Viola gli obblighi previsti dall’art. 2476, comma 1, c.c. e risponde verso la società l’amministratore di s.r.l. che vende l’unico bene sociale alla società socia, a lui riconducibile, a un prezzo pari a un quinto del valore di mercato, quando la rapida rivendita a terzi a prezzo di mercato, le dimissioni temporanee dalla carica di amministratore della società acquirente, l’omessa informazione dell’altro amministratore e dell’altra socia e il mancato pagamento del prezzo denotano un piano volto a dirottare i proventi dal patrimonio della venditrice a quello dell’acquirente [terreno venduto per duecentoventimila euro oltre IVA e rivenduto ventidue giorni dopo per oltre un milione di euro, con società partecipata in parti uguali da una persona fisica e dalla società acquirente, di cui erano soci l’amministratore e il coniuge].
Il ricorso a una perizia di stima non esclude la responsabilità dell’amministratore per la vendita sottocosto quando la perizia sia manifestamente deficitaria, perché priva di indagine di mercato e fondata su una valutazione risalente a diciassette anni prima, e l’amministratore sappia di poter vendere il bene a un prezzo assai maggiore.
Il socio di s.r.l. risponde in solido con l’amministratore, ai sensi dell’art. 2476, comma 8, c.c., soltanto se abbia intenzionalmente deciso o autorizzato l’atto dannoso, esercitando un’effettiva influenza sulla gestione, e non quando partecipi all’operazione dall’esterno come parte acquirente, ma in tal caso risponde ai sensi dell’art. 2043 c.c. se abbia consapevolmente cooperato all’atto distrattivo, in solido con l’amministratore ai sensi dell’art. 2055 c.c. e a un diverso titolo di responsabilità.
Rientrano nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, insieme all’azione di responsabilità contro l’amministratore e il socio, la domanda risarcitoria proposta ai sensi dell’art. 2043 c.c. contro il socio acquirente, perché costituisce una diversa qualificazione giuridica degli stessi fatti, e la domanda di annullamento del contratto proposta in via accessoria.
La pendenza dell’azione revocatoria proposta dalla società contro la successiva vendita del bene a terzi non toglie l’interesse all’azione di responsabilità e non giustifica la sospensione del giudizio, perché la revocatoria tende soltanto a ricostituire la garanzia patrimoniale del debitore del risarcimento e non elimina il danno subito dalla società.
Il socio che esercita l’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. non è legittimato a proporre l’azione risarcitoria contro il terzo ai sensi dell’art. 2043 c.c. né l’annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi, riservato alla società dall’art. 2475-ter c.c., ma il difetto è sanato con effetto retroattivo dall’adesione della società, costituita in giudizio, alle conclusioni del socio.
È inammissibile per difetto di interesse la domanda di annullamento del contratto concluso dall’amministratore in conflitto di interessi quando il bene sia stato rivenduto a terzi e non possa più essere recuperato e la società chieda in via principale il risarcimento del danno.
Quando l’acquirente non abbia pagato il prezzo, il danno subito dalla società per la vendita distrattiva corrisponde al valore di mercato del bene alla data dell’atto, rivalutato all’attualità trattandosi di debito di valore, mentre gli interessi compensativi spettano solo se il danneggiato abbia allegato il danno da ritardato pagamento.
Il tribunale non deve liquidare il compenso del curatore speciale della società, perché il curatore speciale non è un ausiliario del giudice ma un mandatario della società, che è tenuta a remunerarlo.