Le erogazioni dei soci alla società possono avvenire a titolo di mutuo, con obbligo di restituzione a una determinata scadenza, oppure a titolo di versamento destinato a confluire in un’apposita riserva, che non dà luogo a un credito esigibile se non per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale attivo del bilancio di liquidazione. La qualificazione dipende dalla volontà negoziale delle parti, la cui prova incombe sul socio che chiede la restituzione, e va tratta non tanto dalla denominazione contenuta nelle scritture contabili quanto dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui appare diretto e dagli interessi sottesi.
Il versamento in conto futuro aumento di capitale è finalizzato a liberare il debito di sottoscrizione di un futuro aumento e forma una riserva «targata», di pertinenza del socio che l’ha eseguito; ove l’aumento non sia deliberato, il socio ha diritto alla restituzione come ripetizione dell’indebito. Per ricondurre la dazione a tale categoria occorre però che essa sia chiaramente e inequivocamente subordinata all’aumento di capitale, mediante l’indicazione ex ante di elementi specifici, come il termine entro cui l’aumento sarà deliberato, desumibili anche dal comportamento delle parti, dalle scritture contabili, dalla nota integrativa o dallo statuto, non essendo sufficiente la sola denominazione adoperata. I versamenti a fondo perduto o in conto capitale sono invece acquisiti definitivamente al patrimonio sociale, vanno assimilati al capitale di rischio e possono essere utilizzati dall’assemblea per ripianare le perdite o aumentare gratuitamente il capitale, senza che il socio abbia diritto alla restituzione. [Nella specie, il socio di maggioranza di una società calcistica in rilevanti perdite aveva eseguito bonifici con la causale «in conto aumento di capitale» o «in conto capitale», senza indicare l’epoca dell’aumento, e la relazione degli amministratori ne prevedeva la destinazione a copertura delle perdite; ne è stata esclusa l’ammissione al passivo del fallimento].
Chi subentra a titolo particolare in un credito concorsuale, per cessione o per surrogazione, deve proporre domanda di ammissione al passivo soltanto se il credito non è stato ancora ammesso. Se il credito è già ammesso al passivo, il nuovo creditore deve procedere nei modi previsti dall’art. 115, comma 2°, l.fall., comunicando al curatore l’atto o il fatto traslativo, e il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo con atto, al pari dell’eventuale omissione, reclamabile ai sensi dell’art. 36 l.fall. [Nella specie, il fideiussore che aveva pagato in via transattiva un creditore già ammesso al passivo aveva proposto una nuova domanda di ammissione in via di regresso].
Quando una questione giuridica che implica un accertamento di fatto non è trattata nella pronuncia impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità deve, per evitare l’inammissibilità per novità della censura, allegare di averla dedotta davanti al giudice di merito e indicare in quale atto lo abbia fatto.