La revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. prevista dall’art. 2476, terzo comma, c.c. è strumentale all’azione sociale di responsabilità esercitata dal socio, perché l’ordinamento non prevede per la s.r.l. un’azione di merito di revoca dell’amministratore di cui la misura cautelare possa anticipare gli effetti. Ne consegue che, ai fini del fumus boni iuris, il socio deve allegare e provare, sia pure nei limiti della cognizione sommaria, che le gravi irregolarità imputate all’amministratore abbiano già cagionato alla società un danno patrimoniale suscettibile di aggravamento con la sua permanenza in carica; in mancanza, la domanda cautelare di revoca è inammissibile.
Il dato letterale dell’art. 2476, terzo comma, c.c. collega la facoltà del socio di chiedere la revoca cautelare dell’amministratore all’azione sociale di responsabilità disciplinata dalla stessa disposizione, come indicano l’avverbio «altresì» e la collocazione della norma, diversamente dalle disposizioni che codificano espressamente un’azione di merito di revoca, quali l’art. 2259, terzo comma, c.c. per le società di persone e l’art. 2487, ultimo comma, c.c. per il liquidatore delle società di capitali. Il criterio teleologico dell’art. 12 disp. prel. c.c. può prevalere sulla lettera soltanto quando l’effetto giuridico che ne risulta sia incompatibile con il sistema normativo; l’interprete non può correggere la norma per il solo fatto che tale effetto gli appaia inadatto alla finalità pratica cui essa è intesa.
Ricavare dall’azione cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. un’azione di merito di revoca contrasta con il principio di tassatività delle sentenze costitutive (art. 2908 c.c.); la previsione di una cautela tipica di revoca sarebbe d’altra parte superflua se esistesse un’azione di merito, i cui effetti potrebbero essere anticipati con un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c.
L’art. 2259, terzo comma, c.c., che consente a ciascun socio di società di persone di chiedere giudizialmente la revoca dell’amministratore per giusta causa, non si applica in via analogica alla s.r.l., perché la maggior tutela dei soci di società di persone si giustifica con la loro responsabilità personale e solidale per le obbligazioni sociali e perché, quando ha voluto estendere alla s.r.l. regole dettate per le società di persone, il legislatore vi ha fatto espresso rinvio, come nell’art. 2475 c.c. Nella disciplina della s.r.l. il silenzio del legislatore esprime spesso la scelta di non regolare un istituto, e in particolare di non introdurre azioni costitutive che incidano in via autoritativa sulla vita della società, e non integra una lacuna da colmare in via analogica.
Dopo l’estensione alla s.r.l. del controllo giudiziario ex art. 2409 c.c. (art. 2477, ultimo comma, c.c.), la revoca cautelare dell’amministratore ex art. 2476, terzo comma, c.c. e la denuncia al tribunale sono rimedi autonomi e concorrenti, con presupposti solo in parte coincidenti. La prima, cui è legittimato ciascun socio, ha carattere sanzionatorio e tutela l’interesse al ristoro del pregiudizio patrimoniale già prodotto; la seconda, che richiede una legittimazione qualificata e si accontenta della sola potenzialità del danno, è funzionale al ripristino della corretta gestione, anche ai fini dell’emersione anticipata della crisi d’impresa.
La mancata approvazione dei bilanci [di due esercizi consecutivi] e l’assenza di una situazione patrimoniale aggiornata, non giustificate dall’amministratore, impediscono ogni valutazione sulla situazione economica e finanziaria della società e le decisioni dei soci in tema di continuità aziendale, finanziamenti e operazioni sul capitale, e sono indice di inadeguatezza degli assetti amministrativi e contabili. Esse costituiscono una grave irregolarità gestoria, che tuttavia non consente la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. in difetto di allegazione e prova di un danno patrimoniale già cagionato alla società.
Nel procedimento cautelare di revoca dell’amministratore di s.r.l. il socio fa valere in nome proprio il diritto della società, che è litisconsorte necessaria; se l’amministratore di cui si chiede la revoca ha la rappresentanza della società, prima dell’inizio del processo va nominato alla società un curatore speciale ex art. 78, secondo comma, c.p.c., per il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato. La revoca può essere chiesta anche ante causam, ex art. 669-ter c.p.c., perché l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità non ne costituisce presupposto processuale.