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Corte d'appello di Napoli, 16 Gennaio 2026, n. 290/2026

Recesso del socio di s.r.l., prova della ricezione e criterio patrimoniale di liquidazione della quota

Corte d'appello di Napoli, 16 Gennaio 2026, n. 290/2026
Recesso del socio di s.r.l., prova della ricezione e criterio patrimoniale di liquidazione della quota

Nella liquidazione della quota del socio receduto da una s.r.l. che non svolge più attività d’impresa e si limita alla gestione e conservazione del proprio patrimonio immobiliare, è corretto il ricorso al criterio patrimoniale, in base al quale il valore della società si determina sommando al patrimonio netto contabile le rettifiche di valore delle rimanenze immobiliari, senza aggiungervi nuovamente crediti e rimanenze, perché il patrimonio netto costituisce già la differenza tra attività e passività e il loro ulteriore computo dà luogo a un’indebita duplicazione [socia titolare dell’1,92% di una s.r.l. immobiliare a base familiare, receduta a seguito di modifiche statutarie; quota rideterminata in appello in 20.720,77 euro, in luogo di 35.957,66 euro, per correggere la duplicazione del patrimonio netto operata dalla consulenza tecnica].

Ai fini della liquidazione della quota del socio receduto da una s.r.l. dedita alla gestione del proprio patrimonio immobiliare, il patrimonio netto risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio chiuso prima del recesso può essere assunto come rappresentativo della situazione della società al momento del recesso, e grava sulla società che le eccepisce l’onere di provare le variazioni patrimoniali intervenute tra la chiusura dell’esercizio e la dichiarazione di recesso.

Il recesso del socio di s.r.l. non è soggetto a forme legali, né ad substantiam né ad probationem, e la prova della sua ricezione da parte della società, attesa la natura recettizia della dichiarazione, è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, che può desumerla dalla valutazione complessiva dei successivi rapporti tra le parti, come la corrispondenza in cui la società, senza negare di aver ricevuto la comunicazione, si dichiari disponibile a una composizione bonaria.

Nella s.r.l. l’esercizio del diritto di recesso del socio non è soggetto a termini di decadenza, salvo il preavviso, e non è applicabile in via analogica la disciplina dettata per la s.p.a. dall’art. 2437-bis c.c.

Nel giudizio di liquidazione della quota del socio receduto, le contestazioni sul minor valore degli immobili sociali fondate su circostanze di fatto, quali la mancanza di autorizzazioni edilizie o il cattivo stato di conservazione, dedotte per la prima volta in appello sono tardive perché relative a fatti nuovi e, in difetto di prova, restano ininfluenti sulla valutazione della quota.

Nella notificazione a mezzo PEC, la doglianza fondata sull’asserita non corrispondenza tra il file affidato al gestore e quello consegnato al destinatario è inidonea a inficiare la notifica se non indica le parti non coincidenti, e la mancata sottoscrizione dei file in formato .p7m non esclude la verificabilità della firma, che è parimenti garantita dal formato .eml e dai protocolli equivalenti utilizzati dal gestore del mittente.

Nella notificazione a mezzo PEC ai sensi dell’art. 3-bis l. 53/1994 la notifica si perfeziona per il destinatario con la generazione della ricevuta di avvenuta consegna, mentre la ricevuta di accettazione rileva solo per il notificante, sicché il mancato deposito di quest’ultima non incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio, a fronte di una ricevuta di consegna non contestata che prova, fino a prova contraria, l’arrivo del messaggio nella casella del destinatario.

Il consulente tecnico d’ufficio può acquisire i documenti necessari per rispondere ai quesiti, purché non siano diretti a provare i fatti principali posti a fondamento della domanda e delle eccezioni, che è onere delle parti provare, salvo che si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio.

L’avviso alla parte contumace dell’inizio delle operazioni peritali è necessario solo quando l’attività del consulente tecnico d’ufficio amplia gli elementi di giudizio o la collaborazione del contumace è indispensabile per l’espletamento dell’incarico, il che non avviene quando i dati necessari sono di natura documentale, già presenti in atti o consultabili in banche dati pubbliche.

Data Sentenza: 16/01/2026
Carica: Presidente
Giudice: Caterina Molfino
Relatore: Giuseppa D’Inverno
Registro: RG 3943 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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