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Corte di Cassazione, 16 Luglio 2025, n. 19750/2025

Crediti della società cancellata non iscritti nel bilancio finale e successione dei soci

Corte di Cassazione, 16 Luglio 2025, n. 19750/2025
Crediti della società cancellata non iscritti nel bilancio finale e successione dei soci

L’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche l’estinzione dei crediti della stessa, i quali costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia inequivocamente manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare. A tal fine non è sufficiente la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell’avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo al debitore convenuto in giudizio dall’ex socio, o nei confronti del quale quest’ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società, l’onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l’estinzione del credito.

La rinuncia al credito della società cancellata va ricondotta alla remissione del debito ex art. 1236 c.c., negozio abdicativo unilaterale recettizio che presuppone la consapevolezza dell’esistenza del credito e una manifestazione di volontà, anche tacita, risultante da circostanze univocamente incompatibili con la volontà di avvalersi del diritto, portata a conoscenza del debitore. Essa non può quindi desumersi da un comportamento meramente omissivo, come la mancata inclusione del credito nel bilancio finale di liquidazione, né dal deposito del bilancio o dall’iscrizione della cancellazione nel registro delle imprese, forme di pubblicità rivolte a una platea indeterminata di soggetti e non al singolo debitore. Le pretese incerte o illiquide, del resto, costituiscono attività potenziali che il principio di prudenza impedisce di rilevare in bilancio, e l’estinzione automatica dei crediti non iscritti pregiudicherebbe i creditori sociali, privi di strumenti di tutela contro il bilancio finale e la cancellazione.

Nel contratto di apertura di credito in conto corrente, anche in assenza di rimesse solutorie e prima della chiusura del conto, sussiste l’interesse ad agire per l’accertamento dell’invalidità delle clausole che prevedono l’applicazione di interessi ultralegali o usurari, la capitalizzazione degli interessi o l’addebito di altre poste illegittime e per il ricalcolo del saldo. Tale interesse spetta non solo al correntista ma anche al fideiussore, il quale, pur non essendo legittimato all’azione di ripetizione, a meno che non abbia egli stesso estinto il saldo di chiusura a seguito dell’escussione della garanzia, ha interesse all’espunzione delle poste illegittime e alla conseguente riduzione del debito garantito.

La cessazione del rapporto di conto corrente e l’estinzione del debito corrispondente al saldo di chiusura, in quanto incidenti sulla configurabilità di un pagamento e quindi sull’insorgenza del diritto alla ripetizione dell’indebito, non sono presupposti di ammissibilità della domanda da accertare alla data di instaurazione del giudizio, ma condizioni dell’azione da valutare alla data della decisione. La sostituzione, in appello, della domanda di condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute con quella di rideterminazione del saldo previa espunzione degli importi illegittimamente addebitati non integra una domanda nuova, ma una consentita riduzione del petitum.

Data Sentenza: 16/07/2025
Carica: Presidente
Giudice: Pasquale D’Ascola
Relatore: Guido Mercolino
Registro: RG 30419 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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