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Sentenze con tag: sostituzione delibera impugnata

Tribunale di Napoli, 23 Ottobre 2026, n. 12145/2025
Difetto di interesse all’annullamento della delibera di bilancio sostituita in corso di causa
Quando, nel corso del giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, l’assemblea revoca la delibera e approva nuovamente...

Quando, nel corso del giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, l’assemblea revoca la delibera e approva nuovamente il bilancio dello stesso esercizio con valori rettificati, e anche la nuova delibera viene impugnata, la domanda di annullamento della prima delibera è inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, indipendentemente dalla verifica dei presupposti dell’art. 2377, comma 8, c.c., perché se la nuova delibera sarà ritenuta valida la prima resta sostituita, e se sarà ritenuta invalida gli amministratori dovranno comunque adottare i provvedimenti conseguenti ai sensi dell’art. 2434-bis, comma 3, c.c., senza che possa mai riprendere vigore la delibera sostituita [s.r.l. che aveva riapprovato il bilancio accogliendo le censure dei soci di minoranza sui crediti inesigibili, sul fondo rischi e sulle imposte anticipate, ma non quella sull’omessa indicazione dei dati della società che esercitava la direzione e il coordinamento, deliberando anche l’azzeramento e la ricostituzione del capitale].

Quando la domanda di annullamento sia dichiarata inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse e le parti non chiedano congiuntamente la compensazione, le spese si regolano secondo la soccombenza virtuale, e la sostituzione della delibera impugnata con altra che elimina gran parte delle violazioni denunciate costituisce implicita ammissione della fondatezza dell’impugnazione.

L’efficacia sanante della sostituzione della delibera impugnata prevista dall’art. 2377, comma 8, c.c., applicabile alle s.r.l. per il richiamo dell’art. 2479-ter c.c., non è automatica, perché il giudice deve verificare, anche in via incidentale, che la nuova delibera sia conforme alla legge e allo statuto e rimuova effettivamente il vizio denunciato.

L’accertamento definitivo dell’invalidità della delibera di approvazione del bilancio obbliga gli amministratori, ai sensi dell’art. 2434-bis, comma 3, c.c., a correggere il bilancio invalido, quello dell’esercizio in corso alla data della pronuncia e quelli intermedi sui quali le rettifiche producano effetti.

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18/10/2026
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 12145/2025
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Leonardo Pica
Registro : RG – 18197 –  2024
Tribunale di Roma, 6 Giugno 2024, n. 9740/2024
Delibera di s.r.l. sostituita e cessazione della materia del contendere: spese alla società e incarico esplorativo fuori dall’ordine del giorno
Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. va dichiarata cessata la materia del contendere quando la delibera...

Nell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l. va dichiarata cessata la materia del contendere quando la delibera sia sostituita da una nuova delibera avente il medesimo oggetto e priva di vizi formali e sostanziali, come quella adottata dopo il regolare deposito del progetto di bilancio e la convocazione con un ordine del giorno più dettagliato. Ai sensi dell’art. 2377, ottavo comma, c.c. le spese sono poste a carico della società, tanto più quando essa abbia riconosciuto la fondatezza del vizio dedotto dal socio.

Può essere assunta anche senza una puntuale indicazione nell’ordine del giorno la decisione con cui l’assemblea, approvato il bilancio, conferisca all’amministratore il mandato di incaricare un legale per verificare i presupposti di un’azione di responsabilità contro l’ex amministratore, trattandosi di un incarico meramente esplorativo, già compreso nelle attribuzioni dell’organo amministrativo e conseguente all’esame dei risultati della sua gestione. La messa in liquidazione della società convenuta, dedotta per la prima volta in comparsa conclusionale, non interrompe il giudizio, perché l’evento può essere fatto valere ai sensi dell’art. 300 c.p.c. soltanto dal procuratore della parte che ne è colpita.

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01/10/2026
Data sentenza: 06/06/2024
Numero: 9740/2024
Carica: Presidente
Giudice: Giuseppe Di Salvo
Relatore: Stefano Iannaccone
Registro : RG – 21124 –  2021
Tribunale di Milano, 6 Marzo 2025, n. 4468/2025
Impugnazione di delibere assembleari di Srl: mancato annullamento e cessazione della materia del contendere
Nell’ambito dell’impugnazione di delibere assembleari di s.r.l., qualora le delibere impugnate siano state espressamente revocate e sostituite con altra delibera...

Nell’ambito dell’impugnazione di delibere assembleari di s.r.l., qualora le delibere impugnate siano state espressamente revocate e sostituite con altra delibera assunta in conformità della legge e dello statuto, l’annullamento delle predette deliberazioni non può aver luogo in applicazione dell’art. 2377 comma 8 c.c. (richiamato dall’art. 2479 ter c.c. in materia di s.r.l.), sussistendo i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

La mancata iscrizione presso il Registro delle Imprese della delibera assembleare sostitutiva di quelle impugnate non ne inficia la validità ed efficacia endosocietaria in quanto trattasi di questione pubblicitaria.

Ai sensi dell'art. 2377, comma 8, c.c., quando l'annullamento della delibera non può aver luogo per intervenuta sostituzione con altra conforme a legge e statuto, le spese di lite devono essere poste di norma a carico della società.

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30/04/2026
Data sentenza: 06/03/2025
Numero: 4468/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Nicola Fascilla
Registro : RG – 34846 –  2023
Tribunale di Milano, 3 Gennaio 2025
Sopravvenuta carenza di interesse ad agire nell’impugnazione di delibera assembleare sostituita da altra non tempestivamente impugnata
Nelle società a responsabilità limitata, qualora, nel corso del giudizio, la delibera assembleare impugnata venga sostituita da una nuova deliberazione...

Nelle società a responsabilità limitata, qualora, nel corso del giudizio, la delibera assembleare impugnata venga sostituita da una nuova deliberazione dotata di autonoma efficacia – ancorché viziata – che non sia stata a sua volta tempestivamente impugnata in via principale, sopravviene, in capo all’impugnante, la carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. L’eventuale accoglimento della domanda non potrebbe infatti garantire all’impugnante un risultato utile, ovvero il conseguimento di alcun bene della vita.
L’interesse ad agire rappresenta una condizione dell’azione che deve sussistere per tutta la durata del processo; la sua eventuale carenza sopravvenuta deve essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

I vizi di natura procedimentale delle delibere assembleari delle S.r.l. – come la fissazione del medesimo giorno per la prima e la seconda convocazione dell’assemblea dei soci – devono essere impugnati, a pena di decadenza, entro 90 giorni ai sensi dell’art. 2479ter, comma 1, c.c., non rientrando tra le ipotesi di nullità previste dal comma 3 del medesimo articolo.

Nel caso di impugnazione di delibera assembleare, non sussiste automaticamente un conflitto di interessi tra la società e il suo legale rappresentante tale da giustificare la nomina di un curatore speciale; la legittimazione processuale permane quindi in capo all’organo gestorio.

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26/05/2025
Data sentenza: 03/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Alima Zana
Registro : RG – 45222 –  2023
Tribunale di Firenze, 14 Marzo 2024, n. 874/2024
Delibera sostitutiva di delibera invalida: effetti
La ratio dell’art. 2377 c.c. è quella di far salve le situazioni di fatto ed i diritti acquisiti medio tempore...

La ratio dell'art. 2377 c.c. è quella di far salve le situazioni di fatto ed i diritti acquisiti medio tempore in forza di una deliberazione invalida, poi sostituita ed emendata da una valida; la norma in esame non trova invece applicazione laddove la società si sia limitata a revocare la precedente deliberazione impugnata e ad adottarne un'altra di tenore non coincidente; invero l'assemblea, nella sua autonomia, può revocare una precedente deliberazione, purché non ne siano coinvolti diritti di terzi o diritti ormai acquisiti dai soci, e adottarne una nuova, con la conseguenza che nessun effetto è più prodotto dalla deliberazione revocata ma solo da quella nuova, a partire dalla sua adozione. In tale seconda ipotesi, quando, cioè, nessun diritto è stato acquisito da soci o terzi in forza della delibera invalida, questa, una volta sostituita da altra, è tamquam non esset e il suo annullamento non può rispondere ad alcun interesse apprezzabile – a meno che anche la delibera sostitutiva sia viziata, ma, in tal caso, occorre che la domanda di annullamento o dichiarazione di nullità sia principalmente diretta contro questa seconda deliberazione, perché solo a seguito del suo accoglimento potrebbe tornare attuale, insieme con la delibera originaria, l’interesse a coltivarne l’impugnazione.

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09/04/2025
Data sentenza: 14/03/2024
Numero: 874/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Niccolò Calvani
Registro : RG – 10208 –  2020
Tribunale di Torino, 30 Aprile 2024
Istanza di sospensione di delibera assembleare sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto
Non è accoglibile l’istanza cautelare di sospensione della delibera assembleare sostituita, ex art. 2377, co. 8, c.c. e art. 2479...

Non è accoglibile l'istanza cautelare di sospensione della delibera assembleare sostituita, ex art. 2377, co. 8, c.c. e art. 2479 ter, co. 4, c.c., da un'altra decisione dei soci coincidente nell'oggetto con quella impugnata e risultante, sulla scorta di una pur sommaria delibazione, conforme alla legge e allo statuto.

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31/07/2024
Data sentenza: 30/04/2024
Registro : RG – 3482 –  2024
Tribunale di Milano, 27 Aprile 2023
Potere di rappresentanza della società in giudizio e sopravvenuta carenza di interesse ad agire per sostituzione della delibera impugnata
L’ex amministratore della società, legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua...

L’ex amministratore della società, legittimato in virtù della qualifica rivestita nell’organizzazione sociale all’impugnazione delle deliberazioni dell’assemblea che investano la sua sfera giuridica, ai sensi dell’art. 2479-ter c.c., è privo del potere di rappresentanza della società nello stesso giudizio che, per effetto della deliberazione di nomina di un nuovo amministratore, pienamente efficace sino alla pronuncia del provvedimento di sospensione, spetta solo a quest’ultimo.

Il nuovo amministratore nominato dall’assemblea con la deliberazione impugnata dal precedente titolare della carica non ha alcuna legittimazione a resistere nel giudizio di impugnazione ove non è destinatario di alcuna domanda e la sua evocazione in giudizio non può avere altri effetti che quelli di una semplice litis denunciatio.

L’applicazione della previsione dell’art. 2377, comma 8 c.c., richiamata dall’art. 2479-ter, ultimo comma c.c. per le s.r.l., si risolve nella ricognizione da parte del giudice dell’impugnazione dell’effetto sostitutivo della delibera successiva a quella impugnata dal socio, che di per sé comporta la privazione di effetti a livello endosocietario della delibera impugnata e di conseguenza il venir meno della utilità dell’impugnazione per l’attore. Mentre la validità della delibera successiva, richiesta per l’effetto sostituto dalla stessa norma secondo cui la delibera sostitutiva deve essere “stata presa in conformità della legge e dello statuto”, deve necessariamente essere contestata dal socio mediante la relativa impugnazione, stante la piena efficacia endosocietaria delle delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso la specifica impugnazione nei limiti temporali e di legittimazioni previsti dagli articoli 2377, 2379, 2379-ter e 2479-ter c.c.

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06/06/2024
Data sentenza: 27/04/2023
Registro : RG – 34181 –  2020
Tribunale di Milano, 23 Ottobre 2026, n. 2951/2024
Qualificazione del versamento del socio come finanziamento o versamento in conto capitale secondo la volontà negoziale
Per determinare se ci si trovi di fronte a un finanziamento o a un versamento in conto capitale, la voce...

Per determinare se ci si trovi di fronte a un finanziamento o a un versamento in conto capitale, la voce in cui le somme sono state iscritte nel bilancio sociale e la denominazione con la quale il versamento è stato registrato nelle schede contabili sono prive di rilevanza determinante, perché sono le scritture contabili a dover rappresentare fedelmente la realtà fattuale e giuridica dei rapporti sociali; l’iscrizione a bilancio di un debito inesistente non può far nascere la passività in mancanza di un titolo giustificativo. La prova del titolo in forza del quale la somma è stata erogata deve trarsi dalla ricostruzione della volontà negoziale, come emerge dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.

Le erogazioni in denaro dei soci alla società possono avvenire in esecuzione di un prestito, con obbligo restitutorio in capo alla società, ovvero costituire versamenti in conto capitale o in conto copertura perdite, che non attribuiscono il diritto di accrescere la partecipazione e sono volti a incrementare il patrimonio sociale; questi ultimi presentano maggiore comunanza con il capitale di rischio e non fanno sorgere un’obbligazione restitutoria, potendo essere richiesti solo in caso di scioglimento della società, nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio finale di liquidazione.

Il versamento eseguito dal socio quando la società presenta già un patrimonio netto negativo, in una situazione che richiede un apporto di capitale da acquisire definitivamente al patrimonio sociale, sconterebbe comunque, anche se qualificato come finanziamento, la postergazione prevista dall’art. 2467 c.c.

Le delibere assembleari, se prese in conformità della legge e dello statuto, vincolano tutti i soci, e la loro eventuale invalidità è accertabile in sede giudiziale solo mediante impugnazione soggetta ai limiti temporali e di legittimazione previsti dagli artt. 2377, 2379, 2379 ter e 2434 bis c.c. e, per le s.r.l., dall’art. 2479 ter c.c.; le delibere la cui invalidità non sia stata fatta valere con specifica impugnazione rimangono pertanto efficaci nell’ambito endosocietario. L’art. 2377 c.c. si risolve così in una ricognizione dell’effetto sostitutivo delle delibere successive a quella impugnata, effetto che comporta di per sé il venir meno dell’utilità dell’impugnazione per l’attore.

Se il socio che ha impugnato la prima delibera non impugna anche la delibera sostitutiva, quest’ultima resta efficace nell’ambito endosocietario anche se l’impugnante ne eccepisce l’invalidità in sede processuale, e viene meno l’interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, dal cui accoglimento l’attore non potrebbe trarre alcun effetto utile. Nel giudizio relativo alla prima delibera non può quindi trovare luogo alcuna valutazione delle eccezioni di invalidità della delibera sostitutiva non impugnata, perché la valutazione del giudice ex art. 2377, co. 8, c.c. si limita alla verifica dell’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera, cioè dell’effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto.

Il socio che perde tale qualità nel corso del giudizio [per non aver sottoscritto la ricostituzione del capitale azzerato per perdite] perde la legittimazione a esercitare l’azione sociale di responsabilità, che l’art. 2476 c.c. consente al socio di promuovere in sostituzione della società; la domanda diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di legittimazione attiva.

La prestazione dell’amministratore di società di capitali non è assimilabile a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato o di un prestatore d’opera, perché non è soggetta ad alcun coordinamento o eterodirezione, neppure da parte dell’assemblea, e il rapporto con la società rientra tra i rapporti societari di cui all’art. 3, co. 2, lett. a), d.lgs. 168/2003. Ne derivano l’inapplicabilità dell’art. 36 Cost. e la natura derogabile del diritto al compenso, sicché il rapporto di amministrazione può essere anche gratuito e il compenso è rinunciabile, anche tacitamente, con un comportamento concludente che riveli in modo univoco la volontà dismissiva dell’amministratore.

Nel rapporto interno con l’amministratore le scelte negoziali per conto della società sono espresse dai soci, ai quali spetta per legge il potere di nominare e revocare gli amministratori e di determinarne il compenso (artt. 2364, co. 1, n. 3, e 2389, co. 1, c.c.). Per individuare la disciplina del rapporto occorre quindi fare riferimento, in primo luogo, allo statuto, cui l’amministratore aderisce accettando la nomina; in secondo luogo, alla delibera di nomina, che può determinare la misura del compenso previsto dallo statuto, attribuirlo quando lo statuto lo condiziona o tace, ovvero non prevedere nulla; infine, alle eventuali deliberazioni successive. L’amministratore che pretende un compenso superiore a quello stabilito dalla delibera di nomina deve provare una successiva determinazione assembleare in tal senso.

Nel contratto con cui un socio si obbliga ad acquistare la quota di altro socio, la perdita da parte di quest’ultimo della qualità di socio [a seguito di azzeramento e ricostituzione del capitale] rende impossibile la prestazione di trasferimento della quota e, trattandosi di rapporto a prestazioni corrispettive, fa venir meno l’obbligo di pagamento del prezzo.

L’azione di responsabilità dell’amministratore verso il creditore sociale ha natura extracontrattuale e richiede idonea e puntuale allegazione e prova dei suoi presupposti; parimenti, la domanda di risarcimento dei danni da mala gestio va rigettata quando gli addebiti restano generici, senza indicazione specifica delle condotte e dei pregiudizi.

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22/04/2024
Data sentenza: 23/10/2026
Numero: 2951/2024
Carica: Presidente
Giudice: Amina Simonetti
Relatore: Maria Antonietta Ricci
Registro : RG – 19534 –  2019
Tribunale di Roma, 12 Giugno 2023
Sostituzione della delibera nulla per irregolare convocazione del socio di s.r.l.
Ha legittimazione ad agire in giudizio per l’accertamento dell’invalidità della delibera assembleare per irregolare convocazione il socio che, benché al...

Ha legittimazione ad agire in giudizio per l’accertamento dell’invalidità della delibera assembleare per irregolare convocazione il socio che, benché al momento dell’introduzione del giudizio risultasse aver perso la qualifica di socio, sia stato nelle more reintegrato nella compagine sociale in forza di provvedimenti cautelari di sospensione delle precedenti delibere di esclusione.

L’avvenuta sostituzione, in pendenza di giudizio, della delibera impugnata con altra delibera adottata in conformità della legge comporta la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 2377 co. 8 c.c., a sua volta richiamato dall’art. 2479 ter c.c. in tema di società a responsabilità limitata. A tal riguardo, non assume rilevanza il fatto che l’invalidità dedotta dal ricorrente sia riconducibile alla fattispecie della nullità. Invero, costituisce ius receptum il principio di diritto secondo il quale la sanatoria dei vizi, contemplata dall’art. 2377 c.c., opera anche in caso di nullità della delibera; specie ove la nullità dipenda da vizi che, seppur radicali, afferiscono a profili di natura formale, quali quelli inerenti alla convocazione dei soci. Né può parlarsi di assoluta inesistenza della delibera impugnata, trattandosi di atto collegiale che, seppur affetto dal vizio di convocazione dell’attore, è in ogni caso univocamente riferibile all’assemblea dei soci della convenuta ed al contempo espressivo della volontà collegiale manifestata dai partecipanti mediante l’esercizio dei rispettivi diritti di voto.

Tuttavia, il vizio di convocazione del socio attore rileva sul piano della regolamentazione delle spese di lite, poiché dimostra l’originaria fondatezza della domanda attorea. Tale vizio non può ritenersi sanato dal fatto che il voto del socio irregolarmente convocato sarebbe stato comunque ininfluente ai fini del raggiungimento del quorum deliberativo. Al riguardo va osservato che in tema di società a responsabilità limitata, la deliberazione dell’assemblea assunta senza la convocazione di uno dei soci è da ritenersi nulla poiché l’omessa convocazione comporta la mancanza, in concreto, di un elemento essenziale dello schema legale della deliberazione assembleare che determina l’inesistenza giuridica di quest’ultima.

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02/04/2024
Data sentenza: 12/06/2023
Registro : RG – 48616 –  2020
Tribunale di Venezia, 16 Dicembre 2022
Sostituzione della delibera impugnata e annullabilità della delibera assunta con il voto determinante del falsus procurator
L’art. 2384 c.c. – ove prevede che le limitazioni del generale potere di rappresentanza degli amministratori sono irrilevanti verso l’esterno,...

L’art. 2384 c.c. – ove prevede che le limitazioni del generale potere di rappresentanza degli amministratori sono irrilevanti verso l’esterno, anche se pubblicate, salvo che i terzi abbiano intenzionalmente agito a danno della società – si applica anche alla c.d. rappresentanza processuale.

In tema di annullabilità delle deliberazioni assembleari, la fattispecie di cui all’art. 2377, co. 8, c.c. presuppone, affinché l’annullamento della delibera impugnata non abbia luogo, la sostituzione della delibera impugnata con altra presa in conformità della legge e dello statuto; la sostituzione preclude, cioè, la pronuncia di invalidità della delibera sostituita solo nel caso in cui la delibera sostitutiva sia valida. Pertanto, la sostituzione della delibera impugnata con una successiva delibera, a sua volta oggetto di impugnazione, impedisce l’applicazione dell’art. 2377, co. 8, c.c., essendo impedita, in pendenza di impugnazione, la valutazione di legittimità della delibera sostitutiva da parte del tribunale.

La deliberazione assembleare, assunta con il voto di una società partecipante rappresentata da un falsus procurator, è viziata da annullabilità. Il voto così espresso, invalido per vizio di rappresentanza, è peraltro suscettibile di ratifica, proveniente dalla medesima società legittimamente rappresentata, ai sensi dell’art. 1399 c.c.

Le delibere modificative non iscritte nel registro delle imprese ex art. 2436 c.c. – espressamente richiamato, in tema di s.r.l., dall’art. 2480 – costituiscono un’ipotesi tipica di delibera inefficace; l’inefficacia può, come tale, essere fatta valere anche oltre il termine di decadenza posto dall’art. 2377 c.c. da chiunque vi abbia interesse.

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29/09/2023
Data sentenza: 16/12/2022
Registro : RG – 5694 –  2019
Tribunale di Bologna, 19 Aprile 2023
Impugnazione di delibere assembleari: sostituzione della deliberazione, compromittibilità in arbitri e aspetti processuali
In tema di impugnazione di deliberazioni dell’assemblea, affinché possa prodursi l’effetto sanante previsto dall’art. 2377, co. 8, c.c., è necessario...

In tema di impugnazione di deliberazioni dell’assemblea, affinché possa prodursi l’effetto sanante previsto dall’art. 2377, co. 8, c.c., è necessario che la deliberazione impugnata sia sostituita con altra che, adottata in conformità alla legge e allo statuto, abbia identico contenuto e, quindi, provveda sui medesimi argomenti della prima deliberazione, ferma l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità.

Le controversie aventi ad oggetto la validità di deliberazioni assembleari sono compromettibili in arbitri qualora abbiano ad oggetto diritti disponibili. A tale riguardo, attengono a diritti indisponibili, come tali non compromettibili in arbitri, soltanto le controversie relative all'impugnazione di deliberazioni assembleari di società aventi oggetto illecito o impossibile, le quali danno luogo a nullità rilevabili anche di ufficio dal giudice, cui sono equiparate, ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., quelle prese in assoluta mancanza di informazione, sicché la lite che abbia ad oggetto l'invalidità della delibera assembleare per omessa convocazione del socio, essendo soggetta al regime di sanatoria previsto dall'art. 2379-bis c.c., può essere deferita ad arbitri.

Qualora l’arbitrato previsto nello statuto sociale abbia natura rituale, l’eccezione di compromesso ha carattere processuale e integra una questione di competenza - e non di giurisdizione - cui è applicabile l’art. 819-ter c.p.c. Tale ultima previsione, in particolare, nel delineare i rapporti tra giudice ordinario e arbitro, prevede espressamente che il giudice debba affermare o negare la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato tramite sentenza, e infatti, in ipotesi di devoluzione della controversia ad un arbitro, soggetto posto al di fuori della giurisdizione ordinaria, il giudice, nel negare la propria competenza, si pronuncia con sentenza decidendo sulle relative spese, ai sensi del combinato disposto degli artt. 819-ter e 91 c.p.c.

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05/08/2023
Data sentenza: 19/04/2023
Registro : RG – 4631 –  2021
Tribunale di Milano, 12 Giugno 2022
Evidenza
Impugnazione e sostituzione di delibere assembleari
La disposizione dell’art 2377, co. 8, c.c. si risolve in una ricognizione dell’effetto sostitutivo di delibere successive a quella impugnata...

La disposizione dell’art 2377, co. 8, c.c. si risolve in una ricognizione dell’effetto sostitutivo di delibere successive a quella impugnata dal socio, effetto di per sé comportante il venir meno della utilità della impugnazione per l’attore,  essendo la delibera impugnata già stata privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria. Tale effetto sostitutivo può dirsi realizzato solo laddove la seconda delibera sia “stata presa in conformità della legge e dello statuto”, vale a dire sia stata presa validamente: ma anche questa precisazione contenuta nella norma va coordinata con il sistema di efficacia degli atti endo-societari e in particolare delle delibere assembleari, le quali, secondo il principio di cui all’art. 2377, co. 1, cc, se prese “in conformità della legge e dello statuto”, “vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti”, essendo poi accertabile la loro eventuale invalidità in sede giudiziale solo a mezzo di impugnazione soggetta ai limiti temporali e di legittimazione previsti ancora dall’art. 2377 cc e dagli artt. 2379, 2379-ter e 2434-bis c.c. (nonché, per le S.r.l., dall’art. 2479-ter c.c.), con la conseguenza che le delibere assembleari la cui invalidità non sia stata azionata attraverso specifica impugnazione rimangono di per sé efficaci nell’ambito endo-societario. Da tale ricostruzione del sistema discende dunque che, se il socio impugnante la prima delibera non ha impugnato anche la delibera sostitutiva, questa è di per sé destinata a rimanere efficace nell’ambito endo-societario nonostante l’impugnante ne abbia eccepito la invalidità in sede processuale, con il che viene meno (non già la materia del contendere ma) lo stesso interesse ad agire rispetto alla prima impugnazione, al cui accoglimento non potrebbe conseguire alcun effetto utile per l’attore, data la già avvenuta sostituzione in ambito endo-societario del deliberato censurato con altro comunque efficace. Seguendo tale ricostruzione sistematica deve quindi concludersi che nel giudizio relativo alla impugnazione della prima delibera non possa trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni dell’attore relative alla invalidità della delibera sostitutiva che non sia stata a sua volta impugnata, tale valutazione essendo assorbita dalla constatazione del venir meno dell’interesse ad agire dell’attore: la valutazione ex art. 2377, co. 8, c.c. del giudice della prima impugnazione deve invece limitarsi alla verifica dell’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera, vale a dire della effettiva rimozione del contenuto della prima da parte della seconda disponente sul medesimo oggetto. A riprova di tale conclusione sistematica può del resto richiamarsi anche la disciplina dell’art.2377, co. 7, c.c., per la quale “L’annullamento delle deliberazioni ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori … a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità”: l’obbligo di adeguamento endo-societario consegue infatti, secondo tale norma, propriamente solo all’annullamento della delibera impugnata, sicché, nel caso si seguisse l’orientamento qui disatteso, la delibera sostitutiva rimarrebbe comunque efficace pur essendo stata valutata incidentalmente invalida nel giudizio di impugnazione relativo a quella sostituita, con la conseguenza che, ancora una volta, si perverrebbe alla conclusione della inutilità per l’impugnante dell’annullamento della prima delibera.

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18/07/2023
Data sentenza: 12/06/2022
Registro : RG – 48773 –  2019
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