La decisione con la quale il giudice ordinario, accogliendo l’eccezione fondata su una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, dichiara improcedibile la domanda costituisce pronuncia su questione preliminare di merito, attinente alla validità o all’interpretazione della clausola, e non sulla giurisdizione o sulla competenza, sicché essa è impugnabile con l’appello e, in difetto di impugnazione, passa in giudicato, precludendo la riproposizione della medesima domanda tra le stesse parti davanti al giudice ordinario [domanda di pagamento di una quota delle provvigioni di mediazione creditizia proposta dall’ex socio di una s.r.l. nei confronti della società e dell’altro socio amministratore sulla base di una scrittura privata conclusa in occasione della cessione della partecipazione, già dichiarata improcedibile con precedente sentenza non impugnata in applicazione della clausola statutaria che devolveva ad arbitri irrituali le controversie tra soci].
La questione posta dall’eccezione di arbitrato irrituale attiene al merito, e non alla giurisdizione o alla competenza, anche quando la decisione è formulata in termini di accoglimento o di rigetto di un’eccezione di incompetenza, perché i rapporti tra giudici e arbitri irrituali non si collocano sul piano della ripartizione del potere giurisdizionale e l’effetto della clausola compromissoria consiste nella rinuncia all’azione giudiziaria.