesto, perché il giudice non dispone delle relative conoscenze. Le censure fondate su errori metodologici e sullo scostamento dai criteri applicativi e dalla prassi delle valutazioni economiche del patrimonio sociale rientrano nell’ambito della manifesta erroneità, da accertare nel corso del giudizio; salvo una trascurabile differenza tra i risultati delle diverse analisi, l’errore è manifesto ogniqualvolta derivi da una scorretta applicazione dei criteri tecnico-scientifici che governano la materia.
Tra il socio receduto e la società può sorgere un contrasto sull’an o sul quantum del diritto al rimborso, che dà luogo a una controversia sul diritto di credito del receduto. L’esperto designato dal giudice su istanza di parte è chiamato ad accertare il valore della partecipazione, e dunque l’ammontare del credito, mentre resta estranea alla sua competenza la soluzione dei contrasti sull’an del diritto al rimborso, perché le operazioni a lui affidate riguardano questioni tecniche da risolvere con le regole specialistiche delle scienze economiche e aziendali, cui rinviano i criteri legali e statutari di valutazione. Con la relazione giurata l’esperto accerta il quantum di un’obbligazione pecuniaria già esistente e perfetta sul piano sostanziale.
La relazione dell’esperto nominato dal tribunale è impugnabile ai sensi dell’art. 1349, comma 1, c.c.; le parti sono vincolate al valore della partecipazione da lui accertato, che viene meno soltanto se ne è provata la manifesta iniquità o erroneità e la determinazione è annullata. La manifesta erroneità richiede un errore, anche tecnico, evidente, grave, concettualmente non condivisibile e relativo a materia non opinabile, e la semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima è insufficiente.
Il carattere manifestamente iniquo o erroneo della determinazione dell’esperto, vincolata ai criteri oggettivi dell’art. 2437 ter, comma 2, c.c. volti a una valutazione aderente ai valori di mercato, va accertato in base alle regole tecniche sottese al suo operato, a prescindere dalle nozioni di comune esperienza; salvo che l’infondatezza dell’impugnazione emerga ictu oculi, la verifica va demandata a una consulenza tecnica d’ufficio. La determinazione non è annullabile quando il risultato finale è pressoché identico a quello del consulente d’ufficio e lo scostamento metodologico non la pone in manifesto contrasto con le regole tecniche di settore.
Il valore della quota del socio receduto da s.r.l. si determina in proporzione al valore effettivo del patrimonio sociale alla data della dichiarazione di recesso; l’art. 2473, comma 3, c.c. enuncia la correlazione tra il valore della partecipazione e quello del patrimonio sociale senza fissare i criteri di stima. In mancanza di notizie di scambi di partecipazioni in società comparabili, è corretto adottare il metodo misto patrimoniale-reddituale con stima autonoma dell’avviamento su un periodo limitato di anni, che valorizza insieme l’oggettività del dato patrimoniale e le attese reddituali.
Nella determinazione del valore della quota non può computarsi un nocumento da recesso quando il recesso è stato esercitato in conformità alla previsione statutaria, a prescindere dall’esistenza di un’offerta di acquisto della quota da parte di terzi.
Deve ritenersi inammissibile la domanda di nomina di un esperto per la determinazione del valore di liquidazione della quota oggetto di comunicazione di recesso ove il diritto di credito del socio recedente sia ancora inesigibile per il mancato decorso del periodo di preavviso.
Ai sensi dell’art. 2473, co. 5, c.c. il recesso del socio dalla s.r.l. non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società. A seguito dello scioglimento della società, dunque, se non si è ancora proceduto alla liquidazione della quota del socio receduto, il recesso viene meno, e ciò anche nel caso in cui lo scioglimento non rappresenti una diretta conseguenza del recesso e si verifichi per riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale per perdite preesistenti al recesso e non connesse alla domanda di liquidazione dei soci receduti. La formulazione letterale dell’art. 2473, co. 5, c.c., infatti, non consente di distinguere fra le ipotesi di c.d. recesso “qualificato” e le altre ipotesi di recesso. Successivamente allo scioglimento, il socio receduto non avrà diritto a vedersi rimborsato il valore della quota di partecipazione, ma sarà coinvolto nella procedura di liquidazione della società al pari degli altri soci.
A differenza di quanto previsto all’art. 2437 bis c.c. (in tema di s.p.a.), l’art. 2473, co. 5, c.c. non fissa alcun termine per l’adozione della deliberazione di revoca o di scioglimento della società. Tale lacuna normativa deve essere colmata mediante un’applicazione analogica della disciplina delle s.p.a. e, pertanto, gli effetti del recesso possono essere pregiudicati dalla revoca della delibera e dall’adozione della deliberazione di scioglimento della società solo laddove tali delibere intervengano entro il termine di 90 giorni dalla dichiarazione di recesso.
L’esercizio del diritto di recesso è un atto unilaterale recettizio, i cui effetti si producono nella sfera giuridica della società sin dal momento in cui questa riceve la relativa dichiarazione ex art. 1334 c.c., con la conseguente immediata perdita della qualità di socio e dunque anche della legittimazione all’esercizio dei diritti sociali. Tuttavia, in ipotesi di recesso esercitato ad nutum nel caso di società contratta a tempo indeterminato, il termine di preavviso imposto dalla legge determina uno slittamento in avanti degli effetti del recesso, i quali non si produrranno fino allo spirare dello stesso. Pertanto, in pendenza del termine di preavviso, non essendosi ancora prodotti gli effetti del recesso, il socio che ha manifestato la volontà di uscire dalla società non cessa di correre il rischio d’impresa dal momento in cui ha esercitato il diritto, ma partecipa pienamente alla vita sociale e a tutte le sue conseguenze fino al momento in cui la sua dichiarazione produce gli effetti desiderati, quindi dal momento della completa decorrenza del preavviso.
In tema di impugnazione di delibere di s.r.l., la deliberazione dell’assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla, poiché il disposto dell’art. 2479 ter, co. 3, c.c., nella parte in cui considera le decisioni prese in assenza assoluta di informazioni, non si riferisce soltanto alla mancanza di informazioni sugli argomenti da trattare ma anche alla mancanza di informazioni sull’avvio del procedimento deliberativo. Più nello specifico, la mancata convocazione del socio di una s.r.l. per l’assemblea è qualificabile come vizio di nullità della deliberazione e, pertanto, la comprovata ignoranza da parte del socio della convocazione determina la nullità della deliberazione adottata.
L’invalidità di una delibera non incide sulla validità delle successive delibere adottate dalla società, a meno che la prima delibera non sia stata sospesa ai sensi dell’art. 2378 c.c. La mancanza di un provvedimento di sospensione comporta la legittimità degli atti esecutivi, ancorché relativi a una delibera annullabile. E tale legittimità resiste al sopravvenire dell’annullamento: in caso contrario, l’istituto della sospensione non avrebbe alcun senso, visto che gli effetti giuridici sarebbero i medesimi sia che l’impugnante abbia ottenuto la sospensione della delibera, sia che non l’abbia ottenuta. Ciò, del resto, è del tutto coerente con le esigenze di certezza e stabilità sottese alla disciplina delle società commerciali, la gestione delle quali rischierebbe di essere paralizzata dal propagarsi degli effetti della illegittimità delle delibere assembleari oltre un certo segno.
Esula dai poteri del Conservatore - e, quindi, del Giudice del Registro - il controllo sul merito di una (possibile) lite tra i soci e, dunque, la valutazione in ordine alla validità sostanziale dell’atto. Così, un atto o una deliberazione devono essere considerati come validamente assunti finché non interviene
l’annullamento o la revoca in via giudiziale o stragiudiziale. In particolare, deve affermarsi che all’ufficio ed al Giudice del Registro compete soltanto la formale verifica della corrispondenza tipologica dell'atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcuna possibilità di accertamento in ordine alla validità negoziale dell'atto, poiché tale controllo potrà essere svolto unicamente in sede giurisdizionale.
Nella categoria e nell'ambito del controllo c.d. qualificatorio viene fatto rientrare il controllo circa la legittimità dell'atto da iscrivere nella misura in cui il vizio di nullità da cui l'atto sia affetto sia tale da escludere che l'atto stesso possa essere ricondotto nello schema tipico previsto per quell'atto dal legislatore. In quest'ottica, è stato ammesso un controllo di legalità dato dalla verifica della corrispondenza tipologica dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge e, anche in tale ottica, un controllo di legittimità sostanziale limitato alla rilevazione di quei vizi di validità che siano individuabili prima facie e tali da rendere l'atto presentato immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge. In altre parole, la radicale illiceità dell'atto può venire in rilievo solo se compromette la riconducibilità al "tipo" giuridico di atto iscrivibile (fermo restando che il controllo di tipicità non può sconfinare in una valutazione di merito dell'atto depositato, non potendo implicare un giudizio relativo all'eventuale non corrispondenza al vero di quanto in esso rappresentato).
Nella s.r.l. il rimborso della partecipazione del socio receduto mediante acquisto da parte degli altri soci, o del terzo da questi concordemente individuato, realizza un trasferimento della partecipazione ai sensi dell’art. 2470 c.c. Non si applica analogicamente la disciplina degli artt. 2437-bis e 2437-quater c.c., che nella s.p.a. attribuisce agli amministratori il potere di alienare le azioni del recedente, perché si tratta di norma eccezionale, incidente sulle prerogative proprietarie del socio; perché tale potere è funzionalmente legato al deposito e all’incedibilità dei titoli, non realizzabili nella s.r.l.; e perché presupporrebbe l’iscrizione nel registro delle imprese dell’offerta in opzione della quota, preclusa dal principio di tipicità degli atti iscrivibili. Il socio recedente deve quindi partecipare in proprio all’atto di trasferimento a favore degli altri soci o del terzo, che gli corrispondono il prezzo determinato ai sensi dell’art. 2473, comma 3, c.c.
Con la dichiarazione di recesso il socio di s.r.l. accetta, implicitamente ma inequivocabilmente, che la liquidazione della quota si realizzi secondo lo schema legale e assume l’obbligo di cedere la partecipazione ai soci o ai terzi che intendano esercitare il diritto di acquisto loro attribuito dall’art. 2473 c.c. Gli amministratori comunicano ai soci l’avvenuto recesso, dopo la scadenza del termine per recedere, la verifica dei presupposti del recesso e la determinazione del valore della partecipazione accettata, anche implicitamente, dal recedente, assegnando un termine congruo per l’acquisto; i soci comunicano la propria adesione agli amministratori, che invitano il recedente a perfezionare l’atto di trasferimento nella forma idonea all’iscrizione nel registro delle imprese. L’inadempimento del recedente all’obbligo di cooperare al perfezionamento della vicenda traslativa legittima gli altri soci all’esecuzione specifica dell’obbligo di contrarre ai sensi dell’art. 2932 c.c.
Nella s.r.l. il valore di rimborso della partecipazione del socio receduto è determinato dagli amministratori, che possono utilizzare tutti i metodi aziendalistici idonei a una valutazione aderente al valore reale, anche tenendo conto delle prospettive reddituali; sul risultato deve tuttavia intervenire l’accordo del recedente, in mancanza del quale la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, con applicazione dell’art. 1349, comma 1, c.c.
La cessione della partecipazione del socio receduto disposta direttamente dagli amministratori, senza il coinvolgimento del recedente nella determinazione del valore e nell’atto di trasferimento, espone al rischio di comportamenti abusivi in danno del recedente e dei soci non acquirenti, viola i principi di parità di trattamento dei soci e di neutralità degli amministratori rispetto alla composizione della compagine sociale e contrasta con il divieto per la società di compiere operazioni sulle proprie quote (art. 2474 c.c.). Il trasferimento così operato dalla società [a favore della socia amministratrice unica, con quietanza del prezzo rilasciata dalla società] non supera il controllo qualificatorio, e la relativa iscrizione va cancellata d’ufficio ai sensi dell’art. 2191 c.c.
Il conservatore e il giudice del registro delle imprese esercitano un controllo formale sui requisiti della domanda (competenza dell’ufficio, provenienza e certezza giuridica della sottoscrizione, riconducibilità dell’atto al tipo legale, legittimazione alla presentazione dell’istanza) e, ai sensi dell’art. 2189, comma 2, c.c. e dell’art. 11 d.p.r. 581/1995, un controllo qualificatorio, che impone di accertare se l’atto presentato corrisponda al modello legale per il quale è prescritta l’iscrizione (controllo di tipicità).
Il conservatore verifica inoltre la compatibilità logico-giuridica, sotto il profilo della continuità, tra le diverse iscrizioni, perché diversamente sarebbe vanificata la funzione del registro e il legittimo affidamento dei terzi; tale verifica può implicare anche un’attività di interpretazione giuridica del contenuto dell’atto da iscrivere. In presenza di più iscrizioni relative alla medesima partecipazione, la qualificazione dell’atto è prioritaria rispetto alla valutazione di consecutività delle iscrizioni ai sensi dell’art. 2470, comma 3, c.c., che presuppone atti in astratto idonei a produrre i loro effetti.
All’ufficio e al giudice del registro compete soltanto la verifica della corrispondenza tipologica dell’atto da iscrivere a quello previsto dalla legge, senza alcun accertamento sulla sua validità negoziale, riservato alla sede giurisdizionale; atti e deliberazioni si considerano validi finché non siano annullati o revocati. È ammesso un controllo di legittimità sostanziale limitato ai vizi di validità individuabili prima facie e tali da rendere l’atto immeritevole di iscrizione perché non corrispondente a quello previsto dalla legge: la radicale illiceità dell’atto rileva solo se ne compromette la riconducibilità al tipo giuridico di atto iscrivibile. Il controllo di tipicità non si estende al merito dell’atto né alla validità sostanziale della dichiarazione di recesso contestata dal socio.
L’accordo sul recesso tra socio e società è valido e legittimo anche al di fuori dei casi previsti dalla legge.
La determinazione del valore della quota del socio receduto e i tempi del suo pagamento da parte della società possono essere liberamente stabiliti dalle parti in sede di accordo, con la possibilità di derogare al disposto dell’art. 2473, commi 3 e 4, c.c.
Qualora dell’accordo di recesso convenzionale tra socio e società facciano parte le dimissioni del socio dal suo impiego di lavoro subordinato alle dipendenze della società, la competenza a decidere della validità e dell’esecuzione di tali parti dell’accordo spetta al giudice del lavoro.
Non è annullabile la determinazione del valore di rimborso della quota sociale del socio receduto di una s.r.l. effettuata dal terzo arbitratore per manifesta iniquità e/o erroneità ai sensi dell’art. 1349 c.c. laddove il risultato finale della valutazione operata dal terzo arbitratore sia pressoché identico a quello cui è pervenuto il c.t.u. e lo scostamento metodologico non sia tale da rendere la determinazione impugnata in manifesto contrasto alle regole tecniche di settore e dalle conoscenze proprie di cui deve essere in possesso l’esperto del ramo. L’impugnabilità per manifesta erroneità prevista a norma dell’art. 1349, c. I, c.c. non deriva automaticamente dalla semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima, ma dalla sussistenza di un errore, pure tecnico, che sia evidente, grave, concettualmente non condivisibile e, soprattutto, in materia non opinabile (nella specie è stata considerata non iniqua una valutazione della partecipazione inferiore del 25% rispetto al valore accertato dalla successiva ctu nel giudizio di merito).
Non sussiste responsabilità ex art. 2495 c.c. a titolo di colpa del liquidatore per mancato pagamento del credito da rimborso della quota di partecipazione sociale essendo legittima la condotta del liquidatore che, nel rispetto delle norme legali e statutarie sulla vincolatività per le parti della stima operata dall’arbitratore, chiuda senza indugio la procedura liquidativa della quota del socio receduto nonostante le riserve avanzate da quest’ultimo circa i criteri di valutazione adottati dall’arbitratore nella stima.
Il recesso del socio e il conseguente scioglimento del rapporto sociale con relativa liquidazione del valore della quota di partecipazione del socio receduto al capitale sociale, laddove comporti l’effettivo venir meno dell’unica garanzia volta al soddisfacimento del controcredito vantato dalla società a fronte del contratto di finanziamento erogato nei confronti del socio, è circostanza idonea ad integrare i presupposti che giustificano la dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine ai sensi dell’art. 1186 c.c. e la contestuale richiesta del mutuante dell’immediata restituzione dell’intero, trattandosi di fatti sopravvenuti idonei a determinare una profonda diminuzione dell’(unica) garanzia di realizzazione del controcredito.
Dal valore di rimborso della partecipazione liquidato al socio di s.r.l. recedente, ai sensi del'art. 2473 cod. civ., debbono essere dedotti gli acconti dividendi lordi successivi al recesso che siano stati percepiti e trattenuti dal socio medesimo. (altro…)
In base al disposto dell'art. 2505-bis c.c., la fusione per incorporazione non determina l'estinzione della società incorporata, né la fusione paritaria crea un nuovo soggetto di diritto; ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Ciò implica necessariamente che, in seguito alla fusione, l’unico soggetto titolare dei rapporti pendenti sia la società risultante dalla fusione, ovvero la società incorporante nel caso di fusione per incorporazione. Ne deriva che nel caso di un processo intentato nei confronti della società incorporata, l’intervenuta fusione non determina la perdita della capacità di stare in giudizio della parte, bensì la trasmissione “automatica” della capacità processuale in capo al soggetto risultante dalla fusione, sicché non si dà interruzione del processo ai sensi dell’art. 300 c.p.c. proprio perché la società incorporante acquisisce la capacità processuale dell’incorporata e prosegue nei suoi rapporti “anche processuali” senza necessità di riassunzione o nuova costituzione in giudizio.
Nel caso di cambiamento di oggetto per deliberazione d’assemblea di s.r.l., il diritto di recesso ex art 2473 c.c. spetta ai soci solo nel caso in cui il mutamento rivesta carattere non formale o lessicale ma “sostanziale”, come prevede l’art. 2437 c.c. in tema di società per azioni, essendo pertanto necessario che con tale delibera si determini una sostanziale variazione delle condizioni di rischio dell’investimento.
Al fine di riconoscere il diritto di recesso ex art. 2473 c.c. ciò che conta è che la delibera assembleare abbia cambiato in modo significativo l’oggetto indicato nell'atto costitutivo, senza che occorra verificare se l’operatività degli amministratori successiva alla delibera abbia reso effettivo e attuale il mutamento del settore di attività.
Il diritto di recesso per mutamento dell'oggetto sociale sorge là dove la società sia passata dall'essere operativa in un settore circoscritto, ad essere una holding c.d. pura il cui oggetto sociale consiste nell'assunzione e gestione di partecipazioni in società di qualsiasi tipo e specie, senza alcuna limitazione in ordine al settore di attività delle partecipate. Risulta, invece, del tutto irrilevante il fatto che, a seguito della menzionata modifica statuaria, la società si sia limitata a conferire l'intera azienda ad una società interamente controllata e si sia limitata a gestire detta partecipazione, senza in concreto assumere altre partecipazioni in settori diversi da quello originario.
Non è possibile trarre dal sistema l'esistenza di un divieto generale e inderogabile al recesso parziale, che imponga al socio di esercitare il diritto in parola per l'intera partecipazione detenuta. Pertanto, il socio di una s.r.l. potrà esercitare il diritto di recesso per una parte soltanto della sua quota, salvo che ciò non risulti incompatibile con altre previsioni statutarie.
L’inerzia del socio recedente nel sollecitare la liquidazione delle quote non implica una rinuncia tacita al diritto di recesso.