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Tribunale di Torino, 21 Febbraio 2026

Passaggio di private banker a una banca concorrente e limiti dello storno di dipendenti

Tribunale di Torino, 21 Febbraio 2026
Passaggio di private banker a una banca concorrente e limiti dello storno di dipendenti

L’acquisizione di dipendenti di un concorrente è di regola lecita, perché espressione della libertà di iniziativa economica e del diritto del lavoratore di cambiare datore di lavoro. Essa diventa concorrenza sleale per storno ai sensi dell’art. 2598, n. 3, c.c. solo quando è attuata con l’intento, esclusivo o prevalente, di disgregare l’organizzazione aziendale altrui per ottenere un vantaggio competitivo, intento che va desunto da indici oggettivi: le modalità del passaggio, la quantità e la qualità del personale stornato, la sua posizione nell’organigramma e la sua sostituibilità, i metodi usati per indurre i dipendenti a passare al concorrente. Lo storno non è escluso dal fatto che i contatti siano stati avviati per iniziativa dei dipendenti, purché su tale iniziativa si innesti una condotta scorretta dell’impresa concorrente.

I private banker, pur altamente specializzati, svolgono la medesima tipologia di mansioni e sono quindi sostituibili tra loro e mediante nuove assunzioni, anche quando gestiscono patrimoni di diverso valore. La disgregazione di una sede locale può rilevare solo se essa costituisce un’unità operativa autonoma, o se per l’attività svolta o le caratteristiche degli addetti gli esodi non possono essere riassorbiti nella struttura complessiva dell’impresa. [Nella specie, il passaggio a una banca concorrente di 17 dipendenti, tra cui 15 private banker con ruoli anche di responsabilità, provenienti da cinque filiali in tre aree geografiche, nel corso della scalata di altra banca sulla controllante della ricorrente, non è stato ritenuto idoneo a disgregare l’organizzazione di uno dei principali operatori nazionali del settore].

I patti di non concorrenza e gli obblighi di preavviso che vincolano i dipendenti non sono opponibili all’impresa concorrente che li assume, e la loro violazione, anche se concertata con essa e accompagnata dall’assistenza ai dipendenti, non è di per sé un indice univoco dell’intento disgregativo necessario per lo storno.

Il passaggio al nuovo intermediario di parte dei clienti gestiti dai private banker trasferiti è conseguenza naturale e lecita del loro spostamento, data la natura fiduciaria del rapporto. La sottrazione delle masse amministrate può tuttavia integrare una concorrenza sleale atipica ex art. 2598, n. 3, c.c., come appropriazione parassitaria dei risultati economici del concorrente, anche indipendentemente da uno storno illecito e perfino quando riguardi un solo banker, se attuata con modalità illecite. Ciò avviene quando la violazione dei patti di non concorrenza e degli obblighi di preavviso, che sono i presidi contrattuali predisposti dalla banca proprio contro la perdita delle masse, è frutto di un concerto tra il concorrente e il dipendente, purché i clienti seguano effettivamente il dipendente come conseguenza diretta della violazione del preavviso, e cioè la banca avrebbe potuto trattenerli se il preavviso fosse stato rispettato.

Non è ravvisabile l’illecito quando la validità dei patti di non concorrenza è oggettivamente incerta e la ricorrente non allega quando i clienti hanno deciso di trasferirsi né quali attività abbia svolto per trattenerli. [Nella specie, le masse effettivamente trasferite, pari a circa un terzo di quelle gestite dai banker, sono state ritenute una percentuale fisiologica; le masse ancora «in volo» dopo circa due mesi dalle dimissioni sono state ritenute irrilevanti, perché verosimilmente ordinate quando la banca avrebbe comunque potuto tentare di trattenere i clienti].

Il danno derivante dallo sviamento dei patrimoni amministrati consiste essenzialmente nella perdita delle commissioni ed ha natura patrimoniale, sicché, tra soggetti di cui non è in discussione la solvibilità, difetta di regola il periculum in mora necessario per la tutela cautelare.

Data Sentenza: 21/02/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Stefano Demontis
Registro: RG 25118 / 2025
Allegato:
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Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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