La sezione specializzata in materia di impresa non è competente a conoscere delle azioni revocatoria e di simulazione proposte dal creditore di una s.r.l., unitamente all’azione di responsabilità contro l’amministratore e il socio, nei confronti di atti di disposizione di beni appartenenti al loro patrimonio personale, perché tali azioni non riguardano rapporti societari e non sono legate a quella di responsabilità da ragioni di connessione, neppure impropria, ai sensi dell’art. 3, comma 3, d.lgs. 168/2003, in quanto la loro decisione non dipende dalla risoluzione di identiche questioni e l’unico debitore del credito tutelato è la società; la competenza per territorio su tali azioni si determina in base all’obbligazione che si intende tutelare e, quando questa abbia ad oggetto una somma determinata, sussiste anche nel luogo del domicilio del creditore ai sensi degli artt. 20 c.p.c. e 1182, comma 3, c.c. [accordo di mediazione di accertamento dell’usucapione e compravendita immobiliare a favore dei figli dell’amministratore e della socia].
La mancata redazione e il mancato deposito del bilancio di esercizio costituiscono una mera irregolarità gestionale, inidonea di per sé a fondare la responsabilità dell’amministratore, perché non ne deriva automaticamente un danno al patrimonio sociale; l’azione dei creditori sociali ai sensi dell’art. 2476, comma 6, c.c. richiede la violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio e la derivata insufficienza patrimoniale, che non può ritenersi provata quando l’ultimo bilancio depositato esponga un attivo rilevante e il creditore si limiti a dedurre genericamente l’illegittimità della condotta dell’amministratore che abbia cessato di fatto l’attività senza liquidare il patrimonio sociale.
La responsabilità del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. presuppone una decisione o un’autorizzazione diretta al compimento di un atto di gestione, l’intenzione del socio di recare danno alla società, ai soci o ai terzi e l’esecuzione della decisione o dell’autorizzazione da parte dell’amministratore.
Quando l’attività difensiva svolta da un unico procuratore per più parti abbia comportato la trattazione di questioni differenti a tutela di posizioni giuridiche non identiche, le spese di lite vanno liquidate separatamente per ciascun gruppo di posizioni processuali.