L’impresa che emette fatture per la cessione di imballaggi applicandovi il contributo ambientale è tenuta ad aderire al consorzio nazionale degli imballaggi e a versare il contributo, senza che rilevi la deduzione che si tratti di operazioni inesistenti compiute da una cosiddetta società cartiera nell’ambito di una frode fiscale, perché l’obbligo trova fondamento nei documenti contabili formalmente emessi e la fittizietà delle operazioni, in mancanza di un accertamento definitivo in sede penale o tributaria, non può essere desunta dalle sole valutazioni espresse nei verbali della Guardia di finanza [società che, mutato l’oggetto sociale nel commercio di materie plastiche, ha emesso nel 2010-2011 nei confronti di un unico cliente oltre cento fatture per la cessione di film estensibile con applicazione del contributo ambientale, senza presentare le dichiarazioni né riversare il contributo al consorzio].
La condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., presuppone che l’obbligo sussista in forza di quanto accertato dal giudice e non richieda la verifica di circostanze di fatto ulteriori rispetto al mero inadempimento, sicché non può essere pronunciata con riguardo all’obbligo di trasmettere al consorzio nazionale degli imballaggi le dichiarazioni periodiche sul contributo ambientale per il periodo successivo alla sentenza, il quale presuppone future cessioni di imballaggi nel territorio nazionale che non necessariamente avranno luogo, pur permanendo l’obbligo di iscrizione al consorzio, anche in ragione delle esenzioni previste dalla disciplina di settore.
All’accertamento dell’obbligo dell’impresa di aderire al consorzio nazionale degli imballaggi consegue la condanna al pagamento della quota annuale di adesione a decorrere dall’anno in cui l’obbligo è sorto, e, quando la domanda sia proposta in termini generici, la quota è determinata dal consorzio secondo lo statuto e il regolamento consortili, salva la sua determinazione giudiziale in un separato giudizio in caso di contestazione.
Ai fini dell’accertamento del contributo ambientale dovuto al consorzio nazionale degli imballaggi, la mera numerazione progressiva delle fatture emesse dall’impresa non consente di desumere con sufficiente certezza l’oggetto delle fatture mancanti né di fondare una presunzione idonea a dimostrare la cessione di imballaggi in epoca anteriore alla prima fattura prodotta, e la stima statistico-induttiva del contributo non può estendersi ai periodi per i quali manchi qualsiasi prova dell’emissione di fatture.
Quando l’impresa tenuta al contributo ambientale non ottempera senza giustificato motivo all’ordine di esibizione delle fatture di vendita impartito ai sensi dell’art. 210 c.p.c., il giudice può trarre da tale comportamento argomenti di prova ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c. e quantificare legittimamente il contributo dovuto sulla base della stima statistico-induttiva compiuta dal consulente tecnico d’ufficio a partire dalle fatture prodotte dal consorzio e dai bilanci dell’impresa.
Il processo verbale redatto dalla Guardia di finanza costituisce prova privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. soltanto quanto ai fatti accertati dai verbalizzanti e non anche quanto alle valutazioni da essi espresse, come quella secondo cui la società verificata sarebbe una società fantasma o cartiera.
La prova testimoniale può vertere soltanto su circostanze di fatto e non sulle valutazioni espresse dai verbalizzanti in ordine alla natura fittizia delle transazioni, sicché è legittimamente ritenuta superflua l’escussione degli operanti quando i fatti oggetto dei capitoli di prova possono essere ricostruiti sulla base dei processi verbali già prodotti in giudizio.
La mancata ammissione di istanze istruttorie è censurabile con l’appello soltanto se la prova non ammessa è idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice, così da privare di fondamento la ratio decidendi.
La liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. ha natura sussidiaria e non sostitutiva, perché presuppone la prova dell’esistenza di danni risarcibili e l’obiettiva impossibilità o particolare difficoltà di provarne il preciso ammontare, sicché grava sulla parte interessata l’onere di provare l’an debeatur e ogni elemento di fatto utile alla quantificazione di cui possa ragionevolmente disporre, e la liquidazione equitativa serve soltanto a colmare le lacune insuperabili nella precisa determinazione del danno.