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Sentenze con tag: responsabilità precontrattuale

Tribunale di Brescia, 26 Luglio 2026, n. 2067/2025
Clausola compromissoria e azione risarcitoria per dolo incidente nella cessione di quote
La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, adempimento o inadempimento del contratto...

La clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie relative alla validità, efficacia, interpretazione, risoluzione, adempimento o inadempimento del contratto non si estende, in difetto di espressa previsione, alle domande di risarcimento fondate su responsabilità precontrattuale da dolo incidente ex art. 1440 c.c. né a quelle di responsabilità extracontrattuale dell’amministratore verso il socio o il terzo danneggiato, poiché tali azioni non trovano nel contratto il titolo della pretesa, ma solo un presupposto di fatto.

L’azione risarcitoria per dolo incidente, avendo natura extracontrattuale, è soggetta alla prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui il danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere con l’ordinaria diligenza, sufficiente conoscenza del danno e della sua riferibilità causale all’altrui condotta illecita. In materia di cessione di partecipazioni sociali, tale momento può coincidere con la stipula del preliminare o del definitivo, ove il socio alienante, anche per effetto dei poteri informativi e di controllo e dell’assistenza professionale ricevuta, fosse già in condizione di accertare il reale valore della partecipazione; ne consegue che la successiva domanda risarcitoria proposta oltre il quinquennio deve essere rigettata.

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26/05/2026
Data sentenza: 26/07/2026
Numero: 2067/2025
Carica: Presidente
Giudice: Raffaele Del Porto
Relatore: Carlo Bianchetti
Registro : RG – 14809 –  2023
Tribunale di Milano, 7 Gennaio 2025, n. 5438/2025
L’accertamento della responsabilità dell’esperto stimatore nell’elaborazione della perizia di stima
La responsabilità del perito incaricato della relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. (che richiama l’art. 2343, comma 2,...

La responsabilità del perito incaricato della relazione giurata di stima ex art. 2465 c.c. (che richiama l'art. 2343, comma 2, c.c.) nei confronti della società, dei soci e dei terzi rientra nella responsabilità da inadempimento ex art. 1218 c.c., in ragione degli obblighi di comportamento correlati alla qualifica professionale del perito, idonei a costituire una fonte atipica di obbligazione ai sensi dell'art. 1173, ultimo comma, c.c. Trattandosi di prestazione intellettuale, grava sul preteso danneggiato l'onere di provare sia l'evento dannoso, sia il nesso eziologico tra la condotta inadempiente del prestatore d'opera intellettuale e il danno-evento.

Non costituisce inadempimento la condotta del perito stimatore ex art. 2465 c.c. qualora la relazione di stima rechi tutti gli elementi prescritti dalla norma (descrizione dei beni e dei crediti conferiti, indicazione dei criteri di valutazione adottati, attestazione che il valore dei beni conferiti è almeno pari a quello attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale), i dati contabili utilizzati risultino dai bilanci non impugnati della società oggetto di valutazione, siano stati previamente condivisi e autonomamente esaminati dall'acquirente in sede di due diligence, siano stati successivamente riportati nei bilanci approvati dall'acquirente medesimo per più esercizi senza contestazione e risultino altresì coerenti con le valutazioni espresse dalla Curatela fallimentare in sede di perizia successiva.

Non sorge in capo al perito incaricato della stima ex art. 2465 c.c. l'obbligo di verificare l'esattezza e la veridicità dei dati consegnati dal committente ai fini della valutazione. Nondimeno, la diligenza professionale è soddisfatta qualora il perito abbia compiuto accertamenti fisici (sopralluoghi presso le sedi delle società partecipate), acquisizioni dirette di documentazione e accessi in persona presso i magazzini della società oggetto di valutazione, anche al fine di compiere esami a campione delle giacenze fisiche.

Non sussiste la responsabilità precontrattuale (culpa in contrahendo) di tipo aquiliano del perito stimatore, quale terzo estraneo al rapporto negoziale, per la conclusione di un contratto valido ma economicamente svantaggioso, qualora non risulti che il medesimo abbia posto in essere una condotta non iure e contra ius ma, al contrario, in linea con l’art. 2465 c.c. e qualora la determinazione della volontà negoziale dell'acquirente e la quantificazione del prezzo di vendita siano intervenute in epoca anteriore e a prescindere dalla stima contestata, come nel caso in cui le parti abbiano sottoscritto un memorandum of understanding e successivamente un Sale and Purchase Agreement prima dell'elaborazione della perizia.

Sussiste la responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1, c.p.c. qualora parte attrice abbia agito nella consapevolezza dell'infondatezza delle proprie domande, persistendo nel giudizio senza attivarsi nella competente sede nei confronti delle proprie controparti contrattuali e mantenendo invariata la pretesa anche nel quantum. Si ritiene integrato il requisito soggettivo della colpa grave quando le doglianze si fondino su una relazione di parte redatta dal medesimo soggetto che, dopo l'acquisto contestato, ha ricoperto la carica di Presidente del CdA della società acquistata e, in tale veste, ha predisposto i bilanci recanti i medesimi valori di cui è contestata la correttezza nel giudizio.

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01/05/2026
Data sentenza: 07/01/2025
Numero: 5438/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Alima Zana
Registro : RG – 34792 –  2018
Tribunale di Milano, 26 Luglio 2026, n. 11139/2024
Abbandono ingiustificato delle trattative e concorrenza sleale per denigrazione
Le questioni relative alla competenza devono essere risolte solo alla stregua della prospettazione di parte attrice, senza che assumano rilevanza...

Le questioni relative alla competenza devono essere risolte solo alla stregua della prospettazione di parte attrice, senza che assumano rilevanza le contestazioni delle controparti o la diversa qualificazione dei fatti invocata, dovendosi tenere separata le questioni concernenti il merito da quelle relative alla competenza. Unico limite alla rilevanza dei fatti esposti dall’attore ai fini della determinazione della competenza è dato dalla loro evidente prospettazione artificiosa e strumentale, preordinata esclusivamente a sottrarre la controversia al giudice precostituito per legge.

Una domanda non riproposta in precisazione delle conclusioni non può ritenersi per questo solo abbandonata, dovendosi valutare in modo complessivo la condotta processuale della parte.

La legittimazione attiva coincide con la titolarità del diritto ad agire in giudizio e la legittimazione passiva consiste nella titolarità del diritto a resistere nel processo: entrambe devono essere determinate con riguardo alla prospettazione dell’attore ed integrano concetti distinti dalla titolarità delle posizioni sostanziali oggetto del giudizio.

Si ha denigrazione ex art. 2598 n. 2 c.c. laddove l’imprenditore diffonda notizie e apprezzamenti sui prodotti o sull’attività del concorrente in modo idoneo a determinarne il discredito e ad incidere negativamente sulla sua reputazione. Anche la divulgazione di circostanze vere, accompagnata da invettive e offese nei confronti del concorrente, configura concorrenza sleale per denigrazione.

Nel rapporto tra imprese concorrenti, non è conforme alla buona pratica degli affari che i dipendenti e i collaboratori, una volta transitati in un’impresa concorrente, entrino in contatto con i clienti dell’ex datore di lavoro. Se ciò avviene in maniera sistematica e con modalità idonee a danneggiarlo, lo sviamento che eventualmente ne consegue deve considerarsi illecito.

L’animus nocendi consiste nella consapevolezza e volontà di cagionare un pregiudizio all'altrui impresa e può essere provato guardando all’intensità dell’offesa all’integrità aziendale.

La tutela dei dati dell’impresa non si esaurisce nella disciplina dell’art. 98 c.p.i., poiché anche laddove non vengano in rilievo informazioni connotate da requisiti di segretezza, l’acquisizione di dati riservati è pur sempre idonea ad integrare gli estremi dell’illecito ex art. 2598 n. 3 c.c., in presenza di un complesso di dati organizzato.

Non esiste un divieto di intrattenere relazioni con gli interlocutori di un’impresa concorrente, purché ciò non avvenga sfruttando in modo illecito l’altrui rete commerciale o informazioni riservate.

Ciascuna parte è libera di interrompere la contrattazione, manifestando la propria volontà di non concludere il contratto, con il limite costituito dalla necessità di bilanciare i propri interessi con quelli della controparte, in ossequio al principio di buona fede oggettiva

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15/03/2026
Data sentenza: 26/07/2026
Numero: 11139/2024
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Giani
Relatore: Vincenzo Carnì
Registro : RG – 26264 –  2019
Tribunale di Bologna, 4 Ottobre 2025, n. 921/2025
Responsabilità precontrattuale ed abbandono delle trattative
La responsabilità precontrattuale non è integrata nel caso di abbandono delle trattative qualora esso risulti giustificato dal mancato raggiungimento di...

La responsabilità precontrattuale non è integrata nel caso di abbandono delle trattative qualora esso risulti giustificato dal mancato raggiungimento di un accordo tra le parti in relazione ad elementi essenziali del contratto, poiché, nel corso delle trattative, le parti conservano la piena facoltà di verificare la propria convenienza alla stipulazione del contratto. Ne consegue che non è possibile imputare al contraente che ha interrotto le trattative una condotta connotata da mala fede, e quindi contraria all’art. 1337 c.c. Per tale ragione, il comportamento di quest'ultimo non può essere considerato fonte di responsabilità contrattuale, né extracontrattuale.

[Nel caso di specie, all'abbondano delle trattative conseguiva la stipulazione del contratto con altro soggetto e l'abbondano è stato motivato nel mancato compiuto accordo delle parti in punto di corrispettivo e di altre condizioni contrattuali da ritenere essenziali in una trattativa per la conclusione di un contratto di appalto].

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22/02/2026
Data sentenza: 04/10/2025
Numero: 921/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Michele Guernelli
Registro : RG – 9294 –  2020
Tribunale di Bologna, 26 Luglio 2026, n. 2071/2025
Modello di utilità: responsabilità precontrattuale e esclusione della contraffazione per equivalenti
La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone che le trattative abbiano raggiunto uno stadio avanzato idoneo a ingenerare un...

La responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. presuppone che le trattative abbiano raggiunto uno stadio avanzato idoneo a ingenerare un ragionevole affidamento nella conclusione del contratto; ove manchi la concreta trattazione degli elementi essenziali e non risulti alcuna intesa, anche solo sommaria, deve escludersi l’affidamento e la domanda risarcitoria va respinta.

In tema di modello di utilità, l’accertamento della contraffazione per equivalenti presuppone che il trovato contestato riproduca il medesimo concetto innovativo e consegua una sostanziale “pari utilità” rispetto alla soluzione rivendicata; non sussiste equivalenza quando la diversa conformazione realizza un meccanismo funzionale e operativo distinto, con modalità di utilizzo che comportano risultati pratici non sovrapponibili.

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14/02/2026
Data sentenza: 26/07/2026
Numero: 2071/2025
Carica: Presidente
Giudice: Maurizio Atzori
Relatore: Vittorio Serra
Registro : RG – 4159 –  2020
Tribunale di Milano, 26 Luglio 2026
Informativa pre-contrattuale nel contratto di franchising e omissione di un procedimento pendente a carico del franchisor
Non costituisce motivo di annullamento del contratto di franchising l’eventuale omissione da parte dell’affiliante circa l’esistenza di un procedimento giudiziario...

Non costituisce motivo di annullamento del contratto di franchising l'eventuale omissione da parte dell'affiliante circa l'esistenza di un procedimento giudiziario che lo riguarda. Invero, non ogni condotta omissiva determina una violazione dei doveri generici di lealtà, correttezza o buona fede al cui rispetto sono vincolati l'affiliane e l'affiliato. La prova del carattere determinante della falsa rappresentazione sulla decisione di concludere il contratto incombe sulla vittima dell'inganno.

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05/02/2026
Data sentenza: 26/07/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Edmondo Tota
Registro : RG – 33311 –  2024
Tribunale di Milano, 26 Luglio 2026, n. 6589/2025
Responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c. e obblighi di trasparenza del mandatario
Nell’ambito della disciplina della responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 c.c., un soggetto munito di mandato a trattare per conto terzi...

Nell'ambito della disciplina della responsabilità extracontrattuale ex art. 1337 c.c., un soggetto munito di mandato a trattare per conto terzi è responsabile, per violazione degli obblighi di correttezza e trasparenza, nei confronti del mandante, ove il mandatario non rappresenti in modo fedele il corso delle interlocuzioni con il terzo, e nei confronti del terzo, ove il mandatario non rappresenti correttamente le posizioni del mandante.

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17/01/2026
Data sentenza: 26/07/2026
Numero: 6589/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Alima Zana
Registro : RG – 51450 –  2021
Tribunale di Firenze, 26 Luglio 2026, n. 3586/2024
Contrattualizzazione della responsabilità precontrattuale
Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un...

Se e nella misura in cui la pattuizione finalizzata a ulteriori accordi preliminari non si possa già identificare in un contratto preliminare vero e proprio contenente tutti gli elementi essenziali della futura pattuizione, ciò non implichi necessariamente la ricorrenza di una mera puntuazione non giuridicamente rilevante, ben potendo, invece, le parti avere inteso già vincolarsi su alcuni profili su cui l’accordo è già stato irrevocabilmente raggiunto, ferma la necessità di concordare, secondo buona fede, ulteriori punti essenziali della realizzanda vicenda negoziale traslativa; ove ciò accada (come affermato in tema di c.d. “preliminare di preliminare”), la violazione di queste intese, perpetrata in una fase successiva rimettendo in discussione questi obblighi in itinere che erano già determinati, dà luogo a responsabilità contrattuale da inadempimento di un'obbligazione specifica sorta nel corso della formazione del contratto, riconducibile alla terza delle categorie considerate nell'art. 1173 c.c., cioè alle obbligazioni derivanti da ogni fatto o atto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico, ben potendosi ritenere quale vincolo obbligatorio valido ed efficace, sempreché rispondente a un interesse meritevole di tutela tra le parti, quello idoneo soltanto a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell’affare finale: ciò in quanto, a ben vedere, con la propria pattuizione, le parti hanno inteso concordemente pervenire a una contrattualizzazione dell’obbligo di cui all’art. 1337 c.c. di condurre le trattative precontrattuali secondo buona fede, così sanzionando la relativa violazione, già di per sé disciplinata dall’ordinamento alla luce della figura della responsabilità precontrattuale, mediante le regole (maggiormente tutelanti per il danneggiato in punto di riparto dell’onere della prova) della responsabilità contrattuale

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28/09/2025
Data sentenza: 26/07/2026
Numero: 3586/2024
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Linda Pattonelli
Registro : RG – 6734 –  2020
Tribunale di Milano, 18 Marzo 2025, n. 1793/2025
Evidenza
Domanda di esecuzione in forma specifica di un contratto preliminare di compravendita di quote: presupposti
Nel caso di inadempimento del preliminare di vendita di quote di società a responsabilità limitata contenente un termine – non...

Nel caso di inadempimento del preliminare di vendita di quote di società a responsabilità limitata contenente un termine - non rispettato alla scadenza - per la stipulazione del definitivo, l’esercizio dell’azione di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. non presuppone necessariamente la natura essenziale di tale termine né l’intimazione di una diffida ad adempiere a carico della controparte. E’ infatti sufficiente la sola condizione oggettiva dell’omessa stipulazione del definitivo, che determina di per sé l’interesse alla pronuncia costitutiva.

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25/05/2025
Data sentenza: 18/03/2025
Numero: 1793/2025
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Alima Zana
Registro : RI – 35794 –  2021
Tribunale di Milano, 11 Marzo 2024, n. 2669/2024
Contratto di prestazione artistica e responsabilità precontrattuale
Non può ritenersi concluso un contratto di prestazione artistica qualora nessun elemento porti a ritenere che la volontà delle parti...

Non può ritenersi concluso un contratto di prestazione artistica qualora nessun elemento porti a ritenere che la volontà delle parti – peraltro nemmeno direttamente manifestata dalle parti contrattuali stesse ma solo dai soggetti che conducevano informalmente le trattative – si fosse consolidata in maniera attendibile in merito a tutti i punti essenziali del contratto, risultando di fatto non provato che vi fosse concorde ed esplicita pattuizione anche in merito alla misura del compenso e del rimborso spese che costituiva, nella specie, il profilo specifico sul quale le trattative si erano imperniate.

L'evocazione di un profilo di responsabilità precontrattuale ex art. 1338 c.c., ove accertato, comporta come conseguenza l'integrale risarcimento del danno sofferto dal contraente ignaro, che può tuttavia venire in rilievo sia sotto il profilo del danno emergente (consistente nelle spese sopportate nel corso delle trattative), sia sotto il profilo del lucro cessante (perdite sofferte dal contraente per la mancata conclusione di altre trattative dalle quali è stato distolto), non essendo, viceversa, risarcibile il pregiudizio corrispondente al c.d. interesse positivo, consistente nelle utilità che si sarebbero ricavate ove il contratto fosse stato validamente concluso ed eseguito.

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07/05/2025
Data sentenza: 11/03/2024
Numero: 2669/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Claudio Marangoni
Registro : RG – 1841 –  2020
Tribunale di Milano, 4 Giugno 2024, n. 5669/2024
Cessione quote: recesso dalle trattative dopo la due diligence e responsabilità pre contrattuale
Il recesso dalle trattative [nel caso di specie, relativamente ad un contratto di cessione di quote di S.r.l.] può essere...

Il recesso dalle trattative [nel caso di specie, relativamente ad un contratto di cessione di quote di S.r.l.] può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo. In particolare, affinché possa ritenersi integrata la responsabilità precontrattuale, è necessario che: (i) tra le parti siano in corso trattative; (ii) le trattative siano giunte a uno stadio idoneo a far sorgere nella parte che invoca l’altrui responsabilità il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; (iii) la controparte, cui si addebita la responsabilità, interrompa le trattative senza un giustificato motivo; e (iv) pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei a escludere il suo ragionevole affidamento nella conclusione del contratto. A tale riguardo, perché le trattative possano considerarsi affidanti, è necessario che nel corso di esse le parti abbiano preso in considerazione almeno gli elementi essenziali del contratto, come la natura delle prestazioni o l’entità dei corrispettivi [nel caso di specie, applicando i suddetti principi, il Tribunale ha ritenuto insussistente la responsabilità precontrattuale dato che: (i) l'interruzione delle trattative, pur avvenuta dopo una lunga due diligence, è intervenuta prima che le parti trovassero un accordo sul prezzo (ii) parte acquirente non aveva fatto ragionevole affidamento sulla positiva chiusura delle trattative].

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28/03/2025
Data sentenza: 04/06/2024
Numero: 5669/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Amina Simonetti
Registro : RG – 23161 –  2021
Tribunale di Milano, 23 Settembre 2024, n. 8211/2024
Responsabilità precontrattuale e violazione degli obblighi di buona fede nei contatti di cessione di quote sociali
La cessione di azioni o quote delle società  di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo indirettamente...

La cessione di azioni o quote delle società  di capitali ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo indirettamente il compendio dei beni di cui la società è proprietaria. Di conseguenza, le garanzie ex art. 1492 e 1497 c.c. non operano relativamente alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale, a meno che il cedente la partecipazione abbia fornito specifiche garanzie contrattuali al riguardo, ovvero abbia agito con dolo.

In caso di contratto di cessione di partecipazioni, l’obbligo risarcitorio che l’art. 1440 c.c. pone in capo al contraente in mala fede, suppone che questi abbia posto in essere artifici o raggiri nei confronti della controparte, anche nella forma della menzogna o della semplice reticenza qualificata sulle qualità della partecipazione ceduta, tali che senza di essi il contratto sarebbe stato ugualmente concluso, ma a condizioni diverse da quelle pattuite. In merito al profilo probatorio, in tema di dolus incidens (art. 1440 cod.), l'attore, una volta provata l'esistenza di un raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, non è tenuto a provare altro ai fini dell'an debeatur, in quanto opera la presunzione iuris tantum che, senza la condotta illecita, le condizioni contrattuali sarebbero state diverse e quindi per lui più favorevoli.

Dunque, l’azione risarcitoria ex art. 1440 c.c. presuppone una responsabilità di natura precontrattuale che impone all’attore di provare la “condotta illecita” posta in essere dall’altro contraente ovvero l’esistenza di un raggiro o di “una reticenza qualificata” su un elemento non trascurabile del contratto e, nella specifica ipotesi di cessione di partecipazioni sociali, “sulle qualità della partecipazione ceduta”.

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05/01/2025
Data sentenza: 23/09/2024
Numero: 8211/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro : RG – 29299 –  2021
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