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Sentenze con tag: sindaco

Corte d'appello di Catanzaro, 24 Agosto 2026, n. 855/2025
Società cooperativa: convocazione assembleare, giusta causa di revoca dell’amministratore e legittimazione all’impugnazione
In tema di società cooperativa, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci che rappresentino una data maggioranza del capitale sociale...

In tema di società cooperativa, la convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci che rappresentino una data maggioranza del capitale sociale può essere effettuata anche dal singolo sindaco, ai sensi dell’art. 2367, comma 2, c.c., in sostituzione degli amministratori inattivi, dovendosi distinguere tale ipotesi dal generale potere sostitutivo attribuito collegialmente al collegio sindacale dall’art. 2406 c.c., in caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte dei medesimi nella convocazione dell’assemblea. Ne consegue la piena validità della convocazione effettuata dal solo Presidente del Collegio Sindacale.

Costituisce giusta causa di revoca dell'amministratore qualunque condotta che, incidendo negativamente sull'affidamento riposto in ordine alla capacità e alle attitudini dell'organo gestorio, valga a farne venire meno il rapporto di fiducia con la compagine societaria così da impedirne la ulteriore prosecuzione, quali l'inerzia nella sostituzione degli amministratori dimissionari, la convocazione di assemblee e consigli di amministrazione con soggetti non più in carica, la redazione e trasmissione agli organi competenti, agli istituti bancari e ai soggetti committenti di verbali o deliberazioni inesistenti o nulle e la mancata consegna dei libri contabili. Tali condotte, ove integrino gravi e ripetute negligenze nell'esercizio delle funzioni gestionali e violazioni degli obblighi derivanti dal rapporto sociale e statutario, possono altresì giustificare l'esclusione del socio.

Il potere di impugnare le deliberazioni assembleari che non siano state prese in conformità della legge o dell’atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2377, comma 2, c.c., spetta al consiglio di amministrazione (ove statutariamente previsto) quale organo collegiale e non ai singoli amministratori individualmente considerati. Ne consegue che il singolo consigliere revocato non è legittimato ad impugnare la delibera di revoca, non essendo titolare di una posizione soggettiva giuridicamente tutelata al mantenimento o alla reintegrazione nella carica, spettandogli esclusivamente la tutela risarcitoria prevista dall'art. 2383, comma 3, c.c. in caso di revoca priva di giusta causa.

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22/07/2026
Data sentenza: 24/08/2026
Numero: 855/2025
Carica: Presidente
Giudice: Alberto Nicola Filardo
Relatore: Teresa Barillari
Registro : RG – 150 –  2019
Tribunale di Milano, 6 Novembre 2023
Contratti di coesione nei gruppi bancari cooperativi e revoca del sindaco esercitata dal CdA della controllata
L’annullamento della delibera del CdA con cui viene deliberata illegittimamente la revoca del sindaco ha efficacia ex tunc, con la...

L’annullamento della delibera del CdA con cui viene deliberata illegittimamente la revoca del sindaco ha efficacia ex tunc, con la conseguenza che il sindaco deve essere considerato come mai cessato dalla propria carica. Ai fini del risarcimento del danno, il tribunale deve valutare se il sindaco avrebbe comunque proseguito nella sua attività per il tempo previsto fino alla scadenza, maturando pertanto il relativo compenso, nonché la sussistenza di una chance di essere riconfermato e, infine, valutare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del danno all’immagine.

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12/06/2024
Data sentenza: 06/11/2023
Registro : RG – 42180 –  2020
Tribunale di Firenze, 17 Settembre 2023
Presupposti per la responsabilità dei sindaci per omesso controllo
In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell’inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma...

In tema di responsabilità degli organi sociali, la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall’art. 2407, comma 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma occorre comunque che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, il che implica la sussistenza e l’individuazione di anomalie, se non di macroscopiche violazioni, che avrebbero imposto ai sindaci un’azione di informazione ed eventualmente di contrasto.

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08/01/2024
Data sentenza: 17/09/2023
Registro : RG – 8078 –  2020
Tribunale di Milano, 8 Novembre 2021
La responsabilità concorrente del sindaco nella gestione dell’impresa e criteri di liquidazione del danno in caso di illecita prosecuzione dell’attività di impresa
E’ negligente il collegio sindacale che, a fronte di divergenze tra business plan e progetto di bilancio, non effettua verifiche...

E' negligente il collegio sindacale che, a fronte di divergenze tra business plan e progetto di bilancio, non effettua verifiche mirate sul punto e tale condotta concorre, unitamente alla condotta dell'organo gestorio, alla prosecuzione della attività d'impresa in violazione di quanto disposto dagli artt. 2447 e 2486 laddove ne ricorrano gli elementi: se l’organo di controllo avesse operato diligentemente nel controllo contabile avrebbe potuto verificare la non veridicità del bilancio - una non veridicità fondamentale spostando la situazione della società da società capitalizzata a società sottocapitalizzata - segnalarla all’amministratore e successivamente alla assemblea eventualmente avvalendosi dei poteri di cui all’art 2406 c.c. in caso di inerzia dell’amministratore.

In presenza di situazioni di illecita prosecuzione dell'attività di impresa caratterizzata da innumerevoli nuove operazioni e di conseguente difficoltà di ricostruire ex post il risultato netto (costi/ricavi) di singole operazioni non conservative, è possibile procedere alla determinazione del danno mediante criteri presuntivi o equitativi; è possibile in tali casi adottare il criterio c.d. della differenza dei netti patrimoniali, che consiste nella comparazione dei patrimoni netti (determinati secondo criteri di liquidazione previa, se del caso, rettifica delle voci di bilancio scorrette) registrati alla data della (doverosa) percezione del verificarsi della causa di scioglimento da parte degli organi sociali e alla data di messa in liquidazione della società (o di fallimento della stessa); il danno in termini di "perdita incrementale netta", infatti, consente di apprezzare in via sintetica ma plausibile l'effettiva diminuzione subita dal patrimonio della società (dunque il danno per la società e per i creditori) per effetto della ritardata liquidazione.

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04/04/2022
Data sentenza: 08/11/2021
Registro : RG – 29877 –  2018
Tribunale di Milano, 9 Giugno 2017
Omogeneità dei criteri di determinazione dei compensi annuali spettanti ai membri degli organi sociali
Qualora in una causa esperita per ottenere la corresponsione di un compenso per l’incarico di sindaco non risulti in discussione...

Qualora in una causa esperita per ottenere la corresponsione di un compenso per l’incarico di sindaco non risulti in discussione la sussistenza del diritto di quest’ultimo, ma il solo quantum e i criteri per la sua determinazione, è infondata la pretesa di utilizzare, ai fini della concreta determinazione del dovuto e a fronte della delibera assembleare di un compenso su base “annua”, criteri disomogenei di computo, alcuni concernenti l’esercizio sociale i cui termini sono formalmente individuati nell'atto costitutivo e nello statuto, altri, invece, concernenti l’anno solare.

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05/01/2022
Data sentenza: 09/06/2017
Registro : RG – 6343 –  2016
Tribunale di Milano, 14 Giugno 2021
La responsabilità del sindaco verso la società è necessariamente correlata all’illecito dell’amministratore
La prescrizione dell’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci decorre dal momento della cessazione della carica, in virtù del richiamo...

La prescrizione dell'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci decorre dal momento della cessazione della carica, in virtù del richiamo espresso operato alla disciplina della responsabilità degli amministratori dall'art. 2407, co. 3, c.c., restando così superato ogni questione in ordine all’esclusione dell’applicazione ai sindaci della sospensione tassativamente prevista dall’art. 2941 n. 7 c.c. solo per gli amministratori che, in passato, prima della riforma del diritto societario del 2003, aveva determinato un diverso trattamento tra i componenti dei due organi nell’ipotesi in cui il danno si fosse obiettivamente verificato nella sfera giuridica della società durante la loro permanenza nella carica.

La ravvisabilità di una condotta illecita dell’organo amministrativo quale fonte del danno subito dalla società è elemento imprescindibile ai fini della configurabilità della responsabilità del collegio sindacale. Invero, il fondamento della corresponsabilità dei sindaci per la condotta illecita dannosa degli amministratori risiede nella violazione diretta dell’obbligo di vigilanza sulla gestione, che caratterizza in modo specifico l’attività dell’organo di controllo e presuppone necessariamente la ricorrenza di condotte pregiudizievoli per la società riferibili agli amministratori che l’omissione, da parte dei sindaci, di una specifica condotta imposta dagli obblighi derivanti dalla carica ha impedito di sventare.

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16/10/2021
Data sentenza: 14/06/2021
Registro : RG – 38310 –  2017
Tribunale di Torino, 14 Novembre 2019
Decadenza del sindaco per sopravvenuta mancanza di indipendenza e potere di nomina giudiziaria
Il sindaco unico di società a responsabilità limitata, con conferimento dell’incarico anche per la revisione legale dei conti della società,...

Il sindaco unico di società a responsabilità limitata, con conferimento dell'incarico anche per la revisione legale dei conti della società, versa nella causa di decadenza per assenza di indipendenza ex art. 2399, c. 1, lett. c, c.c. (così come integrata dalle linee guida sulle norme di comportamento per sindaci di società non quotate elaborate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) allorché l'associazione professionale, di cui il sindaco sia il dominus, intrattenga con la società revisionata un rapporto di consulenza fiscale e contabile, ricorrendo in casi simili, fra gli altri, il rischio del c.d. auto-riesame per il sindaco-revisore rispetto ai documenti contabili redatti con la consulenza della propria associazione professionale.

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15/06/2020
Data sentenza: 14/11/2019
Registro : RG – 18978 –  2019
Tribunale di Milano, 29 Aprile 2019
“Controllo indiretto” e presupposti dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo per le s.r.l.
Ai fini di cui all’art. 2477, comma 3, let. b) c.c. è tenuta alla istituzione dell’organo di controllo la società...

Ai fini di cui all’art. 2477, comma 3, let. b) c.c. è tenuta alla istituzione dell’organo di controllo la società a responsabilità limitata che controlla ex art. 2359 nn. 1 e 2 c.c. una società che a sua volta partecipa, ai sensi delle stesse norme, altra società tenuta alla revisione contabile, senza che lo stesso obbligo incomba sulla società in posizione intermedia, alla quale il controllo non può essere imputato. (altro…)

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19/02/2020
Data sentenza: 29/04/2019
Registro : RG – 55999 –  2015
Tribunale di Milano, 24 Agosto 2026, n. 7360/2019
Il sindaco di s.r.l. e il suo diritto al compenso
Al fine di ottenere la condanna della società al pagamento del compenso, il sindaco deve provare la fonte negoziale del...

Al fine di ottenere la condanna della società al pagamento del compenso, il sindaco deve provare la fonte negoziale del suo credito (come il verbale di assemblea di nomina), con il relativo termine di scadenza, nonché il quantum del medesimo (nel caso di specie, ricavabile dallo stesso verbale).

Non integra inadempimento all'incarico ricevuto dalla società la condotta del Presidente del Collegio sindacale che rimane assente ad un'assemblea, quando nel relativo verbale si dà atto che tale assenza è giustificata.

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16/11/2019
Data sentenza: 24/08/2026
Numero: 7360/2019
Carica: Presidente
Giudice: Angelo Mambriani
Relatore: Amina Simonetti
Registro : RG – 5160 –  2017
Tribunale di Milano, 26 Luglio 2017
Compenso del sindaco per l’attività prestata: cognizione della sezione specializzata in materia di impresa
E’ applicabile anche al rapporto tra società e sindaci l’orientamento di legittimità per il quale “va attribuita alla cognizione della...

E’ applicabile anche al rapporto tra società e sindaci l’orientamento di legittimità per il quale “va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società (altro…)

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20/10/2017
Data sentenza: 26/07/2017
Registro : RG – 24968 –  2016
Tribunale di Roma, 19 Marzo 2017
Impugnazione, da parte del sindaco revocato, della delibera di sostituzione del collegio sindacale con un sindaco unico
Nell’ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l., la “assoluta mancanza di informazione” di cui al terzo comma dell’art. 2479 ter c.c. va...

Nell’ipotesi di deliberazione assembleare di s.r.l., la “assoluta mancanza di informazione” di cui al terzo comma dell'art. 2479 ter c.c. va riferita, in via sistematica, al procedimento di convocazione in senso proprio e si risolve nel medesimo vizio di nullità previsto dall'art. 2379 c.c.  per le s.p.a., che ricorre nel caso della completa mancanza di convocazione, quando (altro…)

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24/06/2017
Data sentenza: 19/03/2017
Registro : RG – 71071 –  2014
Tribunale di Milano, 13 Settembre 2013
Evidenza
Carenza di legittimazione dei singoli sindaci a presentare denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.
La denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.  costituisce un’attribuzione collegiale propria dell’organo di controllo, non invece dei suoi singoli componenti; ne...

La denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c.  costituisce un'attribuzione collegiale propria dell'organo di controllo, non invece dei suoi singoli componenti; ne deriva che il ricorso ex art. 2409 c.c. presentato solo da alcuni dei sindaci, in assenza di apposita delibera collegiale, deve essere rigettato per carenza di legittimazione ad agire.

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03/11/2016
Data sentenza: 13/09/2013
Registro : RVG – 7317 –  2013
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