Costituisce atto di mala gestio la corresponsione di retribuzioni ai soci formalmente assunti come lavoratori dipendenti quando non sia provata l’effettiva subordinazione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare della società, da accertare in base a indici quali la collaborazione, la continuità della prestazione e l’inserimento nell’organizzazione aziendale, e quando il socio sia coniuge dell’amministratore occorre dimostrare anche l’irrilevanza del vincolo familiare nelle concrete modalità della prestazione; lo status di lavoratore dipendente è incompatibile con il ruolo apicale del socio che agisca in sinergia con gli amministratori [socie coniugi degli amministratori, una delle quali con ruolo apicale accertato da sentenza penale irrevocabile].
I soci che abbiano percepito retribuzioni non dovute sono tenuti alla ripetizione dell’indebito ai sensi dell’art. 2033 c.c. in solido con gli amministratori obbligati al risarcimento, perché la responsabilità solidale prevista dall’art. 2055, comma 1, c.c. richiede soltanto che il fatto dannoso sia imputabile a più persone, anche se le condotte sono autonome e i titoli di responsabilità diversi.
Il curatore che agisce ai sensi dell’art. 146 l. fall. deve allegare e provare un danno attuale e concreto al patrimonio sociale e la sua riconducibilità alla condotta dell’amministratore, mentre spetta a quest’ultimo provare l’osservanza dei doveri imposti, e le domande vanno respinte quando la curatela, pur avendo ricevuto i libri e le scritture contabili, non li produca né produca lo stato passivo, impedendo sia l’accertamento delle condotte distrattive sia la quantificazione del danno con il criterio della differenza tra attivo e passivo; l’accertamento della Guardia di Finanza sui maggiori ricavi non dichiarati ha valore di prova indiziaria e non giustifica l’automatica liquidazione di un danno pari ai ricavi presunti e alle sanzioni irrogate quando non sia corroborato da altri elementi e il relativo verbale non sia neppure prodotto [ricavi stimati con metodo induttivo applicando la percentuale di ricarico di un esercizio anteriore all’uscita della società dal gruppo di acquisto e alla cessione del ramo d’azienda principale].
Non risponde per omesso controllo, in qualità di sindaco, il professionista che abbia prestato alla società consulenza fiscale e contabile quando il collegio sindacale, pur previsto dall’atto costitutivo, non risulti mai nominato né iscritto nel registro delle imprese e non vi siano atti o verbali a sua firma diversi da una risalente relazione al bilancio.
Il debito risarcitorio degli amministratori è debito di valore, sul quale vanno calcolati rivalutazione e interessi dalla data del fallimento fino alla sentenza, che lo converte in debito di valuta produttivo di interessi legali; quando i fatti contestati siano astrattamente riconducibili a un’ipotesi di reato l’imposta di registro va prenotata a debito e recuperata nei confronti dei soccombenti ai sensi dell’art. 59, comma 1, lett. d), d.P.R. 131/1986.
L’accordo, qualificato dalle parti come patto parasociale, con cui si riconosce a un socio occulto [di una società di diritto inglese] la facoltà di divenire socio ufficiale acquistando una quota [del 15%] al valore nominale, a fronte dell’impegno incondizionato dei soci titolari a cederla a semplice richiesta, integra un’opzione di contratto preliminare; il versamento del prezzo da parte del beneficiario equivale a richiesta di formalizzare la cessione, e la mancata cessione delle quote costituisce inadempimento non di scarsa importanza che giustifica la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c. Dell’inadempimento rispondono soltanto i soci che si sono obbligati a trasferire le quote, e non l’altro socio che si sia limitato ad acconsentire alla cessione senza prendervi parte.
Quando il prezzo sia stato versato a una società di persone estranea all’accordo [di cui sono soci amministratori i promittenti cedenti], la domanda di restituzione proposta nei suoi confronti a seguito della risoluzione non è riconducibile all’art. 1458 c.c., ma alla ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., essendo venuto meno il titolo della prestazione. La mala fede della società accipiens può desumersi dall’assenza di qualsiasi rapporto con il solvens che giustificasse il versamento e dalla coincidenza tra i suoi soci amministratori e i promittenti cedenti, con conseguente decorrenza degli interessi dal giorno del pagamento, nella misura legale sino alla domanda e in quella prevista dall’art. 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo.
Rientrano nel danno risarcibile per l’inadempimento dei promittenti cedenti gli interessi pagati sul finanziamento contratto dall’acquirente contestualmente al versamento del prezzo, anche se formalmente qualificato come credito ai consumatori, quando la contestualità e l’importo di poco superiore al prezzo dimostrino che esso fu stipulato per pagare le quote mai cedute.
Nella domanda di ripetizione dell’indebito l’onere di provare la mala fede dell’accipiens grava su chi chiede la restituzione, presumendosi altrimenti la buona fede; nella domanda di risoluzione, a fronte della prova del proprio adempimento e dell’allegazione dell’inadempimento della controparte, l’inadempimento deve ritenersi provato ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c.
Il divieto di patto commissorio si estende a qualsiasi negozio venga impiegato per conseguire il risultato concreto, vietato dall’ordinamento, dell’illecita coercizione del debitore a sottostare alla volontà del creditore, accettando il trasferimento della proprietà di un suo bene come conseguenza della mancata estinzione del debito. Tale estensione è giustificata dall’esigenza di tutelare il debitore dal rischio di un approfittamento da parte del creditore e di assicurare il rispetto della par condicio creditorum.
Ai fini dell’operatività del divieto rileva il profilo funzionale dell’operazione: l’assetto di interessi risultante dalle pattuizioni intervenute tra le parti deve essere tale da far ritenere che il meccanismo negoziale del trasferimento del bene al creditore sia effettivamente collegato ad uno scopo di garanzia, piuttosto che alla funzione di scambio.
Al di fuori della ipotesi tipica definita dall’art. 2744 c.c., l’operatività del divieto è subordinata alla configurabilità di un negozio come mezzo per eludere la norma imperativa, e quindi all’accertamento di una causa illecita, tale da rendere applicabile la sanzione di cui all’art. 1344 c.c.
Il contratto preliminare mediante il quale una parte si obbliga a trasferire all’altra quote di partecipazione sociale, a garanzia dell’obbligazione di rimborso di somme date a titolo di mutuo, integra in concreto la funzione di garanzia vietata dall’art. 2744 c.c.
L’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ha natura restitutoria ed è circoscritta tra il solvens e il destinatario del pagamento. Essa costituisce il rimedio accordato dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto quando venga meno la causa adquirendi in ragione della dichiarazione di nullità, dell’annullamento, della risoluzione o della rescissione del contratto, o comunque del venir meno del vincolo originariamente esistente.
Il maggior danno da svalutazione monetaria nelle obbligazioni pecuniarie non può essere riconosciuto sulla base della semplice qualità di imprenditore commerciale del creditore e sulla mera presunzione dell’impiego antinflazionistico delle somme di denaro dovute. Il maggior danno ai sensi dell’art. 1224, secondo comma, c.c. può ritenersi esistente in via presuntiva soltanto nei casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, indipendentemente dalla qualità soggettiva o dall’attività svolta dal creditore. Il creditore che richieda il maggior danno ha l’onere di allegare l’esistenza di tale saggio.
In capo al creditore che riveste la qualità di imprenditore sussiste l’onere di dimostrare di avere, durante la mora del debitore, fatto ricorso al credito bancario o ad altre forme di approvvigionamento di liquidità, sempre che il ricorso al credito, in relazione alla sua entità e alle dimensioni dell’impresa, sia stato effettiva conseguenza dell’inadempimento.
Il contratto traslativo della quota di partecipazione in una s.r.l. non è soggetto, ai fini della sua validità, agli oneri di forma di cui all'art. 1350 c.c., non essendo richiesta la forma scritta né ad substantiam né ad probationem. L'iscrizione nel registro delle imprese dell'accordo traslativo con sottoscrizione autenticata rileva solo ai fini dell'opponibilità della cessione alla società, di modo da consentire al cessionario di esercitare i diritti sociali.
La risoluzione consensuale di un contratto per il quale la legge non prescriva alcuna forma particolare può avvenire anche con una manifestazione tacita di volontà: il contratto risolutorio non deve necessariamente risultare da un accordo esplicito, ma può emergere anche dalla volontà di non dare ulteriore corso al rapporto, liberandosi dalle rispettive obbligazioni, come risultante da fatti univoci posti in essere successivamente alla sua stipula e contrastanti con la volontà di mantenerlo in vita.
La decisione che accolga la domanda di restituzione del corrispettivo fondata sulla risoluzione del contratto per inadempimento, quale conseguenza del rilievo d'ufficio dell'avvenuta risoluzione consensuale, non viola il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che il venir meno del titolo, quale che ne sia la causa, rende indebita la prestazione effettuata in base ad esso e, una volta che ne sia stata chiesta la restituzione, non rileva la ragione per cui il pagamento è divenuto indebito. La domanda di ripetizione è, infatti, autonoma e distinta rispetto alla domanda di risoluzione per inadempimento, in quanto la relativa causa petendi va ravvisata non già nella risoluzione del contratto, ma, più in generale, nella mancanza sopravvenuta di causa solvendi.
La delibera adottata dall'assemblea di una società a partecipazione pubblica che determina il compenso dell'amministratore unico in misura eccedente il limite fissato dell'art. 1, comma 725 della L. 296/2006 è radicalmente nulla e assolutamente inefficace nei confronti della società poiché il criterio di utilità e ragionevolezza che deve guidare ogni spesa pubblica, dal quale non può esimersi la determinazione del compenso degli amministratori di una società in mano pubblica, conduce all'indisponibilità degli interessi costituzionalmente protetti. Conseguentemente, la delibera adottata in violazione dei criteri di spesa pubblica, inderogabili da parte delle amministrazioni locali e come tale sempre opponibile da parte della società, non necessita di apposita impugnazione tesa a farne accertare la nullità e legittima pertanto l'esperimento da parte della società dell'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. nei confronti dell'amministratore.
I rimedi restitutori quali l'azione di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. si prescrivono nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c. e non nel termine più breve delle azioni di risarcimento; tale termine prescrizionale inizia a decorrere dalla data dei singoli pagamenti mensili degli emolumenti effettuati in favore dell'amministratore unico.
Chi agisce per la risoluzione di un contratto ex art. 1453 c.c. ha l’onere di provare l’esistenza del contratto stesso, mentre l’inadempimento può essere semplicemente allegato. Se la prova documentale e testimoniale non consente di ritenere dimostrata la conclusione del contratto, la domanda di risoluzione deve essere rigettata. Analogamente, l’azione di ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c. richiede la prova sia dell’avvenuto pagamento sia dell’assenza di un valido titolo giustificativo. La mancata prova della conclusione del contratto non equivale alla prova della sua inesistenza; pertanto, non può fondare la ripetizione dell’indebito.
Ne consegue che documenti contraddittori o provenienti da terzi privi di rapporto qualificato con la parte non sono idonei a dimostrare la conclusione del contratto ai fini della risoluzione del contratto, tuttavia, la mera allegazione dell’assenza di titolo non basta se dagli stessi atti emerge che il pagamento sia avvenuto con uno specifico titolo (nel caso di specie, la disposizione di bonifico indicava in causale “prestito senza fini di lucro” a giustificazione del medesimo).
Nel caso di sopravvenuta inefficacia del contratto per avveramento della condizione risolutiva, l'autonomia contrattuale può derogare all'applicazione, in via generale, delle norme relative all’indebito giusta il combinato disposto degli articoli 1353 e 1360 c.c. [nel caso di specie, il Tribunale ha reputato legittima la previsione, per tale ipotesi, della restituzione del doppio degli importi convenuti a titolo di caparra].
Proposta domanda di ripetizione di indebito, l'attore ha l'onere di provare l'inesistenza di una giusta causa delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore del convenuto, ma solo con riferimento ai rapporti specifici tra essi intercorsi e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra solvens e accipiens.
L’art. 2033 c.c. riconosce in capo a chi abbia effettuato un pagamento non dovuto il diritto di ripetere ciò che ha pagato, oltre agli interessi, decorrenti, rispettivamente, dal giorno del pagamento, se chi ha ricevuto l’indebito era in mala fede, oppure dal giorno della domanda, se era in buona fede. Tale norma rinviene la propria ratio nel principio per cui, nel nostro ordinamento, ogni spostamento patrimoniale deve essere sorretto da giusta causa. Ne consegue che l’inesistenza originaria del titolo del pagamento ovvero il suo venir meno consentono la ripetizione di quanto corrisposto, poiché, diversamente, l’accipiens otterrebbe un arricchimento ingiustificato. Sulla scorta di tali considerazioni, deve ritenersi che l'azione di ripetizione di indebito, prevista dall'art 2033 cod. civ., abbia per suo fondamento l'inesistenza dell'obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi
In tema di rimborso di tributi, spettano al giudice tributario i procedimenti nei quali il diritto del contribuente alla restituzione sia contestato, mentre sono devoluti al giudice ordinario solamente quelle controversie in cui non residuino questioni alcune circa l’esistenza dell’obbligazione, il quantum della restituzione e le modalità della sua esecuzione: ciò attesa la riserva alle commissioni tributarie di tutte le cause di cognizione aventi per oggetto tributi ex art. 2 del d.lgs. n. 546/92. Nell’ordinamento tributario per la ripetizione dell’indebito non opera tout court l’art. 2033 c.c., bensì un regime speciale basato sull’istanza di parte da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario, regime che impedisce, in linea di massima, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune di cui all’art. 2033 c.c. Le controversie aventi ad oggetto i rimborsi di versamenti di tributi non dovuti, nei casi in cui il diritto alla ripetizione del tributo sia contestato, sono dunque affidate in via esclusiva al giudice tributario.
I prelievi dal conto corrente della società effettuati per motivi personali da parte dell'amministratore costituiscono atti illeciti che comportano un'ingiusta diminuzione patrimoniale che è qualificabile come danno risarcibile soltanto a seguito di un accertamento d’illiceità compiuto nell’ambito di un’azione di responsabilità sociale (art. 2392 c.c. per le s.p.a. e art. 2476 c.c. per le s.r.l.) e non sono qualificabili come pagamenti indebiti, ripetibili ai sensi dell’art. 2033 c.c., poiché tale norma presuppone l’avvenuta esecuzione di un pagamento non dovuto per mancanza di un rapporto obbligatorio fra il solvens e l’accipiens, il che può verificarsi quando il solvens erroneamente ritiene di dover adempiere a un’obbligazione che lo vincola, oppure quando tale obbligazione sia venuta meno a seguito di declaratoria di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del negozio o contratto posto a base del rapporto in precedenza intercorso fra le parti
L’azione generale di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un’azione tipica, quale quella di responsabilità ex art. 2476 c.c., e questa si è prescritta.
E' legittima la richiesta di ripetizione dell'indebito per assenza di giustificazione causale allorquando l'attribuzione patrimoniale sia avvenuta al fine di costituire una società, entro un dato termine risultante da scrittura privata, ad opera della parte incaricata, e quest'ultima non abbia costituito la società medesima entro detto termine.
La ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. presuppone l’avvenuta esecuzione di un pagamento non dovuto per inesistenza di un rapporto obbligatorio, il che si verifica o quando il solvens erroneamente ritiene l’esistenza di un’obbligazione cui è vincolato od in ipotesi di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione del negozio (qualunque esso sia) che fu elemento genetico del rapporto obbligatorio. La ripetizione di indebito ex art. 2036 c.c. presuppone l’avvenuta esecuzione di un pagamento non dovuto dal solvens, essendo altro il soggetto passivo del rapporto obbligatorio in realtà esistente.
Se il pagamento effettuato va direttamente collegato sotto il profilo eziologico ad un atto illecito dell’accipiens (come deduce parte attrice che chiede accertarsi la illegittimità dei prelevamenti dal conto corrente della società operati dall'ex amministratore), è l’atto illecito in sé che si pone quale unica genesi dell’esborso sostenuto dal solvens, esborso che, quale ingiusta diminuzione patrimoniale è da qualificare come danno risarcibile a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale a seconda della configurazione che la parte danneggiata voglia dare della responsabilità in base alla fonte delle obbligazioni (contratto di amministrazione o neminem laedere). Invero, se un diritto può eventualmente vantare la società è solo a titolo di risarcimento danni per responsabilità sociale da azionare verso il suo ex amministratore, che "in occasione” della sua carica ha prelevato somme destinate a sue personali.
L’azione di arricchimento ex art. 2041 c.c. ha natura residuale e non è esperibile quando sussiste nel sistema un rimedio tipico, nel caso di specie l’azione di responsabilità sociale ex art. 2476, comma 3, c.c.. L’eventuale intervenuta prescrizione della azione tipica ex art. 2476, comma, 3 c.c. non consente di considerare ammissibile la domanda ex art. 2041 c.c. posto che “l'azione generale di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato avrebbe potuto esercitare un'azione tipica e questa si è prescritta” (Cass. 30614/2018).