Le deliberazioni del consiglio di amministrazione non conformi alla legge o allo statuto che non siano impugnate entro il termine di decadenza di novanta giorni previsto dall’art. 2388, comma 4, c.c. divengono inoppugnabili e i loro effetti si stabilizzano, sicché il giudice non può neppure disapplicarle in via incidentale quando la società ne deduca l’invalidità per sottrarsi al pagamento del compenso deliberato in favore di un amministratore o per ripetere quanto già corrisposto [delibere consiliari che avevano attribuito al presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni partecipata da enti locali un’indennità di risultato commisurata al miglioramento del margine operativo lordo anche in presenza di perdite d’esercizio].
I limiti ai compensi degli amministratori fissati dall’art. 1, commi 725-728, l. 296/2006, ratione temporis vigenti, si applicano a tutte le società partecipate da enti locali, totalmente o in forma mista, a prescindere dal fatto che esse eroghino pubblici servizi o producano beni e servizi strumentali all’attività degli enti oppure operino sul mercato in regime di concorrenza; il compenso è onnicomprensivo e include tanto quello stabilito all’atto della nomina o dall’assemblea quanto quello attribuito dal consiglio agli amministratori investiti di particolari cariche ai sensi dell’art. 2389, comma 3, c.c., mentre l’indennità di risultato può essere riconosciuta soltanto in caso di produzione di utili e in misura non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo.
L’inoppugnabilità delle deliberazioni consiliari non verrebbe meno neppure estendendo loro in via analogica la disciplina della nullità delle deliberazioni assembleari, perché, al di fuori delle deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili, l’art. 2379 c.c. assoggetta anche l’azione di nullità a un termine di decadenza triennale, in coerenza con le esigenze di stabilità e di certezza poste a fondamento della riforma del diritto societario.