Lo stato di liquidazione non determina di per sé la cessazione dell’attività di impresa, perché la liquidazione stessa è attività di impresa, sebbene svolta in modo funzionale al miglior realizzo: ai sensi degli artt. 2489 e 2490 c.c. il liquidatore redige il bilancio e le relazioni, determina tempi, modi e condizioni della realizzazione dell’attivo e compie ogni altra attività utile, sicché la sua sfera di operatività non è circoscritta agli atti propri della liquidazione ma si estende ad attività gestorie, in ottica conservativa, che possono coincidere con quelle tipiche della vita societaria anteriore. Ne consegue che le gravi irregolarità gestorie che hanno condotto alla revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, c.c. lo rendono incompatibile a rivestire la carica di liquidatore della medesima società, poiché le due cariche comportano attività in parte assimilabili e la relativa attività può essere soggetta alle stesse irregolarità; la delibera assembleare che nomini liquidatore l’amministratore revocato elude il provvedimento giudiziale, cui la società è tenuta a conformarsi, ed è perciò illegittima e suscettibile di sospensione ex art. 2479-ter c.c.
L’ordinanza cautelare di revoca dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c. ha natura anticipatoria e non conservativa, poiché la norma prevede due azioni autonome, quella risarcitoria e quella di revoca, proponibile anche in via cautelare e non necessariamente seguita dalla prima; essa conserva pertanto efficacia anche se nessuna delle parti ha promosso il giudizio di merito nel termine di cui all’art. 669-octies c.p.c. ed è idonea a inficiare la legittimità della delibera successiva che la eluda.
Il termine “esecuzione” (utilizzato dall'art. 2378 co. 3^ c.c.) non intende fare riferimento soltanto ad una fase strettamente materiale di attuazione della decisione, ma ad una più ampia condizione di efficacia della deliberazione, rispetto alla quale l'esecuzione è un momento puramente eventuale atteso che una diversa interpretazione finirebbe per restringere immotivatamente l'ambito della tutela cautelare proprio nelle controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili; ne consegue che anche le delibere tecnicamente prive di esecuzione, cioè idonee a produrre effetti giuridici anche in assenza di una specifica attività esecutiva, quali sono quelle di nomina dell’amministratore, aventi mera efficacia dichiarativa, possono essere sospese ex art. 2378 co. 3^ c.c.
Nelle società di persone, la revoca dell’amministratore nominato nell’atto costitutivo, che richiede la sussistenza di una giusta causa ai sensi dell’art. 2259 cod. civ., e l’esclusione del socio per gravi inadempienze ex art. 2286 cod. civ. costituiscono valutazioni autonome, sebbene possano fondarsi, in concreto, sui medesimi fatti.
Nelle società di persone, la delibera di revoca dell’amministratore nominato nell’atto costitutivo e quella di esclusione del socio possono essere adottate senza la convocazione né il consenso del socio amministratore interessato, in applicazione del principio del divieto di voto in conflitto di interessi di cui all’art. 2373 cod. civ., richiamato in via analogica, e della regola prevista dall’art. 2287 cod. civ., secondo cui il socio da escludere non deve essere computato ai fini della maggioranza.
Il requisito del fumus boni iuris, pur non espressamente richiamato dall’art. 2378 c.c., deve ritenersi implicito in ogni decisione - pur sommaria e cautelare - non potendo l’ordinamento prestare tutela cautelare a pretese prive di plausibile fondatezza. La circostanza che l’art. 2378 c.c. disciplini il solo periculum si giustifica in considerazione del peculiare atteggiarsi di tale presupposto nell’ambito della sospensiva delle delibere societarie.
In tema di impugnativa della delibera relativa al compenso degli amministratori, a fronte dell'attribuzione all'amministratore di compensi sproporzionati o in misura eccedente i limiti della discrezionalità imprenditoriale, è possibile impugnare la delibera dell'assemblea della società di capitali per abuso o eccesso di potere, sotto il profilo della violazione del dovere di buona fede in senso oggettivo o di correttezza, giacché una tale deliberazione si dimostra intesa al perseguimento della prevalenza di interessi personali estranei al rapporto sociale, con ciò danneggiando gli altri partecipi al rapporto stesso. In tal caso al giudice è affidata una valutazione che è diretta non ad accertare, in sostituzione delle scelte istituzionalmente spettanti all'assemblea dei soci, la convenienza o l'opportunità della delibera per l'interesse della società, bensì ad identificare, nell'ambito di un giudizio di carattere relazionale, teso a verificare la pertinenza, la proporzionalità e la congruenza della scelta, un vizio di illegittimità desumibile dalla irragionevolezza della misura del compenso stabilita in favore dell'amministratore, occorrendo a tal fine avere riguardo, in primo luogo, alla natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore ed al compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e, ma in funzione complementare, alla situazione patrimoniale e all'andamento economico della società. In tale contesto, l'irragionevolezza (o meno) della misura del compenso stabilito in favore dell'amministratore, deve essere pertanto valutata in considerazione della natura e alla ampiezza dei compiti dell'amministratore, del compenso corrente nel mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, e della situazione patrimoniale e all'andamento economico della società, quest’ultimo aspetto da valutare in funzione meramente complementare.
Nell'ambito della determinazione del compenso degli amministratori, il mero, seppure significativo, incremento degli utili non autorizza, di per se stesso, il raddoppio del compenso considerando che la situazione patrimoniale e l’andamento economico della società hanno una mera funzione complementare nella determinazione del compenso.
Ai fini della valutazione della sussistenza del periculum in mora, deve essere valutato comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dall’esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della stessa.
La compressione del risultato di esercizio e degli utili conseguente l’incremento del compenso oggetto della delibera impugnata può cagionare un danno, quand’anche solo indiretto, al socio, e ciò deve essere considerato nella valutazione comparativa del periculum.
Non può sostenersi che la società abbia interesse alla sospensione della deliberazione, piuttosto che al suo mantenimento, per il solo fatto che la sospensione impatterebbe positivamente sul risultato di esercizio. L’interesse della società all’efficacia della delibera con cui viene determinato il compenso aggiuntivo agli amministratori può in astratto ravvisarsi nel far sì che i soggetti che prestano la loro attività professionale a favore della società siano adeguatamente retribuiti per le loro prestazioni e ciò, in primo luogo, al fine di garantire la prosecuzione del rapporto e, in secondo luogo, di permettere che lo stesso sia svolto con la diligenza e la professionalità necessaria.
È inammissibile la domanda cautelare di sospensione della delibera assembleare di revoca dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, allorché la società sia successivamente posta in liquidazione e nominato un liquidatore, poiché la revoca ha già esaurito i suoi effetti e l’eventuale illegittimità della delibera può dar luogo solo al diritto al risarcimento del danno, non al ripristino della carica.
Ove non sia dedotto un interesse specifico e personale in capo ai singoli consiglieri di maggioranza con riferimento all’oggetto della delibera adottata con il voto determinante degli stessi, non possono considerarsi sussistenti i presupposti per procedere alle verifiche di cui all’art. 2475 ter c.c. in materia di conflitto di interessi.
L'istanza di nomina di curatore speciale ex art. 78 c.p.c. non può essere accolta nei giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione di delibera del c.d.a., posto che in tale caso il contraddittorio si instaura nei confronti della sola società i cui organi hanno adottato le delibere impugnate e non anche nei confronti delle persone fisiche che hanno partecipato al voto, diversamente da quanto avviene invece nelle cause aventi ad oggetto l’accertamento della responsabilità degli amministratori.
La devoluzione in arbitrato delle controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di deliberazioni societarie non osta alla competenza - concorrente - del giudice ordinario in ordine al provvedimento cautelare di sospensione delle deliberazioni medesime.
Ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione cautelare ex art. 2378 c.c. di una delibera assembleare, il giudice sonda l’esistenza del periculum in mora valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della stessa.
Il giudizio comparativo circa la gravità delle conseguenze derivanti, sia per il socio impugnante sia per la società, dalla temporanea esecuzione della deliberazione impugnata e dalla sua successiva rimozione postula la sussistenza di un nesso causale fra l’esecuzione (ovvero la protrazione dell’efficacia) della deliberazione impugnata e il pregiudizio temuto dal ricorrente.
La delibera di immediata sostituzione assembleare dell'organo di controllo collegiale di s.r.l. con quello monocratico contrasta sia con la volontà del legislatore, di dettare una specifica disciplina transitoria volta a salvaguardare il principio della inamovibilità dei sindaci durante il loro mandato, a garanzia (altro…)
In presenza di una clausola compromissoria statutaria, la sospensione cautelare della delibera impugnata può essere richiesta al Tribunale, secondo le norme ordinarie, con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l’esercizio del potere cautelare, loro conferito dall'art. 35 del D.Lgs 5/2003, ad esempio a causa dei tempi tecnici di costituzione dell'organo. (altro…)
Quando la situazione di giuridica incertezza creata dalla deliberazione impugnata cessa con la modificazione apportata con delibera successiva, non sussiste più l’interesse ad agire dell’attrice consistente nell'esigenza della rimozione della disposizione convenzionale incerta e pregiudizievole rispetto ai suoi specifici interessi dedotti in giudizio. La causa, quindi, va definita (altro…)
Ai sensi dell’art. 2377, comma 8, c.c. non può procedersi all’annullamento di una deliberazione assembleare se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.
Sebbene la disposizione richiamata sia espressamente dettata con riferimento al regime di annullabilità di deliberazioni assembleari di società per azioni, (altro…)