In caso di successione di tariffe professionali forensi, la liquidazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre gli onorari nel giudizio di legittimità vanno liquidati con riferimento al tempo dell'esaurimento di tale giudizio, con la conseguenza che, ove la liquidazione sia fatta dal giudice del rinvio, restano irrilevanti eventuali mutamenti della tariffa successivamente intervenuti.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma in relazione all'esito finale della lite.
L’azione di restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza successivamente cassata non si inquadra nell’istituto della condictio indebiti di cui all’art. 2033 c.c.; ne consegue che gli interessi legali sulle somme da restituire decorrono dalla data del pagamento e non dalla domanda.
Dichiarata dal giudice del lavoro l’incompetenza sull’opposizione a decreto ingiuntivo in favore della sezione specializzata in materia di impresa dello stesso tribunale, la riproposizione della domanda davanti alla sezione specializzata di un tribunale diverso non costituisce riassunzione ai sensi dell’art. 50 c.p.c. e non consente di invocare l’art. 44 c.p.c. Il giudice adito, rilevata su eccezione del convenuto la propria incompetenza territoriale inderogabile, dichiara quindi l’incompetenza e assegna il termine per la riassunzione davanti al giudice competente.
L’ordinanza che accoglie l’eccezione di incompetenza territoriale inderogabile ha natura decisoria, indipendentemente dalla circostanza che la controparte vi abbia aderito, cosicché il giudice erroneamente adito è tenuto a statuire sulle spese del procedimento, liquidate secondo le fasi effettivamente svolte.
La mancata approvazione del bilancio costituisce sintomo della causa di scioglimento della società ex art. 2484, comma 1, n. 3, cod. civ. ove tale omissione concerna almeno due bilanci di esercizio. La circostanza che, attraverso la locazione degli immobili oggetto di attività sociale, nel corso degli anni siano state ricavate risorse finanziarie e pagati i debiti sociali, non esclude che non debba prendersi atto dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea e della sua perdurante inattività, causa di scioglimento della società ai sensi della norma codicistica, alla quale non può sopperire un’attività di fatto slegata dal controllo e dalle determinazioni dell’ organo collegiale.
È legittima la condanna alle spese giudiziali nel procedimento promosso in sede di reclamo, ex art. 739 cod. proc. civ., avverso provvedimento reso in camera di consiglio, atteso che ivi si profila comunque un conflitto tra parte impugnante e parte destinataria del reclamo, la cui soluzione implica una soccombenza che resta sottoposta alle regole dettate dagli articoli 91 ss. cod. proc. civ., e che, inoltre, se lo sviluppo del procedimento nella fase di impugnazione non può ovviamente conferire al procedimento stesso carattere contenzioso in senso proprio, si deve tuttavia riconoscere che - in tale fase - le posizioni delle parti con riguardo al provvedimento dato assumono un rilievo formale autonomo, che dà fondamento alla applicazione estensiva dell’art. 91 citato.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo che si ha quando si verifica una situazione tale da eliminare le ragioni di contrasto, ad esempio in caso di sopravvenuto accordo negoziale fra le parti. In caso di transazione tra le parti, non si verifica una carenza sopravvenuta dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., atteso che le parti, al contrario, insistono per ottenere una decisione sulla controversia, sebbene con la mera dichiarazione che essa è definita dall'accordo negoziale.
Nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere, il governo delle spese non va statuito in base al principio della soccombenza virtuale, ma occorre provvedere alla compensazione integrale sia nel caso di mancata espressa richiesta della rifusione a favore delle parti (in tal caso, il silenzio serbato dalle parti sul punto spese si deve intendere come invito alla Corte a disporre la compensazione), sia nel caso in cui le parti abbiano espressamente richiesto la compensazione.
Viene meno la ragion d’essere sostanziale della lite una volta intervenuto il pagamento spontaneo da parte dei convenuti di quanto richiesto da parte attrice. Tale circostanza priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, venendo meno ogni ragione di contrasto tra di esse.
Rispetto al regolamento delle spese del giudizio, l’art. 91 c.p.c. prevede il principio della soccombenza che, nel caso in cui vi sia cessazione della materia del contendere, si declina nel principio della soccombenza virtuale, secondo il quale le spese processuali gravano sulla parte che sarebbe risultata soccombente secondo un apprezzamento prognostico sulla fondatezza della domanda proposta. Non trova invece applicazione il secondo periodo del comma 1 dell’art. 91 c.p.c. – secondo cui il giudice “se accoglie la domanda in misura non superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell’articolo 92” – qualora le parti abbiano richiesto la dichiarazione della cessazione della materia del contendere, mentre la norma in oggetto presuppone una pronuncia di accoglimento della domanda di una delle parti e dunque una pronuncia nel merito, la cui necessità nel presente procedimento è venuta meno.