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Tribunale di Torino, 4 Gennaio 2025

Successione di amministratori nell’aggravamento del dissesto e imputazione del danno da differenza dei netti

Tribunale di Torino, 4 Gennaio 2025
Successione di amministratori nell’aggravamento del dissesto e imputazione del danno da differenza dei netti

Quando più amministratori si succedono nella produzione del danno da aggravamento del dissesto, l’art. 2486 c.c., che fissa un criterio legale di liquidazione ma non di imputazione, va integrato con il giudizio controfattuale proprio del nesso di causalità. L’amministratore che assuma la carica, anche di fatto, quando il patrimonio netto è già negativo non risponde dell’indebitamento pregresso se gli si contesta soltanto di non aver fatto emergere la causa di scioglimento, perché quel debito sarebbe rimasto anche se egli avesse tenuto la condotta dovuta; potrebbe risponderne solo per condotte proprie, quali la mancata adozione di misure di risanamento. L’amministratore che lasci l’incarico prima del fallimento risponde invece anche dell’indebitamento maturato dopo le dimissioni, perché esso non vi sarebbe stato se avesse fatto emergere tempestivamente la causa di scioglimento, e non può liberarsi abbandonando la società al suo destino.

L’esistenza di un contratto di consulenza [per la ristrutturazione e il risanamento della società] non esclude la qualità di amministratore di fatto del consulente, quando non risulti lo svolgimento delle attività consulenziali previste e risulti invece che egli era divenuto l’unico referente di clienti, fornitori e dipendenti per la gestione ordinaria con autonomi poteri decisori, che aveva compiuto atti propri del datore di lavoro e che aveva avuto un ruolo determinante nella costituzione di una nuova società [con lo stesso oggetto e la stessa sede, cui fu affittata l’azienda senza che i canoni venissero pagati].

I crediti iscritti in bilancio vanno svalutati ai sensi dell’art. 2426, n. 8, c.c. quando risultino prescritti, verso debitori falliti o già incassati, o quando la società abbia agito in sede monitoria soltanto per una parte del credito e abbia poi concluso una transazione tombale senza fare cenno alla parte residua, perché tale condotta denota la consapevolezza degli organi gestori dell’assenza di concrete possibilità di recupero.

Ai fini del sequestro conservativo a garanzia del credito risarcitorio del fallimento verso gli amministratori, l’incapienza del patrimonio dei resistenti rispetto al credito non esclude il periculum in mora ma ne costituisce il principale indicatore, perché il sequestro è l’unico strumento per preservare almeno un adempimento parziale e produce gli effetti prenotativi di cui agli artt. 2906 e 2916 c.c.; sul piano soggettivo rilevano anche le condotte contestate, quali gli artifici di bilancio e le operazioni volte a drenare l’attivo.

L’amministratore che non si occupava della parte amministrativa non può liberarsi dalla responsabilità invocando la ripartizione interna delle competenze, rientrando tra i suoi doveri il controllo sul corretto adempimento dei compiti assegnati all’altro amministratore; la ripartizione può rilevare solo nei rapporti interni tra condebitori solidali. È amministratore di fatto chi, privo di investitura formale, si inserisce nella gestione impartendo direttive e condizionando le scelte operative con un’ingerenza sistematica e completa, accertabile anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.

Data Sentenza: 04/01/2025
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Demontis
Registro: RG 19086 / 2024
Allegato:
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Data: 11/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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