Il promittente cedente di una partecipazione di s.r.l. può ottenere ai sensi dell’art. 2932 c.c. la sentenza che produce gli effetti del contratto definitivo non concluso per inadempimento del promissario acquirente, con effetto traslativo subordinato al pagamento dell’intero prezzo pattuito da parte dell’acquirente, da eseguire al passaggio in giudicato della sentenza [preliminare di cessione del ventotto per cento del capitale di una società di mediazione creditizia per trentacinquemila euro, pagabili in parte al rogito e in parte a rate, con promissaria acquirente rimasta inerte alla diffida a fissare l’atto notarile e contumace].
Fino all’esecuzione della sentenza che tiene luogo del contratto definitivo la partecipazione resta di proprietà del promittente cedente, che continua a esercitare i diritti del socio, sicché egli non ha diritto agli interessi sul prezzo.
Nel giudizio ai sensi dell’art. 2932 c.c. l’attore deve provare il titolo e il proprio adempimento o la propria offerta di adempiere e allegare l’inadempimento della controparte, mentre spetta al convenuto provare di avere adempiuto.